REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2004, n. 141

Approvazione dell'Accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: quarto stralcio"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
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- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi                      
sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare l'art. 34,               
"Accordi di programma";                                                         
- la L.R. 26 luglio 1988, n. 30, "Costituzione del Sistema                      
informativo regionale";                                                         
- il "Documento di politica economico-finanziaria 2002-2004" della              
Regione Emilia-Romagna, ed in particolare l'obiettivo, riconfermato e           
ulteriormente consolidato nel DPEF 2003-2005, di "efficienza del                
sistema regionale e territoriale", da raggiungere attraverso progetti           
infrastrutturali e di sistema, in particolare per quanto riguarda le            
reti telematiche;                                                               
- il "Piano telematico regionale. Programma operativo 2002",                    
approvato con delibera della Giunta regionale n. 828 del 27 maggio              
2002, e il "Piano telematico regionale. Programma operativo 2003",              
approvato con delibera della Giunta regionale n. 1546 del 28 luglio             
2003, ed in particolare i principi e gli obiettivi, ivi contenuti:              
- di confronto con i diversi settori della Amministrazione regionale            
e con il sistema delle Autonomie locali e con le loro associazioni;             
- di rafforzamento di un sistema a rete delle pubbliche                         
Amministrazioni della regione, in linea con quanto disposto dalla               
citata L.R. 30/88, agli articoli 8 e 9;                                         
considerato che, con delibera n. 373 dell'1 marzo 2004, la Giunta               
regionale ha approvato l'"Accordo di programma quadro 'Rete privata             
delle pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: quarto                     
stralcio'", nel testo allegato al presente decreto, da sottoscriversi           
da parte degli Enti elencati in allegato al citato atto e/o dalle               
loro Associazioni e Unioni;                                                     
dato atto che, corrispondentemente a quanto stabilito dalla citata              
delibera della Giunta regionale 373/04, l'"Accordo di programma                 
quadro 'Rete privata delle pubbliche Amministrazioni                            
dell'Emilia-Romagna: quarto stralcio'" e' stato sottoscritto dai                
rappresentanti dei seguenti Enti:                                               
- Regione Emilia-Romagna;                                                       
- Provincia di Ferrara;                                                         
- Comune di Argenta;                                                            
- Comune di Berra;                                                              
- Comune di Bondeno;                                                            
- Comune di Cento;                                                              
- Comune di Codigoro;                                                           
- Comune di Comacchio;                                                          
- Comune di Copparo;                                                            
- Comune di Ferrara;                                                            
- Comune di Formignana;                                                         
- Comune di Goro;                                                               
- Comune di Jolanda di Savoia;                                                  
- Comune di Lagosanto;                                                          
- Comune di Masi Torello;                                                       
- Comune di Massa Fiscaglia;                                                    
- Comune di Mesola;                                                             
- Comune di Migliarino;                                                         
- Comune di Migliaro;                                                           
- Comune di Mirabello;                                                          
- Comune di Ostellato;                                                          
- Comune di Poggio Renatico;                                                    
- Comune di Portomaggiore;                                                      
- Comune di Ro;                                                                 
- Comune di Sant'Agostino;                                                      
- Comune di Tresigallo;                                                         
- Comune di Vigarano Mainarda;                                                  
- Comune di Voghiera;                                                           
ritenuto quindi:                                                                
- di approvare, a norma del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, l'"Accordo             
di programma quadro 'Rete privata delle pubbliche Amministrazioni               
dell'Emilia-Romagna: quarto stralcio'", nel testo allegato parte                
integrante al presente decreto;                                                 
- di darne pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                 
Emilia-Romagna;                                                                 
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e               
