REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2004, n. 440

Valutazione impatto ambientale progetto ammodernamento impianto di acquacoltura estensiva in bacino vallivo tenuta "San Clemente", Azienda agricola Orsi Mangelli ss, localita' Primaro (RA). Presa d'atto risultati della CDS del 31 luglio 2003 (L.R. 9/99, Titolo III)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di                  
Servizi del 31 luglio 2003, contenute nel "Rapporto sull'impatto                
ambientale del progetto di ammodernamento di impianto di acquacoltura           
estensiva in bacino vallivo, interno alla tenuta 'San Clemente',                
dell'Azienda agricola Orsi Mangelli ss sita in localita' Primaro in             
comune di Ravenna, presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli              
Societa' Semplice, che costituisce l'Allegato 1, quale sua parte                
integrante e sostanziale, della presente deliberazione, il progetto             
di ammodernamento di impianto di acquacoltura estensiva in bacino               
vallivo, interno alla tenuta "San Clemente", dell'Azienda agricola              
Orsi Mangelli ss sita in localita' Primaro in comune di Ravenna,                
presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli Societa' Semplice e',           
nel complesso, ambientalmente compatibile e che quindi e' possibile             
realizzare il progetto in questione con le prescrizioni citate                  
all'interno del medesimo "Rapporto" nei punti 1.C., 2.C., 3.C. che di           
seguito si riportano.                                                           
Prescrizioni generali e programmatiche                                          
1) Poiche' l'area di attraversamento del Reno con il tubo in acciaio            
e' interessata dall'articolo 21 A-b2 del PTCP di Ravenna, ai sensi              
del comma 4, l'intervento va subordinato all'esecuzione di sondaggi             
preliminari, svolti in accordo con la competente Sopraintendenza                
archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali                     
archeologici e la compatibilita' dei progetti d'intervento con gli              
obiettivi di tutela archeologica;                                               
2) poiche' l'area in cui e' prevista la realizzazione delle reti di             
protezione dall'avifauna risulta strettamente contigua alla SS n. 309           
"Romea", la quale ricade all'interno dell'articolo 24b "Elementi di             
interesse storico-testimoniale - viabilita' storica", si ritiene                
necessario minimizzare l'impatto visivo generato dalle reti stesse,             
secondo un progetto di lavoro da concordare con l'Ente Parco;                   
3) gli interventi non potranno in alcun modo comportare alcuna                  
riduzione nell'estensione o pregiudicare il mantenimento o la                   
crescita delle specie arboree presenti, in particolare durante le               
fasi di cantiere, relativamente alle aree prossime ai lavori,                   
definite "formazioni boschive del piano basale" e "formazioni di                
conifere adulte" secondo quanto definito nella Carta dell'uso del               
suolo della Regione Emilia-Romagna;                                             
4) si ritiene necessario che le attivita' itticolturali non                     
deteriorino ulteriormente la qualita' delle acque nel caso di                   
utilizzo di acque prelevate da pozzi, quali quello previsto, che                
risulterebbero particolarmente ricche in ammoniaca.                             
