REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 ottobre 2004, n. 610

Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazion della rete scolastica ex art. 45 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12, per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 (proposta della Giunta regionale in data 30 settembre 2004, n. 1903)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1903 del 30             
settembre 2004, recante in oggetto "Approvazione indirizzi regionali            
per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed                    
educativa e per l'organizzazione della rete scolastica, ex art. 45              
della L.R. 12/03, per gli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007. Proposta al             
Consiglio" e che qui di seguito si trascrive integralmente:                     
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Viste:                                                                          
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo            
V della parte seconda della Costituzione";                                      
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle                  
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco                
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della                 
formazione professionale, anche in integrazione tra loro";                      
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e                 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                     
considerato che:                                                                
- la programmazione dell'offerta formativa ed educativa e                       
dell'organizzazione della rete scolastica relativa ad un anno                   
scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre                   
dell'anno scolastico precedente, per dare modo agli Enti locali,                
all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni                 
scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi             
attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e           
di orientamento per le famiglie;                                                
- nell'anno 2003 la Regione Emilia-Romagna, acquisito il parere                 
favorevole espresso all'unanimita' dalla Conferenza permanente per              
l'istruzione e la formazione, non ha proceduto ad attivare la                   
programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa ed              
all'organizzazione della rete scolastica relative all'a.s. 2004-2005,           
in ragione dell'emanazione della Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega             
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e            
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e             
di formazione professionale" che prevede l'introduzione di profonde             
modificazioni negli ordinamenti scolastici, con particolare                     
riferimento al secondo ciclo, ma che non si presenta ancora                     
attuativa, in mancanza dell'approvazione dei relativi decreti                   
legislativi;                                                                    
- nel corso dell'a.s. 2003-2004 si tuttavia e' evidenziata in alcuni            
contesti territoriali l'opportunita' di una piu' razionale                      
distribuzione dell'esistente offerta di istruzione, con particolare             
riferimento all'esigenza di ampliare ulteriormente l'esperienza del             
modello organizzativo verticale, ovvero degli istituti comprensivi,             
ritenuto particolarmente efficace in relazione agli aspetti                     
fondamentali della continuita' didattica, dell'integrazione fra le              
professionalita' dei docenti e della realizzazione di economie di               
scala nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali;              
valutato pertanto opportuno, nel quadro del complessivo processo di             
qualificazione del servizio di istruzione sul territorio regionale,             
dare risposta alle esigenze evidenziate, avviando le azioni di                  
programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e di            
organizzazione della rete scolastica da parte degli Enti locali                 
competenti relativamente agli aa.ss. 2005-2006 e 2006-2007;                     
considerato altresi' che la programmazione territoriale si svolge nel           
quadro di applicazione della citata L.R. 12/03, con particolare                 
riferimento agli articoli 44, 45 e 46 ed all'approvazione degli                 
indirizzi regionali in materia, nel testo allegato e parte integrante           
del presente atto;                                                              
rilevata inoltre l'urgenza di provvedere ad emanare tali indirizzi in           
tempo utile per rispettare le scadenze previste dal Ministero                   
dell'Istruzione per l'attivazione delle procedure inerenti gli                  
aspetti organizzativi conseguenti alle decisioni della programmazione           
territoriale in materia relativamente agli aa.ss. 2005-2006 e                   
2006-2007, nonche' per consentire agli Enti locali,                             
all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni                 
scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi             
attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e           
di orientamento per le famiglie;                                                
sentite le Autonomie locali, l'Amministrazione scolastica regionale e           
le istituzioni scolastiche interessate in merito alla presente                  
proposta in data 10 e 17 settembre 2004;                                        
sentita la Commissione regionale tripartita in data 15 settembre                
2004;                                                                           
richiamati l'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e la propria                
delibera n. 447 del 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle            
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto ai sensi della predetta legge e deliberazione:                        
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale "Cultura, Formazione e Lavoro", d.ssa Cristina Balboni;                
su proposta dell'Assessore competente per materia                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare gli indirizzi per la programmazione territoriale                
dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete           
scolastica per gli aa.ss. 2005-2006 e 2006-2007, nel testo allegato e           
parte integrante del presente atto;                                             
2) di proporre il presente atto al Consiglio regionale;                         
3) di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della               
Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la piu' ampia                     
diffusione.                                                                     
ALLEGATO                                                                        
Indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta             
formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete scolastica             
per gli aa.ss. 2005-2006 e 2006-2007                                            
La programmazione dell'offerta formativa ed educativa inerente                  
l'istruzione comprende le azioni finalizzate a ridurre il fenomeno              
dell'abbandono e della dispersione, i servizi di supporto agli                  
allievi in situazione di handicap e di disagio, le azioni dirette a             
sostenere e diffondere i processi di arricchimento professionale dei            
docenti e dei dirigenti scolastici, le capacita' di progettare e                
gestire l'innovazione da parte delle scuole, le iniziative di                   
educazione degli adulti.                                                        
In tale ambito rientrano altresi' le azioni inerenti l'istituzione di           
nuovi indirizzi di studio per la scuola secondaria superiore, per le            
quali, in considerazione della non completa attuazione della Legge              
53/03 - con specifico riferimento alla mancata emanazione dei decreti           
legislativi relativi al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e           
formazione -, non si dispone del quadro di riferimento indispensabile           
per procedere allo svolgimento della relativa programmazione. Con il            
presente atto, non si dettano pertanto indirizzi in proposito, in               
attesa della definizione del contesto normativo di riferimento,                 
nell'intento di non prefigurare nuove offerte formative che, in tale            
fase di incertezza, non possono essere proposte alle famiglie ed agli           
studenti con tutte le necessarie garanzie di continuita',                       
completamento e sviluppo.                                                       
Nel quadro della programmazione territoriale, particolare rilevanza             
assume inoltre la funzione di organizzazione della rete scolastica.             
