REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2004, n. 920

Approvazione del Protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati tra Regione Emilia-Romagna ed Enti locali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- l'art. 10, comma 3 della Costituzione  afferma che "lo straniero al           
quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta'           
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto                  
d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni                  
stabilite dalla legge";                                                         
- l'art. 18 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali approvata              
dal Parlamento dell'Unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a           
Nizza il 7 dicembre 2000, afferma che "il diritto di asilo e'                   
garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di               
Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967                 
relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che                   
istituisce la Comunita' Europea";                                               
- la Legge n. 189 del 30 luglio 2002 "Modifiche alla normativa in               
materia di immigrazione e di asilo" negli artt. 31 e 32 si concentra            
sulle procedure di identificazione ed eventuale riconoscimento dello            
status per i richiedenti asilo, procedure che attengono alla                    
competenza statale, e istituisce un "Sistema di protezione per                  
richiedenti asilo e rifugiati" incentrato sui servizi prestati dagli            
Enti locali, un "Servizio centrale di informazione, promozione,                 
consulenza e monitoraggio" (affidato all'ANCI) ed un Fondo Nazionale            
per le politiche e i servizi dell'asilo a cui vengono ricondotte                
anche le assegnazioni annuali del Fondo Europeo dei Rifugiati;                  
- lo Stato italiano e' tuttora privo di una legge organica in materia           
di asilo;                                                                       
considerato che:                                                                
- in Emilia-Romagna, negli ultimi anni, a livello locale sono state             
realizzate numerose esperienze di accoglienza per richiedenti asilo e           
rifugiati, sia nell'ambito del Piano Nazionale Asilo sia all'interno            
delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri                 
immigrati promosse dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con           
Comuni e Province;                                                              
- pur in mancanza di un'organica legislazione nazionale e' necessario           
programmare adeguate politiche di accoglienza per i cittadini                   
stranieri con diritto d'asilo e di protezione;                                  
- e' quindi necessario consolidare ed estendere  la rete di strutture           
ed interventi finora positivamente realizzate;                                  
dato atto che:                                                                  
- nel corso del 2003 si e' sviluppato un confronto con i referenti              
delle Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, con parti sociali e           
con altri soggetti impegnati in progetti di accoglienza a livello               
locale;                                                                         
- da questo confronto e' scaturita la proposta di un protocollo                 
regionale in materia di diritto d'asilo;                                        
considerato che, successivamente all'approvazione da parte della                
Giunta regionale, la proposta di protocollo verra' inviata per                  
l'adesione  inizialmente all'ANCI nazionale, all'ANCI                           
dell'Emilia-Romagna, all'UPI dell'Emilia-Romagna e successivamente a            
tutti i soggetti, istituzionali e non, che ne condividono i contenuti           
e si impegnano per la loro realizzazione;                                       
vista la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale             
dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21            
febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2", che, all'art. 2, include           
tra i destinatari di tale provvedimento anche i rifugiati ed i                  
richiedenti asilo;                                                              
ritenuto pertanto opportuno approvare l'allegata proposta di                    
protocollo;                                                                     
dato atto ai sensi del comma 4 dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della            
deliberazione di Giunta regionale 447/03, esecutiva ai sensi di legge           
del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e                 
Politiche sociali dott. Franco Rossi in merito alla regolarita'                 
amministrativa della presente deliberazione;su proposta                         
dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto                   
giovani. Cooperazione Internazionale, Gianluca Borghi;                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta           
di Protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati              
tra Regione Emilia-Romagna ed Enti locali, allegata al presente                 
provvedimento di cui  forma parte integrante e sostanziale;                     
b) di autorizzare l'Assessore regionale alle Politiche sociali.                 