Acqua                                                                           
5) Poiche' l'intervento proposto di pozzo per l'utilizzo di acque di            
falda con loro scarico in acque superficiali, dopo scambio di calore            
con acque dei bacini di sverno, risulta non ambientalmente                      
compatibile, l'azienda non potra' attuare l'intervento previsto e, in           
alternativa, potra' presentare, in sede di progettazione esecutiva,             
un progetto stralcio, relativamente all'intervento in questione, che            
preveda per le acque di falda utilizzate nell'impianto di scambio               
termico (senza aggiunta di additivi), lo scarico (reiniezione) delle            
stesse nella medesima falda;                                                    
6) tra le opere previste nel progetto in esame quelle che realizzano            
un impatto con il sistema idrogeologico sono il pozzo artesiano e               
l'invaso per lo stoccaggio dell'acqua dolce. Nel caso del pozzo, come           
gia' evidenziato, l'impatto e' realizzato con il sistema                        
idrogeologico profondo ed in una zona che possiamo definire come                
prossima alla linea di riva. Per ricondurre quest'opera all'interno             
dei parametri di accettabilita' e' percio' indispensabile: 1) che il            
pozzo sia monofalda; 2) che prelevi dall'acquifero piu' profondo e              
cioe' oltre i 180 ml; 3) che la portata massima della pompa non                 
superi i 4 litri/sec.; 4) che il pozzo venga munito di misuratore di            
portata; 5) che il prelievo annuo non superi, in ogni caso, i 25.000            
mc; 6) che il sistema di scambio termico sia realizzato con tutte le            
tecnologie per il riutilizzo delle acque; 7) nel caso dell'invaso per           
lo stoccaggio dell'acqua risulta indispensabile che questo venga                
impermeabilizzato. Infatti essendo questo eseguito in scavo fara'               
affiorare lo specchio di falda per cui risulta a questo punto                   
impossibile prelevare direttamente acqua visto che esiste una                   
consolidata giurisprudenza che assimila questa fattispecie ad un                
pozzo rendendone di fatto impossibile l'autorizzazione; 8)                      
l'impermeabilizzazione, in considerazione della particolarita' del              
contesto ambientale, andra' realizzata con argilla e realizzando uno            
spessore finito di almeno 60 cm.                                                
Suolo e sottosuolo                                                              
9) Il Servizio Geologico, Protezione civile e Sicurezza lavoro del              
Comune di Ravenna ha rilasciato autorizzazione per l'esecuzione di              
lavori in aree sottoposte a vincolo idrogeologico con PG n. 13142 del           
19/3/2002, fatti salvi i diritti di terzi e alle seguenti condizioni:           
- che il terreno di risulta dall'esecuzione di tutti gli scavi                  
eseguiti nelle aree soggette a vincolo idrogeologico venga                      
risistemato in sito; - non viene autorizzata la perforazione del                
pozzo artesiano previsto al punto 10 della relazione tecnica allegata           
al progetto, che ai sensi della vigente normativa dovra' essere                 
oggetto di separata ed apposita istanza.                                        
Rumore                                                                          
10) Si prescrive di assicurare, durante la fase di gestione                     
dell'intervento relativo alla distribuzione plurima delle acque del             
CER - Intervento 2 - "Area Ronco - Bevano" il rispetto dei limiti di            
pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e successive modifiche             
per gli eventuali alloggi e ricettori presenti, nelle adiacenze                 
dell'infrastruttura progettata, in particolare tali aree vanno                  
considerate appartenenti alla III classe (area di tipo misto) con               
limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50 dB(A);                
11) durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto            
dei limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e                    
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,            
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali             
aree vanno considerate appartenenti alla III classe (area di tipo               
misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50            
dB(A).                                                                          
Flora, vegetazione, fauna, ecosistemi                                           
12) Si ritiene vincolante quanto consigliato nelle gia' citate                  
integrazioni inviate con nota del 7 ottobre 2002 e cioe': eseguire un           
monitoraggio periodico, quantomeno della componente vegetale, nelle             
aree interessate dagli interventi in modo da valutare se le dinamiche           
di colonizzazione vegetale procedono secondo le previsioni o se vi              
sono fattori di ostacolo non previsti tali da rischiare di                      
compromettere l'omeostasi.                                                      
13) Per la realizzazione dell'impianto di fitodepurazione si                    
raccomanda di prevedere l'utilizzo di specie vegetali in grado sia di           
fornire buona funzionalita' all'impianto ed in grado di inserirsi               
nell'ambiente dal punto di vista paesaggistico ed ecologico.                    
