REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2004, n. 1474

II bando per l'attuazione della Misura 3.1 Azione "A" del PRRIITT (Programma regionale per la ricerca industriale l'innovazione ed il trasferimento tecnologico L.R. 7/02)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 14 maggio 2002, n. 7;                                             
richiamati in particolare:                                                      
- l'art. 4, comma 1, lettere a), b) e d) che indica le tipologie di             
attivita' che vengono sostenute nell'ambito di progetti di ricerca              
industriale e sviluppo precompetitivo, al fine di orientare il                  
sistema regionale verso il rafforzamento di tali attivita';                     
- 1'art.1, che illustra le finalita' della legge in particolare                 
rivolte allo sviluppo del sistema produttivo verso la ricerca                   
industriale, al trasferimento di conoscenze e competenze                        
tecnologiche, allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative,               
attivita' e strutture rivolte alla ricerca di interesse industriale e           
al trasferimento tecnologico;                                                   
- l'art. 2, che illustra le definizioni delle attivita' che vengono             
sostenute per le finalita' di cui all'art. 1, in particolare per                
quanto riguarda i concetti di ricerca industriale e sviluppo                    
precompetitivo;                                                                 
- gli artt. 7 e 8, che elencano rispettivamente le tipologie di                 
contributi concedibili e i soggetti ammissibili ai contributi;                  
vista:                                                                          
- la delibera di Consiglio n. 525 del 5 novembre 2003, e della                  
successiva delibera di rettifica n. 533 del 16 dicembre 2003, che, in           
attuazione dell'art. 3, comma 1 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7,                
approva il Programma regionale per la Ricerca Industriale,                      
l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (PRRIITT) per gli anni             
2003-2005;                                                                      
dato atto:                                                                      
- che tale programma, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/02, in sede            
di prima applicazione della medesima legge regionale, e' stato                  
predisposto come integrazione del Programma Triennale per le                    
Attivita' produttive 2003-2005, trovando, conseguentemente,                     
collocazione nell'ambito dell'Asse 3 "Programma per la ricerca                  
industriale e il trasferimento tecnologico (L.R. 7/02)" di                      
quest'ultimo;                                                                   
vista in particolare:                                                           
- la Misura 1 Azione A del Programma regionale per la Ricerca                   
Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (PRRIITT)             
per gli anni 2003-2005, riportata come Misura 3.1 Azione A nel                  
Programma Triennale per le Attivita' produttive che stabilisce il               
sostegno regionale a progetti di ricerca e sviluppo precompetitivo              
realizzate da imprese in forma singola o associata;                             
viste:                                                                          
- la delibera di Giunta n. 2821 del 30 dicembre 2003 che approva, ai            
sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 7/02, il Programma operativo              
per gli anni 2003-2004 del PRRIITT;                                             
- la delibera di Giunta n. 2822 del 30 dicembre 2003 che approva le             
modalita' di svolgimento delle attivita' di valutazione e                       
monitoraggio di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. 7/02;                        
visti:                                                                          
- la disciplina comunitaria sugli aiuti alla ricerca e sviluppo 96/C            
45/06 e successive modifiche e integrazioni, in particolare per                 
quanto riguarda gli effetti di incentivazione sui progetti presentati           
dalle grandi imprese;                                                           
- la raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003 relativa alla               
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;                        
- il Regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001, relativo                     
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di           
Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal               
Regolamento (CE) 364/2004 del 25 febbraio 2004 per quanto concerne              
l'estensione del campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e                
sviluppo;                                                                       
- il Regolamento (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001 sull'applicazione             
degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti de minimis;                      
richiamati:                                                                     
- il DLgs 27 luglio 1999, n. 297 "Riordino della disciplina e                   
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica           
e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita'             
dei ricercatori", dichiarato compatibile con gli aiuti di Stato alla            
ricerca e sviluppo del Trattato CE con nota del 26 luglio 2000, e il            
DM 8 agosto 2000, n. 593 del Ministero dell'Universita' e della                 
Ricerca scientifica e tecnologica, contenente le modalita'                      
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal                  
decreto legislativo stesso;                                                     
- la Legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 14 "Fondo speciale rotativo            
per l'innovazione tecnologica" e il DM 16 gennaio 2001 del Ministero            
dell'Industria, contenente le modalita' procedurali per la                      
concessione delle agevolazioni previste da detto articolo;                      
dato atto:                                                                      
- che gli interventi previsti dalla legislazione statale delegata               
alla Regione ai sensi dei citati commi 1 e 2 dell'art. 19 del DLgs              
112/98, e subordinati all'avvenuta emanazione dei provvedimenti                 
previsti dagli artt. 7 e 19, comma 8, del citato DLgs 112/98, sono              
attuati nel rispetto delle finalita', tipologie di interventi e                 
soggetti beneficiari stabiliti dalle singole leggi di riferimento;              
dato atto che, con delibera n. 1205 del 21 giugno 2004:                         
- sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi al                      
finanziamento e dei progetti esclusi, presentati a valere sul primo             
bando in attuazione della Misura 3.1 Azione A, approvato con delibera           
n. 2283 del 30 dicembre 2003, e presentati il 9 febbraio 2004;                  
- sono stati concessi i contributi regionali a favore dei progetti              
approvati che hanno assorbito l'intera disponibilita' delle risorse             
assegnate al bando per l'intera annualita';                                     
dato atto inoltre che, ai sensi degli articoli 8 e 10 del bando                 
approvato con delibera n. 2823 del 30 dicembre 2003, si e' provveduto           
a sospendere l'apertura dello sportello per la presentazione delle              
proposte;                                                                       
rilevato che risulta necessario procedere all'attivazione di un nuovo           
bando per l'attuazione della Misura 1, Azione A del Programma                   
regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il                        
Trasferimento Tecnologico, Asse 3 del Programma regionale Triennale             
per le Attivita' produttive 2003-2005;                                          
visti:                                                                          
- il DPCM 23 dicembre 2003 "Criteri di ripartizione tra le Regioni              
per gli anni 2004 e seguenti delle risorse finanziarie individuate              
per l'esercizio delle funzioni conferite dal DLgs 112/98 in materia             
di agevolazioni alle imprese";                                                  
- i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze -                       
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato IGEPA - Ufficio X,           
nn. 0065205 e 0065207 in data 31 maggio 2004, attuativi dei                     
trasferimenti finanziari di cui al precedente;                                  
- la delibera di variazione di bilancio n. 1344 del 5 luglio 2004,              
che ha stabilito l'allocazione sul Capitolo 23043 "Fondo regionale              
per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico (FRIITT)           
contributi a favore di imprese singole o associate e a consorzi o               
societa' consortili per progetti di ricerca industriale e/o di                  
sviluppo precompetitivo, nonche' per lo sviluppo di laboratori                  
industriali" la somma di Euro 35.000.000,00;                                    
considerato pertanto che, a seguito dell'allocazione di ulteriori               
Euro 35.000.000,00 si integra il Programma Operativo per l'attuazione           
del PRRIITT nel 2003-2004, approvato con delibera n. 2821 del 30                
dicembre 2003;                                                                  
dato atto pertanto che l'onere finanziario afferente l'attuazione del           
presente provvedimento, quantificato in Euro 35.000.000,00, trova la            
necessaria copertura nell'ambito del Cap. 23043 "Fondo regionale per            
la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico (FRRITT)               
contributi a favore di imprese singole o associate e a consorzi o               
societa' consortili per progetti di ricerca industriale e/o di                  
sviluppo precompetitivo, nonche' per lo sviluppo di laboratori                  
industriali (art. 4, comma 1, e artt. 7 e 10, L.R. 14 maggio 2002, n.           
7; art.11, Legge 598/94; art. 19, DLgs 112/98 e artt. 3 e 4, DLgs               
297/99; PTAPI 2003-2005 Misura 3.1 Azioni A e B) - Mezzi statali" del           
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004;                        
vista la L.R. 22 dicembre 2003, n. 29 recante "Bilancio di previsione           
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e                 
Bilancio pluriennale 2004-2006";                                                
ritenuto quindi di dover procedere, al fine di dare attuazione alla             
citata Misura 1, Azione A del Programma regionale per la Ricerca                
Industriale e il Trasferimento Tecnologico, Asse 3 del Programma                
regionale per le Attivita' produttive per il 2004, alla definizione             
delle modalita' di presentazione delle domande, nonche' ai criteri da           
adottare al fine della loro selezione;                                          
richiamata la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447,                      
concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;dato atto dell'istruttoria           
eseguita con esito positivo dal Servizio Politiche di sviluppo                  
economico;                                                                      
dato atto del parere di regolarita' amministrativa del presente                 
provvedimento, espresso dal Direttore generale alle Attivita'                   
produttive, dott. Andrea Vecchia, ai sensi dell'art. 37, comma 4                
della L.R. 43/01 e della deliberazione 447/03;                                  
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il bando allegato parte integrante della presente               
delibera in attuazione dell'Azione A della Misura 1 del Programma               
regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il                        
Trasferimento Tecnologico, Asse 3 del Programma Triennale per le                
Attivita' produttive industriali, dando atto che le necessarie                  
risorse finanziarie sono allocate sul Capitolo 23043 del Bilancio               
regionale per l'esercizio finanziario 2004;                                     
2) di pubblicare integralmente la presente delibera comprensiva                 
dell'allegato parte integrante e dell'apposita modulistica nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;                              
3) di inserire il testo del bando, la modulistica e ulteriori                   
informazioni di servizio per i potenziali proponenti sul sito:                  
www.ermesimprese.it.                                                            
ALLEGATO                                                                        
Bando per l'attuazione della Misura 1 del Programma per la Ricerca              
Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico - Azione A                 
"Progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo"                  
1) Contesto di riferimento                                                      
Il presente bando da' attuazione alla Misura 3.1 - Azione A del                 
Programma regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il              
Trasferimento Tecnologico, Asse 3 del Programma Triennale per le                
Attivita' produttive, che definisce lo schema attuativo di quanto               
previsto all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e d) della L.R. n. 7 del             
2002 "Promozione del sistema regionale delle attivita' di ricerca               
industriale, innovazione e trasferimento tecnologico".                          
