REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 10

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Partecipazione della Regione all'Associazione CAMINA                            
1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualita' della vita             
nei contesti urbani ed extraurbani anche attraverso la promozione di            
citta' sostenibili per i bambini e i ragazzi, ed in continuita' con             
gli obiettivi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40                     
(Promozione delle citta' dei bambini e delle bambine) e successive              
modifiche, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 47 dello           
Statuto, e' autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla                
costituzione dell'Associazione nazionale italiana "Citta' amiche                
dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CAMINA)".                                     
2. La Regione riconosce che il perseguimento delle finalita' indicate           
al comma 1 avvenga attraverso la necessaria integrazione delle                  
politiche e degli interventi di settore, con particolare riferimento            
alle politiche sociali e sanitarie, del tempo libero e culturali, di            
pianificazione e programmazione territoriale, alla mobilita' e                  
sviluppo sostenibile, alla scuola.                                              
3. L'Associazione persegue le seguenti finalita':                               
a) diffondere la cultura e la conoscenza dei diritti dei soggetti in            
eta' evolutiva;                                                                 
b) promuovere il miglioramento della qualita' ambientale delle citta'           
e del territorio extraurbano;                                                   
c) incentivare la partecipazione dei bambini e di ragazzi alla vita             
civile;                                                                         
d) promuovere azioni tese a costruire forme di scambio e di confronto           
di esperienze di partecipazione con la comunita' piu' ampia e le                
diverse realta' locali, nazionali ed internazionali.                            
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 concerne Promozione               
delle citta' dei bambini e delle bambine.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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