REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2548

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Massa Lombarda" di interesse della Forest CMI SpA - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e succesive modificazioni ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato "Massa             
Lombarda", di interesse della Forest CMI SpA, poiche' le attivita' in           
previsione sono, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di                  
Servizi conclusasi il 25 novembre 2003, nel complesso ambientalmente            
compatibili;                                                                    
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le attivita' di ricerca            
di cui al punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni                
indicate ai punti I.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della               
Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante           
e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:              
Prospezione sismica:                                                            
1) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'              
interessare, prevedendo altresi', per i punti di vibrata, adeguate              
fasce di rispetto: - le aree ricadenti all'interno del perimetro                
delParco regionale del Delta del Po; - le zone normate dall'art. 7.4            
- unita' a) Nodi ecologici complessi, del PTCP adottato dalla                   
Provincia di Bologna; - le strutture urbane storiche e le strutture             
insediative storiche non urbane cosi' come individuate dai piani                
territoriali delle Province e dei Comuni interessati, ed in generale            
i centri abitati, cosi' come individuati dagli strumenti urbanistici            
generali, considerando per questi una fascia di rispetto di almeno m.           
200; - in comune di Massalombarda, l'area sottoposta ad indagini                
circa la vulnerabilita' del sottosuolo da parte dell'Universita' di             
Bologna (DICMA), comprensiva della zona residenziale periurbana che             
si estende tra Via Serraioli, Via Romagna e Via degli Olmi; - le                
"zone F3 - parchi periurbani" secondo la zonizzazione effettuata dal            
vigente PRG del Comune di Fusignano; - le aree di rilevanza                     
archeologica, gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi           
del DLgs 29 ottobre 1999,  n.490;                                               
2) la possibilita' di effettuare le indagini sismiche all'interno di            
aree di espansione residenziale o produttiva, cosi' come individuate            
dai diversi PRG comunali, e' subordinata all'esplicita autorizzazione           
comunale;                                                                       
3) la realizzazione dell'indagine sismica e' subordinata al parere              
della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;                  
4) nelle aree normate dagli artt. 4.2 e 8.2 del PTCP adottato dalla             
Provincia di Bologna la realizzazione dell'indagine sismica deve                
essere autorizzata dagli enti competenti;                                       
5) i punti di vibrata non potranno essere localizzati: - nelle zone             
di rispetto cimiteriale; - nelle casse di espansione e nei canali               
presenti nell'area oggetto del permesso; - in un raggio di almeno m.            
100 dalle unghie esterne delle arginature esistenti;                            
6) dovra' essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all'ARPA           
territorialmente competente, con congruo anticipo, idonea cartografia           
con l'indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e                  
l'ubicazione dei punti di energizzazione;                                       
7) con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente             
le modalita' operative, la tempistica dell'indagine sismica e delle             
operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di                  
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali                       
interessate;                                                                    
8) per consentire un'adeguata informazione della popolazione,                   
dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed all'ARPA                    
territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo                    
anticipo, i siti interessati "giorno per giorno" dalle operazioni               
(calendario dettagliato delle operazioni): personale                            
dell'Amministrazione comunale potra' presenziare alle operazioni;               
9) l'esecuzione del rilievo sismico e' subordinata, tenendo conto               
delle specifiche modalita' operative, al rilascio delle                         
autorizzazioni di norma dovute per i cantieri temporanei;                       
10) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'             
interessare, prevedendo altresi', per i punti di vibrata, adeguate              
fasce di rispetto non inferiori a m. 100, il "sito di importanza                
comunitaria" (SIC) IT4060001 "Valli di Argenta" e la "Zona di                   
protezione speciale" (ZPS) IT4050022 "Valli e ripristini ambientali             
di Argenta, Medicina e Molinella", e comunque tutte le aree SIC e ZPS           
ricadenti all'interno del perimetro del permesso di ricerca;                    
11) i punti di vibrata non potranno essere posizionati entro un                 
raggio di m. 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile                
presenti nell'area;                                                             
12) dovra' essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte           
le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare             
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con                 
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,               
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti                 
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie.                          
Pozzo esplorativo:                                                              
13) la perforazione del pozzo esplorativo e' sottoposta alle stesse             
preclusioni e prescrizioni indicate per la prospezione sismica;                 
14) la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a           
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta                 
individuata la possibile localizzazione della postazione e fermo                
restando che il cantiere di perforazione non potra' essere ubicato              
nelle zone in cui e' stata esclusa la possibilita' di effettuare la             
prospezione sismica, ed eventuali ulteriori indicazioni e                       
prescrizioni da parte delle Amministrazioni comunali;                           
15) la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a           
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta                 
individuata la possibile localizzazione della postazione; il SIA da             
presentare nell'ambito della procedura di VIA dovra' contenere                  
approfondimenti e studi quantitativi circa la subsidenza indotta a              
seguito di un'eventuale, successiva entrata in produzione, correlando           
le analisi al livello di rischio (vulnerabilita' x esposizione) del             
territorio e del sito specifico di localizzazione;                              
c) di dare atto che il parere delle Province di Bologna e Ravenna ed            
i Comuni di Budrio, Conselice, Fusignano, Imola, Massalombarda,                 
Molinella e Sant'Agata sul Santerno, espresso ai sensi dell'art. 5,             
comma 2 del DPR 12 aprile 1996 e dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e'                    
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto                
3.7;                                                                            
d) di dare atto che la Provincia di Ferrara, allineandosi ai pareri             
formulati dalle Province di Ravenna e Bologna riportati all'interno             
del "Rapporto" di cui al punto 3.7, ha espresso parere negativo circa           
le possibilita' di sfruttamento di giacimenti di idrocarburi                    
all'interno del proprio territorio;                                             
e) di dare atto che il parere di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 12             
aprile 1996 ed all'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e           
successive modifiche ed integrazioni dei Comuni di Alfonsine,                   
Argenta, Castelguelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza,               
Lugo, Medicina, Mordano e Ozzano nell'Emilia, non intervenuti alla              
seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai           
sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;              
f) di dare atto che il parere espresso dal Consorzio del Parco                  
regionale del Delta del Po, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11            
e successive modifiche, in merito alla conformita' degli interventi             
in oggetto alle previsioni del Piano territoriale del Parco, e'                 
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto                
3.7;                                                                            
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alla proponente Forest CMI SpA;                          
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per gli               
adempimenti di rispettiva competenza e per consentire l'esercizio               
delle facolta' previste dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7                 
agosto 1990, n. 241, copia della presente deliberazione al Ministero            
delle Attivita' Produttive - Direzione generale per l'Energia e le              
Risorse Minerarie - UNMIG; all'UNMIG - Ufficio F5; al Servizio                  
Politiche energetiche della Regione Emilia-Romagna; al Consorzio di             
gestione del Parco regionale del Delta del Po; Province di Bologna,             
Ferrara e Ravenna; ai Comuni di Alfonsine, Argenta, Budrio,                     
Castelguelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza,             
Fusignano, Imola, Lugo, Massalombarda, Medicina, Molinella, Mordano,            
Ozzano nell'Emilia e Sant'Agata sul Santerno; alle ARPA Sezioni                 
provinciali di Bologna, Ferrara e Ravenna;                                      
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio           
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 6                    
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto                     
ambientale;                                                                     
j) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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