REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 159

Primi indirizzi per l'appliacazione del DLgs 24 giugno 2003, n. 209 in materia di veicoli fuori uso

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- con il DLgs n. 209 del 24 giugno 2003 di attuazione della direttiva           
2000/53/CE e' stata introdotta la nuova disciplina nazionale in                 
materia di veicoli fuori uso che costituiscono rifiuti ai sensi                 
dell'art. 6 del DLgs n. 22 del 5 febbraio 1997;                                 
- sono emersi numerosi problemi interpretativi ed applicativi, dovuti           
anche ad una mancanza di indicazioni a livello nazionale, che                   
potrebbero comportare difformita' di applicazione delle disposizioni            
del predetto DLgs 209/03;                                                       
- le Regioni hanno proceduto, in sede di "Coordinamento tecnico                 
interregionale sulla materia dei rifiuti", ad affrontare le                     
problematiche emergenti dall'applicazione del DLgs n. 209 del 24                
giugno 2003, individuando alcune linee di indirizzo, al fine di                 
garantire uniformita' dell'azione amministrativa all'interno dei                
rispettivi territori da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo           
di gestione dei rifiuti;                                                        
considerato:                                                                    
- che il Servizio Rifiuti e Bonifica siti ha attivato una fase di               
consultazione con le Province e con le Associazioni delle categorie             
economiche interessate relativamente a tali linee di indirizzo, anche           
mediante appositi incontri tecnici tenutisi presso la sede                      
dell'Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile;                  
- che in tali incontri sono state ampiamente analizzate e discusse le           
predette linee di indirizzo, elaborando indicazioni operative per               
l'applicazione del DLgs n. 209 del 24 giugno 2003 in materia di                 
veicoli fuori uso tenendo conto della particolare e specifica realta'           
del territorio regionale;                                                       
ritenuto opportuno adottare un atto di indirizzo, al fine di favorire           
il coordinamento e l'omogeneita' dei comportamenti nell'esercizio               
delle funzioni amministrative attribuite o delegate agli Enti locali,           
relativamente all'applicazione del DLgs n. 209 del 24 giugno in                 
materia di veicoli fuori uso, in attesa dell'eventuale emanazione di            
un atto di coordinamento statale al riguardo;                                   
visti:                                                                          
- il DLgs n. 22 del 5 febbraio 1997 "Attuazione delle direttive                 
61/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE            
sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio";                                     
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 "Disposizioni sulla tutela delle           
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE                
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della                    
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                       
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole";                                                                      
- il DM 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi              
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli               
articoli 31 e 33 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22";                              
- il DM n. 350 del 21 luglio 1998 "Regolamento recante norme per la             
determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti            
da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di               
rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del DLgs 5 febbraio                
1997, n. 22";                                                                   
- il DM n. 471 del 25 ottobre 1999 "Regolamento recante criteri,                
procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica ed il              
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17             
del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed                   
integrazioni";                                                                  
- la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994 "Disciplina dello smaltimento dei            
rifiuti";                                                                       
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e              
locale";                                                                        
- la L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 "Disciplina della procedura di                
valutazione dell'impatto ambientale";                                           
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda                
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente             
deliberazione ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e            
della deliberazione della Giunta regionale 447/03;                              
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'atto di                    
indirizzo denominato "Primi indirizzi per l'applicazione della                  
normativa tecnica relativa ai veicoli fuori uso di cui al DLgs del 24           
giugno 2003, n. 209", allegato alla presente deliberazione quale                
parte integrante e sostanziale;                                                 
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO                                                                        
Primi indirzzi per l'applicazione della normativa tecnica relativa ai           
veicoli fuori uso di cui al DLgs 24 giugno 2003, n. 209                         
Articolo 6                                                                      
Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso                      
Il comma 1 dell'articolo 6 del DLgs 209/03, di seguito denominato               
"decreto", prevede che gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1,             
lettera o) si devono conformare alle prescrizioni tecniche di cui               
all'Allegato I del medesimo decreto.                                            
I titolari degli impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e/o            
28 del DLgs 22/97, e/o iscritti al registro provinciale ai sensi                
degli artt. 31 e 33 del medesimo DLgs 22/97 rientranti nella                    
succitata definizione, sono tenuti pertanto a verificare                        
l'adeguatezza delle proprie dotazioni strutturali, impiantistiche o             
di macchinari, in relazione alle diverse caratteristiche previste per           
ciascun impianto.                                                               
Articolo 14                                                                     
Disposizioni finanziarie                                                        
Per quanto riguarda gli impianti di recupero iscritti all'apposito              
registro provinciale ai sensi dell'articolo 33 del DLgs 22/97:                  
- gli oneri per lo svolgimento dell'ispezione di verifica                       
dell'adeguamento alla normativa, prevista dall'articolo 15, comma 4             
del decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali                
controlli;                                                                      
- gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni annuali, sono coperti            
invece dal versamento annuale per i diritti di iscrizione previsto              
dal DM 350/98.                                                                  
Per quanto riguarda i nuovi impianti di recupero che comunicano                 
l'inizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 33 del DLgs 22/97 dopo           
l'entrata in vigore del decreto, gli oneri per lo svolgimento                   
dell'ispezione preventiva prevista ai sensi dell'articolo 6, comma 5            
sono posti a carico dei soggetti destinatari di tale ispezione.                 
