REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0009

          Art. 9                                                                
Servizi ricreativi                                                              
1. I servizi con finalita' puramente ricreativa rivolti a bambini di            
eta' inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono                 
soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e            
alla salute.                                                                    
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune                   
competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto           
1990, n. 241, la denuncia di inizio attivita' comprendente                      
l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla                   
sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.                       
3. I servizi gia' funzionanti devono trasmettere la denuncia di                 
attivita' entro il termine previsto in apposita direttiva ai sensi              
dell'art. 1, comma 3. In caso di mancata denuncia, il Comune                    
competente puo' ordinare la sospensione dell'attivita' fino                     
all'effettuazione dei necessari controlli.                                      
4. Resta salvo quanto previsto per i soggiorni di vacanza per minori            
e i parchi gioco dalla L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni            
delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per            
minori".                                                                        
5. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneita' e            
la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi             
di cui al comma 1.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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