REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2546

L.R. 28/99 - Art. 5, comma 2 - Aggiornamento dei criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione per il settore vegetale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei                   
prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose                
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle                 
LL.RR. 29/92 e 51/95";                                                          
preso atto:                                                                     
- che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della citata L.R. 28/99, la                
Giunta regionale definisce i principi generali cui devono uniformarsi           
i disciplinari di produzione;                                                   
- che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la Regione                   
provvede alla formulazione dei disciplinari di produzione che fissano           
i caratteri dei processi produttivi necessari per diminuirne                    
l'impatto ambientale e tutelare la salute dei consumatori;                      
viste:                                                                          
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2130 del 28 novembre               
2000, avente per oggetto "L.R. 28/99 - comma 2, art. 5 - Definizione            
dei criteri per la formulazione dei disciplinari di produzione per il           
settore vegetale";                                                              
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 9284 del 29           
luglio 2003 che istituisce un gruppo di lavoro incaricato di                    
formulare proposte tecniche relative all'aggiornamento dei principi             
cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione integrata per il            
settore delle produzioni vegetali ed alla revisione dei relativi                
disciplinari;                                                                   
preso atto della proposta emersa dalle riunioni del sopra citato                
gruppo di lavoro in merito all'aggiornamento dei principi cui devono            
uniformarsi i disciplinari di produzione per il settore vegetale;               
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'Area Agricoltura;                                      
- n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il               
punto 4.1.1. dell'allegato;                                                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi                    
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della citata deliberazione             
447/03;                                                                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare i principi generali a cui debbono uniformarsi i                 
disciplinari di produzione per il settore vegetale nella formulazione           
di cui all'Allegato a, parte integrante della presente                          
deliberazione;                                                                  
2) di dare atto che il Dirigente competente provvedera', con proprio            
atto formale, ad approvare i disciplinari di produzione integrata del           
settore vegetale redatti in conformita' ai criteri di cui al predetto           
Allegato a;                                                                     
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO A                                                                      
Criteri per la definizione dei disciplinari di produzione ai sensi              
dell'art. 5, comma 2, L.R. 28/99. Settore vegetale                              
Premessa                                                                        
Per produzione integrata si intende un sistema agrario di produzione            
degli alimenti e di altri prodotti di alta qualita' che utilizza                
risorse e meccanismi di regolazione naturale per rimpiazzare apporti            
dannosi all'ambiente e assicurare una agricoltura sostenibile. Sono             
sottolineati l'approccio olistico di sistema, l'insieme dell'azienda            
come unita' di base, il ruolo centrale degli agro-ecosistemi,                   
l'equilibrio del ciclo degli elementi nutritivi ed il benessere delle           
diverse specie di bestiame.                                                     
Ne sono componenti essenziali la conservazione ed il miglioramento              
della fertilita' del suolo e la diversita' dell'ambiente. I metodi              
biologici, tecnici e chimici, sono giudiziosamente equilibrati e                
tengono conto della protezione dell'ambiente, del reddito e delle               
esigenze sociali.                                                               
I disciplinari di produzione dovranno essere formulati nel rispetto             
delle seguenti indicazioni.                                                     
Le deroghe ai disciplinari vengono concesse esclusivamente dalla                
Direzione Agricoltura nel rispetto dei principi sopracitati.                    
Fase di coltivazione                                                            
Successione colturale                                                           
I disciplinari di produzione integrata definiscono per ciascuna                 
coltura (o gruppi di colture) le successioni colturali che potranno             
essere adottate dalle aziende. La successione colturale ha lo scopo             
di prevenire i rischi fitosanitari, garantire la conservazione della            
fertilita' dei suoli e ridurre conseguentemente gli input di prodotti           
agrochimici. Salvo casi particolari, indicati nei disciplinari di               
produzione integrata e seconde le modalita' di deroga, non e'                   
permesso il ristoppio.                                                          
All'interno dei disciplinari sono indicati dei vincoli sia in termini           
di intervallo minimo di ritorno della stessa coltura che di colture             
da non coltivare durante tale intervallo in funzione delle rispettive           
esperienze agronomiche.                                                         
Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti                               
L'attuazione dei Programmi di difesa fitosanitaria integrata avviene            
impiegando i prodotti:                                                          
- a minore rischio di tossicita';                                               
- a maggiore compatibilita' ambientale nella minore quantita'                   
possibile solo se necessario.                                                   
Tali prodotti, specificatamente indicati nei disciplinari, potranno             
essere scelti anche tenendo conto delle esigenze di attuare la difesa           
delle produzioni a livelli economicamente accettabili.                          