della delibera della Giunta regionale 447/03, del parere di                     
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale                      
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica dott. Gaudenzio            
Garavini;                                                                       
su proposta dell'assessore alle "Attivita' produttive, Sviluppo                 
economico, Piano telematico";                                                   
decreta:                                                                        
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'"Accordo di                
programma quadro 'Rete privata delle pubbliche Amministrazioni                  
dell'Emilia-Romagna: quarto stralcio'", nel testo allegato al                   
presente atto, di cui costituisce parte integrante;                             
2) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    
Accordo di programma quadro - Rete privata delle pubbliche                      
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna: quarto stralcio                            
Premesse                                                                        
Riconosciuto:                                                                   
1) che la Regione Emilia-Romagna e' impegnata da tempo nella                    
promozione della societa' dell'informazione, come si delinea nel                
Piano telematico regionale, i cui Programmi operativi sono stati                
approvati con proprie delibere 828/02 e 1546/03;                                
2) che la disponibilita' di servizi di connessione a banda larga, a             
basso costo e capillarmente diffusi sul territorio a disposizione di            
cittadini ed aziende, e' al contempo strumento insostituibile e                 
motore primo dell'innovazione tecnologica, cosi' come definito nelle            
linee di azione per la societa' dell'informazione del DIT, oltre che            
dal Piano e-Europe della Commissione Europea;                                   
3) che le Amministrazioni locali, in coordinamento con la Regione,              
sono impegnate da tempo nello sviluppo di sistemi informativi                   
articolati e pervasivi, in attuazione di una idea di e-government che           
vede nei servizi e nella loro distribuzione un consolidato punto di             
forza;                                                                          
4) che la Regione ha approvato con propria delibera 205/03 e                    
successive modifiche ed integrazioni di cui alle delibere 733/03 e              
891/03, l'Accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche             
Amministrazioni: primo stralcio", relativo al territorio delle                  
provincie di Bologna, Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini. Le                       
Amministrazioni comunali, provinciali e le Comunita' Montane di tale            
territorio hanno stipulato il suddetto Accordo il 26 maggio 2003;               
l'avvio operativo e' fissato con decreto del Presidente della Giunta            
regionale n. 165 del 28 giugno 2003;                                            
5) che la Regione ha approvato con propria delibera 1116/03 e                   
successive modifiche ed integrazioni di cui alla delibera 1535/03,              
una convenzione con Romagna Acque SpA avente ad oggetto la                      
realizzazione della Rete privata delle pubbliche Amministrazioni -              
Primo stralcio - relativamente al territorio della Romagna. Tale                
Convenzione e' stata stipulata l'1 agosto 2003;                                 
6) che la Regione ha approvato con propria delibera 1192/03 e                   
successive modifiche ed integrazioni di cui alla delibera 1536/03,              
una convenzione con HERA SpA avente ad oggetto la realizzazione del             
completamento della dorsale, delle interconnessione, dei rilegamenti            
e delle MAN e la fornitura di servizi di gestione per la rete privata           
delle pubbliche Amministrazioni - Primo stralcio. Tale convenzione e'           
stata stipulata l'1 agosto 2003;                                                
7) che la Regione ha approvato con propria delibera 1881/03,                    
l'Accordo di programma quadro "Rete privata delle pubbliche                     
Amministrazioni: Montagna digitale", relativo al territorio montano             
delle provincie di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Questo              
Accordo avvia il secondo stralcio del progetto e sara' stipulato                
dalle 87 Amministrazioni coinvolte (Comuni, Comunita' Montane,                  
Province);                                                                      
8) che la Regione ha approvato con propria delibera 2253/03 l'Accordo           
di programma quadro "Rete privata delle pubbliche Amministrazioni:              
terzo stralcio", relativo al territorio della provincia di Modena. Le           
Amministrazioni comunali e la Provincia coinvolte hanno stipulato il            
suddetto Accordo il 18 dicembre 2003. L'avvio operativo e' fissato              
con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 322 del 22                 
dicembre 2003;                                                                  
9) che la Regione ha approvato con propria delibera 2720/03 una                 
convenzione con Mo.net SpA avente ad oggetto la realizzazione e                 
gestione della Rete privata delle pubbliche Amministrazioni - terzo             
stralcio - relativamente al territorio della provincia di Modena.               