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione Internazionale alla                
sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa con gli organismi               
associativi degli Enti locali (ANCI ed UPI);                                    
c) di stabilire che con successivi atti del Dirigente del  Servizio             
regionale competente saranno recepite le eventuali adesioni al                  
Protocollo da parte dei singoli Enti locali, delle parti sociali, del           
terzo settore e di altri soggetti che condividono i contenuti di tale           
documento;                                                                      
d) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO 1                                                                      
Proposta di Protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e               
rifugiati                                                                       
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA e gli ENTI LOCALI:                                    
Premesso che:                                                                   
secondo la Convenzione sullo status di rifugiato delle Nazioni Unite            
di Ginevra (1951), vincolante per gli Stati che l'hanno ratificata e            
per l'Italia resa esecutiva dalla Legge 722 del 1954, e' rifugiato              
chiunque "a causa del timore fondato di essere perseguitato in                  
ragione della razza, della religione, della nazionalita',                       
dell'appartenenza ad un particolare gruppo sociale o dell'opinione              
politica, si trova al di fuori del paese di cui e' cittadino e non              
puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione            
di quel paese".                                                                 
L'art. 10, comma 3 della Costituzione afferma che "lo straniero al              
quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta'           
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto                  
d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni                  
stabilite dalla legge".                                                         
La Carta Europea dei Diritti Fondamentali approvata dal Parlamento              
dell'Unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7               
dicembre 2000, all'art. 18 afferma che "il diritto di asilo e'                  
garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di               
Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967                 
relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che                   
istituisce la Comunita' Europea";                                               
il riconoscimento del diritto di asilo trova fondamento oltre che               
nella Convenzione di Ginevra del 1951, nella Convenzione di Dublino             
del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per                 
l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri            
della Comunita' Europea, ed e' stata resa esecutiva in Italia dalla             
Legge n.523 del 1992. Il rifugiato in base a tali convenzioni deve              
godere dei diritti civili analoghi a quelli dei cittadini del Paese             
ospitante.                                                                      
Richiedente asilo e' quindi la persona che ha lasciato il suo paese             
di origine per sfuggire alla violazione di uno o piu' diritti                   
fondamentali dell'uomo (incluse le persecuzioni per motivi di genere            
o di orientamento sessuale), rifugiandosi in un altro paese dove                
attende che la sua domanda di asilo venga esaminata.                            
Alla fine del 2001, i rifugiati nel mondo erano complessivamente poco           
piu' di 12 milioni, dei quali 2,2 milioni in Europa, soprattutto in             
Germania (900.000), Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Francia (circa           
150.000 ciascuno).                                                              
In Italia la presenza dei rifugiati e dei richiedenti asilo e'                  
storicamente modesta seppure in lieve crescita: alla fine del 2002 i            
rifugiati erano quasi 10.000, esclusi i minori, i rifugiati                     
riconosciuti prima del 1990 e le persone con status di protezione               
umanitaria. Le domande di asilo presentate nel 2003 sono circa                  
18.000.                                                                         
L'Italia e' l'unico tra gli Stati dell'Unione Europea a non aver                
ancora adottato una legge organica in materia di asilo, sebbene tale            
diritto sia inserito tra i principi fondamentali della nostra                   
Costituzione come un diritto soggettivo perfetto (art.10 comma 3).              
Considerato:                                                                    
- che i richiedenti asilo sono figure giuridicamente diverse dagli              
immigrati stranieri che arrivano in Italia per motivi di lavoro,                
studio e ricongiungimento familiare: cio' che distingue gli immigrati           
dai rifugiati e' che questi ultimi fuggono dal loro paese e non                 
possono farvi ritorno se non a rischio della propria incolumita'                
personale o della perdita della liberta' e dei diritti fondamentali;            
- che dal momento della presentazione della richiesta d'asilo alla              
decisione finale da parte della competente Commissione, il                      
richiedente asilo vive in una sorta di "limbo giuridico" nel quale              
non ha diritto ad un progetto di accoglienza, non puo' svolgere un              
lavoro ed ha un accesso spesso difficoltoso alla formazione;                    
- tale situazione ha creato oggettive difficolta' che hanno portato             
in questi anni a far ricadere l'onere degli interventi di accoglienza           
essenzialmente sugli Enti locali e sulle organizzazioni del privato             
sociale e della solidarieta';                                                   
dato inoltre atto che:                                                          
