REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2004, n. 391

Direttiva in materia di procedimento disciplinare

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
che, al Titolo III, Capo III circa "Il regime della responsabilita'             
dei dipendenti", prevede:                                                       
- che le tipologie delle infrazioni disciplinari e delle correlate              
sanzioni siano definite dai contratti collettivi di lavoro (art. 24,            
secondo comma);                                                                 
- che le competenze in materia di contestazione degli addebiti e di             
irrogazione delle sanzioni disciplinari, licenziamento compreso,                
siano attribuite alla dirigenza (art. 26);                                      
- che la Giunta regionale, congiuntamente all'Ufficio di Presidenza             
del Consiglio, istituisca il Collegio arbitrale di disciplina, di cui           
all'art. 55, commi 8 e 9 del DLgs 165/01, stabilendone le modalita'             
di funzionamento;                                                               
vista la delibera di Giunta regionale n. 541 del 3 aprile 2002                  
recante:                                                                        
1) la disciplina dettagliata del procedimento disciplinare, con                 
articolazione delle competenze in materia tra i dirigenti;                      
2) l'istituzione del Collegio arbitrale di disciplina nell'Ente                 
Regione Emilia-Romagna;                                                         
atteso che:                                                                     
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto                      
"Regioni-Autonomie locali" sottoscritto il 22 gennaio 2004 ha                   
introdotto considerevoli modifiche, sia formali che sostanziali, al             
Capo V "Norme disciplinari" del CCNL 1994-97;                                   
- in data 24 luglio 2003 e' stato stipulato il CCNL-Quadro di rinnovo           
del CCNL-Q su arbitrato e conciliazione del 23 gennaio 2001, con                
proroga integrale del medesimo fino alla stipula di un nuovo accordo            
quadro in materia;                                                              
- l'art. 5 del CCNL-Q del 24 luglio 2003 recepisce l'art. 1                     
dell'ipotesi di accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 6,             
comma 1 del CCNL-Q del 23 gennaio 2001, in relazione ai termini di              
impugnazione delle sanzioni disciplinari;                                       
ritenuto pertanto necessario, con il presente atto, provvedere alla             
sostituzione integrale della direttiva adottata il 3 aprile 2002, con           
una nuova direttiva, in linea con la recente contrattazione                     
collettiva a livello sia intercompartimentale che di comparto;                  
dato atto che:                                                                  
- le rappresentanze sindacali, alle quali il presente testo e' stato            
inviato il 9 febbraio 2004, non hanno presentato osservazioni ne'               
richiesto incontri nei termini fissati;                                         
- l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottera' un atto             
sostanzialmente conforme nei contenuti al presente, nel rispetto di             
quanto previsto dall'art. 27, comma 3 della L.R. 43/01, che impone              
una istituzione e disciplina congiunta tra Giunta e Consiglio del               
Collegio arbitrale di disciplina dei collaboratori regionali;                   
dato atto del parere favorevole di regolarita' amministrativa                   
espresso dal Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi                     
informativi e Telematica, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 43/01 e              
della delibera della Giunta regionale 447/03;                                   
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di sostituire integralmente la "Direttiva in materia di                      
procedimento disciplinare" approvata con  la propria deliberazione n.           
541 del 3 aprile 2002 con il testo allegato al presente atto sotto              
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia              
dalla data odierna;                                                             
2) di disporre che alla direttiva allegata venga data la massima                
pubblicita' mediante affissione in luogo accessibile a tutti i                  
dipendenti, nonche' con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale               
della Regione.                                                                  
ALLEGATO A)                                                                     
Direttiva in materia di procedimento disciplinare                               
Art. 1                                                                          
Ambito di applicazione                                                          
1. La presente direttiva riguarda lo svolgimento del procedimento               
disciplinare nei confronti dei dipendenti della Regione                         
Emilia-Romagna, anche a tempo determinato o in comando presso la                
stessa, inquadrati in categorie non dirigenziali, appartenenti sia              
all'organico della Giunta che a quello del Consiglio.                           
