DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2004, n. 440
Valutazione impatto ambientale progetto ammodernamento impianto di acquacoltura estensiva in bacino vallivo tenuta "San Clemente", Azienda agricola Orsi Mangelli ss, localita' Primaro (RA). Presa d'atto risultati della CDS del 31 luglio 2003 (L.R. 9/99, Titolo III)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di
Servizi del 31 luglio 2003, contenute nel "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto di ammodernamento di impianto di acquacoltura
estensiva in bacino vallivo, interno alla tenuta 'San Clemente',
dell'Azienda agricola Orsi Mangelli ss sita in localita' Primaro in
comune di Ravenna, presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli
Societa' Semplice, che costituisce l'Allegato 1, quale sua parte
integrante e sostanziale, della presente deliberazione, il progetto
di ammodernamento di impianto di acquacoltura estensiva in bacino
vallivo, interno alla tenuta "San Clemente", dell'Azienda agricola
Orsi Mangelli ss sita in localita' Primaro in comune di Ravenna,
presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli Societa' Semplice e',
nel complesso, ambientalmente compatibile e che quindi e' possibile
realizzare il progetto in questione con le prescrizioni citate
all'interno del medesimo "Rapporto" nei punti 1.C., 2.C., 3.C. che di
seguito si riportano.
Prescrizioni generali e programmatiche
1) Poiche' l'area di attraversamento del Reno con il tubo in acciaio
e' interessata dall'articolo 21 A-b2 del PTCP di Ravenna, ai sensi
del comma 4, l'intervento va subordinato all'esecuzione di sondaggi
preliminari, svolti in accordo con la competente Sopraintendenza
archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali
archeologici e la compatibilita' dei progetti d'intervento con gli
obiettivi di tutela archeologica;
2) poiche' l'area in cui e' prevista la realizzazione delle reti di
protezione dall'avifauna risulta strettamente contigua alla SS n. 309
"Romea", la quale ricade all'interno dell'articolo 24b "Elementi di
interesse storico-testimoniale - viabilita' storica", si ritiene
necessario minimizzare l'impatto visivo generato dalle reti stesse,
secondo un progetto di lavoro da concordare con l'Ente Parco;
3) gli interventi non potranno in alcun modo comportare alcuna
riduzione nell'estensione o pregiudicare il mantenimento o la
crescita delle specie arboree presenti, in particolare durante le
fasi di cantiere, relativamente alle aree prossime ai lavori,
definite "formazioni boschive del piano basale" e "formazioni di
conifere adulte" secondo quanto definito nella Carta dell'uso del
suolo della Regione Emilia-Romagna;
4) si ritiene necessario che le attivita' itticolturali non
deteriorino ulteriormente la qualita' delle acque nel caso di
utilizzo di acque prelevate da pozzi, quali quello previsto, che
risulterebbero particolarmente ricche in ammoniaca.
Acqua
5) Poiche' l'intervento proposto di pozzo per l'utilizzo di acque di
falda con loro scarico in acque superficiali, dopo scambio di calore
con acque dei bacini di sverno, risulta non ambientalmente
compatibile, l'azienda non potra' attuare l'intervento previsto e, in
alternativa, potra' presentare, in sede di progettazione esecutiva,
un progetto stralcio, relativamente all'intervento in questione, che
preveda per le acque di falda utilizzate nell'impianto di scambio
termico (senza aggiunta di additivi), lo scarico (reiniezione) delle
stesse nella medesima falda;
6) tra le opere previste nel progetto in esame quelle che realizzano
un impatto con il sistema idrogeologico sono il pozzo artesiano e
l'invaso per lo stoccaggio dell'acqua dolce. Nel caso del pozzo, come
gia' evidenziato, l'impatto e' realizzato con il sistema
idrogeologico profondo ed in una zona che possiamo definire come
prossima alla linea di riva. Per ricondurre quest'opera all'interno
dei parametri di accettabilita' e' percio' indispensabile: 1) che il
pozzo sia monofalda; 2) che prelevi dall'acquifero piu' profondo e
cioe' oltre i 180 ml; 3) che la portata massima della pompa non
superi i 4 litri/sec.; 4) che il pozzo venga munito di misuratore di
portata; 5) che il prelievo annuo non superi, in ogni caso, i 25.000
mc; 6) che il sistema di scambio termico sia realizzato con tutte le
tecnologie per il riutilizzo delle acque; 7) nel caso dell'invaso per
lo stoccaggio dell'acqua risulta indispensabile che questo venga
impermeabilizzato. Infatti essendo questo eseguito in scavo fara'
affiorare lo specchio di falda per cui risulta a questo punto
impossibile prelevare direttamente acqua visto che esiste una
consolidata giurisprudenza che assimila questa fattispecie ad un
pozzo rendendone di fatto impossibile l'autorizzazione; 8)
l'impermeabilizzazione, in considerazione della particolarita' del
contesto ambientale, andra' realizzata con argilla e realizzando uno
spessore finito di almeno 60 cm.
