TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0003
Art. 3
(sostituiti rubrica e commi 3, 7 e 8 da art. 3,L.R. 14 aprile 2004,
n. 8)
Servizi integrativi e sperimentali
1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle
esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati
servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche,
culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalita'
strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, aperti
ai bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.
2. Sono servizi integrativi i centri per bambini e genitori e gli
spazi bambini.
3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini
insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di
socialita' e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione
per gli adulti.
4. Gli spazi bambini hanno finalita' educative e di socializzazione e
offrono accoglienza giornaliera ai bambini in eta' dodici-trentasei
mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di cinque ore
giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto
alle esigenze dell'utenza, secondo modalita' stabilite di fruizione.
5. I servizi di cui ai commi 3 e 4 possono essere ubicati nella
stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare
le opportunita' offerte.
6. I servizi di cui al comma 4 si differenziano dai nidi a tempo
parziale in quanto garantiscono tempi e modalita' di funzionamento
piu' ridotti, non contemplano il servizio di mensa e, per il riposo
dei bambini, non prevedono necessariamente locali specifici.
7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di
altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia
in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare
fronte a emergenti bisogni. Con l'atto di autorizzazione al
funzionamento e' determinata la durata massima della
sperimentazione.
8. Tra i servizi sperimentali di cui al comma 7, la Regione e gli
Enti locali promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge
l'attivita' in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio
o in altro contesto a cio' dedicato, e dell'educatore familiare.
L'educatore familiare si realizza tramite accordo tra alcune famiglie
con bambini di eta' inferiore ai tre anni che decidano di mettere a
disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico
adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo
a educatori con specifiche caratteristiche professionali e
appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi
dell'articolo 1, comma 3 bis il Consiglio regionale stabilisce i
requisiti del servizio di educatore domiciliare.