LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"
Art. 4
Coordinamento delle attivita'
1. Al fine di garantire il coordinamento e la valutazione dei
programmi e delle attivita' di CAMINA con la programmazione delle
attivita' regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1, e per
analizzare le ricadute delle normative dei diversi settori sulle
condizioni dei bambini e dei ragazzi, e' istituito presso la
Presidenza della Giunta apposito gruppo tecnico interassessorile,
coordinato dall'Assessorato competente in materia di infanzia ed
adolescenza.