REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RICORSO 30 luglio 2004, n. 76

RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                                           
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e              
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in              
Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato nei confronti della               
Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta                  
regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della           
legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (pubblicata            
nel Bollettino Ufficiale regionale n. 65 del 25 maggio 2004),                   
"Sviluppo regionale della societa' dell'informazione", negli articoli           
12, 13, 14 in relazione all'art. 2 ed all'art. 117, comma secondo               
lett. l), m), r) e comma sesto della Costituzione, nonche' ai                   
principi della legislazione statale in materia di protezione dei dati           
personali                                                                       
(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a             
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)                   
La legge 11/2004 della Regione Emilia Romagna detta norme per lo                
sviluppo regionale della societa' dell'informazione, definendo le               
linee guida per un utilizzo integrato delle tecnologie                          
dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche                         
amministrazioni e nella societa' regionale.                                     
Tale legge, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 9                
luglio 2004, viene impugnata nelle sottoindicate disposizioni.                  
a) Art. 12                                                                      
Nel Capo IV della legge impugnata, concernente il sistema informativo           
regionale, l'art. 12:                                                           
- afferma che l'insieme delle informazioni acquisite o prodotte                 
nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisce patrimonio comune              
per le attivita' istituzionali delle pubbliche amministrazioni e                
degli enti, associazioni o soggetti privati, che operano in ambito              
regionale per finalita' di interesse pubblico;                                  
- stabilisce che tale patrimonio e' aperto alla disponibilita' ed al            
libero utilizzo di soggetti terzi (rispetto a quelli, pubblici o                
privati, che operano in ambito regionale per finalita' di interesse             
pubblico) nelle forme e con le modalita' di carattere tecnico                   
deliberate dalla Giunta regionale;                                              
- prevede, in particolare, che con regolamento regionale venga                  
disciplinata la cessione a privati e ad enti pubblici economici dei             
dati costitutivi dell'anzidetto patrimonio informativo pubblico;                
- stabilisce l'obbligo sia delle pubbliche amministrazioni e degli              
enti pubblici che operano in ambito regionale sia delle associazioni            
e dei soggetti privati che operano in ambito regionale per finalita'            
di interesse pubblico di fornire la disponibilita' dei dati contenuti           
nei propri sistemi informativi.                                                 
Vero e' che tale articolo dichiara, in modo del tutto generico, di              
disporre nei limiti di cui al DLgs 196/2003 (codice di protezione dei           
dati personali) e richiama, sempre genericamente, l'esigenza del                
rispetto, da parte dell'emananda disciplina regolamentare, dei                  
principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia               
nonche' dei livelli di tutela previsti nel citato DLgs. Sta di fatto,           
peraltro, che le disposizioni in questione, in quanto riferibili                
anche ad informazioni relative a persone fisiche, persone giuridiche,           
enti o associazioni identificati o identificabili, anche                        
indirettamente (cfr. art. 4, comma 1, lett. b del DLgs 196/2003),               
violano la riserva esclusiva allo Stato della potesta' legislativa (e           
regolamentare) in materia di trattamento dei dati personali (art.               
117, comma secondo lett. l) e m) Cost.) e contrastano comunque con i            
principi e la specifica disciplina della relativa legislazione                  
statale concernente i trattamenti in generale e quelli effettuati dai           
soggetti pubblici in particolare (Parte I, Titolo III, Capo I e Capo            
II del DLgs 196/2003).                                                          
Com'e' noto, si intende per "trattamento" qualunque operazione o                
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di                    
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,               
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,           
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,                     
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la                 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non             
registrati in una banca dati (art. 4, comma 1, lett. a, del citato              
DLgs, coerente all'art. 2, lett. b, della direttiva 95/46/CE del                
24/10/1995).                                                                    
Esclusa la configurabilita' di una qualsiasi competenza regionale               
sulla base dei commi terzo e quarto dell'art 117 Cost., la competenza           
esclusiva dello Stato in materia - che si raccorda anche ad atti                
internazionali (Convenzione di Strasburgo n. 108/1981, ratificata con           
legge 98/89) e comunitari (citata direttiva) per quanto                         
specificamente concerne la tutela dei diritti e delle liberta'                  
fondamentali delle persone fisiche - e' da riconoscere in base                  
all'art. 117, comma secondo, Cost. in riferimento sia alle previsioni           
della lett. l) (ordinamento civile) sia, per altri aspetti, alle                
previsioni della lett. m) (determinazione dei livelli essenziali                
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono             
essere garantiti su tutto il territorio nazionale) ed alle previsioni           
della lettera r) (coordinamento informativo statistico ed informatico           
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale).                     
