TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8
Art.0002
Art. 2
(sostituiti commi 3 e 4 da art. 2,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Nido d'infanzia
1. Il nido d'infanzia e' un servizio educativo e sociale di interesse
pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in eta' compresa tra
i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro
crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima
infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto
dell'identita' individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido ha finalita' di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del
loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialita'
cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure
diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello
familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte
educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori
possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati
rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettivita',
ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in
rapporto ai diversi moduli organizzativi. I nidi e i servizi
integrativi e quelli sperimentali di cui all'articolo 3 possono
essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un
pieno utilizzo e ampliare le opportunita' di offerta.
4. I nidi d'infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate a scuole
dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, nonche' i
nidi indicati all'articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002)), in relazione ai tempi di
apertura possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in
relazione alla ricettivita' possono essere anche micro-nidi. La
ricettivita' minima e massima del micro-nido e' stabilita con
direttiva del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
5. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi
di mensa e di riposo dei bambini.