DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 settembre 2004, n. 593
Convalida della elezione del signor Marco Barbieri a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna (artt. 16 e 17, legge elettorale n. 108/1968)
(Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 13
settembre 2004)
PRESIDENTE: nella seduta del 26 luglio 2004 e' stato proclamato
eletto a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione,
il sig. Marco Barbieri ai sensi dell'art. 16 della Legge 17 febbraio
1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a
statuto normale).
Ora, trascorsi i quindici giorni prescritti dall'art. 17 - comma 2 -
della citata Legge 108/68, l'Assemblea consiliare deve provvedere per
la convalida di tale elezione come previsto dallo stesso articolo
17.
Le fattispecie delle condizioni, casi o cause d'ineleggibilita' o
d'incompatibilita' applicabili alla carica di consigliere regionale,
sono disciplinate dalla Legge 23 aprile 1981, n. 154, completata
dalla Legge 18 gennaio 1992, n. 16, i cui testi sono stati consegnati
in tempo opportuno a tutti i componenti di questa Assemblea.
A norma dell'art. 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale,
l'Ufficio di Presidenza ha proceduto all'esame delle condizioni del
predetto consigliere proclamato eletto cosi' formulando la propria
proposta (con deliberazione 6 settembre 2004, n. 157):
"(omissis)
Premesso che nella seduta del Consiglio regionale in data 26 luglio
2004 e' stato proclamato eletto a consigliere regionale
dell'Emilia-Romagna il signor Marco Barbieri in surrogazione del
dimissionario consigliere Graziano Delrio, secondo le disposizioni
contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 16 della Legge 17
febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli delle
Regioni a statuto normale);
ritenuto quindi di dover dare corso alla procedura per la convalida
delle elezioni di Marco Barbieri a sensi dell'art. 10 del Regolamento
interno del Consiglio regionale;
visti:
- l'art. 122 della Costituzione;
- la Legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione
dell'articolo 122, primo comma della Costituzione";
- l'art. 8, comma 3 dello Statuto della Regione;
- la Legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei
Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", in particolare
gli articoli 16 e 17;
- la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei
Consigli delle Regioni a statuto ordinario";
- la Legge 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di
ineleggibilita' ed inompatibilita' alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilita' degli addetti al Servzio sanitario nazionale",
attualmente in vigore esclusivamente per i consiglieri regionali, ai
sensi dell'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- la Legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosita' sociale" e successive
modificazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge
23 ottobre 1992, n. 421", in particolare l'articolo 3, comma 9;
dato atto che e' trascorso il termine di cui al secondo comma
dell'art. 17 della legge elettorale 108/68, che indica che nessuna
elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici
giorni dalla proclamazione;
vista la documentazione acquisita agli atti della Direzione generale,
relativa al consigliere regionale come sopra proclamato eletto;
accertato che per il sunnominato consigliere regionale non sussistono
cause di ineleggibilita', ne' di incompatibilita', quali indicate
dall'articolo 122 della Costituzione, dalla citata Legge 154/81 e dal
decreto legislativo 502/92, ne' alcuna delle condizioni previste
dalla Legge 55/90 e successive modificazioni;
dato atto che gli uffici, ciascuno per la propria competenza, daranno
attuazione alla presente deliberazione ad avvenuta adozione della
deliberazione di convalida da parte del Consiglio regionale;
richiamata la delibera dell'Ufficio di Presidenza del 10 marzo 2003,
n. 45 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale,
dottor Pietro Curzio - in merito alla regolarita' amministrativa del
presente atto;
a voti unanimi
delibera:
di proporre al Consiglio regionale la convalida della elezione di
Marco Barbieri a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, secondo
quanto disposto dall'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108,
dando atto che detto consigliere e' titolare dei doveri, dei diritti
e delle prerogtive inerenti alla sua funzione a far tempo dalla data
dell'avvenuta proclamazione.
(omissis)".
PRESIDENTE: invito tutti i componenti dell'Assemblea, qualora consti
alcunche' di diverso, a farlo presente.
Non avendo chiesto la parola alcun consigliere, chiedo al Consiglio
regionale di convalidare, ad ogni effetto, la elezione del
consigliere Marco Barbieri.
Con votazione all'unanimita' dei presenti, per alzata di mano, il
Consiglio convalida.