REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE DELL'AGENZIA TRASPORTI PUBBLICI

COMUNICATO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA TRASPORTI PUBBLICI

Atto di indirizzo generale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale per il triennio 2004/2006 - Art. 8, L.R. 30/98 (proposta della Giunta regionale in data 30 giugno 2003, n. 1219). Deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2003, n. 500

Per completezza di riferimenti, in ordine alla programmazione degli             
Accordi di programma per la mobilita' sostenibile per il triennio               
2003/2005 e per i servizi minimi autofilotranviari 2004/2006, si                
richiama la deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2003, n.            
500, gia' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione                     
Emilia-Romagna n. 143 del 23/9/2003 e di seguito riportata.                     
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1219 del           
30 giugno 2003, recante in oggetto "Atto di indirizzo generale in               
materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico              
regionale per il triennio 2004/2006. Art. 8, L.R. 30/98. Proposta al            
Consiglio";                                                                     
preso atto:                                                                     
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla                   
Commissione consiliare "Territorio Ambiente Infrastrutture", in sede            
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
8368 in data 15 luglio 2003,                                                    
-  e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso                
della discussione di Consiglio;                                                 
premesso che:                                                                   
- la L.R. 28 aprile 2003, n. 8 ha apportato modifiche e integrazioni            
alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 in tema di disciplina generale del              
trasporto pubblico regionale e locale;                                          
- le modifiche e integrazioni definite dalla L.R. 8/03 agiscono nel             
principio di sussidiarieta' nell'azione degli Enti, gia' delineato              
dalla precedente L.R. 30/98, ponendosi in linea con il rafforzato               
quadro di autonomia della Regione e degli Enti locali derivante dalla           
riforma del Titolo V della Costituzione;                                        
- le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. 8/03 hanno                  
prodotto il rafforzamento di alcuni temi gia' presenti nella legge,             
in particolare confermando il rapporto di intesa tra Regione ed Enti            
locali in merito ai servizi minimi, nonche'e' il rapporto esclusivo             
con gli Enti locali, o le loro Agenzie, per il trasferimento di                 
qualsiasi tipo di contributo di esercizio;                                      
- risulta parimenti confermato l'art. 12 della L.R. 30/98 che                   
promuove la stipula di Accordi di programma con gli Enti locali, al             
fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilita'           
e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico               
finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato;                         
- l'art. 8 della L.R. 30/98 in particolare prevede che il Consiglio             
regionale adotti ogni tre anni, un atto di indirizzo contenente le              
definizioni dei principi per la determinazione dei servizi minimi,              
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la                
domanda di mobilita' dei cittadini, anche in esito al piu' esteso               
ambito di consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali le           
associazioni imprenditoriali e ambientali, dei consumatori e degli              
utenti;                                                                         
ritenuto che in tale atto di indirizzo generale, debbano trovare                
riferimento i valori guida della politica regionale per quanto                  
riguarda il governo della mobilita' unitaria su base provinciale e              
l'impegno a rafforzare il ruolo partecipativo a sviluppo                        
dell'autonomia degli Enti e delle esperienze locali, in un rapporto             
solidale e sussidiario con la Regione;                                          
ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/98, come              
modificata dalla L.R. 8/03, la proposta di atto di indirizzo                    
generale, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente            
deliberazione;                                                                  
dato atto del rapporto di monitoraggio degli Accordi di programma               
2001-2003 inoltrato dall'Assessore alla Mobilita' e Trasporti alla              
competente Commissione consiliare, in esito alla previsione indicata            
dall'art. 8, comma 1 bis relativa al consuntivo dell'attivita'                  
svolta;                                                                         
visti:                                                                          
- la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto              
pubblico regionale e locale" e successive modificazioni;                        
- il DLgs 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni e agli            
Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico              
locale, a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997,             
n. 59" e successive modifiche;                                                  
- l'art. 35 della Legge finanziaria 31 dicembre 2001, n. 448;                   
- l'art. 45 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in                  
materia di infrastrutture e trasporti";                                         
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;                                
richiamata la deliberazione della Giunta regionale, esecutiva ai                
sensi di legge, n. 1408 del 2 agosto 2002 di definizione delle                  
attivita' dell'Agenzia Trasporti pubblici;                                      
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti;                            
delibera:                                                                       
l'approvazione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/98, come                     
modificata dalla L.R. 8/03, dell'Atto di indirizzo generale in                  
materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico              
regionale per il triennio 2004/2006 nel testo allegato che fa parte             
integrante della presente deliberazione;                                        
di pubblicare integralmente la presente delibera nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO                                                                        
Atto di indirizzo generale triennale a norma dell'art. 8 della L.R.             
n. 30 del 2 ottobre 1998 e successive modifiche                                 
1. Il quadro di riferimento                                                     
Nella regione Emilia-Romagna il processo di riforma del Trasporto               
pubblico, attraverso la recente modifica della L.R. 30/98, ha ormai             
attuato in gran parte il nuovo schema di competenze conseguente alla            
riforma del Titolo V della Costituzione, rafforzando ulteriormente, a           
oltre quattro anni dell'avvio della riforma introdotta dalla Legge              
Bassanini e dal Decreto legislativo Burlando, il grado di autonomia             
della Regione stessa e degli Enti locali. Il riassetto delle                    
competenze ha fatto progressi nel senso dell'attuazione del principio           
di sussidiarieta' nell'azione degli Enti, che porta sempre piu'                 
vicina al cittadino la sfera delle decisioni e delle responsabilita'.           
A tal fine si assume il Bacino provinciale come ambito della                    
programmazione dei servizi di TPL e accorpando negli Enti locali,               
Province e Comuni, o nelle loro Agenzie, le funzioni di progettazione           
e controllo dei servizi per la mobilita', sia collettiva che                    
individuale, oltre alle gare per l'affidamento del servizio di TPL.             
Coerentemente con la legge, i punti di riferimento dell'azione                  
regionale si collocano in un quadro ampio, che parte dal livello                
comunitario e giunge fino alla programmazione della Regione stessa.             
