REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0003

          Art. 3                                                                
(sostituiti rubrica e commi 3, 7 e 8 da art. 3,L.R. 14 aprile 2004,             
n. 8)                                                                           
Servizi integrativi e sperimentali                                              
1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle                
esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati                
servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche,            
culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalita'                    
strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, aperti             
ai bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.                  
2. Sono servizi integrativi i centri per bambini e genitori e gli               
spazi bambini.                                                                  
3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini               
insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di            
socialita' e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione              
per gli adulti.                                                                 
4. Gli spazi bambini hanno finalita' educative e di socializzazione e           
offrono accoglienza giornaliera ai bambini in eta' dodici-trentasei             
mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di cinque ore                 
giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto               
alle esigenze dell'utenza, secondo modalita' stabilite di fruizione.            
5. I servizi di cui ai commi 3 e 4 possono essere ubicati nella                 
stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare           
le opportunita' offerte.                                                        
6. I servizi di cui al comma 4 si differenziano dai nidi a tempo                
parziale in quanto garantiscono tempi e modalita' di funzionamento              
piu' ridotti, non contemplano il servizio di mensa e, per il riposo             
dei bambini, non prevedono necessariamente locali specifici.                    
7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di               
altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia            
in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare               
fronte a emergenti bisogni. Con l'atto di autorizzazione al                     
funzionamento e' determinata la durata massima della                            
sperimentazione.                                                                
8. Tra i servizi sperimentali di cui al comma 7, la Regione e gli               
Enti locali promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge            
l'attivita' in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio            
o in altro contesto a cio' dedicato, e dell'educatore familiare.                
L'educatore familiare si realizza tramite accordo tra alcune famiglie           
con bambini di eta' inferiore ai tre anni che decidano di mettere a             
disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico                 
adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo            
a educatori con specifiche caratteristiche professionali e                      
appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi                    
dell'articolo 1, comma 3 bis il Consiglio regionale stabilisce i                
requisiti del servizio di educatore domiciliare.                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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