I predetti programmi vengono realizzati attraverso la definizione di            
norme tecniche di coltura predisposte in coerenza con i principi e i            
criteri generali di cui alla decisione CE 96/3864 del 30/12/1998.               
In sintesi si prevede che la corretta gestione fitoiatrica sia basata           
su due specifici momenti decisionali:                                           
1) necessita' o meno di intervenire e scelta del momento ottimale: -            
tutti gli interventi devono essere indirizzati verso bersagli                   
specificatamente individuati per i quali si sia valutata l'effettiva            
pericolosita'; - particolare cura deve essere inoltre rivolta nella             
scelta del momento ottimale per l'esecuzione degli interventi;                  
2) individuazione dei mezzi di difesa: - devono essere ottimizzate le           
quantita' e le modalita' di distribuzione dei fitofarmaci; in questo            
senso occorre limitare il numero degli interventi e privilegiare le             
tecniche che consentono di ridurre le quantita' di principio attivo             
distribuite per ettaro; inoltre e' previsto l'impiego di irroratrici            
controllate e tarate secondo l'allegato 1 con intervallo massimo di 5           
anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei                   
contoterzisti; - devono essere scelti i mezzi di difesa                         
privilegiando, innanzi tutto, quelli a minor impatto ambientale                 
(agronomici, fisici, biologici ecc.) e poi, tra i prodotti di                   
sintesi, dando priorita' a quelli che, avendo una buona efficacia,              
abbiano il miglior profilo ecotossicologico;                                    
3) controllo e taratura delle irroratrici: le attrezzature per la               
distribuzione dei prodotti fitosanitari dovranno essere sottoposte a            
controllo e taratura secondo quanto disposto dalla deliberazione                
della Giunta regionale 1202/99 e successive modificazioni ed                    
aggiornamenti e ad intervalli indicati all'interno dei disciplinari             
di produzione integrata.                                                        
Fertilizzazione                                                                 
I disciplinari di produzione integrata devono garantire il rispetto             
dei seguenti principi, fatto comunque obbligo del rispetto dei                  
quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione              
della direttiva 91/676/CEE:                                                     
- definizione dei quantitativi massimi distribuibili per coltura dei            
macro elementi nutritivi sulla base delle asportazioni e delle                  
risorse (stimate in base alle analisi del suolo) rispettando i                  
massimali indicati nelle norme generali e di coltura, ad eccezione              
delle colture per le quali viene eseguito il bilancio semplificato              
dell'azoto;                                                                     
- definizione delle epoche e delle modalita' di distribuzione dei               
fertilizzanti e degli ammendanti organici in funzione delle loro                
caratteristiche e dell'andamento climatico;                                     
- impiego razionale dei reflui zootecnici con limiti inferiori di               
almeno il 20% rispetto a quelli stabiliti dalla normativa comunitaria           
nazionale e regionale nelle seguenti aree preferenziali definite a              
prevalente tutela idrogeologica;                                                
- zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi              
d'acqua;                                                                        
- zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;                   
- pertinenze idrauliche dei canali di bonifica;                                 
- zone vulnerabili e aree sensibili individuate ai sensi della                  
direttiva 91/676/CEE.                                                           
Irrigazione                                                                     
Deve essere attuata attraverso l'impiego del metodo del bilancio                
idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi                
massimi distribuibili (basato su condizioni meteoclimatiche e                   
pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici locali, se                 
disponibili).                                                                   
Gestione del suolo                                                              
I disciplinari di produzione integrata devono fissare dei vincoli               
alla esecuzione delle lavorazioni, alla regimazione delle acque                 
superficiali e alla gestione della copertura vegetale tali da                   
garantire il contenimento della erosione e della lisciviazione dei              
nutrienti. Tali indicazioni dovranno essere adattate alle esigenze              
delle zone di pianura, collina e montagna.                                      