Al fine di consentire agli Enti locali l'esercizio di tale funzione,            
si sottolinea che, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 12/03, essa                 
riguarda sia la complessiva riorganizzazione della rete sia                     
interventi parziali e comprende anche le azioni di istituzione,                 
aggregazione, fusione e soppressione di scuole, da prevedere                    
garantendo eque condizioni di accesso all'offerta formativa da parte            
di tutti i cittadini e tenendo conto della distribuzione efficace del           
personale tra le istituzioni scolastiche, dell'utilizzo e della                 
gestione ottimali degli edifici e delle attrezzature scolastiche,               
nonche' della migliore fruibilita' dei servizi per l'accesso e la               
frequenza.                                                                      
In considerazione del fatto che l'attuale assetto delle istituzioni             
scolastiche del territorio, risultante dal piano regionale di                   
dimensionamento approvato dal Consiglio regionale nel 2000, non                 
presenta particolari criticita' e che il riordino degli ordinamenti             
del secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione e', come           
gia' rilevato, ancora incompleto, si ritiene che non vi siano le                
condizioni per prevedere, nell'arco di validita' dei presenti                   
indirizzi, l'esigenza di intervenire sull'organizzazione della rete             
scolastica attraverso una complessiva revisione del citato piano di             
dimensionamento.                                                                
Nell'ambito della possibilita', prevista dalla L.R. 12/03, di                   
procedere ad interventi parziali e limitati, e' tuttavia necessario             
stabilire indirizzi e criteri secondo i quali, nel rispetto delle               
procedure stabilite dalla legge stessa e delle compatibilita'                   
relative alle risorse finanziarie e di personale, Province e Comuni             
possono provvedere a tali interventi, qualora ne rilevino la                    
necessita' e ve ne siano le condizioni.                                         
In primo luogo, si sottolinea l'importanza di procedere alla                    
individuazione, da parte delle Province, degli ambiti territoriali              
funzionali al miglioramento dell'offerta di istruzione e formazione,            
da individuare secondo quanto disposto dalla L.R. 12/03, art. 45,               
comma 9 e da comunicare alla Regione. Gli ambiti rappresentano                  
infatti riferimento ineludibile per una programmazione territoriale,            
che si caratterizza per l'aderenza alle esigenze locali e per la                
valorizzazione di tutte le risorse disponibili, in tal senso                    
particolarmente importante per la localizzazione dei Centri                     
territoriali permanenti per l'educazione degli adulti (CTP). Oltre ai           
criteri gia' indicati all'art. 45, comma 9, al fine di perseguire               
l'obiettivo di dare omogeneita' alla programmazione territoriale, e'            
opportuno che nel processo di definizione degli ambiti territoriali             
si tenga presente quanto gia' stabilito con i piani di zona di cui              
alla Legge 328/00 e alla L.R. 2/03.                                             
A livello territoriale, le sedi per lo svolgimento del processo di              
programmazione sono le Conferenze provinciali di coordinamento (art.            
46 della L.R. 12/03) che, coinvolgendo tutti gli attori del sistema             
formativo locale e le parti sociali e tenendo conto delle                       
caratteristiche e specificita' territoriali, sono pertanto l'ambito             
della rilevazione delle esigenze e della elaborazione di risposte               
adeguate e possibili.                                                           
Tutti gli interventi di parziale riorganizzazione della rete devono             
inoltre essere adeguatamente motivati, devono essere programmati                
previa acquisizione del parere obbligatorio delle istituzioni                   
scolastiche interessate e non devono risultare in un aumento del                
numero delle autonomie scolastiche definito in ambito provinciale dal           
piano regionale di dimensionamento.                                             
In tale quadro, Comuni e Province, nell'ambito delle rispettive                 
competenze, svolgono la programmazione territoriale relativa agli               
aa.ss. 2005-2006 e 2006-2007 secondo i criteri che seguono.                     