2) Obiettivi                                                                    
L'Azione A della Misura 3.1 "Progetti di ricerca industriale e di               
sviluppo precompetitivo" punta a rafforzare il sistema produttivo e             
imprenditoriale regionale verso la ricerca industriale, a sostenere             
gli investimenti in ricerca e innovazione, a promuovere e consolidare           
le relazioni di scambio e di collaborazione tra gli attori del                  
sistema regionale dell'innovazione e della ricerca.                             
In particolare l'Azione ha i seguenti obiettivi:                                
- stimolare le attivita' di ricerca e di sviluppo precompetitivo                
delle imprese regionali, in ambiti tecnologici prioritari per il                
rafforzamento del sistema produttivo regionale;                                 
- favorire la creazione di nuova occupazione nel settore della                  
ricerca industriale;                                                            
- rafforzare i rapporti tra imprese e Universita' ed enti di ricerca,           
sostenendo forme di collaborazione volte al trasferimento di                    
conoscenze;                                                                     
- promuovere la ricaduta industriale e tecnologica sul tessuto                  
produttivo regionale della ricerca scientifica;                                 
- stimolare l'adozione di forme di tutela della proprieta'                      
intellettuale e dei risultati della ricerca da parte delle imprese              
regionali.                                                                      
3) Tipologia di progetti finanziabili                                           
Sono finanziabili progetti che prevedano le seguenti attivita':                 
a) attivita' di ricerca industriale, cioe' finalizzate ad acquisire             
nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi             
produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei                 
prodotti, processi produttivi o servizi esistenti nel breve e medio             
periodo; esse possono comprendere anche attivita' di ricerca                    
orientate alla sostenibilita' ambientale (DM 8 agosto 2000, n. 593,             
art. 2, comma 1; L.R. 14 maggio 2002, n. 7, art. 2, comma 1, lettera            
b);                                                                             
b) attivita' di sviluppo precompetitivo, volte alla traduzione del              
risultato della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno             
per la realizzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi           
ovvero per il miglioramento di quelli esistenti, siano essi destinati           
alla vendita o all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di              
prototipi; tali attivita' non comprendono le modifiche, anche se                
migliorative, ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di             
produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti; tali                 
attivita' sono ammissibili purche' necessarie alla validazione dei              
risultati delle attivita' di ricerca industriale previste dal                   
progetto o svolte in precedenza dall'impresa stessa o da organismi di           
ricerca (DM 8 agosto 2000, n. 593, art. 2, comma 2; L.R. 14 maggio              
2002, n. 7, art. 2, comma 1, lettera c);                                        
c) azioni per la tutela della proprieta' intellettuale e la                     
protezione dei risultati derivanti dalle predette attivita'.                    
I progetti possono prevedere l'intero percorso di attivita' (a + b +            
c) oppure solo una parte; non e' consentito presentare progetti                 
limitati alle sole attivita' di cui al punto c); in ogni caso, devono           
indicare esplicitamente i risultati attesi cui sono finalizzate le              
attivita'.                                                                      
4) Soggetti beneficiari                                                         
Possono presentare domanda:                                                     
a) imprese singole che esercitano attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3            
del comma 1 dell'art. 2195 del Codice civile, rientranti nella                  
definizione di piccole e medie secondo la vigente normativa                     
comunitaria;                                                                    
b) imprese singole che esercitano attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3            
del comma 1 dell'art. 2195 del Codice civile, non rientranti nella              
categoria a);                                                                   
c) consorzi e societa' consortili tra soggetti di cui ai punti a) e             
b);                                                                             
d) associazioni temporanee tra soggetti di cui ai punti a) e b) gia'            
costituite o da costituirsi entro 60 giorni dalla data di                       
comunicazione dell'approvazione del progetto da parte della Regione.            
Le imprese che presentano domanda devono avere sede operativa e                 
realizzare il progetto sul territorio regionale.                                
