PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna, Amministrazione provinciale di Parma, Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma, Comune di Medesano, Comune di Montechiarugolo, Comune di Salsomaggiore, l'Associazione Federterme e le Aziende termali - Azioni finalizzate all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue e al risparmio idrico nel comparto termale

Il Presidente della Provincia di Parma visti:                                   
- l'articolo 34 del DLgs 267/00;                                                
- l'art. 28, comma 10 del DLgs 152/99 e successive modificazioni ed             
intgerazioni;                                                                   
visto:                                                                          
- l'esito della Conferenza dei rappresentanti del 2/4/2004, in ordine           
alla quale e' stata manifestata la volonta' di aderire alla proposta            
di Accordo di programma di cui presente provvedimento;                          
visti:                                                                          
- i provvedimenti e le note dei seguenti Enti, Amministrazioni e                
Aziende, tutti agli atti della Provincia, con cui e' stato                      
manifestato il consenso all'Accordo di programma:                               
- Regione Emilia-Romagna;                                                       
- Amministrazione provinciale di Parma;                                         
- Agenzia d'Ambito per i Servizi pubblici di Parma;                             
- Comune di Medesano;                                                           
- Comune di Montechiarugolo;                                                    
- Comune di Salsomaggiore Terme;                                                
- Associazione Federterme;                                                      
- Azienda termale di Monticelli Terme;                                          
- Azienda termale di Salsomaggiore Terme;                                       
- Azienda termale di Sant'Andrea Bagni;                                         
- Azienda termale di Tabiano Terme;                                             
preso atto:                                                                     
- che il consenso manifestato dagli Enti sopraelencati sull'Accordo             
di programma e' unanime;                                                        
ritenuto:                                                                       
- nella veste di Amministrazione promotrice, di dover procedere alla            
ufficiale formalizzazione dell'Accordo di programma,                            
approva l'Accordo di programma del comparto termale nella                       
formulazione in allegato quale parte integrale e sostanziale al                 
presente atto;                                                                  
dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino              
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vincenzo Bernazzoli                                                             
Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna, Amministrazione                
provinciale di Parma, Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di               
Parma, Comune di Medesano, Comune di Montechiarugolo, Comune di                 
Salsomaggiore, l'Associazione Federterme e le Aziende termali -                 
Azioni finalizzate all'adeguamento alla normativa vigente degli                 
scarichi di acque reflue e al risparmio idrico nel comparto termale             
Premessa                                                                        
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed                  
integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento                   
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";             
visto il DLgs 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli            
enti locali";                                                                   
visto il DLgs 11 maggio 1999, n.152 "Disposizioni sulla tutela delle            
acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE                
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e alla direttiva           
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento               
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive               
integrazioni, in particolare l'art 28, comma 10 del DLgs n. 152 e               
successive modifiche prevede che le autorita' competenti possano                
promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i                   
soggetti economici interessati, per fissare limiti agli scarichi in             
deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme              
comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli                    
obiettivi di qualita';                                                          
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno              
2003 concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio                
1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2002, n. 258 recante            
disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;                
preso atto che prima dell'approvazione del sopraccitato DLgs, la                
norma di riferimento era rappresentata dall'art. 26 della L.R. 7/83,            
riguardante specificatamente gli scarichi di acque per usi termali,             
che stabiliva "che qualora le acque prelevate da un corpo idrico                
presentassero parametri con valori superiori ai limiti tabellari,               
l'autorita' comunale poteva consentire lo scarico in corpi idrici               
