REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0020

          Art. 20                                                               
Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia                          
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti             
autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei            
soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato              
denuncia ai sensi dell'art. 9.                                                  
2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamente alle             
Province gli elenchi dei soggetti autorizzati, accreditati e                    
autodenunciatisi.                                                               
3. L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale e'                    
pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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