Art. 2                                                                          
Struttura competente per i procedimenti disciplinari                            
1. Presso la Regione Emilia-Romagna la struttura competente per i               
procedimenti disciplinari, di cui all'art. 55, comma 4, prima parte             
del DLgs 165/01, e' la Direzione generale all'Organizzazione, Sistemi           
informativi e Telematica.                                                       
Il Direttore generale responsabile di tale struttura, per l'esercizio           
della relativa funzione, si avvale di personale alle proprie dirette            
dipendenze.                                                                     
2. Il Direttore generale responsabile della struttura di cui al primo           
comma, oltre alle competenze individuate all'art. 3, e' competente a            
disporre con proprio atto la sospensione cautelare del lavoratore,              
nei casi e con le modalita' di cui agli artt. 26 e 27 del Contratto             
collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni-Enti locali"               
1994/97, come modificato dal CCNL del 22 gennaio 2004.                          
3. Ogni atto di irrogazione di una sanzione disciplinare, con annessi           
i relativi atti istruttori, deve essere trasmesso in copia alla                 
Direzione generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e                    
Telematica.                                                                     
4. La struttura di cui al presente articolo conserva, in un apposito            
archivio, gli atti del procedimento disciplinare, e provvede ad                 
annotare in un registro tutte le sanzioni disciplinari applicate.               
5.  cura della medesima struttura disporre la trasmissione dell'atto            
di irrogazione della sanzione disciplinare agli uffici competenti per           
l'inserimento dello stesso nel fascicolo personale del dipendente, e            
per le eventuali conseguenze sul trattamento economico. Nel caso di             
personale comandato trasmette gli atti all'Ente di appartenenza del             
lavoratore.                                                                     
Art. 3                                                                          
Competenze                                                                      
1. Qualora, in considerazione del tipo di illecito disciplinare, le             
sanzioni applicabili siano il rimprovero verbale o il rimprovero                
scritto (censura), la contestazione dell'addebito, l'istruzione del             
procedimento disciplinare e l'applicazione della sanzione medesima,             
sono di competenza del dirigente responsabile del servizio di                   
assegnazione del dipendente, o, se questi e' assegnato direttamente a           
struttura di livello gerarchico superiore, del responsabile della               
stessa.                                                                         
2. Quando invece le sanzioni applicabili siano piu' gravi (dalla                
multa fino al licenziamento senza preavviso), la contestazione                  
dell'addebito, l'istruzione del procedimento disciplinare e                     
l'applicazione della sanzione medesima sono di competenza del                   
Direttore generale responsabile della struttura di cui all'art. 2.              
3. In caso di assenza o impedimento del responsabile delle strutture            
di cui ai commi 1 e 2, o in caso di vacanza del posto, il                       
procedimento disciplinare puo' essere avviato dal dirigente che ne              
svolge temporaneamente le funzioni.                                             
4. Nel caso di cui al secondo comma, il dirigente responsabile della            
struttura di assegnazione del dipendente e' tenuto a segnalare, sotto           
la propria responsabilita', alla struttura di cui all'art. 2, entro             
dieci giorni da quando ne e' venuto a conoscenza, i fatti da                    
contestare per l'avvio del procedimento disciplinare.                           
In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si dara' corso            
all'accertamento della responsabilita' del soggetto tenuto alla                 
comunicazione.                                                                  
5. Qualora, anche nel corso del procedimento, gia' avviato con la               
contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di                   
spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente                 
lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti alla                   
struttura competente per i procedimenti disciplinari, di cui all'art.           