Di tale quadro possono essere richiamati alcuni capisaldi:                      
- il rispetto degli obiettivi in materia ambientale assunti dallo               
Stato italiano e imposti dalle norme comunitarie;                               
- l'attuazione delle linee di indirizzo del libro bianco della                  
Commissione Europea "La politica Europea dei trasporti fino al 2010",           
che indica azioni per una politica della mobilita' sostenibile;                 
- l'assunzione degli obiettivi del libro verde della Commissione                
Europea "Verso una strategia di sicurezza nell'approvvigionamento               
energetico", che e' volto a incentivare lo sviluppo e la diffusione             
dell'uso di fonti di energia alternative alle tradizionali;                     
- le indicazioni e le previsioni del Piano regionale integrato dei              
Trasporti soprattutto in materia di sviluppo del Trasporto pubblico e           
di mobilita' urbana sostenibile.                                                
Il processo federalista si intreccia inoltre, nel particolare                   
settore, con il processo di liberalizzazione nella gestione dei                 
servizi, indirizzato dalle norme comunitarie e fortemente normato a             
livello nazionale.                                                              
2. Il triennio che si conclude                                                  
La situazione del Trasporto pubblico nel territorio regionale e' il             
frutto dello sforzo pluridecennale, positivo e congiunto, degli                 
operatori del settore, dei lavoratori delle imprese, degli utenti,              
degli Enti locali responsabili e della Regione.                                 
Nel triennio che si sta concludendo, l'attuazione degli indirizzi del           
Consiglio regionale, determinati con deliberazione n. 127 del 20                
dicembre 2000 in attuazione della L.R. 30/98, ha consentito al                  
sistema regionale e delle autonomie locali di avviare un processo di            
adeguamento concretizzatosi in una serie di tappe significative:                
- la concertazione con l'insieme degli Enti locali dei livelli di               
servizi minimi e dei relativi contributi d'esercizio;                           
- la concertazione tramite Accordi di programma tra la Regione e gli            
Enti locali di ciascun bacino, gia' con la partecipazione di alcune             
Agenzie, degli impegni e degli specifici obiettivi di servizio, degli           
interventi programmati per il triennio e dei relativi contributi di             
investimento, di alcuni elementi di sviluppo della qualita', dei                
metodi di monitoraggio dei fattori quantitativi e qualitativi dei               
servizi;                                                                        
- la costituzione, ormai prossima alla conclusione, delle Agenzie               
locali della mobilita' in tutti i bacini della regione, quali                   
organismi strumentali degli Enti locali per l'attuazione delle                  
proprie decisioni e il monitoraggio e controllo degli esiti.                    
A sostegno delle spese di esercizio dei servizi minimi per il                   
triennio, fissati in 107.261.000 Km/anno, la Regione ha concorso con            
contributi per oltre 191 milioni di Euro/anno, a cui si sono aggiunti           
ulteriori 2,6 milioni di Euro/anno per le iniziative di incremento,             
miglioramento e qualificazione dell'offerta.                                    
Per i servizi ferroviari, nell'arco del triennio, la Regione ha                 
riconosciuto a Trenitalia SpA contributi che sono passati da circa              
65,5 milioni di Euro nel 2001 a piu' di 69 milioni di euro nel 2003,            
a fronte di 12.267.000 treni*km/anno nel 2001 e ad oltre 12.800.000,            
programmati per il 2003.                                                        
A dette risorse vanno aggiunti circa 20 milioni di Euro di contributi           
per l'acquisto e la ristrutturazione di materiale rotabile e per                
interventi indirizzati al miglioramento e alla riqualificazione delle           
stazioni.                                                                       
Alle ferrovie "concesse" sono stati assegnati contributi complessivi            
per circa 33 milioni di Euro annui, sia per i servizi (ammontanti a             
circa 4.000.000 di km/anno) sia per la gestione delle linee.                    
3. I valori guida della politica regionale per il 2004-2006                     
I punti di partenza di tutta la politica del settore stanno nel                 
rafforzamento dell'azione di tutela e risanamento ambientale e nello            
sviluppo di una mobilita' collettiva moderna e flessibile, capace di            
risolvere i problemi di congestione che soffocano in particolar modo            
le aree urbane del territorio. Come anche previsto dal Piano                    
regionale Integrato dei Trasporti, le azioni debbono convergere al              
fine di comporre, nel loro insieme, una strategia praticabile per la            
riduzione delle emissioni inquinanti in congruenza con gli obiettivi            
fissati dal protocollo di Kyoto e dalle direttive comunitarie in                
materia di qualita' dell'aria.                                                  
Impegno quanto mai complesso per lo scarto che ancora permane tra gli           
attuali livelli di inquinamento annuali e i limiti relativi indicati            
dagli Accordi mondiali e dalle Direttive Europee e per il peso                  
predominante delle emissioni del settore dei trasporti sul totale               
complessivo.                                                                    
La Regione, le Province e i Comuni dovranno perci definire i                    
cambiamenti strutturali e le modalita' gestionali della mobilita'               
necessari per ridurre anno per anno l'inquinamento al fine di                   
raggiungere al 2005 i limiti annuali della qualita' dell'aria                   
indicati dalla Direttiva Europea, gia' recepita dal nostro Paese.               
Ulteriore principio guida e' rappresentato dall'incremento del grado            
di competitivita del sistema di trasporto pubblico locale. Agli                 
effetti della compiuta integrazione del sistema di trasporto pubblico           
locale e per meglio favorire la sua competitivita', occorre                     
valorizzare le specificita' e le peculiarita' dei soggetti esercenti            
i servizi pubblici non di linea, cos come identificati dalla Legge 15           
gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone                   
mediante autoservizi pubblici non di linea" (recepita dalla direttiva           
regionale n. 2009 del 1994 e dal DLgs 422/97 recepito dalla L.R.                
30/98), secondo le procedure gia' indicate nell'articolo 24 della               
L.R. 30/98.                                                                     
Infine, per garantire ai cittadini un modello di mobilita'                      
sostenibile sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista           
dell'accessibilita' e dell'usufruibilita' dei servizi, occorre                  
incentivare le modalita' di trasporto intermodale gomma-rotaia                  
affinche' il sistema di trasporto pubblico regionale e locale divenga           
maggiormente competitivo rispetto al trasporto privato su gomma.                
Altro elemento fondante e' la salvaguardia degli interessi pubblici             
primari che sono alla base del trasporto pubblico. Questa                       
salvaguardia si articola su diversi piani.                                      
