REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SENTENZA 7 giugno 2004, n. 167

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)

CORTE COSTITUZIONALE                                                            
In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai                
signori:                                                                        
Gustavo Zagrebelsky, Presidente; Valerio Onida, Carlo Mezzanotte,               
Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti,                   
Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco                   
Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfonso            
Quaranta, giudici                                                               
ha pronunciato la seguente                                                      
SENTENZA                                                                        
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e            
2, 2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002,             
n. 30 (Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi per             
l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia                   
mobile), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei                  
ministri, notificato il 24 gennaio 2003, depositato in Cancelleria il           
3 febbraio 2003 ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2003;                 
visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna, nonche'              
l'atto di intervento della TIM - Telecom Italia Mobile SpA;                     
udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2004 il Giudice relatore               
Carlo Mezzanotte;                                                               
uditi l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del           
Consiglio dei ministri, l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione           
Emilia-Romagna e l'avvocato Giuseppe de Vergottini per la TIM -                 
Telecom Italia Mobile SpA;                                                      
Ritenuto in fatto                                                               
1. Con ricorso notificato il 24 gennaio e depositato il successivo 3            
febbraio 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto             
questione di legittimita' costituzionale, in via principale, degli              
artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna            
25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione degli              
impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per             
la telefonia mobile).                                                           
Il ricorrente muove dalla premessa che la legge regionale impugnata             
costituisca espressione della potesta' legislativa concorrente in               
materia di ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma,              
della Costituzione) e contesta la violazione, da parte di essa, dei             
principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. In                  
particolare il comma 1 dell'art. 1, nell'estendere tutte le                     
disposizioni della legge regionale alle infrastrutture di                       
telecomunicazioni definite strategiche dal decreto legislativo 4                
settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la                     
realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche             
per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo           
1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), contrasterebbe con           
il principio fondamentale fissato nell'art. 3, comma 1, del                     
menzionato DLgs n. 198 del 2002, il quale prevede che "le categorie             
di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai              
sensi dell'articolo 1, comma 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443,            
sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla            
base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga             
alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) della              
Legge 22 febbraio 200l, n. 36".                                                 
L'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1, comporterebbe poi                   
l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni, ad esso                     
collegate, di cui all'art. 3, commi 1 e 2 della legge regionale                 
oggetto di censura.                                                             
Quanto al comma 2 dello stesso art. 1, il quale prevede che per la              
localizzazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche                 
"continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in                 
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di           
trasformazione edilizia", esso contrasterebbe con il principio                  
fondamentale contenuto nell'art. 3, comma 2, del medesimo DLgs n. 198           
del 2002, a mente del quale le infrastrutture definite strategiche,             
ad eccezione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di                   
televisione digitale terrestre e ferme restando le disposizioni a               
tutela dei beni ambientali e culturali e quelle a tutela delle                  
servitu' militari, "sono compatibili con qualsiasi destinazione                 
urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio                    
comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra            
disposizione di legge o di regolamento".                                        
Il ricorrente denuncia infine l'art. 2 della legge regionale n. 30              
del 2002, il quale reca modificazioni a talune norme (in particolare            
ai commi 7, 8 e 9) dell'art. 8 della legge regionale 31 ottobre 2000,           
n. 30, riguardanti il regime delle autorizzazioni per tutti gli                 
impianti fissi di telefonia mobile.                                             
La disposizione, nel modificare il precedente regime autorizzatorio,            
contrasterebbe con l'art. 5 del DLgs n. 198 del 2002, il quale,                 
stabilendo una nuova ed uniforme disciplina per i "procedimenti                 
autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per             
impianti radioelettrici", costituisce principio fondamentale in                 
materia di ordinamento della comunicazione, che deve trovare                    
attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale, sia per la                
forte caratterizzazione unitaria della materia, sia in considerazione           
della formazione del catasto nazionale delle sorgenti                           
elettromagnetiche di origine industriale prevista dall'art. 5, comma            
2, del DLgs n. 198 del 2002.                                                    
2. Si e' costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna chiedendo             
che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.                    