- la Legge n.189 del 30 luglio 2002 "Modifiche alla normativa in                
materia di immigrazione e di asilo" negli artt. 31 e 32 si concentra            
sulle procedure di identificazione ed eventuale riconoscimento dello            
status per i richiedenti asilo, procedure che attengono alla                    
competenza statale, e istituisce un "Sistema di protezione per                  
richiedenti asilo e rifugiati" incentrato sui servizi prestati dagli            
Enti locali, un "Servizio centrale di informazione, promozione,                 
consulenza e monitoraggio" (affidato all'ANCI) ed un Fondo Nazionale            
per le politiche e i servizi dell'asilo cui vengono ricondotte anche            
le assegnazioni annuali del Fondo Europeo dei Rifugiati;                        
- la medesima Legge 189/02 dispone i casi di trattenimento  dei                 
richiedenti asilo presso appositi Centri di Identificazione e prevede           
l'istituzione di Commissioni territoriali per il riconoscimento dello           
status di rifugiato;                                                            
- nel 2001 si e' avviato un primo sistema nazionale di accoglienza              
denominato Programma Nazionale Asilo (PNA), del quale in                        
Emilia-Romagna  attualmente fanno parte i Comuni di Parma, Modena,              
Forli' e Ravenna;                                                               
- nel corso del 2002 le risorse statali finalizzate al proseguimento            
delle suindicate esperienze di accoglienza hanno subito una sensibile           
diminuzione (parzialmente riequilibrata nel 2003), tale per cui, in             
assenza di una organica normativa nazionale di riferimento, la                  
Regione Emilia-Romagna ha inteso tutelare le esperienze di                      
accoglienza inserendole nell'ambito della programmazione delle                  
politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri;                      
- che gli interventi facenti parte del PNA e quelli avviati                     
all'interno dei Piani Provinciali per l'immigrazione costituiscono              
una positiva sperimentazione da consolidare ed estendere;                       
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei             
cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle Leggi regionali 21                
febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2", che, all'art. 2 include            
tra i destinatari di tale provvedimento anche i rifugiati ed i                  
richiedenti asilo.                                                              
Tutto cio' premesso le Parti sottoscrivono e convengono quanto                  
segue:                                                                          
il protocollo d'intesa nel testo seguente, e' indirizzato ad                    
assicurare un sistema di accoglienza integrato regionale rivolto ai             
richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari di permesso di                   
soggiorno per motivi umanitari presenti nel territorio regionale.               
L'intesa impegna la Regione a realizzare provvedimenti amministrativi           
e legislativi conseguenti, e  si attua mediante azioni concertate ed            
integrate indirizzate all'inserimento socio - lavorativo di                     
rifugiati, richiedenti asilo e titolari di permesso per motivi                  
umanitari.                                                                      
Le tematiche ed i settori d'intervento del Protocollo sono i                    
seguenti:                                                                       
1) Attuazione della legislazione nazionale                                      
2) Accoglienza ed integrazione sociale                                          
3) Osservazione del fenomeno                                                    
4) Informazione, tutela legale e formazione degli operatori                     
5) Azioni di sensibilizzazione                                                  
6) Cooperazione decentrata e progetti europei                                   
7) Legislazione regionale.                                                      
1. Attuazione della legislazione nazionale                                      
Relativamente all'istituzione delle  Commissioni territoriali e dei             
Centri di Identificazione in attuazione della Legge 189/02 , le Parti           
concordano nel ritenere le questioni in oggetto materia da affrontare           
collegialmente da parte del sistema regionale d'accoglienza.                    
Nello specifico si osserva  quanto segue.                                       
Commissioni territoriali                                                        
Le parti concordano nell'avviare un confronto, allargato alle                   
Amministrazioni delle altre Regioni comprese nel territorio di                  
competenza della Commissione, per l'individuazione del rappresentante           
degli Enti locali nella Commissione stessa e per monitorare l'operato           
delle Commissioni Territoriali e degli altri organi dello Stato                 
coinvolti nelle procedure di concessione dello status di rifugiato.             
Centri di identificazione                                                       
Premesso che si ritiene che la misura del trattenimento non debba               
divenire norma generalizzata, si auspica che i Centri di                        
identificazione:                                                                
- siano almeno conformi alle norme minime di accoglienza indicate               
nelle Direttive dell'U.E.;                                                      
- siano accessibili al Sistema Nazionale di Protezione per                      
Richiedenti Asilo e Rifugiati e siano aperti a forme di                         
collaborazione in accordo tra Prefetture, Enti locali e soggetti                
attivi nella tutela dei richiedenti asilo e rifugiati.                          
2. Accoglienza ed integrazione sociale                                          
Per interventi di accoglienza si intende il vitto, l'alloggio e                 
l'accesso ai servizi erogati sul territorio.                                    