La disciplina relativa alla protezione dei dati personali attiene               
infatti alla conformazione di diritti fondamentali della persona, il            
cui livello di tutela, nel quadro della garanzia voluta dall'art. 2             
Cost. ed in base ad una legge generale od a leggi settoriali (cfr 23            
considerando della direttiva), non puo' che essere uniforme sul                 
territorio nazionale e coerente ai richiamati atti sopranazionali, i            
cui principi sono codificati nel DLgs 196/2003.                                 
Orbene, la prevista generale condivisione delle informazioni per la             
formazione di un patrimonio informativo comune, di stabile supporto             
alle varie attivita' di tutti i soggetti, pubblici e privati, che               
operano in ambito regionale per ogni diversa finalita' di interesse             
pubblico, appare in contrasto con quanto previsto dall'art. 11 del              
DLgs, che vuole che i dati personali siano raccolti e registrati per            
scopi determinati ed espliciti, siano pertinenti e non eccedenti                
rispetto alle specifiche finalita' per le quali sono raccolti e siano           
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario            
per gli scopi per i quali sono stati raccolti.                                  
Con il richiamato art. 11 contrasta a sua volta l'affermazione, di              
principio ed assoluta, di apertura di tale patrimonio alla                      
disponibilita' ed al libero utilizzo di soggetti terzi, estranei ad             
attivita' di interesse pubblico.                                                
La previsione di emanazione di un regolamento regionale per la                  
disciplina della cessione dei dati a privati ed enti pubblici                   
economici, contrasta poi con la sottolineata competenza esclusiva               
dello Stato alla disciplina della materia (art. 117, comma sesto,               
Cost.) e con la specifica disposizione dell'art. 19, comma terzo, del           
DLgs 196/2003, secondo la quale la comunicazione da parte di un                 
soggetto pubblico a privati o ad enti pubblici economici e la                   
diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente             
quando sono previste da una norma di legge o di regolamento, da                 
intendere, per quanto gia' detto, di livello statale. Di cio' e'                
anche testuale conferma nella disposizione dell'art. 154, comma                 
quarto (il cui referente si rinviene nell'art. 28.2 della direttiva             
95/46/CE), che stabilisce che il Presidente del Consiglio dei                   
Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante per la protezione             
dei dati personali all'atto della predisposizione delle norme                   
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere              
sulle materie disciplinate dallo stesso DLgs, non ipotizzandosi in              
alcun modo una potesta' regolamentare delle Regioni.                            
Allo stesso modo l'aprioristica e globale obbligatoria messa a                  
disposizione dei dati contenuti nei propri rispettivi sistemi                   
informativi da parte dei soggetti pubblici e privati, senza una                 
preventiva verifica di necessita', contrasta sia con il ripetuto art.           
11 sia con la specifica disposizione dell'art. 19, comma secondo, del           
DLgs 196/2003, secondo la quale la comunicazione dei dati da parte di           
un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici e' ammessa solo                 
quando e' prevista da "una norma di legge o di regolamento" (di                 
livello statale).                                                               
E' appena il caso di aggiungere, poi, che la messa a disposizione e             
lo scambio di dati e' cosa ben diversa dalla predisposizione e/o                
acquisizione di programmi informatici secondo criteri tecnici e                 
operativi omogeneamente rispondenti alle direttive ministeriali in              
materia.                                                                        
b) Art. 13 e Art. 14                                                            
Gli articoli 13 e 14 della legge impugnata, concernono                          
rispettivamente l'impostazione del sistema informativo regionale                
(SIR) e l'integrazione nel SIR, previe intese con le amministrazioni            
statali e gli enti pubblici nazionali, dei flussi informativi a scala           
nazionale nonche' l'utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei             
sistemi informativi gestiti o posseduti dalle amministrazioni ed enti           
medesimi.Evidente il contrasto con le previsioni dell'art. 117, comma           
secondo lett. r) dell'art. 117 Cost., che riservano allo Stato la               
competenza sul coordinamento informativo dei dati                               
dell'amministrazione statale, regionale e locale.                               
