REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0017

          Art. 17                                                               
(sostituita lett. c) del comma 1 da art. 11,L.R. 14 aprile 2004, n.             
8)                                                                              
Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento                                 
1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo             
16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti                
requisiti:                                                                      
a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dal Titolo             
III e gli standard di cui alla direttiva prevista al comma 3                    
dell'art. 1;                                                                    
b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti              
dalla normativa in vigore;                                                      
c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali           
di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;                    
d) applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti              
cosi' come indicato nella direttiva di cui all'art. 32;                         
e) adottare, qualora vengano forniti uno o piu' pasti, una tabella              
dietetica approvata dall'Azienda Unita' sanitaria locale e prevedere            
procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del           
DPR 7 aprile 1999, n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione           
delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e           
altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedano                   
l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti                        
geneticamente modificati e diano priorita' all'utilizzo di prodotti             
ottenuti con metodi biologici;                                                  
f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli                 
utenti;                                                                         
g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad             
un minimo di venti ore annuali, alle attivita' di aggiornamento, alla           
programmazione delle attivita' educative e alla promozione della                
partecipazione delle famiglie.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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