TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0022
Art. 22
(aggiunto comma 2 bis da art. 14,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Rapporti convenzionali e appalto di servizi
1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con
soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la
prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta
regionale approva lo schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono
adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati
a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutata in
base ad elementi diversi, quali la qualita' del progetto pedagogico,
le modalita' di gestione, il rapporto numerico tra educatori e
bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.
2 bis. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione
di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per
gli stessi e' inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per
l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17 e per
l'accreditamento di cui all'articolo 19.