REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"

          Art. 3                                                                
Quota associativa e contributi                                                  
1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa                   
annuale.                                                                        
2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle                  
iniziative nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, concede a                
CAMINA, stabilendo le relative modalita' di erogazione, contributi              
per la realizzazione del programma delle attivita'. A tal fine, la              
Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la                  
copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione alle              
attivita' programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali           
vigenti.                                                                        
3. CAMINA e' tenuta a presentare alla Regione i programmi delle                 
iniziative e delle attivita' corredati dei relativi piani finanziari.           
CAMINA presenta altresi' una relazione annuale che attesti la                   
realizzazione delle attivita' e delle iniziative programmate. La                
relazione e' trasmessa alla competente Commissione consiliare.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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