LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 15
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'AS- SOCIAZIONE DONNE DEL MEDITERRANEO, RETE DEL SUD EST EUROPEO (WOMEN OF MEDITERRANEAN, SOUTH EAST AND EAST EUROPEAN NETWORK - WOMEN)
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione all'associazione e' subordinata
alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che consegua il riconoscimento della personalita' giuridica;
c) che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, enti
locali, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, le cui
finalita' siano compatibili con quelle indicate all'articolo 1, comma
2.
2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione
all'associazione.
3. Il Presidente della Regione o una sua delegata, da individuarsi
tra consigliere regionali o componenti della Giunta regionale,
esercita i diritti inerenti alla qualita' di associato.