superficiali, anche in deroga ai parametri fissati per gli scarichi,            
purche' le acque siano scaricate con parametri non superiori a quelli           
iniziali ...";                                                                  
considerato che le acque termali di ciascuna localita' presentano               
specifiche caratteristiche fisico-chimiche, cui sono riferibili le              
proprieta' terapeutiche, che non fanno rientrare tali acque nei                 
limiti imposti dalla disciplina degli scarichi di cui all'Allegato 5            
del DLgs 152/99 e successive modifiche, sia che scaricano in                    
fognatura che in acque superficiali;                                            
considerato che, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 152/99 e successive              
modifiche, le regioni adottano le misure atte a conseguire, entro il            
31/12/2006, l'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo              
stato buono per i corpi idrici superficiali;considerati gli obiettivi           
strategici in materia di risorse idriche delineati dalla Regione                
Emilia-Romagna nel Piano di azione ambientale per uno sviluppo                  
sostenibile", con particolare riguardo alla promozione dell'uso                 
sostenibile delle risorse idriche fondato sulla protezione a lungo              
termine, alla prevenzione dell'inquinamento, alla tutela e al                   
miglioramento degli ecosistemi acquatici nonche' al coinvolgimento              
delle aziende e dei cittadini nella gestione e nell'utilizzo                    
efficiente delle risorse idriche;                                               
considerato che le azioni necessarie al raggiungimento degli                    
obiettivi sopra richiamati comprendono la promozione del riciclo                
delle acque di processo, dei sistemi di gestione ambientale e di                
interventi strutturali per territori per la gestione razionale delle            
risorse idriche;                                                                
considerato che gli scarichi delle acque reflue delle aziende termali           
presentano elevati contenuti di cloruri e di altre sostanze in                  
relazione ai limiti previsti dal DLgs 152/99 e successive modifiche             
per lo scarico in acque superficiali e in reti fognarie;                        
considerata la necessita' di attuare azioni specifiche finalizzate              
all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue           
del comparto termale, attraverso misure atte a contenere il carico              
inquinante generato, in particolare il contenuto di cloruri, e                  
all'ottimizzazione del ciclo dell'acqua, favorendo il risparmio                 
idrico;                                                                         
considerata la necessita' di ottimizzare l'uso e la gestione delle              
acque attraverso l'attuazione di specifiche azioni sostenibili, al              
fine di migliorare la compatibilita' ambientale dell'attivita'                  
produttiva del comparto termale.                                                
La Regione Emilia-Romagna, l'Amministrazione provinciale di Parma,              
l'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma, il Comune di               
Medesano, il Comune di Montechiarugolo, il Comune di Salsomaggiore              
Terme, l'Associazione Federterme e le Aziende termali stipulano il              
seguente Accordo di programma.                                                  
Art. 1                                                                          
Finalita' e obiettivi                                                           
1. Il presente Accordo stipulato anche ai sensi del comma 10                    
dell'art. 28 del DLgs n. 152 e successive modifiche costituisce                 
strumento di concertazione finalizzato all'esame della problematica             
relativa agli scarichi termali, nonche' all'individuazione delle                
possibili condizioni per il loro adeguamento, attraverso misure atte            
a contenere il carico generato, in particolare di cloruri e di altre            
sostanze, le cui concentrazioni allo scarico superano attualmente i             
limiti imposti dalla normativa vigente, e all'ottimizzazione del                
ciclo dell'acqua, favorendo il risparmio.                                       
2. Al fine di conseguire tali obiettivi saranno sviluppate le                   
seguenti azioni di carattere infrastrutturale e gestionale:                     
a) individuazione delle migliori tecnologie disponibili atte a                  
garantire l'abbattimento efficace dei carichi prodotti dai parametri            
che presentano concentrazioni allo scarico superiori ai limiti                  
fissati, in particolare i cloruri, e la razionalizzazione dei                   
consumi, attraverso un'indagine conoscitiva presso centri termali               
italiani e esteri;                                                              
b) studio del ciclo delle acque nel comparto termale con particolare            
riferimento alla caratterizzazione delle singole attivita'                      
idroesigenti e/o idroinquinanti, alla quantificazione dei prelievi              
idrici e degli scarichi di acque reflue, all'individuazione dei                 
trattamenti di depurazione delle acque reflue e alla                            
caratterizzazione qualitativa degli scarichi;                                   
c) individuazione degli interventi da realizzare negli stabilimenti             
termali e nelle infrastrutture fognarie e depurative pubbliche in               