Tale convenzione e' stata stipulata il 23 dicembre 2003;                        
10) che la Regione ha approvato la delibera 2055/03, ad oggetto "Rete           
privata delle P.A. dell'Emilia-Romagna: autorizzazione a Delta Web              
SpA all'uso del sedime ferroviario delle tratte                                 
Dogato-Portomaggiore-Bologna e Ferrara-Codigoro-Strada Romea per                
l'infrastruttura di rete", che autorizza Delta Web alla posa di cavi            
ottici lungo circa 120 Km. di percorso ferroviario, e che quindi le             
tratte interessate dalla posa potranno essere utilizzate per porzioni           
delle dorsali in fibra ottica da realizzarsi nell'ambito della "Rete            
privata delle pubbliche Amministrazioni - quarto stralcio".                     
Per continuare il processo di aggregazione della domanda di servizi             
telematici per finalita' pubbliche e finanziarne il soddisfacimento,            
si e' proceduto ad individuare un quarto stralcio della Rete privata            
delle pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna. Tale quarto                
stralcio comprende l'intero territorio della provincia di Ferrara e i           
suoi Enti territoriali, come esplicitato nell'Allegato 1, che hanno             
condiviso l'impianto complessivo del progetto.                                  
Di seguito le sue linee guida:                                                  
A. creare una infrastruttura che sia di proprieta' della Regione e              
degli Enti locali, articolata in: - dorsale: la infrastruttura di               
base che serve a veicolare il trasporto delle informazioni; -                   
rilegamenti: i collegamenti tra la dorsale e un punto del territorio            
di ogni comune; - MAN (o rete cittadina): i collegamenti, all'interno           
di un comune, di tutti gli enti interessati alla iniziativa (ciascuno           
dei quali ha la sua LAN o rete interna);                                        
B. individuare, per l'infrastruttura di cui al punto A, un opportuno            
soggetto gestore per la trasmissione dati, per la fonia e i diversi             
servizi complementari, utilizzati dalle pubbliche Amministrazioni               
partecipanti al presente accordo quadro e, a tal fine, fissare i                
criteri per determinarne i costi;                                               
C. stabilire le modalita' e le tariffe per gli ampliamenti della                
rete;                                                                           
D. stabilire le modalita' e le tariffe per l'ampliamento dei                    
servizi.                                                                        
Tali linee sono da attuarsi mediante:                                           
- la sottoscrizione di un Accordo di programma quadro con gli Enti              
locali della Provincia di Ferrara, in cui questi si impegnano a                 
condividere con la Regione il progetto "Rete privata delle pubbliche            
amministrazioni dell'Emilia-Romagna: quarto stralcio" come contributo           
alla diffusione della banda larga su tutto il territorio regionale;             
- la conseguente stipula da parte della Regione, di concerto con gli            
Enti locali di cui al presente Accordo (uniformandosi al DLgs 198/02,           
articolo 7, comma 6), di una convenzione con le Aziende multiservizi            
locali o altri operatori locali di telecomunicazioni fortemente                 
radicati sul territorio in questione e che, comunque, sono destinati            
ad operare in presenza delle seguenti tre caratteristiche che li                
candidano a giocare un ruolo da protagonisti in qualunque iniziativa            
inerente la societa' dell'informazione:                                         
- la proprieta' o comunque il controllo da parte degli Enti locali;             
- il possesso, ai sensi dell'ordinamento vigente, delle necessarie              
infrastrutture a rete e delle competenze gia' acquisite nelle                   
realizzazioni delle stesse;                                                     
- il forte ed esteso radicamento sul territorio delle reti, in                  
particolare in aree geografiche svantaggiate, in quanto situate in              
zone montane o, comunque, non densamente abitate, tali da non                   
consentire altrimenti la nascita di un mercato di servizi avanzati              
che necessitano di infrastrutture a banda larga e, quindi, il loro              
accesso da parte delle comunita' ivi residenti;                                 
dato atto che l'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo                   
economico e Piano telematico e la Direzione generale Organizzazione,            
Sistemi informativi e Telematica hanno provveduto a determinare e               
negoziare i contenuti dell'Accordo di programma quadro con gli Enti             
locali del territorio interessato, cosi' come disposto nella                    
