REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RICORSO 31 maggio 2004, n. 56

RICORSO N. 56 DEPOSITATO IL 31 MAGGIO 2004

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                                           
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della           
Regione Emilia-Romagna per la dichiarazione di illegittimita'                   
costituzionale della legge regionale n. 5 del 24 marzo 2004                     
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 25 marzo           
2004), recante "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini                  
stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990,           
n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2"                                                   
(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a             
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)                   
La legge della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 24 marzo 2004 contiene           
norme concernenti l'immigrazione, nonche' il diritto di asilo e la              
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti                    
all'Unione Europea.                                                             
Tali due materie sono riservate alla legislazione esclusiva dello               
Stato dall'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della                      
Costituzione.                                                                   
Lo straripamento della potesta' legislativa, con inerente vulnus                
costituzionale, vizia l'intera legge regionale impugnata,                       
significativamente intitolata "Norme per l'integrazione sociale dei             
cittadini stranieri immigrati".                                                 
Ed invero, sin dall'art. 1, comma 1, la impugnata legge legifera in             
materia di concorso della Regione alla tutela dei cittadini di Stati            
non appartenenti all'Unione Europea, cosi' impropriamente invadendo             
la legislazione esclusiva dello Stato nella materia della condizione            
giuridica di quei cittadini.                                                    
I successivi commi dell'art. 1 completano e specificano il non                  
consentito intervento normativo regionale (fatta eccezione per il               
comma 2, che richiama applicativamente l'art. 3 della Costituzione)             
in materia spettante alla legislazione statale.                                 
L'art. 2 e' anch'esso in linea con la violazione costituzionale                 
(fatta eccezione per il riferimento ai cittadini dell'Unione Europea)           
e disvela ulteriormente l'evidente straripamento legislativo nel                
comma 3, ove espressamente si fa riferimento ai benefici (di cui ai             
successivi Capi dal II al V della legge impugnata) previsti e                   
destinati ai "cittadini stranieri immigrati".                                   
Laddove la materia dell'immigrazione e della condizione giuridica dei           
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea non tollera              
costituzionalmente intrusioni legislative regionali. Dunque, e'                 
l'intera legge regionale impugnata che (fatta eccezione per i                   
riferimenti ai cittadini dell'Unione) va dichiarata                             
costituzionalmente illegittima.                                                 
In ogni caso, il vulnus costituzionale d'invasivita' appare eclatante           
in relazione alle seguenti disposizioni contenute nella legge                   
regionale impugnata.                                                            
1) L'art. 3, comma 4, lett. d), prevede una attivita' di osservazione           
e monitoraggio - in raccordo con le Prefetture - del funzionamento              
dei centri c.d. di accoglienza.                                                 
Tali centri pertengono direttamente alla materia dell'immigrazione,             
nonche' alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, entrambe           
di esclusiva spettanza legislativa dello Stato. Pertanto, la Regione            
non poteva legiferare nella materia. Cio' che ha fatto, peraltro,               
introducendo invasivamente integrazioni alla normativa dettata dallo            
Stato.                                                                          
2) Gli artt. 6 e 7 riconoscono nuove forme di partecipazione dei                
"cittadini stranieri immigrati all'attivita' politico-amministrativa            
della Regione, quali rappresentanti della Consulta regionale", ad               
essa affidando rilevanti compiti istituzionali propulsivi e                     
consultivi. Tali forme partecipative riguardano all'evidenza la                 
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti                    
all'Unione Europea e l'immigrazione; materie riservate in via                   
esclusiva alla potesta' legislativa dello Stato.                                
3) L'art. 10 attribuisce il diritto ai "cittadini stranieri immigrati           
di accedere all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefi'ci per la           
"prima casa"". Ma questa e' materia di condizione giuridica dei                 
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea,                         
costituzionalmente di spettanza dello Stato. Il quale Stato ha,                 
peraltro, puntualmente legiferato sull'argomento.                               
4) L'art. 3, comma 5, attribuisce alla Regione un potere sostitutivo            
nei confronti degli Enti locali inadempienti alle funzioni ed                   
attivita' indicate nel medesimo art. 3.                                         
Senonche', l'art. 3 e' - come gia' denunciato - invasivo della                  
competenza legislativa dello Stato; di tal che, nella materia, alcun            
potere sostitutivo puo' essere riconosciuto alla Regione (ma, semmai            
e ricorrendone i presupposti, allo Stato).                                      
Ed inoltre la disposizione regionale denunciata non determina in                
alcun modo il tipo di potere sostitutivo della Regione, con cio'                
incorrendo in violazione anche degli artt. 114 e 120 della                      
Costituzione.                                                                   
P.Q.M.                                                                          
si chiede che la legge regionale n. 5 del 24 marzo 2004 venga                   
dichiarata (fatta eccezione per i riferimenti ai cittadini                      
dell'Unione) costituzionalmente illegittima; quantomeno nei profili             
subordinati articolati nel presente ricorso.                                    
Si producono estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri            
in data 7 maggio 2004, nonche' copia della legge regionale                      
impugnata.                                                                      
Roma, 19 maggio 2004.                                                           
AVVOCATO DELLO STATO                                                            
Carlo Sica                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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