14) Dal punto di vista faunistico si prescrive di evitare il periodo            
che va dalla meta' del mese di febbraio alla fine del mese di luglio            
per l'effettuazione dei lavori, al fine di evitare ogni disturbo alla           
delicata fase di nidificazione dell'avifauna.                                   
Paesaggio                                                                       
15) Appare, in ogni caso, necessario che tali interventi dovranno               
essere realizzati con materiali e colori compatibili con il contesto            
ambientale in cui andranno ad inserirsi e non potranno in alcun modo            
pregiudicare il mantenimento o la crescita delle specie arboree                 
presenti, in particolare durante le fasi di cantiere, relativamente             
alle aree prossime ai lavori, definite "formazioni boschive del piano           
basale" e "formazioni conifere adulte" secondo quanto definito nella            
Carta dell'Uso del suolo della Regione Emilia-Romagna.                          
Fase di cantierizzazione                                                        
16) Per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e           
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di             
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione            
dei mezzi si ritiene necessario: - per l'eventuale impianto di                  
betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi di abbattimento            
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e                     
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; - qualora           
nella composizione del calcestruzzo rientri come materia prima il               
polistirolo, il ciclo delle acque usate, provenienti anche dal                  
lavaggio delle autobetoniere, non dovra' essere svolta a cielo aperto           
e comunque, prima dello scarico delle acque usate nel contenitore               
preparato allo scopo, dovranno essere interposte griglie di                     
trattenimento del materiale plastico; - prevedere la umidificazione             
dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed              
inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto                 
quando queste si trovino nelle vicinanze dell'aggregato urbano; - per           
il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei               
cassoni con teloni.                                                             
17) Durante la cantierizzazione del progetto in esame, si prescrive             
il rispetto dei limiti di pressione sonora previsti dal DPCM 1/3/1991           
e successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori                    
presenti, nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in                    
particolare tali aree, vanno considerate appartenenti alla I classe             
(area di particolare tutela) con limite diurno pari a 50 dB(A) e                
limite notturno pari a 40 dB(A).                                                
18) Per il ripristino delle aree di scavo e di eventuali aree di                
cantiere si prescrive di riutilizzare il terreno vegetale proveniente           
dallo scotico, che si avra' cura di accumulare, separatamente dalle             
altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere              
alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica.                          
19) Per quanto riguarda le operazioni di ripristino, in generale, si            
prescrive l'utilizzo di specie autoctone che garantiscono un maggior            
successo di impianto (facilita' di attecchimento, adattamento                   
pedo-climatico, buona resa nello sviluppo, minori costi di                      
manutenzione); assolutamente da evitare sono le specie riconosciute             
come invadenti (Robinia, Alianto, etc.);                                        
b) di dare atto che la valutazione di incidenza relativa al sito pSIC           
(IT4060003) "Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce Reno,                
Pineta di Bellocchio" ed al sito ZPS (IT4060015) "Vene di Bellocchio,           
Sacca di Bellocchio, Foce Reno", ai sensi della Direttiva 92/43/CEE,            
DPR 357/97 e della L.R. 3/99, art. 105, e' ricompresa nel "Rapporto             
sull'impatto ambientale del progetto di ammodernamento di impianto di           
acquacoltura estensiva in bacino vallivo, interno alla tenuta "San              
Clemente", dell'Azienda agricola Orsi Mangelli SS sita in localita'             
Primaro in comune di Ravenna, presentato dalla Azienda agricola Orsi            
Mangelli Societa' Semplice", in quanto la Direttiva 92/43/CEE prevede           
