COMUNE DI FORLIMPOPOLI (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

Determinazione di indennita' provvisoria di esproprio per la realizzazione delle condotte di adduzione dei pozzi di Forli'

Si rende noto che con atto della Giunta municipale n. 186 del                   
27/9/2004 e' stata pronunciata la servitu' coattiva di acquedotto               
necessaria alla realizzazione delle condotte di adduzione dei pozzi             
di Forli' a favore di Romagna Acque SpA - Societa' delle Fonti come             
segue.                                                                          
Proprietario: Fabri Guarini Cosimo                                              
immobile asservito: area distinta al Catasto terreni del Comune di              
Forlimpopoli: foglio 23, mappale 32, lunghezza servitu' ml. 252,94,             
superficie servitu' 1 mq. 1011,77, superficie servitu' 2 mq. 1264,72,           
condotta tipo A; mappale 40, lunghezza servitu' ml. 347,53,                     
superficie servitu' 1 mq. 1388,55, superficie servitu' 2 mq. 3129,28,           
condotta tipo B; mappale 44, lunghezza servitu' ml. 96,75, superficie           
servitu' 1 mq. 387,00, superficie servitu' 2 mq. 483,74, condotta               
tipo A; mappale 47, lunghezza servitu' ml. 43,58, superficie servitu'           
1 mq. 175,07, superficie servitu' 2 mq. 391,51, condotta tipo B;                
lunghezza servitu' ml. 74,55, superficie servitu' 1 mq. 285,02,                 
superficie servitu' 2 mq. 609,61, condotta tipo C. Totali: lunghezza            
servitu' ml. 815,35, superficie servitu' 1 mq. 3247,41, superficie              
servitu' 2 mq. 5879,86; indennita' di asservimento depositata Euro              
31.336,22.                                                                      
Di precisare che:                                                               
a) le tubazioni, i cavidotti contenenti cavi per trasmissione dati, i           
manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative                   
all'impianto sono e rimarranno di proprieta' di "Romagna Acque SpA -            
Societa' delle Fonti", che avra' facolta' di rimuoverle in qualunque            
momento;                                                                        
b) "Romagna Acque SpA - Societa' delle Fonti" ha il diritto di                  
accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri           
impianti con il personale ed i mezzi d'opera, propri o di incaricati,           
necessari al fine della sorveglianza, della manutenzione ordinaria e            
straordinaria, dell'esercizio e delle eventuali riparazioni.                    
Eventuali danni prodotti in occasione di tali interventi saranno                
interamente a carico di "Romagna Acque SpA - Societa' delle Fonti" e            
verranno di volta in volta determinati e liquidati alla ditta                   
proprietaria;                                                                   
c) sulla porzione di terreno asservita le ditte proprietarie non                
potranno costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure                   
fognature e canalizzazioni chiuse, sulla parte dei fondi di sua                 
proprieta', come sopra identificati, a distanza inferiore di metri:             
1) 4,50 per parte dall'asse della condotta nelle particelle 32 e 44,            
dove e' presente una singola tubazione (sezione A-A), per un totale             
di metri 9; 2) 6,00 per parte dall'asse delle condotte nella parte              
ovest della particella 47, dove sono presenti due tubazioni (sezione            
B-B), per un totale di metri 12; 3) 6,50 per parte dall'asse delle              
condotte nella parte est della particella 47 e nella particella 40              
dove sono presenti tre tubazioni (sezione C-C), per un totale di                
metri 13 per un totale di metri lineari 815,35, nonche' mantenere la            
superficie asservita cosi' come si trovava all'atto della                       
manomissione, non precludendo comunque l'uso della stessa;                      
d) le ditte proprietarie sulle aree asservite potranno eseguire le              
normali coltivazioni, escluse le piantagioni ad alto fusto e la posa            
dei pali di testata dei frutteti, che dovranno essere tenuti a                  
distanza di m. 2 dall'asse della tubazione, e dovranno astenersi dal            
compimento di qualsiasi atto, che possa comportare pericolo o danni             
per le tubazioni, per i cavidotti contenenti cavi per trasmissione              
dati, per i manufatti e per ogni altro tipo di apparecchiature; non             
dovranno inoltre ostacolare il libero passaggio, diminuire l'uso e              
l'esercizio della servitu', o in ogni caso renderla piu' gravosa;               
e) restano a carico delle ditte proprietarie i tributi e gli oneri              
gravanti sul fondo.La presente deliberazione sara' notificata alla              
ditta interessata nelle forme degli atti processuali civili.                    
Trascritta a cura "Romagna Acque SpA - Societa' delle Fonti" - Piazza           
del Lavoro n. 35 - 47100 Forli' in termini d'urgenza presso il                  
competente Ufficio dei Registri immobiliari.                                    
Trasmessa alla Regione Emilia-Romagna e pubblicata, per estratto, nel           
Bollettino della Regione.                                                       
IL RESPONSABILE                                                                 
Gabriele Rossi                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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