La funzione pubblica delle Agenzie                                              
Gli Enti locali, attraverso le Agenzie, coordinano in maniera                   
unitaria i loro progetti all'interno di ogni bacino provinciale,                
dando garanzia ai cittadini di un'organizzazione integrata dei vari             
segmenti del trasporto pubblico fra loro e dell'integrazione fra                
trasporto pubblico e altre forme di mobilita'.                                  
Alle Agenzie, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' ed                    
adeguatezza ai quali si ispira la Regione Emilia-Romagna, anche se              
non solo ad esse, e' affidata una funzione proattiva per la tutela,             
la priorita' e lo sviluppo del trasporto pubblico, nella contesa fino           
ad ora impari con la motorizzazione individuale che va decisamente              
riequilibrata.                                                                  
Le Agenzie della mobilita' debbono essere soggetti che, quali                   
strutture strumentali degli Enti locali competenti, alle cui                    
direttive sono in ogni caso subordinate, traducono le scelte                    
strategiche in progetti precisi per lo sviluppo del trasporto                   
pubblico e il suo inserimento nel quadro complessivo della mobilita',           
organizzata in maniera ambientalmente e socialmente compatibile.                
La proprieta' pubblica delle reti                                               
La proprieta' delle reti deve restare totalmente pubblica come vuole            
la legge, cos come e' totalmente pubblica l'Agenzia di Bacino per la            
mobilita', di cui all'articolo 19 della L.R. 30/98. Per tale ragione            
all'Agenzia possono essere trasferite anche altre competenze degli              
Enti locali.                                                                    
La difesa degli interessi degli utenti                                          
Ulteriore elemento di spicco e' la difesa degli interessi degli                 
utenti, il cui ruolo e' fondamentale nel processo di liberalizzazione           
quali sensori attivi della qualita' del prodotto. Pertanto l'avvio              
del processo di liberalizzazione dovra' coincidere con la messa in              
operativita' delle nuove norme, oltre all'applicazione della                    
precedente norma, che gia' conteneva l'obbligo per le imprese e le              
agenzie di tutelare gli utenti attraverso la carta dei servizi. Le              
nuove norme esplicitano meglio l'obbligatorieta' di casi di                     
indennizzo per irregolare erogazione del servizio e impongono agli              
Enti competenti, o alle loro Agenzie, di costituire il Comitato degli           
utenti secondo i tempi e i modi stabiliti, dalla L.R. 30/98. Gli                
accordi di Programma, pertanto, dovranno evidenziare le modalita' e             
gli impegni di attuazione degli Enti locali firmatari. Applicazione             
piu' esplicita e generalizzata dovra' avere anche la norma che                  
precisa l'obbligo per gli Enti di inserire nei contratti di servizio            
clausole di riduzione del corrispettivo in caso di incompleta o                 
inadeguata esecuzione del servizio. Poiche' tale riduzione di                   
corrispettivo viene individuata comunque come via sussidiaria e                 
subordinata per garantire la qualita', rispetto alla via principale             
che rimane quella dell'indennizzo diretto agli utenti, anche una                
parte delle somme derivanti dalle riduzioni di corrispettivi sara'              
destinata dagli enti competenti a iniziative in favore degli utenti.            
4. I contenuti specifici di indirizzo                                           
L'obiettivo prioritario, ma non esclusivo, del presente atto riguarda           
la fissazione dei criteri per la determinazione dei servizi minimi.             
Il regolamento 1191/69/CEE, come modificato dal 1893/91/CEE, fa                 
obbligo al trasporto pubblico di soddisfare le esigenze essenziali di           
mobilita' dei cittadini. La L.R. 30/98, come modificata, indica il              
preciso orientamento "alla salvaguardia, al potenziamento e al                  
miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti           
nel precedente triennio".                                                       
Altro obiettivo del presente atto di indirizzo, strettamente legato             
al primo, concerne l'orientamento di tutta la concertazione tra la              
Regione, gli Enti locali e le loro Agenzie, attraverso gli Accordi di           
programma.                                                                      
Terzo obiettivo di grande importanza, considerato che il presente               
atto vede la luce in un momento cruciale del processo di                        
liberalizzazione, e' quello di fornire indirizzi alla Giunta                    
regionale e alle Autonomie Locali in merito allo svolgimento, nel               
rispetto della normativa, delle procedure concorsuali per                       
l'affidamento della gestione dei servizi.                                       
4.1 I criteri per la determinazione dei servizi minimi                          
Alla luce dei due basilari elementi gia' richiamati (il criterio                
comunitario di soddisfacimento delle esigenze essenziali e il                   
criterio regionale di salvaguardia, potenziamento e miglioramento) e'           
opportuno fissare il riferimento al triennio che si sta concludendo.            
Il precedente atto di indirizzo, gia' citato, ha consolidato il                 
livello di sviluppo e di riequilibrio territoriale dei servizi che              
era stato il fenomeno caratterizzante della seconda meta' degli anni            
'90, insieme con l'efficientamento della gestione delle aziende                 
pubbliche principali erogatrici.                                                
Grazie a questo consolidamento e' stato possibile, per il Consiglio             
regionale, modificare radicalmente (con la L.R. 1 febbraio 2002, n.             
1) l'art. 33 della L.R. 30/98, sostituendo i "Contributi per il                 
riequilibrio", non piu' previsti, con i "Contributi per iniziative di           
incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico".                 
Appare estremamente rilevante constatare come la L.R. 8/03, che ha              
largamente modificato e integrato la L.R. 30/98, non e' ulteriormente           
intervenuta a modifica di tale articolo.                                        
Altrettanto rilevanti appaiono le priorita' definite dallo stesso               
Consiglio regionale nell'ordine del giorno n. 3589/4 approvato in               
data 28 aprile 2003 insieme alla citata L.R. 8/03: l'urgenza di                 
definire con il presente atto i criteri per la determinazione dei               
"servizi minimi" e delle relative risorse, la necessita' di                     
effettuare con estrema rapidita' una ricognizione delle situazioni              
maggiormente critiche quanto a raggiungimento degli obiettivi di                
riduzione dell'inquinamento nonche' degli obiettivi di sviluppo della           
mobilita' sostenibile previsti dal Piano regionale Integrato dei                
Trasporti (PRIT), la necessita' infine di pervenire, alla luce di               
quanto sopra, a una serie di misure straordinarie per il trasporto              
pubblico.                                                                       
A seguito di tutte queste considerazioni e' opportuno esprimere                 
l'indirizzo che, ai fini della determinazione dei "servizi minimi"              
per il triennio 2004-2006, siano potenziati i livelli sia di servizi            
che di risorse del triennio attualmente in conclusione, provvedendo             
quanto meno a conglobare nella voce "servizi minimi" tanto le risorse           
quanto i servizi che sono stati definiti come propriamente tali, e              
inoltre anche quelli che sono stati riconosciuti a titolo di                    
iniziative di incremento.                                                       
Appare parimenti opportuno che si preveda un livello tendenzialmente            
non inferiore a quello del triennio trascorso per gli ulteriori                 
"Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi           
di trasporto pubblico" previsti dall'art. 33 della L.R. 30/98.                  