che la "Valutazione di incidenza" puo' essere effettuata all'interno            
delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale e               
sostituita da esse;                                                             
c) di dare atto che il parere sull'impatto ambientale previsto al               
comma 2 dell'art. 5 del DPR 12 aprile 1996 da parte                             
dell'Amministrazione comunale di Ravenna, dell'Amministrazione                  
provinciale di Ravenna e del Consorzio Parco Regionale del Delta del            
Po e' ricompreso nel "Rapporto sull'impatto ambientale del progetto             
di ammodernamento di impianto di acquacoltura estensiva in bacino               
vallivo, interno alla tenuta San Clemente, dell'Azienda Agricola Orsi           
Mangelli ss sita in localita' Primaro in comune di Ravenna,                     
presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli Societa' Semplice, ai           
sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e                   
successive modifiche ed integrazioni;                                           
d) di dare atto che il nulla osta del Consorzio del Parco regionale             
del Delta del Po, ai sensi delle Norme di attuazione del Piano                  
territoriale del Parco, adottato con delibera del Consiglio                     
provinciale di Ferrara 119/10013 dell'1/7/1991, modificata con                  
delibera del Consiglio provinciale di Ferrara n. 88/25001 del                   
25/06/1997 d'intesa con l'Amministrazione provinciale di Ravenna,               
delibera Consiglio provinciale n. 137/55607 del 10/11/1998, e vigente           
in salvaguardia obbligatoria ai sensi della L.R. 11/88 e successive             
modifiche ed in particolare ai sensi dell'art. 109 "Modifiche alla              
L.R. n. 11 del 1988" della L.R. n. 3 del 1999 e dell'art. 12, comma 2           
della L.R. 20/00, e' ricompreso nel "Rapporto sull'impatto ambientale           
del progetto di ammodernamento di impianto di acquacoltura estensiva            
in bacino vallivo, interno alla tenuta 'San Clemente', dell'Azienda             
agricola Orsi Mangelli ss sita in localita' Primaro in comune di                
Ravenna, presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli Societa'               
semplice";                                                                      
e) di dare atto che l'autorizzazione idrogeologica, ai sensi del RD             
3267/23, e' ricompresa nel "Rapporto sull'impatto ambientale del                
progetto di ammodernamento di impianto di acquacoltura estensiva in             
bacino vallivo, interno alla tenuta 'San Clemente', dell'Azienda                
agricola Orsi Mangelli ss sita in localita' Primaro in comune di                
Ravenna, presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli Societa'               
semplice";                                                                      
f) di dare atto che il Comune di Ravenna, dopo aver ottenuto il                 
parere favorevole dalla Commissione edilizia del Comune di Ravenna              
nella seduta del 2/12/2002, si e' riservato di rilasciare i titoli              
autorizzativi alla realizzazione delle opere successivamente, che               
comprenderanno anche la dovuta autorizzazione per l'aspetto                     
ambientale ai sensi del DLgs 490/99 e verra' notificata alla                    
Soprintendenza per i Beni architettonici e del Paesaggio;                       
g) di dare atto che, sulla base dei lavori e delle valutazioni della            
Conferenza di Servizi, l'Amministrazione provinciale di Ravenna non             
ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, ai           
sensi del DLgs 152/99, artt. 45 e 46, con provvedimento n. 544 dell'1           
agosto 2003, a firma del Dirigente del Settore ambiente e suolo che             
costituisce l'Allegato 2, quale sua parte integrante e sostanziale,             
della presente deliberazione;                                                   
h) di dare atto che, sulla base dei lavori della Conferenza di                  
Servizi, il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli di Ravenna, con             
nota prot. n. 293/RI5 del 26 gennaio 2004 che costituisce l'Allegato            
3, quale sua parte integrante e sostanziale, della presente                     
deliberazione, ha informato la Azienda agricola Orsi Mangelli ss che,           
in relazione alla richiesta di concessione di derivazione di acqua              
sotterranea in localita' Primaro, Tenuta San Clemente, "tenuto conto            
dei pareri espressi in merito dalla Provincia di Ravenna e                      
dall'Autorita' di Bacino del fiume Po e di quanto previsto dal R.R.             