In primo luogo, in attuazione di quanto previsto all'art. 24, comma 2           
della L.R. 12/03, si determina quale indirizzo prioritario per la               
riorganizzazione delle istituzioni scolastiche da parte dei Comuni la           
diffusione degli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia e del             
ciclo primario di istruzione. Tale modalita' organizzativa, infatti,            
e' considerata strategica, anche alla luce dei positivi risultati               
delle numerose esperienze di istituti comprensivi gia' esistenti sul            
territorio regionale, al fine di sostenere la continuita' didattica             
ed educativa a favore degli alunni, particolarmente in una fase in              
cui l'entrata in vigore dell'impianto ordinamentale per questo                  
segmento dell'istruzione, introdotto con la Legge 53/03, richiede               
agli Enti locali, alle scuole, alle famiglie ed agli alunni forte               
impegno volto a mantenere alto il livello qualitativo raggiunto in              
Emilia-Romagna dalle scuole dell'infanzia e del ciclo primario.                 
I Comuni possono pertanto procedere alla riorganizzazione in istituti           
comprensivi di scuola dell'infanzia e del ciclo primario di                     
istruzione di scuole gia' unificate o aggregate orizzontalmente con             
scuole dello stesso grado, nel rispetto dei criteri generali per il             
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, approvati con           
deliberazione della Giunta regionale 1571/98.                                   
Quando si tratti di scuole di base a carattere intercomunale, alla              
riorganizzazione si procede mediante concertazione fra i Comuni                 
interessati, ciascuno dei quali puo' assumerne l'iniziativa ed                  
adottare gli atti conseguenti, a condizione che l'intervento di                 
riorganizzazione sia stato approvato da tutti i Comuni coinvolti e              
dichiarando esplicitamente tale approvazione nei relativi atti.                 
Le Province possono procedere:                                                  
- al fine di realizzare un piu' coerente assetto territoriale delle             
istituzioni scolastiche autonome, al trasferimento con aggregazione             
ad altra istituzione scolastica di sezioni staccate di scuole                   
secondarie superiori;                                                           
- al completamento dei corsi di studio, il cui avvio in forma di                
bienni o trienni e' gia' stato autorizzato nella precedente                     
programmazione del 2002;                                                        
- all'istituzione di corsi serali, relativamente ai soli indirizzi              
gia' attivi nella stessa istituzione scolastica ed a condizione che             
vi sia un adeguato numero di iscritti, nel rispetto della                       
compatibilita' delle risorse umane disponibili;                                 
- all'abolizione di indirizzi di studio nell'istruzione secondaria              
superiore non piu' rispondenti alle esigenze formative degli                    
studenti, alle scelte delle famiglie, all'evoluzione delle scienze,             
della tecnologia e della didattica, agli sbocchi professionali;                 
- alla ridistribuzione territoriale dei Centri territoriali                     
permanenti per l'educazione degli adulti (CTP), nonche' alla                    
istituzione di nuovi CTP, compatibilmente con le risorse umane e                
finanziarie e le strutture disponibili; in considerazione delle                 
finalita' dei CTP, con particolare riferimento alla rilevante azione            
di acquisizione dei titoli di studio che possono sviluppare anche a             
favore dei minori, e nelle more della emanazione dei decreti                    
attuativi della Legge 53/03, si ritiene opportuno prevedere la                  
possibilita' di programmare la distribuzione territoriale dei CTP,              
includendo l'attivazione degli stessi anche presso istituzioni                  
scolastiche del secondo ciclo.                                                  
Al fine di consentire lo svolgimento della procedura prevista dalla             
L.R. 12/03, ed in specifico quanto stabilito all'art. 45, i Comuni e            
le Province predispongono gli atti di parziale riorganizzazione della           
rete scolastica relativamente agli aa.ss. 2005-2006 e 2006-2007 e li            
trasmettono alla Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a            
quello per il quale viene svolto il processo di programmazione. Entro           
il 15 dicembre, la Regione, sentito il parere della Conferenza                  
regionale per il sistema formativo di cui all'art. 49 della L.R.                
12/03, puo' esprimere rilievi in ordine alla coerenza degli                     
interventi programmati con i presenti indirizzi e criteri. In assenza           
di rilievi, le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal                 
successivo anno scolastico.";                                                   
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro" di questo                  
Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 13527 del 13 ottobre 2004;            
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 30 settembre 2004, progr. n. 1903, riportate              
nel presente atto deliberativo.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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