REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 15 gennaio 2004, n. 540

Elezione del Difensore civico regionale (L.R. 16 dicembre 2003, n. 25)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la L.R. 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul Difensore civico               
regionale. Abrogazione della L.R. 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova                   
disciplina del Difensore civico)";                                              
dato atto che ai sensi dell'art. 18 della sopra citata legge                    
regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima            
legge regionale il Consiglio regionale provvede all'elezione del                
nuovo Difensore civico;                                                         
visti gli articoli 1, 7, 8, 9 e 10 della citata L.R. n. 25 del 2003             
in materia di: ruolo istituzionale del Difensore civico; requisiti              
per l'elezione; elezione; ineleggibilita' e incompatibilita'; durata            
del mandato; rinuncia, revoca e decadenza;                                      
ritenuto in particolare che:                                                    
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, per quanto non espressamente            
previsto dalla citata L.R. n. 25 del 2003, alla nomina del Difensore            
civico si applicano in quanto compatibili le disposizioni della L.R.            
27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza                    
regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni             
sull'organizzazione regionale), ad eccezione degli articoli 6, 7 e              
15, comma 4;                                                                    
- per il comma 1 dell'articolo 10 il Dfensore civico dura in carica             
cinque anni e puo' essere rieletto per una sola volta e in caso di              
rielezione deve comunque ottenere i voti dei due terzi dei                      
consiglieri assegnati alla Regione;                                             
- secondo l'articolo 8 l'elezione del Difensore civico e' effettuata            
dal Consiglio regionale con voto segreto; e' eletto il candidato che            
ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione;            
dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum                  
l'elezione e' rimandata alla seduta del giorno successivo; in questa            
seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due                
terzi dei voti assegnati il Difensore civico viene eletto con la                
maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, fatto salvo                 
quanto previsto all'articolo 10, comma 1;                                       
previa votazione segreta a mezzo di schede, che da' il seguente                 
risultato al sesto scrutinio:                                                   
Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50                                      
- presenti n. 30;                                                               
- votanti n. 28;                                                                
- assenti n. 20.                                                                
Voti a favore del sig. Antonio Martino                                          
- schede bianche n.                                                             
- schede nulle n.                                                               
delibera:                                                                       
di eleggere a Difensore civico regionale il dott. Antonio Martino               
(nato a Palazzo San Gervasio (PZ) - il 20 giugno 1930).                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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