REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0016

          Art. 16                                                               
(sostituito comma 1 da art. 10,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                       
Autorizzazione al funzionamento                                                 
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima                  
infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di eta'                
inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a            
fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi             
indicati all'articolo 70 della Legge 448/2001 e le sezioni aggregate            
a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici,               
sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di           
cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e            
ubicazione.                                                                     
2. L'autorizzazione al funzionamento e' concessa dal Comune nel cui             
territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il                
parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 23.                        
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono           
presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attivita'.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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