TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0007
Art. 7
Integrazione dei bambini disabilie prevenzione dello svantaggioe
dell'emarginazione
1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione
con i servizi competenti delle Aziende Unita' sanitarie locali e con
i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento
e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto
all'art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", nonche' di bambini in situazione di disagio
relazionale e socio-culturale, e svolgono altresi' un'azione di
prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende Unita'
sanitarie locali e i Comuni individuano forme specifiche di
collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei
bambini disabili e con disagio socio-culturale, e di realizzare
interventi di educazione alla salute.