2, comma 1, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il               
procedimento prosegue senza soluzione di continuita' presso                     
quest'ultima struttura, senza ripetere la contestazione scritta                 
dell'addebito.                                                                  
6. Nel caso in cui la struttura competente per i procedimenti                   
disciplinari, di cui all'art. 2 comma 1, ritenga, a seguito della               
propria istruttoria, applicabile una sanzione disciplinare inferiore            
alla multa, procede direttamente all'applicazione, senza restituire o           
inviare il fascicolo al responsabile della struttura di assegnazione            
del dipendente.                                                                 
Art. 4                                                                          
Contestazione dell'addebito                                                     
1. La contestazione dell'addebito deve avvenire perentoriamente entro           
venti giorni da quando il dirigente competente per la contestazione,            
ai sensi di quanto stabilito all'art. 3, e' venuto a conoscenza del             
fatto.                                                                          
2. La contestazione dell'addebito deve essere effettuata per iscritto           
e comunicata formalmente al dipendente, attraverso lettera                      
raccomandata con avviso di ricevimento. La lettera puo' essere                  
consegnata anche a mano, e in tal caso il lavoratore deve rilasciarne           
ricevuta.                                                                       
3. La contestazione deve indicare gli elementi essenziali del fatto             
contestato, in modo tale che il lavoratore abbia le indicazioni                 
necessarie per individuare il comportamento ravvisato quale illecito            
disciplinare.                                                                   
4. Quando la sanzione comminabile sia il rimprovero verbale il                  
dirigente competente vi provvede, senza obbligo di previa                       
contestazione scritta, formalizzando la sanzione stessa tramite                 
verbalizzazione dell'incontro con il lavoratore.                                
Art. 5                                                                          
Diritto di difesa                                                               
1. Con la lettera di contestazione dell'addebito, o con una                     
successiva, il dirigente competente, secondo quanto stabilito                   
all'art. 3, deve convocare il lavoratore per sentirlo a difesa,                 
fissandogli un apposito incontro, di cui deve essere redatto processo           
verbale.                                                                        
2. Il lavoratore deve essere convocato per un giorno che disti, da              
quello di ricevimento della lettera di convocazione, almeno cinque              
giorni lavorativi liberi, in modo tale che abbia un congruo periodo             
di tempo per preparare la difesa.                                               
3. Il lavoratore puo' farsi assistere da un procuratore o dal                   
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce            
mandato.                                                                        
4. Se il lavoratore non si presenta, o non presenta una memoria                 
scritta a difesa, trascorsi inutilmente quindici giorni dalla data              
fissata per la difesa, si puo' procedere egualmente ad applicare la             
sanzione entro i successivi quindici giorni.                                    
5. Il dipendente e il suo difensore, se munito di apposita delega,              
possono accedere a tutti gli atti istruttori riguardanti il                     
procedimento disciplinare.                                                      
Art. 6                                                                          
Irrogazione della sanzione                                                      
1. Con il consenso del dipendente, la sanzione applicabile puo'                 
essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di                      
impugnazione.                                                                   
2. Ogni atto di irrogazione di una sanzione disciplinare deve essere            
motivato.                                                                       
3. L'atto che irroga la sanzione va comunicato al lavoratore secondo            
le modalita' indicate all'art. 4, comma 2.                                      
Art. 7                                                                          
Chiusura del procedimento disciplinare                                          
1. Se il direttore generale o il dirigente presso il quale pende il             
procedimento disciplinare ritiene che non si debba procedere                    
disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento con proprio              
atto, dandone comunicazione all'interessato, con le modalita' di cui            
all'art. 4, comma 2.                                                            
Art. 8                                                                          
Durata del procedimento disciplinare                                            
1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi               
giorni dalla data di contestazione dell'addebito, a pena di                     
estinzione dello stesso, fatti salvi i diversi termini previsti da              
disposizioni speciali di legge o di contratto.                                  