In tale potenziamento di risorse e' da intendersi compreso anche il             
riconoscimento degli effetti inflattivi, che nello specifico settore            
sono principalmente legati al costo del personale e al costo del                
carburante. e' evidente che un apprezzabile contributo in tal senso             
deve venire anche dal proseguimento dei processi di efficientamento             
aziendale gia' messi in atto dai gestori.                                       
Si dara' pertanto avvio immediato a tutte le procedure relative ai              
"servizi minimi", i quali gia' conterranno il primo grado di sviluppo           
di cui si e' detto. Parallelamente, in vista della precisa                      
definizione delle iniziative di incremento e qualificazione, la                 
Giunta regionale procedera', nell'arco di tre mesi dall'approvazione            
del presente atto, a presentare un rapporto di ricognizione che                 
individui per le singole aree del territorio gli scarti rispetto al             
raggiungimento degli obiettivi di coerenza coi limiti dei fattori               
inquinanti previsti dalle norme comunitarie e dagli impegni                     
internazionali e degli obiettivi di sviluppo della mobilita'                    
ambientalmente e socialmente sostenibile previsti dal PRIT.                     
Successivamente alla discussione di tale rapporto in seno alla                  
Commissione consiliare competente, la Regione e gli Enti locali                 
provvederanno, secondo le modalita' previste dall'art. 33 della L.R.            
30/98, a porre in atto misure straordinarie di limitazione del                  
traffico e di incremento e qualificazione del trasporto pubblico che            
saranno orientate prioritariamente a superare i piu' gravi divari               
rispetto al raggiungimento degli obiettivi.                                     
L'assegnazione di tale priorita' sara' tuttavia condizionata alla               
verifica dell'impegno espresso localmente dagli Enti responsabili,              
attraverso anche le Agenzie e gli Operatori della mobilita' e dei               
trasporti pubblici, relativamente:                                              
- all'adesione alle misure straordinarie di contenimento della                  
mobilita' non ambientalmente sostenibile e congestionante delle aree            
urbane,                                                                         
- al coordinamento locale di tali misure con il miglioramento del               
trasporto pubblico,                                                             
- alla reale verifica di aumento della velocita' commerciale dei                
servizi e di aumento dei passeggeri trasportati,                                
- alla messa in campo di impegni organizzativi e finanziari propri              
degli Enti locali in misura almeno pari alla media regionale                    
accertata negli anni 2001 e 2002,                                               
- alla reale attivazione degli interventi relativi agli                         
investimenti.                                                                   
In tale prospettiva complessiva di grande dinamicita', e' essenziale            
che tutti gli atti, conseguenti al presente atto di indirizzo                   
generale, siano caratterizzati da precise clausole di "flessibilita'            
orientata allo sviluppo". Questo sara' pertanto l'orientamento di               
fondo dell'Intesa tra la Regione e gli Enti locali sui servizi                  
minimi, dei conseguenti Accordi di programma e, in successione, degli           
schemi dei Contratti di Servizio nonche' dei documenti relativi alle            
procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi.                            
Ai fini del perseguimento di una maggiore competitivita' del sistema            
di trasporto pubblico locale e secondo il principio di "integrazione            
dei diversi operatori sia pubblici che privati" stabilito dall'art.             
2, L.R. 30/98, i "contributi per iniziative di incremento e                     
qualificazione dei servizi di trasporto pubblico" di cui all'art. 33            
della medesima legge, vanno anche a favore delle aziende che                    
sottoscrivono i contratti di servizio.                                          
Al principio di ulteriore sviluppo la Regione orientera' anche la               
propria azione in materia di Servizio Ferroviario regionale e di                
Servizio Ferroviario Metropolitano, proseguendo nell'impegno per                
l'accrescimento quantitativo dei servizi e per il loro miglioramento            
qualitativo, specialmente nelle direttrici piu' debolmente                      
interessate dai miglioramenti in corso.                                         
Tale scopo sara' perseguito con tutti i mezzi a disposizione, tra               
cui: il migliore impiego delle risorse disponibili, il serrato                  
confronto con lo Stato per il loro incremento almeno nei termini                
previsti dagli Accordi che hanno segnato la riforma del settore e               
oltre gli stessi, la destinazione di incentivi propri nei limiti                
delle disponibilita' dei bilanci, lo sviluppo di sinergie con                   
soggetti pubblici e privati disponibili a impiegare risorse nel                 
settore, compresi gli Enti locali.                                              
4.2 Gli Accordi di Programma tra la Regione, gli Enti locali e le               
loro Agenzie                                                                    
L'attuazione dei principi e degli indirizzi del presente atto e'                
affidata a due momenti fondamentali di concertazione tra la Regione e           
gli Enti locali: rispettivamente il raggiungimento dell'intesa (di              
cui all'art. 10 della L.R. 30/98 sostituito dall'art. 9 della L.R.              
8/03) e la sottoscrizione di specifici accordi di programma (di cui             
all'art. 12 della L.R. 30/98 come modificato dalla L.R. 8/03).                  