accordo con l'Autorita' d'Ambito;                                               
d) individuazione di interventi immateriali;                                    
e) applicazione del sistema di gestione ambientale da parte delle               
Aziende firmatarie dell'Accordo ed ad altre attivita' presenti nel              
territorio comunale;                                                            
f) individuazione delle possibili forme di finanziamento;                       
g) monitoraggio dello stato attuativo e dell'efficacia degli                    
interventi.                                                                     
Art. 2                                                                          
Impegni dei soggetti sottoscrittori                                             
dell'Accordo di programma                                                       
1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma sono:            
- la Regione Emilia-Romagna;                                                    
- l'Amministrazione provinciale di Parma;                                       
- l'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma;                          
- il Comune di Medesano;                                                        
- il Comune di Montechiarugolo;                                                 
- il Comune di Salsomaggiore;                                                   
- Federterme;                                                                   
- le Aziende Termali di Sant'Andrea Bagni di Medesano, di Monticelli            
Terme di Montechiarugolo, di Salsomaggiore e di Tabiano.                        
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo, nello                  
svolgimento dell'attivita' di propria competenza, si impegna:                   
- a rendere disponibili i dati quali-quantitativi degli scarichi                
delle attivita' termali nei corpi idrici superficiali e, nel caso di            
scarichi in pubblica fognatura, prima dello scarico stesso e dopo la            
depurazione, almeno sette giorni prima della convocazione della prima           
riunione del Comitato di attuazione, di cui all'art. 9, al fine di              
fissare i limiti allo scarico in deroga temporanea di cui all'art.              
8;                                                                              
- a rispettare i termini concordati ed indicati nel presente Accordo            
di programma;                                                                   
- a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo di programma            
e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al                     
responsabile dell'attuazione dello stesso;                                      
- ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi le risorse               
finanziarie individuate;                                                        
- ad individuare, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti e dei           
soggetti interessati, ogni ulteriore risorsa finanziaria che si                 
rendesse necessario reperire.                                                   
3. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:                                      
- individuare le possibili fonti di finanziamento al fine di attuare            
l'Accordo;                                                                      
- eseguire l'analisi dei sistemi normativi delle altre Regioni, anche           
al fine di promuovere le migliori forme di coordinamento;                       
- effettuare un'analisi del quadro generale del comparto termale                
dell'Emilia-Romagna;                                                            
- individuare gli interventi di tipo normativo, per favorire                    
l'attuazione dell'Accordo;                                                      
- favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali fognari e            
depurativi pubblici.                                                            
4. L'Amministrazione provinciale di Parma si impegna a:                         
- svolgere un'attivita' di coordinamento locale;                                
- fornire i dati quali-quantitativi disponibili sui prelievi e sugli            
scarichi idrici nel comparto termale;                                           
- favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali fognari e            
depurativi pubblici;                                                            
- ad applicare le deroghe previste dall'art. 8 del presente Accordo             
di programma.                                                                   
5. L'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma si impegna a:            
- elaborare la pianificazione di ambito in relazione dei risultati              
che saranno conseguiti con il presente Accordo;                                 
6. I Comuni di Medesano, Montechiarugolo e Salsomaggiore si impegnano           
a:                                                                              
- mettere a disposizione dati e informazioni necessarie alla                    
ricostruzione del quadro conoscitivo relativo al ciclo dell'acqua nel           
comparto termale di cui all'art. 1, comma 2;                                    
- favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali fognari e            
depurativi pubblici;                                                            
- prevedere nelle autorizzazioni di scarico in pubblica fognatura               
forme di prescrizioni e/o convenzionamenti per attuare azioni                   
coerenti con le finalita' del presente Accordo.                                 