Suolo e sottosuolo
9) Il Servizio Geologico, Protezione civile e Sicurezza lavoro del
Comune di Ravenna ha rilasciato autorizzazione per l'esecuzione di
lavori in aree sottoposte a vincolo idrogeologico con PG n. 13142 del
19/3/2002, fatti salvi i diritti di terzi e alle seguenti condizioni:
- che il terreno di risulta dall'esecuzione di tutti gli scavi
eseguiti nelle aree soggette a vincolo idrogeologico venga
risistemato in sito; - non viene autorizzata la perforazione del
pozzo artesiano previsto al punto 10 della relazione tecnica allegata
al progetto, che ai sensi della vigente normativa dovra' essere
oggetto di separata ed apposita istanza.
Rumore
10) Si prescrive di assicurare, durante la fase di gestione
dell'intervento relativo alla distribuzione plurima delle acque del
CER - Intervento 2 - "Area Ronco - Bevano" il rispetto dei limiti di
pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e successive modifiche
per gli eventuali alloggi e ricettori presenti, nelle adiacenze
dell'infrastruttura progettata, in particolare tali aree vanno
considerate appartenenti alla III classe (area di tipo misto) con
limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50 dB(A);
11) durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto
dei limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali
aree vanno considerate appartenenti alla III classe (area di tipo
misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50
dB(A).
Flora, vegetazione, fauna, ecosistemi
12) Si ritiene vincolante quanto consigliato nelle gia' citate
integrazioni inviate con nota del 7 ottobre 2002 e cioe': eseguire un
monitoraggio periodico, quantomeno della componente vegetale, nelle
aree interessate dagli interventi in modo da valutare se le dinamiche
di colonizzazione vegetale procedono secondo le previsioni o se vi
sono fattori di ostacolo non previsti tali da rischiare di
compromettere l'omeostasi.
13) Per la realizzazione dell'impianto di fitodepurazione si
raccomanda di prevedere l'utilizzo di specie vegetali in grado sia di
fornire buona funzionalita' all'impianto ed in grado di inserirsi
nell'ambiente dal punto di vista paesaggistico ed ecologico.
14) Dal punto di vista faunistico si prescrive di evitare il periodo
che va dalla meta' del mese di febbraio alla fine del mese di luglio
per l'effettuazione dei lavori, al fine di evitare ogni disturbo alla
delicata fase di nidificazione dell'avifauna.
Paesaggio
15) Appare, in ogni caso, necessario che tali interventi dovranno
essere realizzati con materiali e colori compatibili con il contesto
ambientale in cui andranno ad inserirsi e non potranno in alcun modo
pregiudicare il mantenimento o la crescita delle specie arboree
presenti, in particolare durante le fasi di cantiere, relativamente
alle aree prossime ai lavori, definite "formazioni boschive del piano
basale" e "formazioni conifere adulte" secondo quanto definito nella
Carta dell'Uso del suolo della Regione Emilia-Romagna.
Fase di cantierizzazione
16) Per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione
dei mezzi si ritiene necessario: - per l'eventuale impianto di
betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi di abbattimento
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; - qualora
nella composizione del calcestruzzo rientri come materia prima il
polistirolo, il ciclo delle acque usate, provenienti anche dal
lavaggio delle autobetoniere, non dovra' essere svolta a cielo aperto
e comunque, prima dello scarico delle acque usate nel contenitore
preparato allo scopo, dovranno essere interposte griglie di
trattenimento del materiale plastico; - prevedere la umidificazione
dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed
inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto
quando queste si trovino nelle vicinanze dell'aggregato urbano; - per
il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei
cassoni con teloni.
17) Durante la cantierizzazione del progetto in esame, si prescrive
il rispetto dei limiti di pressione sonora previsti dal DPCM 1/3/1991
e successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori
presenti, nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in
particolare tali aree, vanno considerate appartenenti alla I classe
(area di particolare tutela) con limite diurno pari a 50 dB(A) e
limite notturno pari a 40 dB(A).