Parte essenziale dell'accoglienza e dell'integrazione sociale sono              
l'orientamento e la garanzia di accesso ai servizi fin dal momento di           
avvio della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato,              
con particolare riguardo agli interventi ed alle attivita' sanitarie            
previste dai livelli essenziali di assistenza e dalle norme nazionali           
e regionali, ai corsi di alfabetizzazione, all'inserimento scolastico           
per i minori, all'istruzione, alla formazione professionale ed                  
all'inserimento lavorativo.                                                     
Uno specifico e rilevante impegno dovra' essere riservato agli                  
interventi ed alla tutela per i minori non accompagnati richiedenti             
asilo, per le persone vittime di tortura e/o di altre forme di                  
violenza, per le donne sole e per gli anziani.                                  
L'obiettivo e' la costruzione, a partire dall'esperienza del PNA, di            
un Sistema regionale di accoglienza ossia di una rete di cui fanno              
parte Regione, Aziende sanitarie locali, Province, Comuni,                      
organizzazioni ed associazioni.                                                 
Il Sistema e' basato sul rispetto e sul miglioramento degli standard            
minimi di accoglienza indicati nelle Direttive dell'U.E., con                   
particolare riguardo alla Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'U.E.           
del 27/1/2003.                                                                  
Per una migliore integrazione sociale, gli interventi di accoglienza            
abitativa dovranno essere diffusi nel territorio regionale e non                
unicamente concentrati nei comuni capoluogo.                                    
3. Osservazione del fenomeno                                                    
Si concorda sulla necessita' di sistematizzare un monitoraggio di               
natura quali-quantitativa sulla presenza sul territorio regionale di            
richiedenti asilo, rifugiati e titolari di permessi umanitari ,                 
nonche' degli interventi a loro diretti.                                        
In questo senso, l'Anci, alla quale la Legge 189/02 affida a livello            
nazionale il Servizio di informazione, promozione, consulenza,                  
monitoraggio e supporto tecnico agli Enti locali, si raccorda con               
l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all'art. 3,             
comma 4 della L.R. 5/04 e con gli Osservatori provinciali                       
dell'immigrazione al fine di definire annualmente un report regionale           
statistico di monitoraggio e analoghi report provinciali a cura delle           
Amministrazioni provinciali.                                                    
L'attivita' di osservazione, sia a livello locale che regionale, non            
si limitera' ad una rilevazione statistica, ma sara' integrata da una           
verifica circa le modalita' effettive con cui si esercita il diritto            
di asilo in Emilia-Romagna, acquisendo ogni elemento utile per                  
intervenire e superare situazioni problematiche o negative. Per                 
questi motivi l'osservazione ed il monitoraggio saranno collegate e             
funzionali anche all'attivita' di tutela legale.                                
Cio' si articolera' nelle seguenti azioni:                                      
- raccolta di casi, segnalazioni ed informazioni con particolare                
riferimento alla fase di richiesta d'asilo e di prima concessione del           
permesso di soggiorno;                                                          
- monitoraggio della situazione interna ai Centri di Identificazione            
e dell'operato delle Commissioni territoriali e degli altri organi              
dello stato coinvolti nelle procedure di concessione dello status di            
rifugiato;                                                                      
- monitoraggio della fase successiva all'ottenimento dello status,              
relativamente all'effettiva integrazione sociale del rifugiato o del            
titolare di permesso di protezione per motivi umanitari.                        
4. Informazione, tutela legale e formazione degli operatori                     
Le parti si impegnano, anche attraverso i Centri e le azioni contro             
la discriminazione previsti dal DLgs 286/98 e dall'art. 9 della L.R.            
5/04, ad assicurare ai richiedenti asilo e rifugiati una adeguata               
informazione sui propri diritti e doveri rispetto alle condizioni di            
accoglienza, con particolare attenzione alle esigenze di assistenza             
legale, assistenza sanitaria, cura dei minori e corsi di lingua                 
italiana, nonche' alla indicazione dei servizi presenti in ciascun              
ambito provinciale.                                                             
Regione, Province e Comuni si impegnano ad organizzare ed offrire,              
insieme alle associazioni del terzo settore, reti di informazione,              
consulenza e tutela legale per richiedenti asilo e rifugiati, sia               
nella fase di presentazione dell'istanza che in quelle successive.              
Cio' dovra' avvenire individuando in ogni ambito provinciale almeno             
un soggetto di riferimento per tali azioni di tutela.                           