Gli indirizzi del presente atto costituiscono riferimento per gli               
accordi di programma 2004-2006. Per la stipula degli accordi di                 
programma la Regione si attiene alle norme della L.R. 30/98, come               
modificata dalla L.R. 8/03, attraverso:                                         
- il confronto preventivo sugli obiettivi con le piu' ampie                     
rappresentanze sociali;                                                         
- la concertazione istituzionale con gli Enti locali e le loro                  
Agenzie, per la individuazione degli interventi finalizzati alla                
riorganizzazione della mobilita' e alla qualificazione dell'accesso             
ai servizi di interesse pubblico;                                               
- al fine di raggiungere gli obiettivi sopra richiamati la Regione e            
gli Enti locali potranno concordare un Piano di investimenti                    
straordinario per la modifica delle sedi stradali, delle confluenze e           
degli incroci, per la realizzazione di parti di strade o corsie                 
riservate, per l'utilizzo delle tecnologie elettroniche di controllo            
satellitare e di informazione per l'intermodalita' e la priorita'               
semaforica, oltre il controllo della puntualita', della velocita'               
commerciale dei mezzi pubblici.                                                 
L'Accordo individua le politiche triennali e le azioni concrete dei             
soggetti sottoscrittori, coerentemente con gli indirizzi del presente           
atto in materia di trasporto pubblico, sia ferroviario che                      
autofilotranviario e di mobilita' urbana, in particolare per:                   
- la qualificazione del trasporto pubblico;                                     
- lo sviluppo delle iniziative per la mobilita' ambientalmente                  
sostenibile e la regolazione del trasporto privato anche in                     
continuita' con quelle gia' avviate a partire dal triennio                      
2001-2003;                                                                      
- l'integrazione modale e tariffaria;                                           
- il miglioramento della sicurezza;                                             
- l'efficacia e l'efficienza gestionale.                                        
Ciascun Accordo di programma dovra' indicare le modalita' di                    
controllo dei passaggi dei mezzi alle fermate piu' significative                
delle linee a partire da quelle urbane e di adduzione dalle periferie           
ai centri della citta'. Inoltre dovranno essere definite le modalita'           
di informazione sulle corse non svolte a causa dei ritardi accumulati           
durante la giornata. A tal fine, la' dove e' in uso il Global                   
Positioning System (GPS), gli Accordi dovranno definire le modalita'            
di controllo dei tabulati e piu' in generale le modalita' di                    
chiarezza e di pubblicita' dei dati relativi.                                   
L'accordo recepisce il livello di servizio minimo concertato in sede            
di Conferenza Regione-Autonomie Locali per ciascun bacino                       
provinciale, indicando i limiti al di sotto dei quali si da' luogo a            
proporzionale riduzione o recupero del contributo regionale.                    
La Provincia e i Comuni o l'Agenzia e l'Impresa affidataria, in sede            
di sottoscrizione del Contratto di servizio e di definizione del                
programma di esercizio in allegato allo stesso, hanno la facolta' di            
individuare modalita' di offerta dei servizi minimi di carattere                
innovativo, coerente con la domanda reale, tenendo conto che la                 
sostituzione di servizi minimi, offerti in forma tradizionale, con              
servizi erogati secondo modalita' innovative, comporta i contributi             
regionali a condizione che l'iniziativa sia supportata da progetti e            
indagini specifiche che ne provino la convenienza, in relazione sia             
all'utenza servita sia alla collettivita' nel suo complesso.                    
Recepimento negli Accordi del contesto di sviluppo degli                        
investimenti                                                                    
Gli Accordi raccoglieranno gli elementi che caratterizzano il                   
sensibile sforzo congiunto, che vede impegnati insieme la Regione e             
gli Enti locali, per il miglioramento della qualita' dell'aria nelle            
aree urbane del territorio regionale.                                           
Gli Enti locali e la Regione dedicheranno pertanto una quota                    
significativa degli interventi ad azioni specificatamente rivolte               
allo sviluppo del trasporto pubblico e all'incremento del suo                   
utilizzo, nell'ambito di una mobilita' sostenibile, attraverso:                 
- ulteriore incremento dei mezzi ecocompatibili, anche extra-urbani,            
per il miglioramento della qualita' ambientale del parco pubblico;              
- la realizzazione dell'integrazione tariffaria e il miglioramento              
dell'intermodalita', con particolare attenzione alla qualificazione             
dell'accesso alle stazioni;                                                     
- la riorganizzazione delle reti per l'ottimizzazione del servizio              
pubblico e l'incremento delle persone trasportate;                              
- la realizzazione di corsie riservate ai mezzi pubblici e il loro              
corretto uso;                                                                   
- lo sviluppo dell'informazione agli utenti;                                    
- la realizzazione di sistemi semaforici integrati col                          
preferenziamento dei mezzi pubblici;                                            
- la messa in opera di sistemi di controllo del traffico privato e di           
parcheggi scambiatori, prioritariamente sulle linee esistenti di                
adduzione ai centri urbani;                                                     
-  il completamento delle reti di percorsi ciclopedonali;                       
- l'incentivazione all'acquisto di mezzi non inquinanti anche da                
parte di soggetti privati;                                                      
- lo sviluppo di una logistica sostenibile nelle aree urbane,                   
contestuale alla limitazione del traffico piu' inquinante;                      
- regolazione delle attivita' di carico-scarico merci, in particolare           
nelle ore di punta per ridurre le situazioni che producono ritardi              
nel servizio del TPL.                                                           
L'efficacia di tali interventi sara' misurata in termini di:                    
- incremento del numero di viaggiatori trasportati/Km dai mezzi                 
pubblici e della loro velocita' commerciale rispetto all'anno 2002;             
- riduzione effettiva delle concentrazioni di inquinanti rilevate,              
specialmente PM10 e benzene;                                                    
- riduzione dei consumi di carburanti tradizionali e incremento di              
quelli alternativi.                                                             
Indicazioni negli Accordi per il funzionamento delle Agenzie locali             
II ruolo primario delle Agenzie, si concretizza in due elementi                 
fondamentali:                                                                   
- la programmazione operativa e la progettazione integrata dei                  
servizi di trasporto pubblico, coordinati con tutti gli altri servizi           
relativi alla mobilita' del bacino provinciale (compresi i servizi              
complementari, con riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai            
centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e               
controllo),                                                                     
- la messa in opera e il controllo dei contratti di servizio,                   
compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento              
dei servizi di trasporto pubblico locale.                                       
Nel contesto attuale, in cui le crescenti sollecitazioni del mercato            
della mobilita' richiedono flessibilita' e integrazione tra tutti i             
servizi, la L.R. 30/98 prevede la possibilita' che le Agenzie locali            
possano operare secondo approcci diversificati, in funzione delle               
caratteristiche specifiche di ogni contesto territoriale.                       
