COMUNICATO
Elettrodotto 220 kV "Colunga-Este" n. 226. Variante tra i sostegni 98-102 per nuovo "Assetto viario cispadano" nei comuni di Poggio Renatico (FE) e Ferrara. Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. DEC/DDS/2004/00300 del 22/6/2004 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
La TERNA SpA - Area Operativa di Firenze - con sede in Lungarno
Colombo n. 54 - 50136 Firenze - avvisa che, con nota n. DDS/04/04631
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio - Direzione
Difesa del suolo ha ricevuto decreto rilasciato da Ministero stesso
n. DEC/DDS/2004/00300 del 22/6/2004 di autorizzazione alla
costruzione ed esercizio delle opere con efficacia di dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, nonche'
inamovibilita', come da allegato documento.
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
(omissis) decreta:
Art. 1
La TERNA SpA - Area Operativa Trasmissione di Firenze con sede a
Firenze, Lungarno Colombo n. 54 e' autorizzata a costruire ed
esercire, a variante dell'esistente elettrodotto a 220 kV
"Colunga-Este" n. 226 nel tratto tra l'esistente picchetto n. 98 e
quello n. 102, nei comuni di Poggio Renatico e Ferrara in provincia
di Ferrara, le opere descritte in premessa.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342 il presente decreto di
autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del suaccennato
collegamento elettrico ha efficacia di dichiarazione di pubblica
utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza ai sensi e per gli
effetti dell'art. 71 della Legge 25/6/1868, n. 2359. Le opere
autorizzate con il presente decreto sono inamovibili ai sensi
dell'art. 9, comma 10 del DPR 18/3/1965, n. 342 e ad esse non si
applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'art.
122 del TU 11/12/1933, n. 1775.
Art. 3
I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro 6 mesi
dalla data del presente decreto e condotti a termine entro 12 mesi
dalla medesima data. Entro lo stesso termine di 6 mesi la TERNA SpA
dovra' presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Provveditorato regionale alle OO.PP. per l'Emilia-Romagna - Nucleo
Operativo di Ferrara, a norma dell'art. 116 del RD 1775/33, i Piani
particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni
rispetto ai quali e' necessario procedere nella costruzione delle
opere in questione, a termini della Legge 25/6/1865, n. 2359 e
successive modificazioni.
Art. 4
Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformita' alle norme
tecniche di cui al DI 21/3/1988, n. 449 e successive modificazioni ed
integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel
voto n. 457/98 in data 17/12/1998 di cui alle premesse, alle
osservazioni formulate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con il
citato voto 117/04, alle prescrizioni e osservazioni imposte dalle
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, nonche' secondo le
modalita' costruttive previste nel progetto allegato all'istanza del
14/2/2002, e in osservanza delle disposizioni di cui al DPCM 8/7/2003
e delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
La TERNA SpA dovra' inoltre attenersi alle disposizioni impartite dal
Comando Squadra Aerea - Stato Maggiore - III Ufficio, con nota del
28/3/2001, n. SQA-133/8373/01, All. D), afferente le "Opere
costituenti ostacolo alla navigazione aerea - segnaletica e
rappresentazione cartografica", ottemperando ai relativi adempimenti
nel rispetto delle procedure prescritte nel citato Allegato D).
Dei suddetti adempimenti la TERNA SpA dovra' fornire apposita
dettagliata relazione ai fini del collaudo.
Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da
apposita Commissione ministeriale.
Art. 5
L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei
terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in
materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni delle singole
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, ai sensi dell'art. 120
del citato TU 11/12/1933, n. 1775.
In conseguenza la Societa' TERNA viene ad assumere la piena
responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui
trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o
molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
Art. 6
La Societa' TERNA resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione
e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche
che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei
pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo
stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.
Art. 7
Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico
della TERNA SpA a norma della Legge 15/11/1973, n.765.
Art. 8
L'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura della Provincia di
Ferrara e il Provveditorato regionale alle OO.PP. per
l'Emilia-Romagna - Nucleo Operativo di Ferrara, curano, sulla base
delle competenze attribuite dalla normativa vigente, l'esecuzione del
presente decreto.
Art. 9
Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Mauro Luciani