2. Il procedimento, qualora non venga chiuso ai sensi dell'articolo             
7, si intende concluso alla data di adozione dell'atto di irrogazione           
della sanzione disciplinare.                                                    
Art. 9                                                                          
Sospensione del procedimento disciplinare                                       
1. Competente a disporre la sospensione del procedimento disciplinare           
per connessione del medesimo con procedimento penale, nei casi                  
previsti dall'art. 25 bis del CCNL 1994-97, integrato dal CCNL                  
2002-2005, e' il dirigente presso cui e' pendente il procedimento               
stesso.                                                                         
2. Di detta sospensione deve essere data in ogni caso  comunicazione            
al Direttore generale responsabile della struttura di cui all'art.              
2.                                                                              
3. Il procedimento disciplinare e' riattivato dal medesimo dirigente            
che ne ha disposto la sospensione, entro i termini stabiliti dalla              
legge o dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.                           
4.  onere del dipendente dare immediata comunicazione                           
all'Amministrazione della sentenza definitiva.                                  
Art. 10                                                                         
Impugnazione delle sanzioni                                                     
1. Con lo stesso atto di irrogazione della sanzione disciplinare, il            
lavoratore deve essere informato circa la possibilita' e le modalita'           
di impugnazione del medesimo, secondo quanto stabilito dalla legge e            
dai Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.                           
Art. 11                                                                         
Il Collegio arbitrale di disciplina                                             
1. Presso la Regione Emilia-Romagna e' istituito il Collegio                    
arbitrale di disciplina, davanti al quale e' possibile impugnare gli            
atti che irrogano sanzioni disciplinari.                                        
2. Il Collegio si compone di due rappresentanti dell'Amministrazione            
regionale e di due rappresentanti dei dipendenti, scelti, mediante              
sorteggio, tra dieci rappresentanti della prima e dieci                         
rappresentanti dei secondi, individuati con le procedure sotto                  
delineate.                                                                      
Il Collegio e' presieduto da un componente esterno, di provata                  
competenza in materia di diritto del lavoro, scelto nel modo sotto              
descritto.                                                                      
3. Procedura di scelta dei rappresentanti dei dipendenti. Ogni tre              
anni, subito dopo l'elezione dei propri componenti, la Rappresentanza           
sindacale unitaria (RSU) designa i dieci rappresentanti dei                     
dipendenti che potranno andare a comporre il Collegio. Possono essere           
designati dipendenti regionali di ruolo a tempo indeterminato,                  
appartenenti a categoria non dirigenziale.                                      
4. Procedura di scelta dei rappresentanti dell'Amministrazione. Alla            
medesima scadenza il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi             
informativi e Telematica, congiuntamente al Direttore generale del              
Consiglio, provvede a designare, tra i dirigenti regionali, i dieci             
rappresentanti dell'Amministrazione.                                            
5. Procedura di scelta del Presidente del Collegio. I dieci                     
rappresentanti dell'Amministrazione regionale e i dieci                         
rappresentanti dei dipendenti, di comune accordo, indicano i                    
nominativi di cinque presidenti, da scegliere tra appartenenti, anche           
in quiescenza, alle seguenti categorie professionali:                           
- magistrati del lavoro;                                                        
- avvocati esperti in problematiche del rapporto di lavoro;                     
- docenti e ricercatori universitari esperti in diritto del lavoro.             
La scelta dei cinque presidenti e' valida se raccoglie il consenso di           
almeno i due terzi dei presenti. Alla seduta, per la validita' della            
scelta, devono essere presenti almeno quindici rappresentanti, di cui           
almeno sette rappresentanti dei dipendenti e sette                              
dell'Amministrazione regionale.                                                 
In caso di mancato accordo, l'Amministrazione regionale richiede al             
Presidente della Corte d'Appello civile dell'Emilia-Romagna la                  
designazione di cinque magistrati del lavoro in quiescenza per                  
l'incarico di presidente.                                                       
6. La nomina di tutti i rappresentanti avviene con atto congiunto del           
Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e                    
Telematica e del Direttore generale del Consiglio.                              