Un generico riferimento al principio di collaborazione fra le varie             
amministrazioni pubbliche non vale a superare il rilievo che ciascun            
sistema informativo, strumentale all'esercizio di competenze distinte           
anche a livello costituzionale, si struttura in funzioni e                      
procedimenti distinti per le modalita' consentite di raccolta delle             
informazioni e, in generale, per il trattamento e la disponibilita'             
dei dati in forme e modi diversi, non suscettibili di interscambio in           
relazione ai diversi titoli di legittimazione al di fuori di                    
condizioni e cautele che solo la normativa statale puo' stabilire, ad           
evitare la messa in pericolo di diritti inviolabili garantiti                   
dall'art. 2 Cost.                                                               
Di contro, nella logica della prevista integrazione dei dati                    
informativi, il trattamento avverrebbe al di fuori delle regole e               
delle cautele precisate per specifici settori nella Parte II del DLgs           
196/2003 e, in particolare, del relativo Titolo V per quanto concerne           
i dati sanitari.                                                                
A quest'ultimo riguardo, le impugnate disposizioni, da un lato                  
prevedono la collaborazione anche delle aziende sanitarie per                   
l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale e                
locale nonche' per l'alimentazione e l'aggiornamento dei flussi                 
informativi (art. 13), dall'altro prevedono la realizzazione con il             
sistema delle aziende sanitarie di supporti e procedure informatiche            
per l'estrazione automatica da archivi, anche gestionali, ed il                 
trattamento dei dati necessari ad integrare le basi informative del             
SIR e dei sistemi degli altri enti, nonche' lo sviluppo e la gestione           
di applicazioni di comune interesse (art. 14). Cio' in modo generico            
ed indiscriminato, senza alcuna particolare considerazione dei dati             
sensibili (di cui all'art. 4, comma 1 lett. d del DLgs 196/2003) ed             
in contrasto con l'art. 20, 21 e 22 del ripetuto DLgs, che ne                   
consentono il trattamento solo se autorizzato da espressa                       
disposizione di legge statale nella quale siano precisati i tipi di             
dati trattabili, le operazioni eseguibili e le specifiche finalita'             
di rilevante interesse pubblico perseguite (quali specificate nelle             
disposizioni della Parte II del DLgs 196/2003) e, per i soggetti                
pubblici, lo limitano comunque ai dati indispensabili per svolgere              
attivita' istituzionali con le cautele previste, in particolare,                
dall'art. 22.                                                                   
Quanto al richiamo operato nell'impugnato articolo 14, "per tenerne             
conto", all'accordo quadro tra Ministero della Sanita', Regioni e               
Province autonome per lo sviluppo del nuovo sistema informativo                 
sanitario nazionale (accordo 22/2/2001 di durata triennale scaduta),            
va osservato che i requisiti funzionali di massima indicati nell'art.           
3 dell'accordo non potrebbero essere che quelli definiti nel                    
dettaglio dallo Stato, in base alle sopravvenute previsioni della               
L.C. 3/2001, cosi' come e' rimessa allo Stato la definizione del                
quadro normativo cui fa riferimento l'art. 4 dello stesso accordo.              
Si conclude pertanto perche' sia dichiarata l'illegittimita'                    
costituzionale della legge 24 maggio 2004, n. 11 della Regione                  
Emilia-Romagna negli articoli 12,13 e 14 per le ragioni e come sopra            
precisato.                                                                      
Roma, 19 giugno 2004.                                                           
AVVOCATO DELLO STATO                                                            
Giorgio D'Amato                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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