Alle associazioni temporanee possono partecipare anche soggetti non             
regionali; tali soggetti non potranno ricevere il cofinanziamento               
regionale, il quale verra' quindi calcolato solo sulle attivita'                
direttamente attribuite ai componenti che presentano il requisito di            
cui al punto precedente.                                                        
I consorzi e le societa' consortili possono avere componenti                    
extraregionali in misura non maggioritaria, fermo restando che devono           
avere sede in Emilia-Romagna e realizzare il progetto nel territorio            
regionale.                                                                      
Sono escluse le imprese che, con delibera n. 1205 del 21 giugno 2004,           
sono state ammesse a finanziamento per i progetti presentati sul                
primo bando della Misura 3.1.A (delibera n. 2823 del 30 dicembre                
2003), aperto lo scorso 9 febbraio 2004.                                        
5) Spese ammissibili                                                            
Sono ammissibili i costi necessari per la realizzazione del progetto            
sostenuti successivamente alla data di comunicazione                            
dell'approvazione della domanda da parte della Regione. Sono inoltre            
ammissibili, limitatamente al 10% del totale, i costi per la                    
realizzazione di studi di fattibilita' connessi al progetto sostenuti           
entro i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.               
Le tipologie di spese ammissibili sono:                                         
1) Spese per nuovo personale in possesso di diploma universitario, o            
titolo ad esso superiore, conseguito da non oltre cinque anni dalla             
data di assunzione, da assegnare ad attivita' di ricerca, assunto               
successivamente alla data di presentazione della domanda e dedicato             
alla realizzazione delle attivita' previste dal progetto per almeno             
il 50% del tempo pieno. Sono considerati ammissibili anche contratti            
a progetto o contratti di assunzione a tempo determinato per l'intera           
durata del progetto;                                                            
2) contratti di collaborazione con Universita' ed enti di ricerca che           
prevedano il distacco temporaneo di ricercatori o consulenze di                 
ricerca continuative definibili in termini di giornate di                       
prestazione, per un numero minimo di 30 giorni o per importi                    
equivalenti. Tale tipologia include anche il costo per assegni di               
ricerca o borse di dottorato finalizzate alla realizzazione delle               
attivita' previste dal progetto;                                                
3) prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e strumenti delle            
Universita' e degli enti di ricerca, prestazioni di laboratori                  
accreditati dal MIUR, laboratori di ricerca industriale e                       
trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione;                            
4) consulenze specialistiche non rientranti nella tipologia 2 e                 
collaborazione professionale con societa' professionali o singoli               
professionisti (non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario            
di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, ecc.);                      
5) spese per attrezzature di nuova acquisizione, anche informatiche,            
ivi incluso software specifico necessario alla realizzazione del                
progetto, limitatamente alla quota di ammortamento o al costo della             
locazione per la durata del progetto, in proporzione all'uso                    
effettivo delle attrezzature per un valore non superiore al 30% del             
totale dei costi ammissibili;                                                   
6) spese per personale interno assegnato ad attivita' di ricerca                
(ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito                      
all'attivita' di ricerca), nella misura massima del 30% del totale              
dei costi ammissibili;                                                          
7) consulenze per studi di fattibilita' per l'accesso a programmi di            
finanziamento comunitari, nazionali e privati, nella misura massima             
di Euro 10.000;                                                                 
8) spese per la registrazione di brevetti e modelli a livello                   
nazionale e internazionale;                                                     
9) spese per l'acquisto di licenze e brevetti (solo per le attivita'            
di sviluppo precompetivo);                                                      
10) costi esterni per la realizzazione di prototipi (solo per le                
attivita' di sviluppo precompetitivo) nella misura massima del 20%              
del costo totale del progetto;                                                  
11) spese generali nella misura forfetaria del 10% del totale delle             
altre spese.                                                                    
Ai sensi del Regolamento CE 364/2004 del 25 febbraio 2004, le spese             
per consulenze esterne nel loro insieme (esclusi gli studi di                   
fattibilita'), date dalla somma delle spese di cui ai punti 2, 4 e 9,           
non potranno superare il 50% del valore del progetto.                           
I progetti dovranno avere un costo complessivo non inferiore a Euro             
150.000.                                                                        
6) Contributo pubblico                                                          
Nel rispetto dei massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla              
ricerca e sviluppo dalla Commissione Europea, le misure                         
dell'agevolazione sono le seguenti:                                             
a) 50% per le attivita' di ricerca industriale;                                 
b) 25% per le attivita' di sviluppo precompetitivo. Nel caso di                 
progetti presentati da piccole e medie imprese, cosi' come definite             
dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato               
l'agevolazione e' maggiorata del 10%.                                           
E' prevista una maggiorazione del contributo pari al 5% per le                  
attivita' di ricerca e di sviluppo precompetitivo da svolgere nelle             
aree di cui all'art. 87, paragr. 3, lett. c) del Trattato di                    
Amsterdam, rientranti nel territorio dell'Emilia-Romagna.                       