Per la realizzazione degli interventi e' fondamentale accrescere e              
rafforzare le competenze degli operatori delle Amministrazioni                  
pubbliche (compreso il personale di Questure e Prefetture) e del                
terzo settore che nel territorio regionale, a vario titolo per tipo             
di funzioni e servizi resi, svolgono un ruolo chiave nel processo di            
accoglienza ed integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati.                  
Le Parti si impegnano quindi a definire moduli formativi e di                   
aggiornamento, anche avvalendosi della esperienza di Enti ed                    
Associazioni che storicamente hanno seguito il fenomeno, sulla                  
normativa vigente nazionale e comunitaria, sulle problematiche                  
specifiche dei richiedenti asilo e dei loro paesi di origine, sulla             
rete dei servizi pubblici e del privato sociale attivi nel                      
territorio.                                                                     
5. Azioni di sensibilizzazione                                                  
Molte persone in Italia non conoscono  correttamente la realta' dei             
richiedenti asilo e dei rifugiati.                                              
Per tale ragione, le Parti intendono definire e sostenere una serie             
di interventi informativi per sensibilizzare i cittadini e le                   
cittadine sui temi del diritto d'asilo: convegni, spettacoli                    
teatrali, iniziative nelle scuole, rassegne cinematografiche,                   
iniziative culturali, inserti negli organi di informazione,                     
aggiornamenti con gli operatori dell'informazione ed altre forme                
divulgative e di approfondimento sono indispensabili per fornire una            
rappresentazione non distorta del rifugiato.                                    
Particolare attenzione va inoltre dedicata alla documentazione ed               
alla diffusione delle conoscenze sulle esperienze realizzate nel                
territorio regionale, in modo da favorire il riconoscimento e                   
l'integrazione dei rifugiati nelle comunita' locali.                            
In questo senso, e' altresi' opportuno valorizzare la data del 20               
giugno, Giornata mondiale del Rifugiato, quale ambito di forte                  
richiamo dell'opinione pubblica sui temi ad essa connessi, attraverso           
una serie di interventi nelle citta' della nostra regione.                      
6. Cooperazione decentrata e progetti europei                                   
E' opportuno avviare, se e dove possibile, esperienze di cooperazione           
decentrata con i paesi d'origine dei rifugiati, con particolare                 
riguardo ai rapporti con Amministrazioni locali, O.N.G. e soggetti              
associativi di tutela dei diritti umani.                                        
Cio' rappresenta un parziale intervento sulle cause di fuga ed                  
intende favorire un futuro rientro del rifugiato nel paese di                   
provenienza, una volta superati i rischi di persecuzione.                       
Va inoltre favorita la partecipazione dei rifugiati ad iniziative di            
formazione professionale utili nella prospettiva di un futuro                   
rimpatrio volontario.                                                           
Poiche' le politiche per l'asilo assumono sempre piu' una dimensione            
sovranazionale ed europea,  le iniziative per i rifugiati ed i                  
richiedenti asilo in Emilia-Romagna dovranno cercare e favorire il              
raccordo con le reti internazionali per il diritto d'asilo e con le             
esperienze progettuali esistenti o programmate a livello di U.E.                
7. Legislazione regionale                                                       
La Regione Emilia-Romagna ha inserito i richiedenti asilo ed i                  
rifugiati tra i destinatari degli interventi previsti dalla  nuova              
L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei                  
cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21                
febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2", al fine di assicurare              
una serie di diritti sociali fondamentali: il diritto all'istruzione,           
alla formazione professionale, all'apprendimento linguistico,                   
all'assistenza sanitaria ed il diritto al lavoro, secondo le linee di           
indirizzo dell'Unione Europea sul tema dell'asilo.                              
Le parti concordano sulla necessita' di includere i rifugiati ed i              
richiedenti asilo tra i beneficiari degli interventi e della                    
programmazione sociale a livello comunale, provinciale e regionale              
(Piani di Zona, Programmi provinciali per l'integrazione dei                    
cittadini stranieri, Programma regionale triennale), anche tramite la           
proposta di specifiche progettualita'.                                          
Le Parti concordano altresi' sulla opportunita' di mantenere una                
apposita linea di intervento volta a sostenere politiche di                     
integrazione a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati                     
nell'ambito della programmazione regionale degli interventi sulla               
integrazione sociale degli immigrati, ed in particolare a sostenere i           
progetti rientranti nel sistema di accoglienza nazionale degli Enti             
locali.                                                                         
Impegni delle Parti firmatarie per il monitoraggio e la valutazione             
della realizzazione dell'intesa                                                 
- Le Parti ritengono necessari ed utili monitoraggi annuali sulle               
attivita' in materia di asilo  a livello regionale, provinciale e               
comunale. In particolare le Parti si impegnano a sottoporre almeno              
annualmente a verifica i contenuti e gli effetti del presente                   
protocollo, sulla base dei dati di monitoraggio raccolti e degli                
obiettivi specifici previsti nella programmazione operativa annuale.            