18) Per il ripristino delle aree di scavo e di eventuali aree di
cantiere si prescrive di riutilizzare il terreno vegetale proveniente
dallo scotico, che si avra' cura di accumulare, separatamente dalle
altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere
alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica.
19) Per quanto riguarda le operazioni di ripristino, in generale, si
prescrive l'utilizzo di specie autoctone che garantiscono un maggior
successo di impianto (facilita' di attecchimento, adattamento
pedo-climatico, buona resa nello sviluppo, minori costi di
manutenzione); assolutamente da evitare sono le specie riconosciute
come invadenti (Robinia, Alianto, etc.);
b) di dare atto che la valutazione di incidenza relativa al sito pSIC
(IT4060003) "Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce Reno,
Pineta di Bellocchio" ed al sito ZPS (IT4060015) "Vene di Bellocchio,
Sacca di Bellocchio, Foce Reno", ai sensi della Direttiva 92/43/CEE,
DPR 357/97 e della L.R. 3/99, art. 105, e' ricompresa nel "Rapporto
sull'impatto ambientale del progetto di ammodernamento di impianto di
acquacoltura estensiva in bacino vallivo, interno alla tenuta "San
Clemente", dell'Azienda agricola Orsi Mangelli SS sita in localita'
Primaro in comune di Ravenna, presentato dalla Azienda agricola Orsi
Mangelli Societa' Semplice", in quanto la Direttiva 92/43/CEE prevede
che la "Valutazione di incidenza" puo' essere effettuata all'interno
delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale e
sostituita da esse;
c) di dare atto che il parere sull'impatto ambientale previsto al
comma 2 dell'art. 5 del DPR 12 aprile 1996 da parte
dell'Amministrazione comunale di Ravenna, dell'Amministrazione
provinciale di Ravenna e del Consorzio Parco Regionale del Delta del
Po e' ricompreso nel "Rapporto sull'impatto ambientale del progetto
di ammodernamento di impianto di acquacoltura estensiva in bacino
vallivo, interno alla tenuta San Clemente, dell'Azienda Agricola Orsi
Mangelli ss sita in localita' Primaro in comune di Ravenna,
presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli Societa' Semplice, ai
sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni;
d) di dare atto che il nulla osta del Consorzio del Parco regionale
del Delta del Po, ai sensi delle Norme di attuazione del Piano
territoriale del Parco, adottato con delibera del Consiglio
provinciale di Ferrara 119/10013 dell'1/7/1991, modificata con
delibera del Consiglio provinciale di Ferrara n. 88/25001 del
25/06/1997 d'intesa con l'Amministrazione provinciale di Ravenna,
delibera Consiglio provinciale n. 137/55607 del 10/11/1998, e vigente
in salvaguardia obbligatoria ai sensi della L.R. 11/88 e successive
modifiche ed in particolare ai sensi dell'art. 109 "Modifiche alla
L.R. n. 11 del 1988" della L.R. n. 3 del 1999 e dell'art. 12, comma 2
della L.R. 20/00, e' ricompreso nel "Rapporto sull'impatto ambientale
del progetto di ammodernamento di impianto di acquacoltura estensiva
in bacino vallivo, interno alla tenuta 'San Clemente', dell'Azienda
agricola Orsi Mangelli ss sita in localita' Primaro in comune di
Ravenna, presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli Societa'
semplice";
e) di dare atto che l'autorizzazione idrogeologica, ai sensi del RD
3267/23, e' ricompresa nel "Rapporto sull'impatto ambientale del
progetto di ammodernamento di impianto di acquacoltura estensiva in
bacino vallivo, interno alla tenuta 'San Clemente', dell'Azienda
agricola Orsi Mangelli ss sita in localita' Primaro in comune di
Ravenna, presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli Societa'
semplice";
f) di dare atto che il Comune di Ravenna, dopo aver ottenuto il
parere favorevole dalla Commissione edilizia del Comune di Ravenna
nella seduta del 2/12/2002, si e' riservato di rilasciare i titoli
autorizzativi alla realizzazione delle opere successivamente, che
comprenderanno anche la dovuta autorizzazione per l'aspetto
ambientale ai sensi del DLgs 490/99 e verra' notificata alla
Soprintendenza per i Beni architettonici e del Paesaggio;
g) di dare atto che, sulla base dei lavori e delle valutazioni della
Conferenza di Servizi, l'Amministrazione provinciale di Ravenna non
ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, ai
sensi del DLgs 152/99, artt. 45 e 46, con provvedimento n. 544 dell'1
agosto 2003, a firma del Dirigente del Settore ambiente e suolo che
costituisce l'Allegato 2, quale sua parte integrante e sostanziale,
della presente deliberazione;
h) di dare atto che, sulla base dei lavori della Conferenza di
Servizi, il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli di Ravenna, con
nota prot. n. 293/RI5 del 26 gennaio 2004 che costituisce l'Allegato
3, quale sua parte integrante e sostanziale, della presente
deliberazione, ha informato la Azienda agricola Orsi Mangelli ss che,
in relazione alla richiesta di concessione di derivazione di acqua
sotterranea in localita' Primaro, Tenuta San Clemente, "tenuto conto
dei pareri espressi in merito dalla Provincia di Ravenna e
dall'Autorita' di Bacino del fiume Po e di quanto previsto dal R.R.