7. Federterme e le Aziende termali si impegnano a:                              
- mettere a disposizione le proprie competenze ed esperienze nel                
settore nonche' i dati e le informazioni necessarie alla                        
ricostruzione del quadro conoscitivo relativo al ciclo dell'acqua nel           
comparto termale;                                                               
- migliorare la qualita' degli scarichi delle acque reflue derivanti            
dall'attivita' termale, in particolare per il contenuto di cloruri e            
l'ottimizzazione del ciclo dell'acqua, favorendo il risparmio,                  
attraverso l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, con              
costi sostenibili per il comparto termale stesso;                               
- attivare programmi e procedure con l'obiettivo di perseguire la               
certificazione ambientale;                                                      
- collaborare con Provincia e Comuni per la                                     
costruzione/implementazione di un sistema di gestione ambientale.               
Art. 3                                                                          
Studio del ciclo delle acque                                                    
nel comparto termale                                                            
Lo studio del ciclo delle acque del comparto termale ha la finalita'            
di acquisire i dati e le informazioni necessarie alla ricostruzione             
di un quadro conoscitivo aggiornato sul comparto termale. In                    
particolare dovranno essere individuate le diverse tipologie di                 
attivita' e le relative criticita' connesse alla gestione delle                 
risorse idriche. Per ogni tipologia di attivita' termale, si dovranno           
descrivere le modalita' d'impiego dell'acqua, i quantitativi                    
utilizzati, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue            
scaricate e, piu' in generale, i fattori che determinano i consumi              
idrici e la qualita' degli scarichi nonche' le criticita' dovute alle           
attuali modalita' di utilizzo e gestione delle acque nel comparto               
termale.                                                                        
Art. 4                                                                          
Individuazione delle migliori                                                   
tecnologie disponibili                                                          
In funzione dei risultati emersi dallo studio del ciclo delle acque             
e, in particolare, dall'analisi delle criticita', si dovranno                   
individuare le migliori tecnologie disponibili da attuare nel                   
comparto termale.                                                               
Le tecnologie dovranno essere analizzate in termini di fattibilita'             
tecnico-economica, efficacia nel contrastare le criticita'                      
individuate e rapporto costi-benefici. Particolare riguardo sara'               
dato ai sistemi di razionalizzazione dei consumi, alle tecnologie per           
la depurazione e il recupero idrico, tenendo conto delle previsioni e           
dei piani predisposti dalle Agenzie d'Ambito ottimale, gia'                     
utilizzati in Italia e all'estero. Lo studio dovra' fornire una                 
scheda di valutazione per ogni tecnologia esaminata contenente i                
risultati ottenuti.                                                             
Art. 5                                                                          
Interventi infrastrutturali                                                     
e misure gestionali                                                             
Individuate le migliori tecnologie, si dovra' definire i possibili              
interventi infrastrutturali e misure gestionali da attuare nel                  
comparto termale.                                                               
Per quanto riguarda le misure gestionali, si dovra' individuare le              
modalita' di ottimizzazione del ciclo dell'acqua nel comparto termale           
ai fini del miglioramento qualitativo delle acque reflue scaricate e            
della riduzione dei consumi.                                                    
Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, saranno                    
predisposti scenari d'intervento riguardanti interventi da realizzare           
sia negli stabilimenti termali che sulle infrastrutture fognarie e              
depurative pubbliche esterne allo stabilimento termale. Per ogni                
scenario dovranno essere stimati i benefici ottenibili, i costi di              
investimento e i tempi di attuazione.                                           
Art. 6                                                                          
Certificazione ambientale                                                       
Lo studio dovra' svolgere le attivita' di base propedeutiche                    
all'applicazione di un sistema di gestione ambientale alle attivita'            
termali predisponendo l'analisi ambientale iniziale e il sistema di             
gestione ambientale.                                                            
Art. 7                                                                          
Interventi di tipo immateriale                                                  
Al fine di permettere una piu' corretta applicazione degli interventi           
di cui agli artt. 5 e 6 ed inoltre creare degli incentivi alla loro             