Per i progetti che presentano attivita' sia di ricerca industriale              
che di sviluppo precompetitivo, l'intensita' dell'agevolazione non              
potra' superare la media delle intensita' d'aiuto previste per le due           
tipologie di attivita', ponderata rispetto ai costi sostenuti per               
ciascuna tipologia.                                                             
Fatti salvo tali massimali di contributo, per ogni tipologia di spesa           
sono determinate percentuali di cofinanziamento differenziate,                  
secondo quanto indica la seguente tabella.                                      
Tipologia di spesa ammissibile                                                  
1) Spese per nuovo personale in possesso di diploma universitario, o            
titolo ad esso superiore, conseguito da non oltre cinque anni, da               
assegnare ad attivita' di ricerca; Ricerca industriale: % di cofin.:            
80%; Sviluppo precomp. % di cofin.: 80%;                                        
2) contratti di collaborazione con Universita' ed enti di ricerca che           
prevedano il distacco temporaneo di ricercatori o consulenze di                 
ricerca continuative; Ricerca industriale: % di cofin.: 80%; Sviluppo           
precomp. % di cofin.: 80%;                                                      
3) prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e strumenti delle            
Universita' e degli enti di ricerca, prestazioni di laboratori                  
accreditati dal MIUR, laboratori di ricerca industriale e                       
trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione; Ricerca                    
industriale: % di cofin.: 50%; Sviluppo precomp. % di cofin.: 50%;              
4) consulenze specialistiche non rientranti nella tipologia 2 e                 
collaborazione professionale con societa' professionali o singoli               
professionisti; Ricerca industriale: % di cofin.: 50%; Sviluppo                 
precomp. % di cofin.: 50%;                                                      
5) spese per attrezzature di nuova acquisizione, anche informatiche,            
ivi incluso software specifico necessario alla realizzazione del                
progetto; Ricerca industriale: % di cofin.: 30%; Sviluppo precomp. %            
di cofin.: 30%;                                                                 
6) spese per personale interno assegnato ad attivita' di ricerca                
(ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito                      
all'attivita' di ricerca); Ricerca industriale: % di cofin.: 30%;               
Sviluppo precomp. % di cofin.: 30%;                                             
7) consulenze per studi di fattibilita' per l'accesso a programmi di            
finanziamento comunitari, nazionali e privati; Ricerca industriale: %           
di cofin.: 75%; Sviluppo precomp. % di cofin.: 50%;                             
8) spese per la registrazione di brevetti e modelli a livello                   
nazionale e internazionale; Ricerca industriale: % di cofin.: 50%;              
Sviluppo precomp. % di cofin.: 25%;                                             
9) spese per l'acquisto di licenze e brevetti; Ricerca industriale  %           
di cofin.: non ammissibile; Sviluppo precomp. % di cofin.: 50%;                 
10) costi esterni per la realizzazione di prototipi; Ricerca                    
industriale: % di cofin.: non ammissibile; Sviluppo precomp. % di               
cofin.: 25%.                                                                    
Le spese generali sono considerate ammissibili ma non finanziabili.             
Il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna non puo' essere                 
superiore a Euro 250.000 per ogni progetto.                                     
Il contributo regionale verra' erogato interamente nella forma di               
conto capitale, secondo le modalita' descritte al successivo punto              
12).                                                                            
Tutti i soggetti proponenti, inoltre, per il finanziamento dei                  
progetti, potranno accedere al credito a condizioni favorevoli sulla            
base di uno schema di finanziamento concordato tra la Regione e gli             
Istituti di credito tesorieri. L'erogazione di tali servizi sara'               
comunque subordinata alla valutazione del merito creditizio che                 
verra' effettuata dagli istituti di credito coinvolti.                          