deliberazione della Giunta regionale 1743/03;                                   
dato atto della volonta' di tutte le parti pubbliche di contribuire,            
con questa iniziativa, alla nascita di una rete telematica a banda              
larga, in quanto presupposto essenziale allo sviluppo economico e               
sociale delle comunita' interessate, in particolare di quelle situate           
in zone svantaggiate;                                                           
dato atto altresi' che con successivi accordi si provvedera' al                 
completamento della rete per i restanti Enti locali del territorio              
regionale;                                                                      
gli Enti sottoscrittori stipulano il seguente Accordo di programma              
quadro.                                                                         
Articolo 1                                                                      
Premesse e allegati                                                             
1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e           
sostanziale del presente Accordo di programma quadro, di seguito                
denominato per brevita' Accordo.                                                
Articolo 2                                                                      
Finalita' e linee strategiche di intervento                                     
1. Le finalita' di cui al presente Accordo sono esplicitate in                  
premessa e perseguite mediante la realizzazione delle attivita' e gli           
interventi previste dalle convenzioni di cui al successivo articolo 3           
e mediante iniziative oggetto di futuri accordi o convenzioni tra i             
soggetti sottoscrittori ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.                 
Articolo 3                                                                      
Oggetto dell'Accordo                                                            
1. L'infrastruttura a supporto alle telecomunicazioni e' quella messa           
a punto dal Gestore di cui al successivo comma 2. La Regione si                 
incarica di provvedere agli investimenti per acquisire questa                   
infrastruttura che da' un contenuto effettivo alla nozione di                   
servizio di interesse generale e quindi di "servizio universale" su             
un'area vasta e unitaria stipulando una opportuna convenzione con               
detto Gestore, che assicura una conduzione integrata tale da                    
realizzare un servizio universale su un'area vasta e unitaria.                  
2. Gli Enti locali si impegnano a mettere a disposizione il complesso           
delle infrastrutture a rete attualmente nella loro disponibilita',              
per le finalita' di cui al presente accordo, e ad individuare tra le            
aziende multiservizi, altri operatori locali di telecomunicazioni, o            
loro aggregazioni, un Gestore che comparira' nelle disposizioni                 
amministrative adottate dalla Regione di concerto con gli Enti                  
locali.                                                                         
3. La dorsale, le interconnessioni e i rilegamenti sono realizzati              
dal Gestore. La Regione si incarica di provvedere agli investimenti             
stipulando opportuna convenzione onerosa per la dorsale, le                     
interconnessioni e i rilegamenti per le aree comunali di cui al primo           
elenco dell'Allegato 1. L'obbligo attribuito alla Regione, e                    
contestualmente assunto dal Gestore, si configura come una attivita'            
sussidiaria del mercato volta a garantire un contenuto effettivo alla           
nozione di servizio di interesse generale e quindi di "servizio                 
universale", prevista dalla normativa comunitaria (cfr. dir. 96/19 e            
successive modifiche) e nazionale (DPR 318/97) in materia di                    
telecomunicazioni.                                                              
4. Per le aree comunali non comprese nel precedente punto 3, la                 
Regione si impegna ad acquisire un collegamento in tecnologia su rame           
(xDSL) tramite il Gestore, oppure, se questo non fosse disponibile o            
opportuno, un collegamento con altra tecnologia (ad esempio                     
satellitare), come esplicitato nell'Elenco 2 dell'Allegato 1. Gli               
Enti locali interessati potranno completare la rete commissionando al           
Gestore le connessioni in fibra ottica, sostitutive dei collegamenti            
xDSL o satellitari a prezzi prestabiliti (e allineati a quelli di               
mercato).                                                                       
5. Le MAN dei vari territori saranno realizzate e a cura e col                  
finanziamento dei rispettivi enti utilizzatori (oltre ovviamente alle           
LAN interne) e saranno commissionate dagli stessi al Gestore a prezzi           
prestabiliti (e allineati a quelli di mercato).                                 
