REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0014

          Art. 14                                                               
(sostituito da art. 9, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                               
Interventi ammessi a contributo e beneficiari                                   
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui            
all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11,             
assegna alle Province:                                                          
a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 3;                                
b) le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica                    
provinciale di cui all'articolo 23 e per il sostegno contributivo ai            
coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.                    
2. A seguito dell'approvazione degli atti programmatori provinciali             
da parte della Giunta regionale, i fondi regionali per spese di                 
investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto,              
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,                 
ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per           
la prima infanzia, nonche' arredo degli stessi, sono erogati dalle              
Province:                                                                       
a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per               
questi ultimi, il Comune interessato;                                           
b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato; gli edifici da            
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,                 
all'atto della concessione del contributo, in proprieta', oppure in             
diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei                
richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente             
al termine del vincolo di destinazione.                                         
3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al             
comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalita' indicate                   
all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione           
al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se               
l'autorizzazione e' revocata.                                                   
4. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese           
correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o             
associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d)              
per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure           
di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli              
stessi coordinatori pedagogici, nonche' per la realizzazione di                 
servizi sperimentali.                                                           
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e le           
procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo,             
nonche' le aree di intervento dei progetti regionali di cui                     
all'articolo 10, comma 3.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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