TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0004
Art. 4
(modificato comma 1 da art. 4,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Sistema educativo integrato
1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi e i servizi
sperimentali, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono
il sistema educativo dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di
garantire una pluralita' di offerte, promuovere il confronto tra i
genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche
attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunita'
locale.
2. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le
diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la
collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualita' e la
coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneita' dei titoli di
studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali,
nonche' quanto specificamente indicato agli artt. 6 e 8.
3. La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la
continuita' dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi
educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi
culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di
coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.