3. Con atto depositato fuori termine e' intervenuta ad adiuvandum del           
Presidente del Consiglio la TIM - Telecom Italia Mobile SpA,                    
licenziataria per l'installazione e l'esercizio degli impianti di               
telecomunicazioni per l'espletamento del servizio pubblico di                   
radiomobile in tecnica GSM e UMTS e titolare di infrastrutture e di             
telecomunicazioni cui la Regione Emilia-Romagna ha esteso                       
l'applicazione della legge n. 30 del 2002.                                      
4. In prossimita' dell'udienza pubblica del 23 marzo 2004 la Regione            
Emilia-Romagna ha presentato una memoria nella quale conclude per               
l'inammissibilita' dell'intervento spiegato dalla TIM e per la                  
infondatezza del ricorso.                                                       
Quanto all'intervento, si osserva che esso e' stato compiuto oltre il           
termine previsto per la costituzione in giudizio.                               
Relativamente al merito del ricorso, la Regione sostiene che il                 
contrasto denunciato dall'Avvocatura fra la legge regionale n. 30 del           
2002 ed il DLgs n. 198 del 2002 dovrebbe dirsi a priori escluso a               
seguito della intervenuta declaratoria di illegittimita' dell'intero            
DLgs n. 198 del 2002 con la sentenza di questa Corte n. 303 del 2003.           
La difesa regionale non ignora che, con il DLgs 1 agosto 2003, n.               
259, e' stato approvato il "Codice delle comunicazioni elettroniche",           
ma ritiene che esso non rilevi ai fini del presente giudizio in                 
quanto, essendo posteriore alla legge regionale impugnata, i rapporti           
tra la sopravvenuta fonte statale e la fonte regionale pongono "al              
piu' un problema di individuazione della fonte applicabile, e in ogni           
caso non un problema di legittimita' costituzionale". Peraltro, si              
prosegue nella memoria, il DLgs n. 259 del 2003 non si sovrappone               
integralmente al DLgs n. 198 del 2002, tanto che quest'ultimo non               
figura tra i numerosi atti normativi espressamente abrogati dal                 
codice stesso.                                                                  
5. Nella pubblica udienza del 23 marzo 2004 l'Avvocatura dello Stato            
ha insistito per l'accoglimento del ricorso, negando che la                     
sopravvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale del DLgs             
n. 198 del 2002 abbia privato la questione proposta del parametro di            
legittimita' costituzionale in essa invocato. Secondo la difesa                 
erariale il Codice delle comunicazioni elettroniche, nel riprodurre             
in larga parte il contenuto normativo del DLgs n. 198 del 2002, lo              
avrebbe tacitamente abrogato e si porrebbe ora quale nuovo principio            
fondamentale della materia, idoneo a costituire limite di                       
legittimita' della legislazione regionale oggetto di censura. Il                
rinvio al DLgs n. 198 del 2002 che compare nell'art. 1 della legge              
regionale impugnata sarebbe dunque ora da intendere come riferito al            
DLgs n. 259 del 2003. La difesa della Regione Emilia-Romagna ha                 
replicato che non potrebbe considerarsi sussistente alcuna                      
continuita' normativa fra il DLgs n. 198 del 2002 e il Codice,                  
poiche', con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, il              
decreto n. 198 del 2002 e' stato caducato ex tunc. Sarebbe venuto in            
tal modo a mancare un requisito essenziale per la rituale                       
proposizione del ricorso, che dovrebbe essere dichiarato                        
inammissibile.                                                                  
Considerato in diritto                                                          
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di            
legittimita' costituzionale, in via principale, degli artt. 1, commi            
1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre               
2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi           
per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia               
mobile). Se ne denuncia il contrasto con i principi fondamentali                
stabiliti dalla legislazione statale, e specificamente recati dagli             
artt. 3, commi 1 e 2, e 5 del decreto legislativo 4 settembre 2002,             
n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle                 
infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la                          
modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1,               
comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443).                                 
Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 30 del 2002, nel                
prevedere che essa si applichi alle "infrastnitture di                          
telecomunicazioni definite strategiche" dal DLgs n. 198 del 2002,               
violerebbe il principio posto dall'art. 3, comma 1, di tale decreto,            
il quale stabilisce che quelle infrastrutture siano realizzabili                
esclusivamente sulla base delle procedure definite dal medesimo                 
decreto. Per la stessa ragione sarebbe incostituzionale pure l'art.             
3, commi 1 e 2, della legge oggetto di impugnazione.                            
Quanto all'art. 1, comma 2, il quale stabilisce che per la                      
localizzazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche                 
"continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in                 
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di           
trasformazione edilizia", esso contrasterebbe con il principio                  
fondamentale contenuto nell'art. 3, comma 2, del DLgs n. 198 del                
2002. Le infrastrutture strategiche sono infatti qualificate come               
"compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica" e "realizzabili            
in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti           
urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento".            
Infine l'art. 2 della legge regionale n. 30 del 2002, nel modificare            
il regime autorizzatorio per tutti gli impianti fi'ssi di telefonia             
mobile, contrasterebbe con l'art. 5 del DLgs n. 198 del 2002, il                
quale detta una nuova ed uniforme disciplina per i "procedimenti                
autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per             
impianti radioelettrici".                                                       
2. Deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilita'                    
dell'intervento spiegato, peraltro tardivamente, dalla TIM - Telecom            
Italia Mobile SpA. Va infatti ribadito il consolidato orientamento di           
questa Corte secondo il quale nei giudizi di legittimita'                       
costituzionale in via principale non e' ammessa la presenza di                  
soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta'           
legislativa il cui esercizio e' oggetto di contestazione (cfr., da              
ultimo, sentenze n. 338, n. 315, n. 307 e n. 303 del 2003; n. 533 e             
n. 510 del 2002; n. 382 del 1999).                                              
3. La questione e' inammissibile.                                               
La legge regionale n. 30 del 2002, nella prospettazione del                     
ricorrente, rappresenterebbe esercizio della potesta' legislativa               
ripartita in materia di ordinamento della comunicazione. L'Avvocatura           
dello Stato ne assume il contrasto con i principi fondamentali della            
materia, contenuti nel DLgs n. 198 del 2002 e, segnatamente,                    
nell'art. 3, comma 1, in tema di infrastrutture strategiche,                    
nell'art. 3, comma 2, concernente la realizzabilita' in deroga ad               
ogni disposizione di legge o regolamento delle predette                         
infrastrutture, ivi compresa la legge quadro sulle emissioni, e                 
nell'art. 5, in tema di procedimenti autorizzatori di infrastrutture            
radioelettriche.                                                                
Il predetto decreto legislativo, con la sentenza n. 303 del 2003, e'            
stato tuttavia dichiarato costituzionalmente illegittimo nella sua              
interezza, per contrasto con l'art. 76 Cost. In quella occasione si             
e' osservato che l'art. 1, comma 2 della Legge n. 443 del 2001, che             
figura nel titolo del DLgs n. 198 del 2002 ed e' richiamato nel                 
preambolo, ha conferito al Governo il potere di individuare                     
infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi                    
strategici di interesse nazionale a mezzo di un programma formulato             
su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate             
ovvero su proposta delle Regioni sentiti i Ministri competenti.                 
Proprio la estraneita' al programma di quanto previsto dal DLgs n.              
