TERNA SPA - AREA OPERATIVA TRASMISSIONE DI FIRENZE

COMUNICATO

Elettrodotto 380 kV DT "Martignone-Colunga n. 302/Martignone-Sermide n. 345" - Variante tra i sostegni 134-136 nel comune di Anzola dell'Emilia (BO) per interferenza con futura linea FS "Alta velocita'" al km. 179+325 e con elettrodotto a 132 kV FS DT. Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. DEC/DDS/2004/00299 del 22/6/2004 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

La TERNA SpA - Area Operativa di Firenze - con sede in                          
Lungarno Colombo n. 54 - 50136 Firenze - avvisa che, con nota del               
5/7/2004, prot. n. 926 del Ministero delle Infrastrutture e dei                 
Trasporti - Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per                   
l'Emilia Romagna - Nucleo Operativo di Bologna ha ricevuto decreto              
rilasciato da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio             
Direzione generale per la Difesa del suolo n. DEC/DDS/2004/00299 del            
22/6/2004 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere           
con efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'           
e urgenza, nonche' inamovibilita', come da allegato documento.                  
IL RESPONSABILE                                                                 
A. Giorgi                                                                       
MINISTERO DELL'AMBIENTE                                                         
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO                                                   
(omissis)  decreta                                                              
Art. 1                                                                          
La TERNA SpA - Area Operativa Trasmissione di Firenze con sede a                
Firenze, Lungarno Colombo n. 54 e' autorizzata a costruire ed                   
esercire, a variante dell'esistente elettrodotto a 380 KV                       
"Martignone-Colunga n. 302/Martignone-Sermide n. 345", nel tratto tra           
l'esistente picchetto n. 134 e quello n. 136, in comune di Anzola               
dell'Emilia in provincia di Bologna, le opere descritte in premessa.            
Art. 2                                                                          
Ai sensi dell'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342 il presente decreto di           
autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del suaccennato                
collegamento elettrico ha efficacia di dichiarazione di pubblica                
utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza ai sensi e per gli              
effetti dell'art. 71 della Legge 25/6/1868, n. 2359. Le opere                   
autorizzate con il presente decreto sono inamovibili ai sensi                   
dell'art. 9, comma 10 del DPR 18/3/1965, n. 342 e ad esse non si                
applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'art.            
122 del TU 11/12/1933, n. 1775.                                                 
Art. 3                                                                          
I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro 6 mesi              
dalla data del presente decreto e condotti a termine entro 12 mesi              
dalla medesima data. Entro lo stesso termine di 6 mesi la TERNA SpA             
dovra' presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -           
Provveditorato regionale alle OO.PP. per l'Emilia-Romagna - Nucleo              
Operativo di Bologna, a norma dell'art. 116 del RD 1775/33, i Piani             
particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni               
rispetto ai quali e' necessario procedere nella costruzione delle               
opere in questione, a termini della Legge 25/6/1865, n. 2359 e                  
successive modificazioni.                                                       
Art. 4                                                                          
Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformita' alle norme             
tecniche di cui al DI 21/3/1988, n. 449 e successive modificazioni ed           
integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel             
voto n. 457/98 in data 17/12/1998 di cui alle premesse, alle                    
osservazioni formulate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con il                
citato voto 118/04, alle prescrizioni e osservazioni imposte dalle              
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, nonche' secondo le               
modalita' costruttive previste nel progetto allegato all'istanza del            
10/7/2003, e in osservanza delle disposizioni di cui al DPCM 8/7/2003           
e delle norme vigenti in materia di elettrodotti.                               
La TERNA SpA dovra' inoltre attenersi alle disposizioni ed agli                 
obblighi impartiti dal Ministero della Difesa - Direzione generale              
dei Lavori e del Demanio, con nota del 23/12/2003, n. 26/418025                 
G8/2002/Sott. 226), ed in particolare "ad attenersi alle direttive              
riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla               
navigazione aerea, provvedendo alla segnalazione "cromatica" degli              
ostacoli verticali e lineari ed a quella luminosa dei sostegni 134 -            
np 135 e 136".                                                                  
Dei suddetti adempimenti la TERNA SpA dovra' fornire apposita                   
dettagliata relazione ai fini del collaudo.                                     
Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da             
apposita Commissione ministeriale.                                              
Art. 5                                                                          
L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei               
terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in                  
materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia                     
elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni delle singole                    
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, ai sensi dell'art. 120           
del citato TU 11/12/1933, n. 1775.                                              
In conseguenza la Societa' TERNA viene ad assumere la piena                     
responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli                   
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui           
trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o                   
molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.                      
Art. 6                                                                          
La Societa' TERNA resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione           
e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche              
che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei                   
pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo              
stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.                
Art. 7                                                                          
Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico              
della TERNA SpA a norma della Legge 15/11/1973, n.765.                          
Art. 8                                                                          
L'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura della Provincia di              
Bologna e il Provveditorato regionale alle OO.PP. per                           
l'Emilia-Romagna - Nucleo Operativo di Bologna, curano, sulla base              
delle competenze attribuite dalla normativa vigente, l'esecuzione del           
presente decreto.                                                               
Art. 9                                                                          
Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale           
al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo              
dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi             
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Mauro Luciani                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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