Le Agenzie possono pertanto ricoprire i seguenti compiti, pur sempre            
con un raggio di azione ben distinto dalle aziende di produzione dei            
servizi di trasporto pubblico locale, teso a privilegiare i due                 
elementi fondamentali sopra menzionati rispetto ad altre forme a                
carattere imprenditoriale:                                                      
- strutture di base, cui sono demandate su delega alcune funzioni               
proprie degli Enti competenti, in materia di programmazione                     
operativa, progettazione e monitoraggio dei servizi;                            
- strutture titolari anche dei ricavi per i servizi di trasporto                
locale, nel caso in cui i contratti di servizio prevedano la formula            
del gross cost;                                                                 
- strutture che detengano eventualmente anche la proprieta' di assets           
patrimoniali del trasporto pubblico locale e della mobilita'                    
(applicazione dell'art. 35, Legge 448/01 e dell'art. 19, L.R.                   
30/98);                                                                         
- strutture cui e' anche demandata la gestione operativa di assets              
patrimoniali;                                                                   
- strutture titolari anche di ulteriori attivita' complementari per             
la mobilita'.                                                                   
Le attivita' di base svolte dalle Agenzie locali, quali la                      
programmazione operativa, progettazione e monitoraggio dei servizi,             
tramite la gestione dei contratti di servizio e delle relative                  
procedure, possano trovare adeguata copertura dei relativi costi                
all'interno dei fondi trasferiti dalla Regione agli Enti locali a               
fronte dei servizi minimi. Pertanto eventuali compiti aggiuntivi                
affidati alle Agenzie dovranno essere in grado di generare un                   
autofinanziamento almeno sufficiente per coprire i maggiori costi che           
ne derivano, oppure dovranno vedere l'intervento degli Enti locali,             
con propri fondi, a copertura degli eventuali maggiori costi.                   
Le Agenzie garantiranno agli Enti locali e alla Regione la                      
possibilita' di controllare il rispetto di tali principi attivando              
immediatamente una apposita contabilita' separata per i loro diversi            
tipi di attivita'. A loro volta gli Enti locali e la stessa Regione             
avranno cura di controllare che le Agenzie svolgano prioritariamente            
e completamente i compiti connessi al loro ruolo primario, senza                
alcuna diversa destinazione di risorse a favore di altre attivita'.             
Altri principi per la stipula degli Accordi di programma                        
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della L.R. 30/98, come                 
modificata, contribuisce in quota parte al finanziamento dei servizi            
minimi oggetto dell'Accordo di programma sottoscritto con Province e            
Comuni. Gli Enti locali firmatari di tale Accordo garantiscono che i            
ricavi da traffico comprensivi delle tariffe e delle eventuali                  
integrazioni degli stessi Enti o di altri soggetti stiano in                    
proporzione non inferiore a 35/65 del contributo complessivo                    
regionale per lo svolgimento dei servizi minimi concordati.                     
Al fine della massima trasparenza dei bilanci del TPL e del controllo           
della destinazione delle risorse regionali le Agenzie e le Aziende              
che riceveranno i fondi per i servizi minimi sulla base dei Contratti           
di servizio dovranno redigere i relativi budget e consuntivi annuali            
in modo separato dalle altre attivita' svolte e non comprese nelle              
indicazioni degli Accordi di programma.                                         
Gli accordi di programma si attengono inoltre ai seguenti principi:             
- e' stipulato un unico Accordo di programma per ogni bacino                    
provinciale, entro 60 giorni dall'intesa relativa ai servizi minimi             
prevista dall'art. 10 della modificata L.R. 30/98, sottoscritto da un           
lato dalla Regione e, dall'altro, dalla Provincia e dai Comuni con              
popolazione superiore ai 50.000 abitanti, come pure dall'Agenzia del            
bacino provinciale stesso, ove ne abbia le funzioni;                            
- il livello dei servizi minimi dell'Accordo deve essere garantito              
secondo le quantita' e le modalita' di offerta, eventualmente a                 
carattere innovativo, definite nei singoli bacini;                              
gli Enti locali sono tenuti a garantire annualmente un livello                  
complessivo dei servizi minimi che non si discosti di piu' dello 0,5%           
da quello indicato per ciascun bacino, dando atto che le riduzioni              
risultanti dalle astensioni facoltative dal lavoro devono essere                
detratte dalle percorrenze annualmente certificate, in quanto non               
configurabili come cause di forza maggiore. Riduzioni superiori,                
sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore,                 
daranno luogo a proporzionale riduzione o recupero del contributo               
regionale. La suddetta riduzione per astensioni facoltative dal                 
lavoro viene proporzionalmente dimensionata in ragione degli oneri              
comunque residuanti in capo all'esercente;                                      
- in ordine alla previsione di cui all'art. 9, comma 1, lettera e bis           
della L.R. 30/98, gli Accordi di programma indicano gli specifici               
impegni relativi al livello di informazione obbligatoria e integrata            
on-line dei servizi, sui mezzi e alle fermate, alle condizioni di               
vendita a bordo dei titoli di viaggio in aggiunta al sistema di                 
prevendita a terra, nonche' le riduzioni per le eventuali                       
inadempienze a valere sul trasferimento dei contributi regionali per            
i servizi minimi;                                                               
- al fine del raggiungimento dell'integrazione tariffaria su scala              
regionale, ciascun accordo di programma recepisce l'intesa                      
Regione-Autonomie locali in ordine alla integrazione zonale per                 
l'attuazione del sistema tariffario integrato della mobilita' in                
Emilia-Romagna (STIMER), indicando le eventuali specifiche                      
articolazioni per la completa attuazione in ciascun bacino entro il             
31 dicembre 2004;                                                               
- l'accordo di programma definisce le riduzioni applicabili per la              
mancata prestazione del servizio e per le altre inadempienze                    
contrattuali previste ai sensi degli artt. 16 e 17 della modificata             
L.R. 30/98;                                                                     
- gli accordi di programma richiamano come elementi fondamentali del            
contratto di servizio gli obblighi specifici di servizio, in ordine             
all'esercizio, all'impiego del sistema tariffario, alla qualita',               
alla informazione, indicando riduzioni del corrispettivo economico in           
caso di inadempienza;                                                           
- l'accordo di programma impegna i contraenti:                                  
- all'equilibrio economico dei bilanci delle imprese esercenti;                 
- all'equilibrio economico delle attivita' di agenzia relative al               
TPL;                                                                            
- al monitoraggio dei servizi e della qualita' erogata e percepita;             
- a consentire l'autonomo accesso ai dati dei sistemi aziendali                 
centralizzati di controllo del servizio offerto, eventualmente                  
installati presso gli esercenti, da parte degli Enti locali e Agenzie           
contraenti e della Regione Emilia-Romagna (art. 14, comma 3 e art.              
