REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0006

          Art. 6                                                                
(aggiunto comma 2 bis e modificato comma 3 da art. 5,L.R. 14 aprile             
2004, n. 8)                                                                     
Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi                           
1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi pubblici e a                   
finanziamento pubblico l'accesso e' aperto ai bambini e alle bambine            
fino ai tre anni di eta', senza distinzione di sesso, religione,                
etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalita' straniera, o                   
apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei              
bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e            
agevolano l'inserimento di bambini stranieri.                                   
2. L'accesso ai servizi integrativi e' aperto prioritariamente ai               
bambini e alle bambine fino ai tre anni di eta'; puo' essere esteso             
anche a utenti fino ai sei anni o di eta' superiore, con un adeguato            
progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la            
fascia d'eta' fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla           
presente legge e alla relativa direttiva.                                       
2 bis. Nei nidi indicati all'articolo 70 della Legge 448/2001 che               
usufruiscono di finanziamenti pubblici e' consentito l'accesso anche            
a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso                   
l'azienda beneficiaria. Le modalita' dell'accesso sono stabilite con            
apposite convenzioni. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza             
indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro              
del genitore, fino all'eta' scelta dalla famiglia per il passaggio              
alla scuola dell'infanzia.                                                      
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti             
di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere                  
previsti:                                                                       
a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;                
b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi            
attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle               
condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di           
equita' e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto             
della vigente normativa .... in materia di condizioni economiche                
richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e             
sociali agevolate.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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