- Le Parti si impegnano ad avviare una valutazione delle politiche              
oggetto della presente intesa ed a diffonderne le buone pratiche sul            
territorio regionale e nazionale.                                               
- Le Parti si impegnano a diffondere i contenuti della presente                 
intesa a livello regionale e locale promuovendone la coerente                   
realizzazione.                                                                  
- Le Parti danno mandato alla Regione Emilia-Romagna di verificare la           
possibilita' di una intesa con il Governo Nazionale e con altre                 
Regioni interessate, in merito alla attuazione del presente                     
protocollo, anche al fine di reperire e mobilitare ulteriori risorse            
finanziarie.                                                                    
- Le Parti danno mandato alla Regione Emilia-Romagna di verificare la           
possibilita' di partecipazione a bandi e programmi europei in materia           
di asilo, in merito alla attuazione del presente protocollo, anche al           
fine di reperire e mobilitare ulteriori risorse finanziarie.                    
Le Parti danno mandato alla Regione Emilia-Romagna di aprire, in                
un'ottica di collaborazione tra Amministrazioni, un confronto con le            
Questure e l'Amministrazione del Ministero degli Interni in                     
Emilia-Romagna, per garantire un regolare scambio informativo, un               
reale esercizio del diritto di asilo e la definizione di procedure              
certe, con l'obiettivo di giungere a modalita' di comportamento                 
uniformi su tutto il territorio regionale.                                      
Comunicato                                                                      
In attuazione della delibera di Giunta 920/04, il Protocollo                    
d'intesa, integrato dalla "Nota aggiuntiva" di seguito riportata, e'            
stato sottoscritto in data 17/6/2004, da:                                       
ANCI Emilia-Romagna                                                             
UPI Emilia-Romagna                                                              
CGIL E-R                                                                        
CISL E-R                                                                        
UIL E-R                                                                         
Forum Terzo Settore                                                             
ARCI E-R                                                                        
ACLI E-R                                                                        
Caritas Bologna                                                                 
Assessore alle Politiche sociali della Regione                                  
Hanno aderito al Protocollo:                                                    
Centro immigrazione asilo e cooperazione internazionale di Parma e              
Provincia (CIAC)                                                                
Consorzio Italiano di Solidarieta' (ICS).                                       
Nota aggiuntiva al Protocollo d'intesa in merito all'attuazione della           
legislazione nazionale in materia di asilo                                      
Le parti sottoscrivono e convengono quanto segue.                               
Si ribadisce la necessita' di una legge organica che tuteli                     
effettivamente il diritto di asilo e l'urgenza dell'entrata in vigore           
del Regolamento sulle procedure per il riconoscimento dello status di           
rifugiato, ritenendo indispensabile l'approvazione di un testo che              
recepisca le osservazioni presentate dalla Conferenza Unificata Stato           
- Regoni/Autonomie locali (seduta del 10/12/2003) ed in gran parte              
fatte proprie dal Consiglio di Stato nella pronuncia interlocutoria             
del 26/1/2004 e nell'adunanza del 19/4/2004.                                    
In particolare si sottolinea che, in base alle osservazioni                     
presentate dalla Conferenza unificata, i "Centri di                             
identificazione":                                                               
- devono garantire l'effettiva tutela dei diritti e della dignita'              
delle persone;                                                                  
- devono essere di facile accesso per gli Enti locali, il Servizio              
centrale affidato all'ANCI, gli organismi, le associazioni e gli Enti           
di tutela dei rifugiati;                                                        
- non devono comportare limitazioni della liberta' personale;                   
- non devono essere strutture di tipo detentivo ma caratterizzarsi              
come luoghi di civile accoglienza, facendo particolare attenzione a             
specifiche esigenze (ad es. anziani, disabili, vittime di tortura e             
altre violenze, famiglie).                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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