REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0007

          Art. 7                                                                
Integrazione dei bambini disabilie prevenzione dello svantaggioe                
dell'emarginazione                                                              
1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione           
con i servizi competenti delle Aziende Unita' sanitarie locali e con            
i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento           
e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto                
all'art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per               
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone                  
handicappate", nonche' di bambini in situazione di disagio                      
relazionale e socio-culturale, e svolgono altresi' un'azione di                 
prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.                 
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende Unita'                 
sanitarie locali e i Comuni individuano forme specifiche di                     
collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei                  
bambini disabili e con disagio socio-culturale, e di realizzare                 
interventi di educazione alla salute.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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