REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0005

          Art. 5                                                                
Gestione dei servizi                                                            
1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:            
a) dai Comuni, anche in forma associata;                                        
b) da altri soggetti pubblici;                                                  
c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19,                      
convenzionati con i Comuni;                                                     
d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad                  
evidenza pubblica;                                                              
e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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