REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0022

          Art. 22                                                               
(aggiunto comma 2 bis da art. 14,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                     
Rapporti convenzionali e appalto di servizi                                     
1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con               
soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la               
prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta                 
regionale approva lo schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono           
adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.                        
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati           
a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutata in              
base ad elementi diversi, quali la qualita' del progetto pedagogico,            
le modalita' di gestione, il rapporto numerico tra educatori e                  
bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.                           
2 bis. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione             
di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per              
gli stessi e' inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per                 
l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17 e per                  
l'accreditamento di cui all'articolo 19.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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