41/01, la prevista concessione potra' essere emessa subordinando la
stessa alla reimmissione in profondita' delle acque prelevate (al
termine del ciclo del loro utilizzo), oppure al trattamento
chimico-fisico delle medesime per ottenere la compatibilita' allo
scarico nel Canale Bellocchio. Alternativamente la ditta dovra'
provvedere con altra tecnologia al riscaldamento delle acque di
superficie derivate al fine di ottenere analogo risultato";
i) di dare atto che la Azienda agricola Orsi Mangelli ss, con nota
del 2 febbraio 2004 (acquisita al prot. 7816/VIM del 12 febbraio 2004
di questa Regione) che costituisce l'Allegato 4, quale sua parte
integrante e sostanziale, della presente deliberazione, in relazione
alla nota prot. n. 293/RI5 del 26 gennaio 2004 del Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli di Ravenna ha richiesto di stralciare la
"parte del progetto indicata con il numero 10 negli elaborati grafici
e relazione tecnica di progetto, relativa alla realizzazione del
pozzo per la derivazione di acqua sotterranea";
j) di acconsentire allo stralcio della parte del progetto indicata
con il numero 10 negli elaborati grafici e relazione tecnica di
progetto, relativa alla realizzazione del pozzo per la derivazione di
acqua sotterranea, come richiesto dal proponente Azienda agricola
Orsi Mangelli ss, in quanto non pregiudizievole per l'insieme degli
altri interventi previsti nel progetto;
k) di dare atto che i pareri di competenza dell'ARPA Sezione
provinciale di Ravenna sono ricompresi nel "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto di ammodernamento di impianto di acquacoltura
estensiva in bacino vallivo, interno alla tenuta 'San Clemente',
dell'Azienda agricola Orsi Mangelli ss sita in localita' Primaro in
comune di Ravenna, presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli
Societa' Semplice";
l) di dare atto che i pareri di competenza dell'Azianda Unita'
saniaria locale di Ravenna sono ricompresi nel "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto di ammodernamento di impianto di acquacoltura
estensiva in bacino vallivo, interno alla tenuta 'San Clemente',
dell'Azienda agricola Orsi Mangelli ss sita in localita' Primaro in
comune di Ravenna, presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli
Societa' Semplice";
m) di dare atto che il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli di
Ravenna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza
di Servizi, ai fini del rilascio del proprio parere di competenza,
trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
n) di dare atto che ARPA - Sezione provinciale di Ravenna non ha
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ai
fini del rilascio del proprio parere di competenza, trova quindi
applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
o) di dare atto che AUSL Ravenna - Servizio Igiene pubblica non ha
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ai
fini del rilascio del proprio parere di competenza, trova quindi
applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
p) di stabilire che la presente valutazione di impatto ambientale del
progetto di ammodernamento di impianto di acquacoltura estensiva in
bacino vallivo, interno alla tenuta "San Clemente", dell'Azienda
agricola Orsi Mangelli ss sita in localita' Primaro in comune di
Ravenna, presentato dalla Azienda agricola Orsi Mangelli Societa'
Semplice abbia validita' per 3 anni;
q) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione al
proponente Azienda agricola Orsi Mangelli s.s.
r) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione
all'Amministrazione provinciale di Ravenna, al Comune di Ravenna, al
Servizio Tecnico dei Bacini Regionali, all'Ente di gestione del Parco
regionale del Delta del Po, all'ARPA - Sezione provinciale di
Ravenna, all'AUSL Ravenna - Servizio Igiene pubblica;
s) di pubblicare, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, per estratto, la presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.