7. Tutti i nominati durano in carica tre anni, a decorrere dalla data           
di adozione dell'atto di nomina. Tale termine non puo' essere                   
prorogato, tranne che per permettere la conclusione dei procedimenti            
in corso di definizione. In caso di dimissioni dalla carica o di                
cessazione dal servizio, non si procede alla designazione di                    
sostituti.                                                                      
8. Procedura per la composizione del Collegio. Per ogni atto di                 
impugnazione, la struttura di cui all'art. 2 provvede a comporre il             
Collegio arbitrale di disciplina mediante procedura di sorteggio tra            
i rappresentanti delle tre categorie. Il sorteggio deve avvenire                
pubblicamente, previo invito a tutti i rappresentanti dei dipendenti,           
i rappresentanti dell'Amministrazione e agli esterni designati quali            
Presidenti.                                                                     
9. Un componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dal                     
partecipare ai lavori del medesimo allorche' versi nei confronti del            
dipendente interessato al procedimento in una delle condizioni                  
previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile. Al verificarsi            
di uno dei medesimi casi, e' inoltre facolta' del dipendente che ha             
impugnato la sanzione ricusare uno o piu' componenti del Collegio,              
con atto adeguatamente motivato. Un secondo rifiuto comporta la                 
rinuncia alla procedura arbitrale, ferma restando la possibilita' di            
adire l'Autorita' giudiziaria. Il componente ricusato o astenutosi              
verra' sostituito, mediante sorteggio, da un altro componente della             
medesima categoria di appartenenza (rappresentanti                              
dell'Amministrazione regionale o rappresentanti dei dipendenti o                
Presidenti).                                                                    
Art. 12                                                                         
Impugnazioni davanti al Collegio arbitrale di disciplina                        
1. L'atto di impugnazione deve essere presentato, presso la struttura           
di cui all'art. 2, comma 1, entro venti giorni dal ricevimento                  
dell'atto di irrogazione della sanzione disciplinare, e deve                    
contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a               
fondamento della pretesa.                                                       
2. La esecuzione della sanzione resta sospesa, in caso di                       
impugnazione davanti al Collegio arbitrale di disciplina, per tutta             
la durata del procedimento arbitrale.                                           
Art. 13                                                                         
Modalita' di funzionamento del Collegio arbitrale                               
di disciplina                                                                   
1. La struttura di cui all'art. 2, comma 1 provvedera' d'ufficio a              
fornire al Collegio copia di tutta la documentazione relativa                   
all'atto sanzionatorio impugnato.                                               
2. Il Collegio procede quindi in assoluta autonomia alla istruzione             
del procedimento di riesame, alle comunicazioni, alle richieste                 
eventuali di chiarimenti sia all'Amministrazione regionale che al               
dipendente interessato.                                                         
3. L'Amministrazione e' tenuta a mettere a disposizione del Collegio            
un idoneo locale per le sedute e a fornire il necessario supporto               
amministrativo.                                                                 
4. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei componenti. Le                 
sedute del Collegio sono valide se sono presenti tutti i componenti.            
5. Per tutto quanto qui non previsto si fa rinvio, riguardo alle                
procedure presso il Collegio arbitrale di disciplina, a quanto                  
stabilito dal Contratto collettivo nazionale di Lavoro Quadro del 23            
gennaio 2001, come rinnovato dal Contratto collettivo nazionale                 
Quadro del 24 luglio 2003.                                                      
Art. 14                                                                         
Dipendenti assegnati alle strutture del Consiglio                               
1. Per i procedimenti disciplinari a carico del personale assegnato             
alle strutture organizzative del Consiglio regionale, le competenze             
attribuite dalla presente direttiva al Direttore generale                       
all'Organizzazione e alla relativa struttura spettano al Direttore              
generale del Consiglio e alla struttura da questi dipendente.                   
Art. 15                                                                         
Computo dei termini                                                             
1. Nel calcolo dei termini, ove nella presente direttiva non sia                
espressamente previsto che i giorni siano da intendersi lavorativi,             
si deve tenere conto anche di quelli non lavorativi.                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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