41/01, la prevista concessione potra' essere emessa subordinando la             
stessa alla reimmissione in profondita' delle acque prelevate (al               
termine del ciclo del loro utilizzo), oppure al trattamento                     
chimico-fisico delle medesime per ottenere la compatibilita' allo               
scarico nel Canale Bellocchio. Alternativamente la ditta dovra'                 
provvedere con altra tecnologia al riscaldamento delle acque di                 
superficie derivate al fine di ottenere analogo risultato";                     
i) di dare atto che la Azienda agricola Orsi Mangelli ss, con nota              
del 2 febbraio 2004 (acquisita al prot. 7816/VIM del 12 febbraio 2004           
di questa Regione) che costituisce l'Allegato 4, quale sua parte                
integrante e sostanziale, della presente deliberazione, in relazione            
alla nota prot. n. 293/RI5 del 26 gennaio 2004 del Servizio Tecnico             
Bacino Fiumi Romagnoli di Ravenna ha richiesto di stralciare la                 
"parte del progetto indicata con il numero 10 negli elaborati grafici           
e relazione tecnica di progetto, relativa alla realizzazione del                
pozzo per la derivazione di acqua sotterranea";                                 
j) di acconsentire allo stralcio della parte del progetto indicata              
con il numero 10 negli elaborati grafici e relazione tecnica di                 
progetto, relativa alla realizzazione del pozzo per la derivazione di           
acqua sotterranea, come richiesto dal proponente Azienda agricola               
Orsi Mangelli ss, in quanto non pregiudizievole per l'insieme degli             
altri interventi previsti nel progetto;                                         
k) di dare atto che i pareri di competenza dell'ARPA Sezione                    
provinciale di Ravenna sono ricompresi nel "Rapporto sull'impatto               
ambientale del progetto di ammodernamento di impianto di acquacoltura           
estensiva in bacino vallivo, interno alla tenuta 'San Clemente',                
dell'Azienda agricola Orsi Mangelli ss sita in localita' Primaro in             
comune di Ravenna, presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli              
Societa' Semplice";                                                             
l) di dare atto che i pareri di competenza dell'Azianda Unita'                  
saniaria locale di Ravenna sono ricompresi nel "Rapporto sull'impatto           
ambientale del progetto di ammodernamento di impianto di acquacoltura           
estensiva in bacino vallivo, interno alla tenuta 'San Clemente',                
dell'Azienda agricola Orsi Mangelli ss sita in localita' Primaro in             
comune di Ravenna, presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli              
Societa' Semplice";                                                             
m) di dare atto che il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli di               
Ravenna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza            
di Servizi, ai fini del rilascio del proprio parere di competenza,              
trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7 della           
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;                         
n) di dare atto che ARPA - Sezione provinciale di Ravenna non ha                
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ai            
fini del rilascio del proprio parere di competenza, trova quindi                
applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7               
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;                                 
o) di dare atto che AUSL Ravenna - Servizio Igiene pubblica non ha              
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ai            
fini del rilascio del proprio parere di competenza, trova quindi                
applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7                
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;                                 
p) di stabilire che la presente valutazione di impatto ambientale del           
progetto di ammodernamento di impianto di acquacoltura estensiva in             
bacino vallivo, interno alla tenuta "San Clemente", dell'Azienda                
agricola Orsi Mangelli ss sita in localita' Primaro in comune di                
Ravenna, presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli Societa'               
Semplice abbia validita' per 3 anni;                                            
q) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e             
successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione al              
proponente Azienda agricola Orsi Mangelli s.s.                                  
r) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e             
successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione                 
all'Amministrazione provinciale di Ravenna, al Comune di Ravenna, al            
Servizio Tecnico dei Bacini Regionali, all'Ente di gestione del Parco           
regionale del Delta del Po, all'ARPA - Sezione provinciale di                   
Ravenna, all'AUSL Ravenna - Servizio Igiene pubblica;                           
s) di pubblicare, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e              
successive modifiche ed integrazioni, per estratto, la presente                 
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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