6. La Regione assicura e finanzia sulla rete le funzionalita' di base           
per quanto riguarda la trasmissione dati sulla rete geografica                  
(apparati attivi, connettivita' per i dati a larga banda, Internet)             
con gli standard e i livelli di servizio sufficienti a favorire lo              
sviluppo di sistemi informativi innovativi.                                     
7. Gli Enti sottoscrittori concordano di acquisire la fonia e servizi           
complementari (per esempio la videoconferenza), formando un gruppo di           
acquisto che incarica il Gestore, quale capofila in quanto, appunto,            
gestore della rete, di acquistare (e ridistribuire) i suddetti                  
servizi dal mercato con procedure di evidenza pubblica, in modo da              
spuntare condizioni di qualita' e prezzi piu' convenienti rispetto a            
quelli stabiliti dalle gare Consip o di aderire alle convenzioni                
stipulate da quest'ultimo.                                                      
8. Gli Enti sottoscrittori concordano altresi', ove ne sorgesse la              
necessita', di acquisire dal Gestore altri servizi on net (per                  
esempio l'allargamento della banda) ampliando a proprie spese la                
convenzione stipulata con la Regione, nell'ambito della normativa               
vigente in materia.                                                             
9. Il Gestore potra' utilizzare, sussistendone le condizioni di fatto           
e di diritto, le infrastrutture civili condivise (ad esclusione delle           
fibre di proprieta' o di uso esclusivo degli Enti locali) per fornire           
servizi a privati e aziende a prezzi di mercato.                                
10. Il Presidente della Giunta regionale puo' convocare una                     
Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della Legge             
241/90, al fine di acquisire gli atti autorizzativi, concessori o di            
assenso comunque denominati e provvedere all'approvazione dei                   
progetti previsti dall'Accordo.                                                 
Articolo 4                                                                      
Impegni dei soggetti sottoscrittori                                             
1. I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a promuovere lo           
sviluppo delle telecomunicazioni come strumento di avanzamento                  
economico e sociale; in particolare si impegnano:                               
a) ad aggregare la domanda pubblica di ICT e ad assicurarne la                  
soddisfazione mediante la diffusione delle infrastrutture necessarie            
nei territori di competenza, indipendentemente dalla collocazione               
geografica;                                                                     
b) ad attuare e promuovere applicazioni e servizi di interesse                  
pubblico che richiedano l'uso della banda larga;                                
c) a facilitare l'uso sociale delle nuove tecnologie incoraggiando              
l'offerta di mercato di servizi avanzati;                                       
mediante la realizzazione di quanto descritto nelle premesse e                  
nell'articolo 3.                                                                
2. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a mettere a disposizione del            
Gestore a titolo gratuito le infrastrutture di rete nella propria               
disponibilita', limitatamente alle tratte conseguenti all'attuazione            
del presente Accordo.                                                           
3. La Regione si impegna, per le ragioni viste nell'articolo 3, a               
stipulare e dare piena attuazione ad una Convenzione col Gestore,               
indicato in accordo con gli Enti locali, per la realizzazione e la              
gestione del quarto stralcio della Rete privata delle pubbliche                 
Amministrazioni dell'Emilia-Romagna.                                            
4. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione ai punti 4,           
5, 7 e 8 dell'articolo 3 per quanto di loro competenza.                         
