REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 settembre 2004, n. 593

Convalida della elezione del signor Marco Barbieri a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna (artt. 16 e 17, legge elettorale n. 108/1968)

(Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 13               
settembre 2004)                                                                 
PRESIDENTE: nella seduta del 26 luglio 2004 e' stato proclamato                 
eletto a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione,           
il sig. Marco Barbieri ai sensi dell'art. 16 della Legge 17 febbraio            
1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a                
statuto normale).                                                               
Ora, trascorsi i quindici giorni prescritti dall'art. 17 - comma 2 -            
della citata Legge 108/68, l'Assemblea consiliare deve provvedere per           
la convalida di tale elezione come previsto dallo stesso articolo               
17.                                                                             
Le fattispecie delle condizioni, casi o cause d'ineleggibilita' o               
d'incompatibilita' applicabili alla carica di consigliere regionale,            
sono disciplinate dalla Legge 23 aprile 1981, n. 154, completata                
dalla Legge 18 gennaio 1992, n. 16, i cui testi sono stati consegnati           
in tempo opportuno a tutti i componenti di questa Assemblea.                    
A norma dell'art. 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale,           
l'Ufficio di Presidenza ha proceduto all'esame delle condizioni del             
predetto consigliere proclamato eletto cosi' formulando la propria              
proposta (con deliberazione 6 settembre 2004, n. 157):                          
"(omissis)                                                                      
Premesso che nella seduta del Consiglio regionale in data 26 luglio             
2004 e' stato proclamato eletto a consigliere regionale                         
dell'Emilia-Romagna il signor Marco Barbieri in surrogazione del                
dimissionario consigliere Graziano Delrio, secondo le disposizioni              
contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 16 della Legge 17             
febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli delle                  
Regioni a statuto normale);                                                     
ritenuto quindi di dover dare corso alla procedura per la convalida             
delle elezioni di Marco Barbieri a sensi dell'art. 10 del Regolamento           
interno del Consiglio regionale;                                                
visti:                                                                          
- l'art. 122 della Costituzione;                                                
- la Legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione                    
dell'articolo 122, primo comma della Costituzione";                             
- l'art. 8, comma 3 dello Statuto della Regione;                                
- la Legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei                  
Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", in particolare             
gli articoli 16 e 17;                                                           
- la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei             
Consigli delle Regioni a statuto ordinario";                                    
- la Legge 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di                          
ineleggibilita' ed inompatibilita' alle cariche di consigliere                  
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di             
incompatibilita' degli addetti al Servzio sanitario nazionale",                 
attualmente in vigore esclusivamente per i consiglieri regionali, ai            
sensi dell'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267              
"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";                   
- la Legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la                      
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme            
di manifestazione di pericolosita' sociale" e successive                        
modificazioni;                                                                  
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della               
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge            
23 ottobre 1992, n. 421", in particolare l'articolo 3, comma 9;                 
dato atto che e' trascorso il termine di cui al secondo comma                   
dell'art. 17 della legge elettorale 108/68, che indica che nessuna              
elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici             
giorni dalla proclamazione;                                                     
vista la documentazione acquisita agli atti della Direzione generale,           
relativa al consigliere regionale come sopra proclamato eletto;                 
accertato che per il sunnominato consigliere regionale non sussistono           
cause di ineleggibilita', ne' di incompatibilita', quali indicate               
dall'articolo 122 della Costituzione, dalla citata Legge 154/81 e dal           
decreto legislativo 502/92, ne' alcuna delle condizioni previste                
dalla Legge 55/90 e successive modificazioni;                                   
dato atto che gli uffici, ciascuno per la propria competenza, daranno           
attuazione alla presente deliberazione ad avvenuta adozione della               
deliberazione di convalida da parte del Consiglio regionale;                    
richiamata la delibera dell'Ufficio di Presidenza del 10 marzo 2003,            
n. 45 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali            
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                 
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale,                
dottor Pietro Curzio - in merito alla regolarita' amministrativa del            
presente atto;                                                                  
a voti unanimi                                                                  
delibera:                                                                       
di proporre al Consiglio regionale la convalida della elezione di               
Marco Barbieri a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, secondo             
quanto disposto dall'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108,              
dando atto che detto consigliere e' titolare dei doveri, dei diritti            
e delle prerogtive inerenti alla sua funzione a far tempo dalla data            
dell'avvenuta proclamazione.                                                    
(omissis)".                                                                     
PRESIDENTE: invito tutti i componenti dell'Assemblea, qualora consti            
alcunche' di diverso, a farlo presente.                                         
Non avendo chiesto la parola alcun consigliere, chiedo al Consiglio             
regionale di convalidare, ad ogni effetto, la elezione del                      
consigliere Marco Barbieri.                                                     
Con votazione all'unanimita' dei presenti, per alzata di mano, il               
Consiglio convalida.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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