TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0016
Art. 16
(sostituito comma 1 da art. 10,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Autorizzazione al funzionamento
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima
infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di eta'
inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a
fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi
indicati all'articolo 70 della Legge 448/2001 e le sezioni aggregate
a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici,
sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di
cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e
ubicazione.
2. L'autorizzazione al funzionamento e' concessa dal Comune nel cui
territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il
parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 23.
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono
presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attivita'.