16, comma 5 quater della L.R. 30/98);                                           
- in particolare l'Accordo individua obiettivi concreti di                      
miglioramento e modalita' di controllo dell'integrazione modale, di             
riduzione dell'inquinamento e di sviluppo della mobilita'                       
sostenibile, promuovendo anche l'attivazione di progetti e interventi           
dotati di specifici contributi di investimento, condizionati                    
all'effettivo raggiungimento degli obiettivi condivisi;                         
- la Giunta regionale si impegna a monitorare l'attuazione degli                
accordi, anche attraverso l'operato dell'Agenzia Trasporti pubblici,            
presentando annualmente un rapporto consuntivo alla Commissione                 
consiliare competente;                                                          
- agevolazioni o esenzioni tariffarie diverse da quelle previste                
dalla Regione sono a carico delle Istituzioni e amministrazioni                 
richiedenti, le quali dovranno provvedere in via diretta alla                   
regolazione delle autorizzazioni e alla compensazione degli eventuali           
oneri a norma della Legge 5 maggio 1989, n. 160 "Conversione in                 
legge, con modificazioni, del DL 4 marzo 1989, n. 77, recante                   
disposizioni urgenti in materia di trasporti e concessioni                      
marittime";                                                                     
- la Provincia e i Comuni, direttamente o avvalendosi dell'Agenzia,             
forniscono a consuntivo alla Regione, entro il 30 giugno di ogni                
anno, la descrizione informatizzata su supporto magnetico dei servizi           
effettivamente svolti nel bacino corredati dei dati di esercizio con            
le eventuali variazioni rispetto al calendario regionale di                     
riferimento, secondo le tecniche previste dalla delibera della Giunta           
regionale 3459/96, aggiornate in base al sistema di informazione                
on-line sopra richiamato;                                                       
- al fine di consentire i monitoraggi regionali, ciascun accordo di             
programma impegna la Provincia, il Comune, o in loro vece l'Agenzia,            
a presentare annualmente un rapporto consuntivo unitario e integrato            
sulle attivita' svolte, da redigersi per bacino secondo uno standard            
informatico compatibile con quello della Regione e articolato in due            
sezioni, una tecnica e una economica, da prodursi entro la fine del             
mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, in             
continuita' e in aggiornamento del sistema e dei modi di                        
comunicazione gia' definiti per il triennio 2001-2003. La mancata,              
incompleta o ritardata presentazione dei dati richiesti, rispetto               
alle scadenze previste, autorizza la Regione a trattenere, dal                  
contributo d'esercizio dell'anno successivo a quello cui si                     
riferiscono i dati, un importo pari allo 0,1% del contributo stesso             
per ogni mese di ritardo. La decurtazione del contributo resta a                
carico dei contraenti destinatari del contributo con facolta' di                
rivalsa nei confronti delle parti che hanno causato il ritardo.                 
Gli Enti locali e le loro Agenzie sottoscrivono i Contratti di                  
servizio con gli esercenti facendo riferimento alle risorse regionali           
indicate nell'intesa e a quelle proprie aggiuntive. Appare opportuno            
che meccanismi di price-cap o simili incentivino le imprese a                   
concorrere al recupero dei fenomeni inflattivi.                                 
La Regione procede alla prima concessione annuale dei contributi sui            
servizi minimi dopo l'approvazione degli Accordi di programma. La               
Regione procede alla concessione di acconti mensili, che non superino           
1/12 dello stanziamento complessivo previsto dal bilancio regionale,            
secondo quanto previsto dalla legge.                                            
4.3 Indirizzi relativi alle procedure concorsuali per l'affidamento             
dei servizi                                                                     
La nuova fase di affidamento del servizio di trasporto pubblico per             
ogni bacino provinciale comportera' un confronto tra ipotesi diverse            
di gestione presentati dai vari concorrenti.                                    
Pertanto, nel richiedere alle imprese che concorreranno per il                  
mercato i relativi Piani industriali di produzione del servizio                 
dovra' essere in pari tempo definita una modalita' di valutazione               
delle proposte che premi la qualita' e la capacita' imprenditoriale             
di adeguare il prodotto al mutamento delle condizioni oggettive per             
corrispondere comunque alla qualita' attesa.                                    
In pari tempo dovranno essere indicate le modalita' di controllo                
della qualita' del servizio trasporto pubblico fornito per verificare           
la corrispondenza con il contratto di servizio e per individuare le             
eventuali inadempienze dell'impresa o dei Comuni rispetto alle                  
condizioni di circolazione dei mezzi pubblici e all'obiettivo di                
aumento della velocita' commerciale.                                            
A tal fine, i criteri di massima a cui fare riferimento nei bandi di            
gare e nei conseguenti contratti di servizio dovranno basarsi su                
alcuni criteri:R1 = 1.                                                          
Il prodotto del servizio di trasporto pubblico II prodotto del                  
servizio di trasporto pubblico e' l'insieme delle attivita'                     
strutturali, organizzative e informative necessarie per                         
l'intermodalita' e per accrescere l'uso del mezzo pubblico, garantire           
la puntualita', la gradevolezza e la sicurezza del viaggio, dalle               
fasi di attesa del bus fino al suo abbandono.                                   