realizzazione e' opportuno individuare forme di intervento                      
immateriale.                                                                    
Saranno, quindi, definiti programmi di assistenza tecnica e servizi             
di informazione e divulgazione sia verso l'azienda che verso il                 
fruitore dei servizi dell'azienda, in relazione alle azioni che                 
saranno intraprese.                                                             
Art. 8                                                                          
Deroghe temporanee                                                              
I suddetti limiti allo scarico, previsti dal DLgs 152/99 e successive           
modifiche, sono rivisti in relazione a quanto stabilito dal Comitato            
d'attuazione previsto all'art. 9 del presente Accordo. Al fine di               
permettere lo sviluppo del presente Accordo fino alla realizzazione             
degli interventi, sara' predisposta una deroga temporanea sui limiti            
di scarico di alcuni parametri inerenti il comparto termale, in                 
conformita' a quanto previsto all'art. 28, comma 10 del DLgs 152/99 e           
successive modifiche.                                                           
Sulla base dei limiti di scarico fissati dal Comitato di attuazione,            
di cui all'art. 9, la Provincia, in accordo con la Regione, fissera'            
i limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, per il               
comparto termale.                                                               
Art. 9                                                                          
Comitato di attuazione                                                          
e monitoraggio dell'Accordo                                                     
1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo              
stato di attuazione del presente Accordo di programma, i soggetti               
sottoscrittori concordano sull'opportunita' di istituire un Comitato            
di attuazione composto da rappresentanti della Regione                          
Emilia-Romagna, dell'Amministrazione provinciale di Parma,                      
dell'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma; dei Comuni di           
Medesano, Montechiarugolo e Salsomaggiore, di Federterme e delle                
Aziende firmatarie dell'Accordo.                                                
2. Il Comitato, nominato con atto del Direttore generale all'Ambiente           
e Difesa del suolo della Regione, su indicazione della Provincia,               
dell'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma, dei Comuni,             
di Federterme e delle Aziende Termali, svolgera' anche le funzioni di           
segreteria per lo svolgimento dell'Accordo di programma.                        
Il Comitato si riunisce entro quindici giorni dalla sua istituzione.            
Sulla base dei risultati delle valutazioni tecniche relative alle               
specifiche situazioni per le quali si rende necessaria l'attivazione            
delle deroghe temporanee di cui all'art. 8, il Comitato, nel corso              
della prima riunione, definisce per uno o piu' parametri i limiti               
allo scarico degli stabilimenti termali, da applicarsi da parte della           
Provincia in deroga temporanea ai sensi del citato art. 8.                      
Le deroghe suddette saranno riferite esclusivamente ai parametri                
caratteristici delle acque termali come prelevate all'origine.                  
3. Il Comitato e' presieduto dal rappresentante della Regione che               
provvede alle convocazioni, anche su richiesta dei singoli membri.              
4. Il Comitato ha il compito di:                                                
- fornire supporto tecnico all'analisi delle problematiche di natura            
tecnica, amministrativa e finanziaria;                                          
- effettuare le attivita' di verifica e controllo dell'attuazione del           
presente Accordo sulla base del rapporto periodico redatto dal                  
responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui all'art. 9;                    
- adottare le misure ritenute appropriate per garantire il rispetto             
dei tempi e delle modalita' di attuazione del presente Accordo,                 
individuando azioni correttive idonee al superamento delle                      
problematiche di natura amministrativa, tecnica e finanziaria;                  
- svolgere il monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo, in           
relazione alla realizzazione degli interventi, sia per quanto attiene           
i costi i tempi sia per quanto riguarda gli effetti e l'efficacia               
delle azioni realizzate;                                                        
- garantire, anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, la             
realizzazione delle attivita' previste all'art. 3 (studio del ciclo             
delle acque), art. 4 (individuazione delle migliori tecnologie) e               
art. 5 (interventi infrastrutturali e misure gestionali);                       
- definire i programmi e proporre ai competenti organi le specifiche            
norme di cui all'art. 8.                                                        
5. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo concordano                    
sull'opportunita' di attivare un sistema di incontri periodici del              
Comitato di attuazione con cadenza almeno semestrale.                           