Articolo 15                                                                     
Disposizioni finali e transitorie                                               
Ambito di applicazione                                                          
- La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, corredata  da un              
progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del decreto,            
dovra' essere presentata da tutti i soggetti titolari di centri di              
raccolta e di impianti di trattamento autorizzati ai sensi degli                
articoli 27 e/o 28 del DLgs 22/97, entro il 22 febbraio 2004.                   
La mancata presentazione entro il 22 febbraio 2004 della domanda di             
autorizzazione, corredata dal progetto di adeguamento dell'impianto,            
comporta la sospensione dell'attivita', previa diffida, fino alla               
presentazione della suddetta domanda.                                           
- Le imprese iscritte ai sensi dell'articolo 33 del DLgs 22/97                  
all'apposito registro provinciale, che effettuano il recupero dei               
rifiuti di cui al DM 5 febbraio 1998, sono soggette all'ispezione da            
parte della Provincia, di cui al comma 4, articolo 15 del decreto, da           
effettuarsi entro il 22 febbraio 2004, a meno che:                              
- le imprese iscritte al recupero di rifiuti di cui alla tipologia              
5.1 del DM 5 febbraio 1998, comunichino la rinuncia a detta                     
attivita';                                                                      
- le imprese iscritte al recupero dei rifiuti di cui alle tipologie             
2.1, 3.1, 3.2, 5.5, 5.8, 6.2, 6.5, 6.6, 6.11, e 10.2 del D.M. 5                 
febbraio 1998, dichiarino che tali rifiuti provengono da attivita'              
diverse da quelle di autodemolizione.                                           
Procedure e tempi di adeguamento                                                
- Cosi' come previsto dal comma 1 dell'articolo 132 della L.R. 3/99,            
la Provincia competente istruisce il progetto di adeguamento                    
dell'impianto di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto                       
(comprendente anche il piano per il ripristino ambientale dell'area             
utilizzata), ai sensi dell'articolo 27 del DLgs 22/97.                          
- Il termine massimo  di cui al comma 2, articolo 15 del decreto e'             
il medesimo sia nel caso in cui debbano essere effettuate opere di              
adeguamento strutturale, sia nel caso in cui l'adeguamento non                  
comporti interventi di tipo strutturale.                                        
- Relativamente ai centri di raccolta di dimensioni superiori a                 
10.000 mq., di cui al punto B.2.51 dell'Allegato B.2 della L.R. 9/99,           
le modifiche strutturali-impiantistiche introdotte in adeguamento al            
decreto non sono da ritenersi trasformazioni ai sensi dell'articolo             
4, comma 1, secondo periodo della L.R. 9/99.                                    
Piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare a           
chiusura dell'impianto                                                          
Il piano di ripristino ambientale dell'area utilizzata deve essere              
riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in                 
relazione alla destinazione d'uso prevista per l'area stessa nel PRG            
vigente del Comune interessato.                                                 
Il piano di ripristino ambientale ha valenza di piano di dismissione            
e riconversione dell'area, previa verifica dell'assenza di                      
contaminazioni ai sensi del DM 471/99.                                          
Possono presentarsi due situazioni differenti:                                  
1. Impianto localizzato in un'area conforme alla destinazione                   
urbanistica prevista dal PRG vigente: il piano deve prevedere un                
programma di pulizia del sito mediante il recupero/smaltimento dei              
rifiuti presenti e le operazioni necessarie a garantire                         
l'eliminazione di potenziali rischi ambientali connessi al                      
mantenimento delle strutture impiantistiche;                                    
2. Impianto localizzato in un'area non conforme alla destinazione               
urbanistica prevista dal PRG vigente: il piano, oltre a quanto                  
stabilito al precedente punto 1., deve prevedere ulteriori interventi           
finalizzati alla messa in pristino dei luoghi compatibilmente con la            
destinazione d'uso dell'area e con l'eventuale eliminazione fisica              
delle strutture o degli impianti esistenti.                                     
ALLEGATO I DEL DLGS 209/03                                                      
Specificazioni in merito ai requisiti tecnici del centro di raccolta            
- Settori delle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso                  
Il centro di raccolta e' organizzato in sette specifici settori che             
devono avere dimensioni adeguate allo svolgimento delle diverse fasi            
di gestione in essi previste e devono rispondere alle seguenti                  
caratteristiche generali:                                                       
a) Settore di conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima             
del trattamento Il settore deve in ogni caso avere un'area,                     
adeguatamente dimensionata, con pavimentazione in cemento                       
impermeabile, nella quale devono essere conferiti e stoccati, in                
attesa del trattamento, i veicoli fuori uso che presentano rischi di            
perdita di liquidi. Laddove sussistano specifiche condizioni legate             
al contesto territoriale, da valutare caso per caso, puo' essere                
prevista anche un'area pavimentata con materiale stabilizzato o                 
asfalto, di adeguata resistenza e dimensione, in cui depositare i               
veicoli fuori uso in attesa di trattamento che non presentano rischi            
di perdita di liquidi.                                                          
b) Settore di trattamento dei veicoli fuori uso Deve essere                     
adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento                     
impermeabile.                                                                   
c) Settore di deposito delle parti di ricambio Deve essere                      
adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento                     
impermeabile, se adibito a deposito di parti a rischio di perdita di            
liquidi, ovvero puo' essere costituito da contenitori a tenuta e                
chiusi, posti su pavimentazione realizzata con materiale stabilizzato           
o asfalto, di adeguata resistenza e senza copertura.                            
d) Settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione                
volumetrica Deve essere dotato di pavimentazione in cemento                     
impermeabile.                                                                   
e) Settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi Deve essere                     
adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento                     
impermeabile.                                                                   
f) Settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili Deve essere                   
adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento                     
impermeabile, se adibito a deposito di parti a rischio di perdita di            
liquidi, ovvero puo' essere costituito da contenitori a tenuta e                
chiusi, posti su pavimentazione realizzata con materiale stabilizzato           
o asfalto, di adeguata resistenza e senza copertura.                            
g) Settore di deposito dei veicoli trattati Deve essere dotato di               
pavimentazione adeguata, con idonee caratteristiche di                          
impermeabilita' e di resistenza, non necessariamente in cemento. Le             
caratteristiche di impermeabilita' devono essere dichiarate e                   
sottoscritte da professionisti abilitati.                                       
- Sistemi di raccolta e di trattamento dei reflui                               
I diversi settori del centro di raccolta, dotati di pavimentazione              
impermeabile, secondo quanto precedentemente indicato, debbono essere           
dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita           
di decantatori con separatori per oli adeguatamente dimensionati; il            
settore di trattamento dei veicoli fuori uso deve inoltre essere                
dotato di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di            
sgrassaggio.                                                                    
Le acque meteoriche di dilavamento, in relazione alle attivita'                 
effettivamente svolte ed alle tipologie dei rifiuti conferiti al                
centro di raccolta, potranno essere assoggettate alle disposizioni              
dell'articolo 45 del DLgs 152/99, o a quelle dell'articolo 39, comma            
3 del DLgs 152/99.                                                              
- Copertura di taluni settori                                                   
Nel calcolo dell'estensione delle superfici scoperte, ai fini del               
dimensionamento della rete di drenaggio e di raccolta dei reflui,               
munita di decantatori con separatori per oli, vanno escluse le parti            
attrezzate con sistema di copertura fissa e stabile, munita di                  
sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche                     
(pluviali).                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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