2. I parametri di qualita' di prodotto e modalita' di controlloLa               
qualita' dovra' essere codificata in parametri graduati di                      
valutazione e certificata sia da tabelle tecniche e adeguate                    
verifiche, sia dai pareri raccolti tra gli utenti. In particolare la            
puntualita' dei mezzi dovra' essere verificata individuando alcune              
fermate significative delle linee urbane e di adduzione dalle                   
periferie ai centri della citta'. Inoltre dovranno essere definite le           
modalita' di informazione sulle corse non svolte a causa dei ritardi            
accumulati durante la giornata. A tal fine, la' dove e' in uso il               
GPS, il contratto dovra' prevedere il controllo dei tabulati e piu'             
in generale le modalita' di chiarezza e di pubblicita' dei dati                 
relativi.                                                                       
3. Forme e modalita' di supervisione della Regione La Regione, in               
quanto concorre alla realizzazione dell'obiettivo della mobilita'               
delle persone e della riduzione dell'inquinamento acustico e                    
atmosferico, e' tenuta al controllo della qualita' del servizio e               
dell'uso corretto dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei            
servizi minimi. A tal fine la Regione indichera' negli accordi di               
programma gli obiettivi a cui dovranno riferirsi i contratti di                 
servizio.                                                                       
Gli incentivi per la valorizzazione del ruolo dell'imprenditoria                
pubblica e privata nello sviluppo del TPL                                       
II giudizio complessivo della situazione del Trasporto pubblico non             
pu che partire dall'apprezzamento del ruolo fin qui svolto dalle                
imprese pubbliche e private del settore e dell'apporto che al loro              
interno tutte le componenti hanno espresso.                                     
I contratti di servizio e gli altri documenti propedeutici agli                 
affidamenti saranno pertanto pienamente improntati al recepimento del           
sistema di incentivi allo sviluppo imprenditoriale del settore,                 
previsti dalla L.R. 30/98 cos come modificato dalla L.R. 8/03, che              
costituisce un punto fermo nella futura evoluzione del settore. Il              
periodo di affidamento previsto dai bandi sara' sufficientemente                
lungo (orientativamente sei anni) in modo tale da consentire alle               
imprese affidatarie di sviluppare dei veri e propri piani                       
industriali, comprensivi di eventuali investimenti.                             
Elementi minimi comuni                                                          
Essendo opportuno definire alcuni elementi minimi, comuni a livello             
regionale, in merito alla valutazione delle offerte presentate in               
sede di gara, con riferimento sia ai pesi attribuibili agli aspetti             
economici e qualitativi, sia a quali elementi considerare per la                
valutazione qualitativa dell'offerta, allo scopo di ottimizzare il              
sistema del trasporto pubblico locale dal punto di vista della                  
quantita' di servizi e della qualita' per l'utenza, in merito ai                
criteri di individuazione dell'offerta economicamente piu'                      
vantaggiosa, si esprime l'indirizzo di valutare in misura almeno                
paritetica gli aspetti qualitativi rispetto agli aspetti economici di           
ogni offerta.In merito agli elementi da prendere in considerazione              
per la valutazione qualitativa dell'offerta, si ritiene necessario              
includere tra tali elementi la regolarita' del servizio, il livello             
di comfort per l'utenza, il livello di integrazione tariffaria.                 
Inoltre, nell'ottica gia' piu' volte esposta di utilizzare un                   
approccio tale da cogliere le opportunita' di sviluppo del trasporto            
pubblico locale, in qualunque momento queste dovessero manifestarsi,            
si esprime l'indirizzo di inserire negli impianti di gara (bando,               
contratti di servizio, etc.) margini di flessibilita' che consentano            
eventuali successivi ampliamenti quantitativi e miglioramenti                   
qualitativi dei servizi affidati ai soggetti aggiudicatari, senza che           
ci implichi radicali alterazioni delle condizioni di affidamento o              
addirittura la necessita' di procedere a nuovi affidamenti.                     
I casi e le motivazioni eccezionali, che giustificano rispettivamente           
la convivenza di affidamento separato e subaffidamento in aree a                
bassa frequentazione (art. 14 ter, comma 4 della L.R. 30/98) oppure             
l'affidamento diretto della gestione dei servizi (art. 45, comma 7              
bis della L.R. 30/98), sono individuati nei servizi che presentino              
scarsa o nulla integrazione con la rete complessiva dei servizi di              
bacino, e che comunque costituiscano una quantita' minima di servizi            
rispetto al complesso del bacino a cui territorialmente fanno                   
riferimento. Si possono considerare esempi di tali casi i servizi che           
siano riservati a categorie particolarmente deboli e svantaggiate di            
utenti e che pertanto richiedano operatori in possesso di particolari           
abilita', come pure i servizi svolti a richiesta su prenotazione. Si            
potra' altresi' normare nei bandi di gara l'affidamento diretto per             
non piu' di un anno nel caso in cui la gara vada deserta o l'offerta            
venga considerata insufficiente.                                                
Gli Enti competenti, al termine dei tre anni indicati dalla norma,              
potranno concedere le proroghe di subaffidamento, e'reviste dall'art.           
14 bis, comma 1 della L.R. 30/98 per servizi che superino la                    
quantita' del 15% dell'affidamento complessivo, qualora si                      
verifichino particolari necessita' di flessibilita' gestionale e                
organizzativa, del tipo di quelle richiamate al punto precedente o di           
altre che si rivelino indispensabili, per esempio, a mantenere e                
ampliare i servizi in aree a domanda particolarmente debole.                    
La tempestivita' negli adempimenti                                              
Gli Enti competenti e le loro Agenzie, che non abbiano gia'                     
provveduto, concordano, entro trenta giorni dalla data di validita'             
del presente atto, le integrazioni ai contratti di servizio in essere           
in modo da garantire l'attuazione delle disposizioni contenute                  
nell'art. 13, comma 9 e nell'art. 14, comma 2 della L.R. 30/98.                 
L'effettuazione delle gare, nei tempi previsti dalla L.R. 30/98,                
secondo una corretta ed efficace impostazione delle procedure                   
concorsuali concorre in maniera importante a tradurre gli obiettivi             
di sviluppo e potenziamento del trasporto pubblico locale in concreti           
risultati, in quanto contribuisce, insieme alla definizione del                 
quadro delle risorse, a dare agli operatori del settore quelle                  
certezze che sono necessarie per operare in maniera efficiente ed               
efficace.                                                                       
Il mancato rispetto dei termini temporali previsti dall'art. 45,                
comma 4 della L.R. 30/98 implica la sospensione dell'erogazione del             
contributo regionale fino all'avvenuta successiva regolarizzazione              
delle situazioni secondo i dettami di legge.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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