E' fatto divieto di cumulo con altri finanziamenti pubblici a valere            
sulle stesse spese del progetto.                                                
7) Modalita' di compilazione delle proposte                                     
La documentazione da inoltrare alla Regione Emilia-Romagna per la               
richiesta di contributo deve essere composta, pena la non                       
ammissibilita', da:                                                             
a) descrizione del progetto di ricerca industriale e di sviluppo                
precompetitivo, con indicazione degli obiettivi, delle attivita'                
previste, dei tempi di realizzazione, dei risultati attesi, dei costi           
previsti, redatto in conformita' allo schema di cui al "Modello 1";             
b) domanda di contributo, in bollo da Euro 10,33 redatta in                     
conformita' allo schema di cui al "Modello 2", e firmata dal legale             
rappresentante dell'impresa o del consorzio, ovvero dell'impresa                
mandataria;                                                                     
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', a firma del                 
legale rappresentante dell'impresa o del consorzio, attestante i                
requisiti di ammissibilita' dell'impresa, redatta secondo lo schema             
di cui al "Modello 3" e accompagnata dalla fotocopia della carta                
d'identita' o del passaporto in corso di validita' del firmatario;              
d) (solo per le Associazioni Temporanee di Imprese gia' costituite              
alla data di presentazione della domanda) copia del contratto di                
associazione con l'indicazione delle quota di partecipazione al                 
progetto di ciascuna impresa aderente;                                          
e) (solo per Associazioni Temporanee di Imprese non ancora costituite           
alla data di presentazione della domanda) dichiarazione in carta                
semplice, firmata congiuntamente dai legali rappresentanti dei                  
soggetti intenzionati ad aderire all'ATI, contenente l'impegno, in              
caso di ammissione a contributo del progetto, a costituirsi in ATI              
entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di comunicazione            
dell'approvazione dell'intervento da parte della Regione e                      
l'indicazione di chi sara' il mandatario. Tale dichiarazione dovra'             
inoltre indicare la ripartizione percentuale dei costi di progetto di           
ciascuna impresa aderente.                                                      
Per la presentazione della proposta e' necessario collegarsi                    
all'indirizzo www.ermesimprese.it e compilare il documento a) in                
linea. Una volta completata la compilazione del documento a), questo            
deve essere inviato telematicamente, stampato e inoltrato anche per             
via cartacea, corredato dai documenti di cui ai punti b) e c), ed               
eventualmente d) o e), secondo le modalita' descritte al successivo             
punto 8).                                                                       
Non saranno ritenute ammissibili le proposte incomplete.                        
8) Modalita' di invio delle proposte                                            
Le proposte possono essere presentate telematicamente a partire dalle           
ore 9 del 27 settembre 2004 fino alle ore 19 dell'1 ottobre 2004.               
Dopo tale termine non sara' piu' possibile ne' compilare ne' inviare            
proposte.                                                                       
Ogni soggetto puo' presentare una sola proposta a valere sul presente           
bando.                                                                          
Le proposte dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna sia           
per via telematica, utilizzando il sistema on-line appositamente                
predisposto e raggiungibile dall'indirizzo www.ermesimprese.it, sia             
in forma cartacea, secondo le seguenti modalita':                               
1) il richiedente compila on-line il documento a) di cui al                     
precedente punto 7), seguendo le istruzioni disponibili on-line. Ad             
ogni proposta viene assegnato un codice che identifica univocamente             
la proposta;                                                                    
2) una volta completata la compilazione del documento, al richiedente           
viene richiesto di confermare l'invio della proposta, attraverso la             
procedura di chiusura prevista dal sistema. Il richiedente riceve               
immediatamente una comunicazione via web e e-mail che conferma                  
l'avvenuta ricezione della proposta e ne indica la data e l'ora di              
registrazione. Tale data e ora costituiscono l'unico riferimento                
valido per stabilire se la proposta e' stata presentata nei termini             
previsti dal bando;                                                             
3) successivamente al ricevimento della conferma per via telematica,            
il richiedente deve stampare tale documento seguendo le istruzioni              
disponibili on-line;                                                            
4) tale documento, insieme ai documenti b), c) ed eventualmente d) o            
e) di cui al precedente punto 7), recanti le opportune firme in                 
originale, devono essere inviati alla Regione Emilia-Romagna entro              
l'8 ottobre 2004, pena la non ammissibilita', esclusivamente a mezzo            
raccomandata postale con ricevuta di ritorno, indirizzata a Regione             
Emilia-Romagna - Direzione generale Attivita' Produttive, Commercio,            
Turismo - Servizio Politiche di sviluppo economico - Viale Aldo Moro            
n. 44 - 40127 Bologna. Fara' fede la data del timbro postale.                   
Non saranno ritenute ammissibili le proposte presentate unicamente in           
forma cartacea.                                                                 
9) Modalita' di valutazione delle proposte                                      
L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilita'              
formale verra' svolta dai competenti Servizi regionali; essa sara'              
finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di                         
ammissibilita':                                                                 
- appartenenza alla categoria dei soggetti ammissibili;                         
- localizzazione delle sede produttiva in Emilia-Romagna;                       
-  completezza della domanda e correttezza delle modalita' di                   
invio.La valutazione di merito delle proposte e la selezione dei                
progetti avverra' mediante la verifica del possesso dei necessari               
requisiti minimi qualitativi e quantitativi, in conformita' alle                
"Modalita' di svolgimento delle attivita' di valutazione e                      
monitoraggio di progetti presentati a valere sul PRRIITT (DGR                   
2822/03)".                                                                      
La valutazione sara' effettuata dal Comitato degli Esperti, istituito           
ai sensi dell'art. 9 della L.R. 7/02 con delibera n. 2037 del                   
20/10/2003: il Comitato, potra' avvalersi di valutatori esterni di              
comprovata esperienza. La valutazione si basera' sui seguenti                   
elementi e criteri:                                                             
Elementi: tecnico-scientifici                                                   
Criteri:                                                                        
a) innovativita' della proposta e progresso rispetto allo stato                 
dell'arte e/o alle condizioni di contesto;                                      
b) capacita' del proponente di raggiungere gli obiettivi prefissati;            
c) impatto della proposta sul raggiungimento degli obiettivi                    
aziendali del/dei proponenti;                                                   
d) qualita' della collaborazione con Universita' ed enti di ricerca;            
e) fattibilita' industriale;                                                    
f) livello di efficienza dell'approccio, qualita' della metodologia e           
del piano di lavoro prescelti rispetto agli obiettivi prefissati.               
