RICORSO 31 maggio 2004, n. 56
RICORSO N. 56 DEPOSITATO IL 31 MAGGIO 2004
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della
Regione Emilia-Romagna per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge regionale n. 5 del 24 marzo 2004
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 25 marzo
2004), recante "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990,
n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2"
(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)
La legge della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 24 marzo 2004 contiene
norme concernenti l'immigrazione, nonche' il diritto di asilo e la
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione Europea.
Tali due materie sono riservate alla legislazione esclusiva dello
Stato dall'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della
Costituzione.
Lo straripamento della potesta' legislativa, con inerente vulnus
costituzionale, vizia l'intera legge regionale impugnata,
significativamente intitolata "Norme per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati".
Ed invero, sin dall'art. 1, comma 1, la impugnata legge legifera in
materia di concorso della Regione alla tutela dei cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione Europea, cosi' impropriamente invadendo
la legislazione esclusiva dello Stato nella materia della condizione
giuridica di quei cittadini.
I successivi commi dell'art. 1 completano e specificano il non
consentito intervento normativo regionale (fatta eccezione per il
comma 2, che richiama applicativamente l'art. 3 della Costituzione)
in materia spettante alla legislazione statale.
L'art. 2 e' anch'esso in linea con la violazione costituzionale
(fatta eccezione per il riferimento ai cittadini dell'Unione Europea)
e disvela ulteriormente l'evidente straripamento legislativo nel
comma 3, ove espressamente si fa riferimento ai benefici (di cui ai
successivi Capi dal II al V della legge impugnata) previsti e
destinati ai "cittadini stranieri immigrati".
Laddove la materia dell'immigrazione e della condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea non tollera
costituzionalmente intrusioni legislative regionali. Dunque, e'
l'intera legge regionale impugnata che (fatta eccezione per i
riferimenti ai cittadini dell'Unione) va dichiarata
costituzionalmente illegittima.
In ogni caso, il vulnus costituzionale d'invasivita' appare eclatante
in relazione alle seguenti disposizioni contenute nella legge
regionale impugnata.
1) L'art. 3, comma 4, lett. d), prevede una attivita' di osservazione
e monitoraggio - in raccordo con le Prefetture - del funzionamento
dei centri c.d. di accoglienza.
Tali centri pertengono direttamente alla materia dell'immigrazione,
nonche' alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, entrambe
di esclusiva spettanza legislativa dello Stato. Pertanto, la Regione
non poteva legiferare nella materia. Cio' che ha fatto, peraltro,
introducendo invasivamente integrazioni alla normativa dettata dallo
Stato.
2) Gli artt. 6 e 7 riconoscono nuove forme di partecipazione dei
"cittadini stranieri immigrati all'attivita' politico-amministrativa
della Regione, quali rappresentanti della Consulta regionale", ad
essa affidando rilevanti compiti istituzionali propulsivi e
consultivi. Tali forme partecipative riguardano all'evidenza la
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione Europea e l'immigrazione; materie riservate in via
esclusiva alla potesta' legislativa dello Stato.
3) L'art. 10 attribuisce il diritto ai "cittadini stranieri immigrati
di accedere all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefi'ci per la
"prima casa"". Ma questa e' materia di condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea,
costituzionalmente di spettanza dello Stato. Il quale Stato ha,
peraltro, puntualmente legiferato sull'argomento.
4) L'art. 3, comma 5, attribuisce alla Regione un potere sostitutivo
nei confronti degli Enti locali inadempienti alle funzioni ed
attivita' indicate nel medesimo art. 3.
Senonche', l'art. 3 e' - come gia' denunciato - invasivo della
competenza legislativa dello Stato; di tal che, nella materia, alcun
potere sostitutivo puo' essere riconosciuto alla Regione (ma, semmai
e ricorrendone i presupposti, allo Stato).
Ed inoltre la disposizione regionale denunciata non determina in
alcun modo il tipo di potere sostitutivo della Regione, con cio'
incorrendo in violazione anche degli artt. 114 e 120 della
Costituzione.
P.Q.M.
si chiede che la legge regionale n. 5 del 24 marzo 2004 venga
dichiarata (fatta eccezione per i riferimenti ai cittadini
dell'Unione) costituzionalmente illegittima; quantomeno nei profili
subordinati articolati nel presente ricorso.
Si producono estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri
in data 7 maggio 2004, nonche' copia della legge regionale
impugnata.
Roma, 19 maggio 2004.
AVVOCATO DELLO STATO
Carlo Sica