Gestione delle tare                                                             
E' vietato l'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sulle             
tare aziendali ad eccezione di quelli specificamente indicati nei               
disciplinari di produzione integrata.                                           
Scelta varietale                                                                
I disciplinari di produzione integrata riportano le liste delle                 
varieta' consigliate per l'impianto nelle diverse aree regionali;               
tali liste sono definite secondo i seguenti criteri:                            
- caratteristiche qualitative e prospettive di mercato;                         
- vocazionalita' ed adattabilita' alle condizioni regionali;                    
- caratteristiche di precocita' per le aree piu' calde e siccitose;             
- resistenza, tolleranza o minore sensibilita' alle avversita';                 
- resistenza al freddo, per le colture con parte del loro ciclo che             
si sviluppa nei mesi piu' freddi;                                               
- ridotta esigenza di input agrochimici;                                        
- per la vite e' obbligatorio l'impiego di varieta' autorizzate alla            
coltivazione in Emilia-Romagna con specifica deliberazione della                
Giunta regionale ai sensi della normativa comunitaria di riferimento            
(Reg. CE 1493/99 e successive modificazioni ed aggiornamenti);                  
- esclusione delle varieta' geneticamente modificate.                           
Altre pratiche colturali                                                        
I disciplinari di produzione integrata possono contenere indicazioni            
ulteriori in merito a ulteriori pratiche agronomiche o altri aspetti            
colturali sia in termini di vincoli che di consigli. Tale trattazione           
dovra' essere funzionale all'ottenimento di sinergie positive con le            
pratiche oggetto di vincolo.                                                    
Fase di post-raccolta                                                           
Piano di controllo                                                              
Il piano di controllo del processo produttivo dovra' essere                     
realizzato dall'organismo di controllo prescelto dai richiedenti del            
marchio "QC".                                                                   
Epoca di raccolta e parametri di qualita'                                       
Nei disciplinari di produzione integrata deve essere indicata, ove              
siano presenti parametri tecnici o scientifici, per ciascuna specie             
e/o varieta', l'epoca di raccolta ottimale che permetta al prodotto             
di esplicare le migliori caratteristiche organolettiche e, allo                 
stesso tempo, consenta di garantire un adeguato livello                         
igienico-sanitario. In questo senso si dovranno quindi individuare e,           
eventualmente in taluni casi, stabilire in modo vincolante le                   
procedure ed i parametri piu' idonei da applicare per raggiungere               
tale obiettivo al momento della commercializzazione. Gli indici di              
qualita' dovranno quindi essere riferiti, laddove possibile, alla               
fine della fase di lavorazione (pre-distribuzione al consumo).                  
Tracciabilita' ed accettazione del prodotto                                     
Il prodotto accettato deve poter essere identificabile lungo tutto il           
processo di lavorazione, eventuale trasformazione e                             
commercializzazione. Devono quindi essere individuati "percorsi e               
procedure" che consentano, in ogni momento, di poter accertare la               
provenienza della partita (tutti i conferimenti o le consegne al                
centro di lavorazione di una determinata specie o varieta', intesa              
come insieme di cultivar o cloni a maturazione contemporanea,                   
ottenuta da una singola azienda). In tal senso, devono essere                   
individuate procedure idonee per garantire, oltre alla provenienza ed           
al rispetto delle norme tecniche previste, anche, l'effettiva                   
corrispondenza del prodotto ottenuto con lo standard della cultivar             
indicata.                                                                       
Lavorazione del prodotto e trattamenti post-raccolta                            
Nei DPI devono essere stabilite le procedure di lavorazione del                 
prodotto fresco, in cui siano specificati i criteri contenuti nelle             
Norme Comuni di Qualita', nonche' l'osservanza della normativa                  
vigente per la difesa delle colture. All'interno dei DPI potranno               
essere indicati i vincoli all'esecuzione di trattamenti di                      
post-raccolta con prodotti fitosanitari.                                        
Trasformazione dei prodotti                                                     
Nei DPI devono essere riportate, per ciascuna coltura, le procedure             
di trasformazione e lavorazione piu' idonee al conseguimento di                 
derivati che esplichino le massime caratteristiche qualitative e                
nutrizionali.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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