198 rendeva evidente l'eccesso di delega, "a nulla rilevando",                  
osservava questa Corte nella citata pronuncia, "la sopravvenuta                 
entrata in vigore del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,                
recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, che riguarda in             
parte la stessa materia".                                                       
L'Avvocatura dello Stato ha sostenuto in udienza che la declaratoria            
di illegittimita' costituzionale del DLgs n. 198 del 2002 non avrebbe           
fatto venire meno le norme indicate come parametro nel presente                 
giudizio. Il Codice delle comunicazioni elettroniche, infatti,                  
avrebbe tacitamente abrogato il DLgs n. 198 del 2002, riproducendone            
al tempo stesso in larga parte il contenuto normativo. Esso si                  
porrebbe pertanto come fonte dei principi fondamentali della materia,           
formalmente nuova, ma in sostanziale continuita' con le norme                   
abrogate. Dovrebbe pertanto essere consentito individuare il                    
parametro del giudizio di legittimita' costituzionale con riferimento           
alla nuova fonte nella quale si rinvengono i medesimi principi                  
fondamentali, la cui violazione e' stata denunciata con il ricorso.             
In particolare la difesa erariale osserva che, mentre le questioni di           
costituzionalita' relative agli artt. 1, commi 1 e 2, e 3 della legge           
regionale n. 30 del 2002 sarebbero divenute inammissibili poiche' i             
commi 1 e 2 dell'art. 3 del DLgs n. 198 del 2002, di cui si denuncia            
la violazione, non sono stati riprodotti nel Codice, al contrario               
permarrebbe la necessita' di uno scrutinio di costituzionalita' in              
ordine all'art. 2 dell'anzidetta legge regionale. Se ne assume                  
infatti il contrasto con l'art. 5 del DLgs n. 198 del 2002, che e'              
stato interamente trasfuso nell'art. 87 del Codice e che stabilisce             
una nuova ed uniforme disciplina per i "procedimenti autorizzatori              
relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti                  
radioelettrici".                                                                
La tesi dell'Avvocatura dello Stato non puo' essere condivisa. Il               
DLgs n. 259 del 2003 ha in effetti dettato una disciplina organica              
della materia, riproducendo molte disposizioni contenute nel DLgs n.            
198 del 2002, e tuttavia nessuna continuita' normativa potrebbe dirsi           
sussistere fra le due fonti, poiche', con la dichiarazione di                   
illegittimita' costituzionale del decreto n. 198 del 2002, questo e'            
stato rimosso con effetto ex tunc, cio' che impedisce di operare                
quella saldatura tra le due fonti che il ricorrente afferma essersi             
prodotta. Dal DLgs n. 198 del 2002, dichiarato illegittimo per vizio            
di forma, non puo' scaturire alcun effetto, neanche quello di                   
costituire un legame con il successivo Codice delle comunicazioni.              
Si aggiunga che l'ipotizzato trasferimento del parametro lederebbe il           
diritto di difesa della Regione resistente. I termini della questione           
sono definiti dal ricorrente con l'atto introduttivo, ne' la parte              
resistente puo' essere gravata, come si pretende nel presente                   
giudizio, dell'onere di verificare, in sede difensiva, quale dei                
principi contenuti nel vecchio DLgs n. 198 del 2002 siano presenti              
anche nel vigente Codice delle comunicazioni e quali non siano stati            
in questo riprodotti.                                                           
In conclusione, l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni              
del DLgs n. 198 del 2002, la cui violazione ridonderebbe in lesione             
del parametro invocato nel presente giudizio, ha inciso radicalmente            
sui termini della questione, privandola di uno dei suoi requisiti               
essenziali, cosi' da renderla inammissibile.                                    
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale              
degli artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione                     
Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la                    
localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e                     
televisiva e di impianti per la telefonia mobile), sollevata dal                
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117,             
terzo comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 3, commi 1            
e 2, e 5 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198                       
(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle                        
infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la                          
modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1,               
comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443), con il ricorso                  
indicato in epigrafe.                                                           
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo            
della Consulta, il 7 giugno 2004.                                               
IL PRESIDENTE  IL REDATTORE                                                     
Gustavo Zagrebelsky  Carlo Mezzanotte                                           
IL CANCELLIERE                                                                  
Giuseppe Di Paola                                                               
Depositato in Cancelleria l'11 giugno 2004.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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