6. Con la stessa cadenza sara' predisposto un documento sullo stato             
di avanzamento delle attivita' previste da trasmettere agli Enti                
sottoscrittori.                                                                 
7. Tutti gli atti sono depositati presso il Presidente del Comitato.            
Art. 10                                                                         
Quadro finanziario                                                              
e ripartizione degli oneri                                                      
1. I costi per la redazione degli studi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 7           
saranno di 60.000 Euro e saranno cosi' ripartiti:                               
- Regione 15.000 Euro;                                                          
- Provincia di Parma 30.000 Euro;                                               
- Comune Salsomaggiore 10.000 Euro;                                             
- Aziende Termali di Salsomaggiore e Monticelli 5.000 Euro.                     
2. Una volta ricevute le somme di competenza degli altri                        
sottoscrittori di cui al comma 1 del presente articolo,                         
l'Amministrazione provinciale di Parma provvedera' alla gestione                
delle procedure amministrative per la realizzazione degli studi di              
cui al citato comma 1. In merito alla valutazione tecnica degli studi           
medesimi si esprime il Comitato di Attuazione di cui all'art. 9,                
anche ai fini dell'espletamento da parte della stessa Amministrazione           
provinciale delle procedure di pagamento dei diversi stati di                   
avanzamento.                                                                    
3. I costi relativi agli altri interventi saranno definiti in                   
funzione degli studi previsti dal presente Accordo e la ripartizione            
dei costi verra' stabilita in funzione della disponibilita' delle               
risorse finanziarie di cui al punto 4 del presente articolo.                    
4. Le risorse finanziarie relative agli interventi da realizzarsi a             
breve termine, gia' individuati, potranno essere finanziati                     
attraverso il bando regionale relativo agli eco-incentivi per il                
sistema delle imprese e alle possibili economie relative al Piano               
triennale di Azione ambientale 2001-2003.                                       
Per gli altri interventi, la cui realizzazione e' prevista a medio              
termine e con un fabbisogno definito in base allo sviluppo                      
dell'Accordo, le risorse finanziarie potranno essere reperite                   
mediante il nuovo Piano di Azione ambientale 2004-2006 e al bando               
Life ambiente in cui potra' essere inserita una parte consistente dei           
contenuti dell'Accordo.                                                         
Art. 11                                                                         
Modalita' di programmazione delle azioni                                        
Vengono stabilite le tempistiche con cui dovranno procedere le                  
attivita' previste nelle azioni:                                                
- Azione a)                                                                     
Dovra' essere realizzata entro due mesi dalla sottoscrizione del                
protocollo;                                                                     
- Azione b)                                                                     
Dovra' essere realizzata entro sei mesi dalla sottoscrizione del                
protocollo;                                                                     
- Azione c)                                                                     
Dovra' essere realizzata entro sette mesi dalla sottoscrizione del              
protocollo;                                                                     
- Azione d)                                                                     
Dovra' essere realizzata entro sette mesi dalla sottoscrizione del              
protocollo;                                                                     
- Azione e)                                                                     
Dovra' essere realizzata entro otto mesi dalla sottoscrizione del               
protocollo.                                                                     
Art 12                                                                          
Estensione dell'Accordo                                                         
Il presente Accordo potra' essere, anche successivamente alla sua               
sottoscrizione, ampliato con atto del Direttore generale all'Ambiente           
e Difesa del suolo della Regione, sentito il Comitato di attuazione,            
con l'adesione di altre realta' regionali che possano presentare                
analoghe problematiche.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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