TERNA SPA - AREA OPERATIVA TRASMISSIONE DI FIRENZE

COMUNICATO

Elettrodotto 220 kV "Colunga-Este" n. 226. Variante tra i sostegni 98-102 per nuovo "Assetto viario cispadano" nei comuni di Poggio Renatico (FE) e Ferrara. Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. DEC/DDS/2004/00300 del 22/6/2004 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

La TERNA SpA - Area Operativa di Firenze - con sede in Lungarno                 
Colombo n. 54 - 50136 Firenze - avvisa che, con nota n. DDS/04/04631            
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio - Direzione           
Difesa del suolo ha ricevuto decreto rilasciato da Ministero stesso             
n. DEC/DDS/2004/00300 del 22/6/2004 di autorizzazione alla                      
costruzione ed esercizio delle opere con efficacia di dichiarazione             
di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, nonche'                       
inamovibilita', come da allegato documento.                                     
MINISTERO DELL'AMBIENTE                                                         
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO                                                   
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO                                      
(omissis)  decreta:                                                             
Art. 1                                                                          
La TERNA SpA - Area Operativa Trasmissione di Firenze con sede a                
Firenze, Lungarno Colombo n. 54 e' autorizzata a costruire ed                   
esercire, a variante dell'esistente elettrodotto a 220 kV                       
"Colunga-Este" n. 226 nel tratto tra l'esistente picchetto n. 98 e              
quello n. 102, nei comuni di Poggio Renatico e Ferrara in provincia             
di Ferrara, le opere descritte in premessa.                                     
Art. 2                                                                          
Ai sensi dell'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342 il presente decreto di           
autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del suaccennato                
collegamento elettrico ha efficacia di dichiarazione di pubblica                
utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza ai sensi e per gli              
effetti dell'art. 71 della Legge 25/6/1868, n. 2359. Le opere                   
autorizzate con il presente decreto sono inamovibili ai sensi                   
dell'art. 9, comma 10 del DPR 18/3/1965, n. 342 e ad esse non si                
applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'art.            
122 del TU 11/12/1933, n. 1775.                                                 
Art. 3                                                                          
I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro 6 mesi              
dalla data del presente decreto e condotti a termine entro 12 mesi              
dalla medesima data. Entro lo stesso termine di 6 mesi la TERNA SpA             
dovra' presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -           
Provveditorato regionale alle OO.PP. per l'Emilia-Romagna - Nucleo              
Operativo di Ferrara, a norma dell'art. 116 del RD 1775/33, i Piani             
particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni               
rispetto ai quali e' necessario procedere nella costruzione delle               
opere in questione, a termini della Legge 25/6/1865, n. 2359 e                  
successive modificazioni.                                                       
Art. 4                                                                          
Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformita' alle norme             
tecniche di cui al DI 21/3/1988, n. 449 e successive modificazioni ed           
integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel             
voto n. 457/98 in data 17/12/1998 di cui alle premesse, alle                    
osservazioni formulate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con il                
citato voto 117/04, alle prescrizioni e osservazioni imposte dalle              
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, nonche' secondo le               
modalita' costruttive previste nel progetto allegato all'istanza del            
14/2/2002, e in osservanza delle disposizioni di cui al DPCM 8/7/2003           
e delle norme vigenti in materia di elettrodotti.                               
La TERNA SpA dovra' inoltre attenersi alle disposizioni impartite dal           
Comando Squadra Aerea - Stato Maggiore - III Ufficio, con nota del              
28/3/2001, n. SQA-133/8373/01, All. D), afferente le "Opere                     
costituenti ostacolo alla navigazione aerea - segnaletica e                     
rappresentazione cartografica", ottemperando ai relativi adempimenti            
nel rispetto delle procedure prescritte nel citato Allegato D).                 
Dei suddetti adempimenti la TERNA SpA dovra' fornire apposita                   
dettagliata relazione ai fini del collaudo.                                     
Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da             
apposita Commissione ministeriale.                                              
Art. 5                                                                          
L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei               
terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in                  
materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia                     
elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni delle singole                    
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, ai sensi dell'art. 120           
del citato TU 11/12/1933, n. 1775.                                              
In conseguenza la Societa' TERNA viene ad assumere la piena                     
responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli                   
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui           
trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o                   
molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.                      
Art. 6                                                                          
La Societa' TERNA resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione           
e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche              
che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei                   
pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo              
stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.                
Art. 7                                                                          
Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico              
della TERNA SpA a norma della Legge 15/11/1973, n.765.                          
Art. 8                                                                          
L'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura della Provincia di              
Ferrara e il Provveditorato regionale alle OO.PP. per                           
l'Emilia-Romagna - Nucleo Operativo di Ferrara, curano, sulla base              
delle competenze attribuite dalla normativa vigente, l'esecuzione del           
presente decreto.                                                               
Art. 9                                                                          
Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale           
al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo              
dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi             
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Mauro Luciani                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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