REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 e LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n.8

Art.0002

          Art. 2                                                                
(sostituiti commi 3 e 4 da art. 2,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                    
Nido d'infanzia                                                                 
1. Il nido d'infanzia e' un servizio educativo e sociale di interesse           
pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in eta' compresa tra            
i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro                 
crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima                  
infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto              
dell'identita' individuale, culturale e religiosa.                              
2. Il nido ha finalita' di:                                                     
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del              
loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialita'            
cognitive, affettive, relazionali e sociali;                                    
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure           
diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello                     
familiare;                                                                      
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte                   
educative.                                                                      
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori           
possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati            
rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettivita',             
ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in               
rapporto ai diversi moduli organizzativi. I nidi e i servizi                    
integrativi e quelli sperimentali di cui all'articolo 3 possono                 
essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un                
pieno utilizzo e ampliare le opportunita' di offerta.                           
4. I nidi d'infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate a scuole                
dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, nonche' i              
nidi indicati all'articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448              
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale              
dello Stato (legge finanziaria 2002)), in relazione ai tempi di                 
apertura possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in                    
relazione alla ricettivita' possono essere anche micro-nidi. La                 
ricettivita' minima e massima del micro-nido e' stabilita con                   
direttiva del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3.            
5. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi            
di mensa e di riposo dei bambini.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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