Punteggio massimo: 45.                                                          
Elementi: economico-finanziari                                                  
Criteri:                                                                        
a) congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto;            
b) capacita' di cofinanziamento dei proponenti;                                 
c) rilevanza delle ricadute economiche della proposta.                          
Punteggio massimo: 20.                                                          
Elementi: gestionali-manageriali                                                
Criteri:                                                                        
a) adeguatezza dello schema organizzativo agli obiettivi prefissati;            
b) qualita' delle risorse a disposizione.                                       
Punteggio massimo: 20.                                                          
Elementi: impatto regionale                                                     
Criteri:                                                                        
a) coerenza con gli obiettivi del PRRIITT;                                      
b) priorita' settoriali indicate nel PRRIITT;                                   
c) impatti occupazionali.                                                       
Punteggio massimo: 15.                                                          
Saranno considerate ammissibili a finanziamento le proposte che                 
otterranno sia la sufficienza in ogni elemento sia un punteggio                 
complessivo pari almeno a 75.                                                   
Per i progetti presentati da grandi imprese, il Comitato effettua una           
verifica specifica della sussistenza dell'effetto di incentivazione             
di cui al punto 6 della Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato             
alla ricerca e sviluppo.                                                        
10) Modalita' di ammissione a finanziamento                                     
La Regione, con proprio atto, provvede all'approvazione degli elenchi           
delle imprese ammesse e non ammesse. Nel caso in cui le risorse                 
disponibili sul presente bando non fossero sufficienti per il                   
finanziamento di tutti i progetti ammessi, la concessione del                   
contributo e' disposta secondo l'ordine di merito, basato sul                   
punteggio complessivo ottenuto; in caso di parita' di punteggio,                
verra' effettuato un riparto delle risorse residue.                             
La Regione si riserva, in caso di disponibilita' di ulteriori                   
risorse, di concedere il finanziamento ai progetti ammessi ed                   
inizialmente non finanziati per mancanza di fondi, previa verifica              
della persistenza dei requisiti che ne hanno determinato                        
l'ammissibilita'.                                                               
Ai proponenti i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento                 
verra' data comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di                 
ritorno, dell'importo del contributo concesso. Tale comunicazione               
conterra' inoltre le disposizioni per le rendicontazioni tecniche e             
finanziarie da presentare alla Regione per l'erogazione del                     
contributo.                                                                     
I proponenti i cui progetti non sono stati ammessi a finanziamento              
verranno informati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno                 
dell'esito della valutazione e dei motivi dell'esclusione.                      
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, e' il               
Responsabile della struttura regionale competente, Servizio Politiche           
di sviluppo economico.                                                          
11) Tempi di realizzazione                                                      
La durata prevista dei progetti dovra' essere specificata dai                   
proponenti nella domanda di finanziamento, e dovra' essere non                  
inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi.                                  
Entro il numero di mesi specificato, a decorrere dalla data di                  
comunicazione ai beneficiari dell'ammissione al contributo, i                   
progetti dovranno essere completati e la documentazione necessaria              
per il rendiconto finale delle spese sostenute presentata ai Servizi            
competenti.                                                                     
Eventuali proroghe potranno essere concesse dietro presentazione di             
motivata richiesta, ma non potranno in ogni caso essere superiori ad            
un terzo della durata originariamente prevista per il progetto.                 
12) Modalita' di erogazione dei contributi                                      
All'atto della liquidazione la Regione dovra' accertare il permanere            
delle condizioni che hanno consentito la concessione del contributo.            