5. Gli accordi eventualmente in essere tra i sottoscrittori e il                
Gestore (o societa' ad esso collegate) verranno comunque                        
salvaguardati se migliorativi rispetto alle condizioni qui                      
descritte.                                                                      
Articolo 5                                                                      
Principio di leale collaborazione e                                             
semplificazione amministrativa                                                  
1. I soggetti sottoscrittori, consapevoli della rilevanza degli                 
interessi pubblici connessi all'attuazione dell'Accordo, si impegnano           
ad una attuazione fondata su uno spirito di leale collaborazione. In            
tale prospettiva, le Amministrazioni interessate si impegnano ad                
effettuare la ricognizione delle procedure amministrative tese a                
realizzare gli interventi previsti nel presente Accordo con                     
l'obiettivo di pervenire, per quanto di propria competenza, alla                
massima possibile semplificazione.                                              
2. Le Amministrazioni interessate si impegnano a collaborare                    
affinche' le procedure amministrative autorizzative e di variante               
urbanistica relative ai programmi di realizzazione dei rilegamenti e            
delle MAN possano trovare attuazione in tempi certi e con la massima            
semplificazione amministrativa possibile.                                       
Articolo 6                                                                      
Copertura finanziaria                                                           
1. La Regione Emilia-Romagna si impegna a dare copertura finanziaria            
agli interventi nei modi previsti della Convenzione con il Gestore              
per un importo la' descritto e comunque entro i limiti del Piano                
telematico regionale.                                                           
2. Le Amministrazioni coinvolte regoleranno i propri impegni                    
finanziari con i piani per la realizzazione di quanto previsto dal              
precedente articolo 4 e dalle premesse anche in collaborazione con la           
Regione e, in particolare, con apposite convenzioni da sottoscriversi           
con i soggetti impegnati alla realizzazione delle derivazioni e delle           
MAN.                                                                            
Articolo 7                                                                      
Comitato di gestione                                                            
1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire            
la celere e completa attuazione dell'Accordo nonche' la possibile               
riprogrammazione ed implementazione delle attivita', e' istituito il            
"Comitato di gestione". Esso e' composto dal Presidente della Giunta            
della Regione Emilia-Romagna, dall'Assessore competente in materia di           
Piano telematico regionale, dai presidenti (o propri delegati) delle            
Province e dai sindaci (o propri delegati) dei Comuni con popolazione           
superiore ai 50.000 abitanti interessati e dai rappresentanti delle             
Associazioni intercomunali. I Comuni con popolazione inferiore ai               
50.000 abitanti si impegnano a conferire apposita delega al                     
rappresentante della Provincia. Il Comitato di gestione e' presieduto           
dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna o suo                  
delegato.                                                                       
2. Il Comitato di gestione puo' essere modificato nella sua                     
composizione, su indicazione del Presidente e con voto unanime dei              
partecipanti.                                                                   
3. Il Comitato di gestione si riunisce almeno una volta l'anno. La              
convocazione e' predisposta dal Presidente; ulteriori riunioni                  
possono essere convocate su richiesta di un terzo dei componenti.               
4. Il Comitato delibera all'unanimita' dei suoi componenti.                     
5. Il Presidente del Comitato di gestione puo' promuovere la                    
conclusione di uno o piu' accordi di programma ai sensi dell'art. 34            
del DLgs 267/00 e dell'art. 40 della L.R. 20/00.                                
