REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 15

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'AS- SOCIAZIONE DONNE DEL MEDITERRANEO, RETE DEL SUD EST EUROPEO (WOMEN OF MEDITERRANEAN, SOUTH EAST AND EAST EUROPEAN NETWORK - WOMEN)

          Art. 2                                                                
Partecipazione della Regione                                                    
1. La partecipazione della Regione all'associazione e' subordinata              
alle seguenti condizioni:                                                       
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;                               
b) che consegua il riconoscimento della personalita' giuridica;                 
c) che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, enti              
locali, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, le cui                
finalita' siano compatibili con quelle indicate all'articolo 1, comma           
2.                                                                              
2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli              
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione                        
all'associazione.                                                               
3. Il Presidente della Regione o una sua delegata, da individuarsi              
tra consigliere regionali o componenti della Giunta regionale,                  
esercita i diritti inerenti alla qualita' di associato.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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