Qualora la spesa effettiva documentata risultasse inferiore                     
all'importo ammesso a contributo, si provvedera' ad una proporzionale           
riduzione del contributo concesso, tenendo conto delle percentuali di           
cofinanziamento previste dal presente bando sia relativamente alla              
tipologia di attivita' sia alla tipologia di spesa, nonche' delle               
eventuali maggiorazioni. Una spesa effettiva documentata superiore              
all'importo ammesso non comportera' nessun aumento del contributo               
concesso.                                                                       
Per la liquidazione del contributo sara' possibile optare per le                
seguenti modalita':                                                             
a) in un'unica soluzione ad investimenti completati e dietro                    
presentazione della seguente documentazione: - relazione finale che             
illustri la destinazione e la finalita' degli investimenti ed i                 
risultati conseguiti; - rendiconto analitico di tutte le spese                  
sostenute, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto             
di notorieta', sottoscritto dal beneficiario (e corredato della                 
fotocopia della carta d'identita' o del passaporto non scaduti del              
sottoscrittore), contenente le seguenti attestazioni ed impegni:                
mantenere i requisiti previsti dal bando per l'ammissibilita' ai                
contributi; restituire i contributi erogati, in caso di inadempienza            
rispetto agli impegni assunti, maggiorati degli interessi legali;               
consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della              
Regione o incaricati della Giunta regionale; fornire, nel rispetto              
delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria             
dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attivita'            
di monitoraggio e valutazione; attestare che i titoli di spesa                  
indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari e non sono stati              
ne' saranno utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici           
di qualsiasi natura; attestare che i beni acquistati sono di nuova              
fabbricazione; - fotocopie delle fatture elencate nel rendiconto                
analitico, quietanzate. Per quietanzata si intende la fattura recante           
il timbro "pagato" unitamente alla firma autografa ed al timbro del             
fornitore, o accompagnata da dichiarazione liberatoria del fornitore            
o da rimessa bancaria e con la dicitura "spesa sostenuta per la                 
realizzazione del progetto" ". . . ." bando Misura 1 Azione A del               
PRRIITT;                                                                        
b) in due soluzioni comprendenti: - una quota pari al 50% del                   
contributo concesso, subordinatamente alla presentazione di apposita            
documentazione di rendicontazione relativa a spese pari ad almeno il            
50% del costo complessivo del progetto, come al punto a); - il saldo            
a conclusione del progetto e dietro presentazione di apposita                   
documentazione di rendicontazione finale dietro presentazione della             
stessa documentazione di cui al punto a).                                       
13) Modifiche, controlli e revoche                                              
Eventuali variazioni nel piano delle attivita' previste nei progetti            
e nella composizione dei costi previsti, fermi restando gli obiettivi           
originari del progetto e fatto salvo il totale del contributo                   
concesso, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Regione.              
Esse si intendono accettate se la Regione stessa non formulera'                 
obiezioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della                   
richiesta di variazione.                                                        
Non saranno in alcun caso accettate modifiche al piano delle                    
attivita' e al piano dei costi che comportino una sostanziale                   
variazione delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del            
punteggio in fase di valutazione. Nel caso in cui la realizzazione              
effettiva del progetto determini il venir meno di tali condizioni, la           
Regione provvedera' ad una rideterminazione del punteggio, sulla base           
del quale potra' venire revocato il contributo concesso.                        
La Regione potra' svolgere tutti i controlli necessari e si riserva             
la facolta' di effettuare, nei cinque anni successivi alla                      
concessione del contributo, sopralluoghi ispettivi anche a campione,            
al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni            
e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la               
conformita' degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso            
a contributo.                                                                   
In caso di esito negativo dei controlli, il contributo sara' revocato           
d'ufficio e verra' attivata la procedura per il recupero delle somme            
eventualmente gia' erogate.                                                     
Oltre al caso di esito negativo dei controlli effettuati, si                    
procedera' alla revoca d'ufficio dei contributi e al recupero delle             
somme eventualmente gia' erogate nel caso un cui:                               
- il beneficiario non rispetti i tempi previsti per la conclusione e            
rendicontazione dei progetti;                                                   
- il beneficiario perda i requisiti richiesti dal presente bando per            
l'ammissibilita' alle agevolazioni;                                             
- il progetto venga realizzato in misura inferiore al 70% del totale            
approvato;                                                                      
- la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati              
conseguiti, al progetto presentato;                                             
- il beneficiario comunichi con raccomandata la rinuncia al                     
contributo.                                                                     
14) Tutela della privacy                                                        
I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno                  
oggetto di trattamento esclusivamente per le finalita' del presente             
bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione           
e' presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando           
e per tutte le conseguenti attivita'. I dati personali saranno                  
trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il perseguimento delle                
sopraindicate finalita' in modo lecito e secondo correttezza, nel               
rispetto del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di                  
protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi                    
elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione                        
Emilia-Romagna debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento             
delle operazioni relative al trattamento, l'attivita' di tali                   
soggetti sara' in ogni caso conforme alle disposizioni di legge                 
vigenti. Per le predette finalita' i dati personali possono essere              
comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del           
trattamento, esclusivamente per le finalita' medesime.                          
15) Informazioni                                                                
Le informazioni relative al presente bando, con la relativa                     
modulistica, sono disponibili sul sito www.ermesimprese.it.                     
E' inoltre possibile rivolgersi alla Regione Emilia-Romagna, Servizio           
Politiche di sviluppo economico ai numeri 800.662200 oppure                     
051/6396322-6396323-6396209, via e-mail all'indirizzo:                          
imprese@regione.emilia-romagna.it.                                              
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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