6. Alle sedute del Comitato di gestione, possono essere invitati, in            
occasione della trattazione di specifiche problematiche, i                      
rappresentati degli Enti locali, rappresentanti dell'Amministrazione            
statale ed altri soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella fase             
della programmazione, o del finanziamento, o della realizzazione                
dell'Accordo.                                                                   
7. Il Comitato di gestione, a titolo puramente esemplificativo:                 
a) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione del presente                   
Accordo, avvalendosi dell'attivita' del Responsabile dell'attuazione            
dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;                                   
b) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono              
all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro           
rimozione;                                                                      
c) provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti                     
sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per               
l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo;               
d) dirime, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere              
tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del                 
presente Accordo;                                                               
e) adotta le sanzioni previste dal presente Accordo;                            
f) propone ai soggetti sottoscrittori l'avvio di ulteriori attivita',           
anche prospettando nuove adesioni, nell'ambito delle finalita' del              
presente Accordo e delle convenzioni di cui all'articolo 4;                     
g) individua ed attiva le misure e le procedure di scambio dei flussi           
informativi secondo quanto stabilito nel presente Accordo                       
all'articolo 9;                                                                 
h) definisce in maniera consorziata e unitaria, contrattandoli con il           
gestore, caratteristiche e costi di altri servizi (videoconferenza,             
allargamento della banda, ecc.).                                                
Articolo 8                                                                      
Responsabile dell'attuazione dell'Accordo                                       
1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del              
presente Accordo si individua quale responsabile della sua attuazione           
il Direttore generale competente in materia di Piano telematico                 
regionale.                                                                      
2. Il responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:               
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti                    
sottoscrittori;                                                                 
b) governare il processo complessivo di realizzazione degli                     
interventi ricompresi nell'Accordo e nelle convenzioni, attivando le            
risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;                
c) promuovere le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire           
il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti                         
sottoscrittori dell'Accordo;                                                    
d) garantire lo scambio dei flussi informativi di cadenza annuale               
sullo stato di attuazione dell'Accordo, trasmettendo al Comitato di             
gestione le schede di scambio dei dati relativi a ciascuna                      
convenzione, mediante l'aggiornamento dei dati;                                 
e) presentare al Comitato di gestione una relazione annuale sullo               
stato di attuazione dell'Accordo che descriva per ciascuna                      
convenzione ogni eventuale ostacolo amministrativo o tecnico che si             
frapponga alla realizzazione e la relativa proposta di iniziative               
correttive da assumere ai fini di superare l'ostacolo.                          
Articolo 9                                                                      
Flusso informativo                                                              
1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dar vita ad un flusso               
informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo           
stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di              
attivita'. Lo scambio d'informazioni avverra' anche attraverso il               
sistema di monitoraggio, come previsto dall'apposita iniziativa del             
Piano telematico regionale.                                                     
2. Allo scambio di informazioni sono tenuti anche i soggetti                    
contraenti le convenzioni, per quanto in esse previsto, relativamente           
ai propri programmi di attivita'.                                               
3. La Regione Emilia-Romagna e' titolare delle attivita' di raccolta            
ed elaborazione del flusso informativo. I soggetti sottoscrittori si            
impegnano a trasmettere annualmente alla Regione le seguenti                    
informazioni, nei tempi e modi individuati nel sistema di                       
monitoraggio di cui al comma precedente:                                        
a) conoscenza delle caratteristiche e delle modalita' di attuazione             
del programma;                                                                  
b) rilevazione, per ciascun intervento dei dati sulla scorta delle              
indicazioni del Comitato previste all'articolo 7, comma 7, punto h);            
c) rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi,                     
compatibilita' urbanistica.                                                     
Articolo 10                                                                     
Ulteriori attivita' e nuove adesioni                                            
1. Il Comitato e' autorizzato a proporre anche a singoli soggetti               
sottoscrittori la sottoscrizione di ulteriori accordi o convenzioni,            
al fine di raggiungere le finalita' di cui all'articolo 2.                      
2. Il Comitato potra' proporre ai soggetti sottoscrittori, al fine di           
raggiungere le finalita' di cui all'articolo 2, la adesione di nuove            
Amministrazioni.                                                                
Articolo 11                                                                     
Procedimento di conciliazione                                                   
1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti               
all'Accordo, il Comitato di gestione, su segnalazione dei                       
responsabili dell'Accordo o su istanza di uno dei soggetti                      
interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in           
conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.                   
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il             
conflitto si redige processo verbale nel quale sono riportati i                 
termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i            
firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.                                
