REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"

          Art. 4                                                                
Coordinamento delle attivita'                                                   
1. Al fine di garantire il coordinamento e la valutazione dei                   
programmi e delle attivita' di CAMINA con la programmazione delle               
attivita' regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1, e per                    
analizzare le ricadute delle normative dei diversi settori sulle                
condizioni dei bambini e dei ragazzi, e' istituito presso la                    
Presidenza della Giunta apposito gruppo tecnico interassessorile,               
coordinato dall'Assessorato competente in materia di infanzia ed                
adolescenza.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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