REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1576

Prime disposizioni inerenti la figura professionale del "Mediatore interculturale"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle                  
opportunita' di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della           
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione            
professionale, anche in integrazione tra loro";                                 
- la propria deliberazione n. 936 del 17 maggio 2004 avente per                 
oggetto "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del           
sistema regionale delle qualifiche";                                            
- gli "Indirizzi per il sistema formativo integrato dell'istruzione,            
della formazione professionale, dell'orientamento e delle politiche             
del lavoro - Biennio 2003/2004", approvati con deliberazione del                
Consiglio regionale n. 440 del 19/12/2002 (proposta della Giunta                
regionale n. 2359 del 2/12/2002);                                               
- la propria deliberazione n. 177 del 10/2/2003 avente ad oggetto               
"Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle                 
regole per l'accreditamento degli organismi di formazione                       
professionale" e successive modifiche e integrazioni;                           
- la propria deliberazione n. 1263 del 28 giugno 2004 recante                   
"Approvazione disposizioni attuative del Capo II Sezione III                    
Finanziamento delle attivita' e sistema informativo della L.R.                  
12/03";                                                                         
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei             
cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle Leggi regionali 21                
febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2" ed, in particolare l'art.           
17, comma e), ove sono previste azioni volte al consolidamento di               
competenze attinenti alla mediazione socio-culturale, secondo la                
normativa regionale in materia di formazione professionale, e                   
finalizzate alla individuazione ed alla valorizzazione di una                   
specifica professionalita';                                                     
considerato che la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli                  
articoli 4, 5 e 32 della L.R. 12/03 sopracitata e nelle more di una             
definizione a livello nazionale di standard condivisi per il                    
riconoscimento di qualifiche nazionali, ha avviato un lavoro di                 
riordino e razionalizzazione dell'elenco delle qualifiche regionali             
riconosciute, in coerenza con gli esiti delle diverse indagini sui              
fabbisogni realizzate a livello nazionale e regionale;                          
precisato:                                                                      
- che il percorso tecnico e concertativo sull'individuazione delle              
qualifiche regionali, attuato secondo la procedura prevista dalla               
sopracitata deliberazione 936/04 e tuttora in corso, ha esaminato ad            
oggi una parte delle qualifiche regionali, tra cui anche la qualifica           
di "Mediatore interculturale", di cui all'Allegato 1) parte                     
integrante e sostanziale del presente atto, ove sono indicate le                
prime disposizioni in ordine agli standard professionali della figura           
stessa;                                                                         
- che, sulla base delle informazioni fornite dal Servizio Politiche             
per l'accoglienza e l'integrazione sociale dell'Assessorato alle                
Politiche sociali, il numero degli operatori presenti sul territorio            
regionale, che svolgono da anni attivita' di mediazione                         
interculturale all'interno dei servizi sociali, scolastici,                     
giudiziari, sanitari, ecc., e' stimato in circa 350-400 unita';                 
preso atto che, in relazione a tali operatori, ai sensi dell'art. 5,            
comma 1 della L.R. 12/03, risulta indispensabile attivare in tempi              
brevi specifiche azioni formative finalizzate al conseguimento della            
qualifica di "Mediatore interculturale";                                        
ritenuto pertanto di dover procedere all'adozione delle prime                   
disposizioni inerenti la figura professionale del "Mediatore                    
interculturale", fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che            
potranno essere ulteriormente concordate in sede di definitiva                  
validazione del completo elenco delle qualifiche regionali e nelle              
more di dare piena attuazione all'art. 32 della L.R. 12/03 e da                 
quanto ivi stabilito;                                                           
precisato che i contenuti previsti nelle prime disposizioni inerenti            
la figura professionale di "Mediatore interculturale", come riportato           
nell'Allegato 1), costituiscono "standard professionali essenziali"             
di riferimento anche per la progettazione formativa ed il rilascio              
della qualifica medesima;                                                       
ritenuto opportuno, al fine di garantire l'omogeneita' degli                    
interventi su tutto il territorio regionale, rimandare ad un                    
successivo apposito atto l'individuazione degli standard formativi              
del percorso, con particolare riferimento a durata, requisiti e                 
modalita' di accesso dei partecipanti;                                          
sentita la Commissione regionale Tripartita in data 22/7/2004;                  
dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi              
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della                
propria deliberazione 447/03, di regolarita' amministrativa espresso            
dal Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa                   
Cristina Balboni;                                                               
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato            
1), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le             
prime disposizioni inerenti la figura professionale di "Mediatore               
interculturale", nelle more dell'adozione dell'elenco completo delle            
qualifiche regionali e dei relativi standard professionali e nelle              
more di dare piena attuazione all'art. 32 della L.R. 12/03 e da                 
quanto ivi stabilito;                                                           
2) di stabilire che, al fine di garantire l'omogeneita' degli                   
interventi su tutto il territorio regionale, saranno individuati con            
successivo apposito atto gli standard formativi del percorso, con               
particolare riferimento a durata, requisiti e modalita' di accesso              
dei partecipanti;                                                               
3) di disporre infine la pubblicazione integrale del presente atto              
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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