3. Qualora non si raggiunga una intesa, la risoluzione della                    
controversia e' affidata a un collegio arbitrale formato da due                 
membri, nominati dalle parti, e un presidente, nominato dal Tribunale           
di Bologna, in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati. In caso             
di inerzia di una delle due parti nella nomina dell'arbitro di                  
propria spettanza si applicheranno le norme del CPC.                            
4. L'arbitrato, rituale, giudichera' secondo diritto ai sensi del CPC           
e siedera' in Bologna.                                                          
Articolo 12                                                                     
Inerzia, ritardo e inadempimento                                                
1. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento agli impegni assunti            
da parte di un soggetto sottoscrittore, il responsabile                         
dell'attuazione dell'Accordo informa il Comitato di gestione, il                
quale assegna un congruo termine per adempiere.                                 
2. Il soggetto sottoscrittore, cui e' imputabile l'inadempimento, e'            
tenuto a comunicare al Comitato di gestione, entro il termine fissato           
per l'adempimento, le determinazioni assunte. In assenza di                     
comunicazioni, il Comitato di gestione puo' disporre la revoca del              
finanziamento.                                                                  
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di                    
eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia               
imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che                
hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento                 
contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri                 
medesimi.                                                                       
Articolo 13                                                                     
Durata dell'Accordo                                                             
1. Il presente Accordo dispone per le attivita' del Piano telematico            
regionale e mantiene la sua validita' fino alla completa attuazione             
degli interventi previsti, anche nella Convenzione di cui                       
all'articolo 4 e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla               
sottoscrizione del presente Accordo di programma quadro.                        
ALLEGATO 1                                                                      
Elenco 1 - Aree comunali della Provincia di Ferrara collegate in                
fibra ottica                                                                    
1. Argenta                                                                      
2. Bondeno                                                                      
3. Cento                                                                        
4. Codigoro                                                                     
5. Comacchio                                                                    
6. Copparo                                                                      
7. Ferrara                                                                      
8. Formignana                                                                   
9. Lagosanto                                                                    
10. Masi Torello                                                                
11. Massa Fiscaglia                                                             
12. Migliarino                                                                  
13. Migliaro                                                                    
14. Mirabello                                                                   
15. Ostellato                                                                   
16. Portomaggiore                                                               
17. Sant'Agostino                                                               
18. Tresigallo                                                                  
19. Vigarano Mainarda                                                           
Elenco 2 - Aree comunali della Provincia di Ferrara collegate con               
tecnologia xDSL o tecnologia satellitare                                        
1. Berra                                                                        
2. Goro                                                                         
3. Jolanda di Savoia                                                            
4. Mesola                                                                       
5. Poggio Renatico                                                              
6. Ro                                                                           
7. Voghiera                                                                     
  REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                        
  PROVINCIA DI FERRARA                                                          
  COMUNE DI ARGENTA                                                             
  COMUNE DI BERRA                                                               
  COMUNE DI BONDENO                                                             
  COMUNE DI CENTO                                                               
  COMUNE DI CODIGORO                                                            
  COMUNE DI COMACCHIO                                                           
  COMUNE DI COPPARO                                                             
  COMUNE DI FERRARA                                                             
  COMUNE DI FORMIGNANA                                                          
  COMUNE DI GORO                                                                
  COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA                                                   
  COMUNE DI LAGOSANTO                                                           
  COMUNE DI MASI TORELLO                                                        
  COMUNE DI MASSA FISCAGLIA                                                     
  COMUNE DI MESOLA                                                              
  COMUNE DI MIGLIARINO                                                          
  COMUNE DI MIGLIARO                                                            
  COMUNE DI MIRABELLO                                                           
  COMUNE DI OSTELLATO                                                           
  COMUNE DI POGGIO RENATICO                                                     
  COMUNE DI PORTOMAGGIORE                                                       
  COMUNE DI RO                                                                  
  COMUNE DI SANT'AGOSTINO                                                       
  COMUNE DI TRESIGALLO                                                          
  COMUNE DI VIGARANO MAINARDA                                                   
  COMUNE DI VOGHIERA                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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