COMUNE DI PIACENZA

COMUNICATO

Approvazione dell'Accordo di programma sottoscritto il 31 maggio 2004 per la tutela e la valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti del Distretto Urbano ex art. 14 della Legge Regione Emilia-Romagna 3/2/1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni

Il Sindaco, premesso che:                                                       
- la Legge Regione Emilia-Romagna 3/2/1994, n. 5 e successive                   
modifiche ed integrazioni al Titolo IV - Interventi socio-sanitari a            
favore delle persone anziane - art. 14 prevede espressamente che i              
Sindaci dei Comuni sede di distretto di Unita' sanitaria locale, al             
fine di ottenere la massima integrazione tra i servizi sociali e                
sanitari a favore delle persone anziane, promuovono la conclusione di           
accordi di programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art.             
34 del DLgs 267/00 e successive modifiche, per l'attivazione, di                
norma nell'ambito territoriale di ciascun distretto, di un servizio             
unico per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e            
sanitarie a favore delle persone anziane (SAA) e degli strumenti                
tecnici per la valuazione multidimensionale;                                    
- il Comune di Piacenza - Sede del Distretto Urbano, in vista della             
scadenza dell'Accordo di programma siglato in data 29 novembre 2000 e           
pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale del 24/1/2001 (scadenza           
prevista per il 23/1/2004), ha promosso la conclusione di un nuovo              
accordo di programma tra i Comuni del Distretto Urbano, l'Azienda               
Unita' sanitaria locale e i soggetti giuridici che all'interno dello            
stesso Distretto gestiscono attualmente case protette con posti in              
gran parte o per la totalita' convenzionati, per la tutela e la                 
valorizzazione delle persone anziane del Distretto definendo con gli            
stessi le linee guida per orientare la progettazione di interventi ed           
iniziative rivolte agli anziani non autosufficienti residenti nel               
territorio distrettuale ed alle loro famiglie;                                  
- in data 15 ottobre 2003 si e' tenuta la prima seduta del Comitato             
per l'Accordo di programma convocato dal Comune di Piacenza tra tutti           
i predetti soggetti per la conclusione del nuovo accordo, cui sono              
seguite le sedute del 19 dicembre 2003, del 30 aprile 2004 e quella             
conclusiva del 17 maggio 2004;                                                  
- nella seduta conclusiva predetta e' stato redatto da parte dei                
soggetti presenti una bozza di testo del nuovo Accordo di programma;            
- con nota 20 maggio 2004, n. 28731 di prot. il Sindaco del Comune di           
Piacenza ha provveduto a convocare per il 31 maggio 2004 la                     
Conferenza tra i rappresentanti degli Enti suindicati per                       
l'espressione del consenso all'Accordo di programma in parola;                  
- in esito alle conclusioni della Conferenza degli Enti del 31 maggio           
2004 e' stato sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti                 
pubblici e soggetti giuridici interessati l'Accordo di programma per            
la tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a                 
favore di anziani non autosufficienti del Distretto Urbano ex art. 14           
della Legge Regione Emilia-Romagna 5/94 e successive modifiche ed               
integrazioni;                                                                   
- a termini dell'art. 34, comma 4 del DLgs 267/00 e successive                  
modifiche, l'Accordo di programma deve essere approvato con atto                
formale del Sindaco;visto il vigente statuto del Comune di Piacenza             
approvato dal Consiglio comunale con atto 230/01 come modificato con            
atto consiliare 122/01;                                                         
visto il vigente Regolamento sull'organizzazione e servizi comunali;            
decreta:                                                                        
a) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge            
n. 5 Regione Emilia-Romagna del 3/2/1994 e successive modifiche ed              
integrazioni, l'Accordo di programma stipulato in data 31 maggio 2004           
tra il Comune di Piacenza, i Comuni del Distretto Urbano, l'Azienda             
Unita' sanitaria locale di Piacenza ed i soggetti giuridici che nel             
Distretto Urbano gestiscono attualmente strutture protette con posti            
in gran parte o per la totalita' convenzionati, per l'attuazione                
della massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore            
delle persone anziane non autosufficienti e degli adulti affetti da             
forme morbose equiparabili a quelle geriatriche e dei nuclei                    
familiari di riferimento nel Distretto Urbano di Piacenza, Accordo              
che viene allegato parte integrante e sostanziale del presente atto             
sub A);                                                                         
b) di dare mandato al Settore Servizi sociali e abitativi di                    
provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna conformemente a               
quanto previsto dall'art. 34, comma 4 del DLgs 267/00 e successive              
modificazioni.                                                                  
IL SINDACO                                                                      
Roberto Reggi                                                                   
Accordo di programma ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5/94 per la                
tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore             
di anziani non autosufficienti del Distretto Urbano                             
I Comuni del Distretto Urbano e piu' precisamente:                              
- Comune di Piacenza - Codice fiscale 00229080338 - rappresentato dal           
Sindaco pro-tempore Reggi Roberto;                                              
- Comune di Gossolengo - Codice fiscale 00198670333 - rappresentato             
dal Sindaco pro-tempore Arbasi Gianni;                                          
- Comune di Podenzano - Codice fiscale 80003050335 - rappresentato              
dal Sindaco pro-tempore Maestri Antonio;                                        
- Comune di Ponte dell'Olio - Codice fiscale 00255060337 -                      
rappresentato dal Sindaco pro-tempore Montanari Angelo;                         
- Comune di Rivergaro - Codice fiscale 00271960338 - rappresentato              
dal Sindaco pro-tempore Rai Mauro;                                              
- Comune di San Giorgio Piacentino - Codice fiscale 00229130331 -               
rappresentato dall'Assessore ai Servizi sociali Faccini Mariuccia               
delegata dal Sindaco con nota prot. n. 4997/Segr. in data 24/5/2004             
depositata agli atti;                                                           
- Comune di Vigolzone - Codice fiscale 00308460336 - rappresentato              
dal Sindaco pro-tempore Argellati Werner;                                       
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza - Distretto Urbano -              
Codice fiscale 91002500337 - rappresentata dalla Coordinatrice dei              
Servizi sociali Cavazzuti Elisa delegata dal Direttore generale con             
nota prot. n. 90/D.G. in data 27/5/2004 depositata agli atti.                   
I soggetti giuridici che nel Distretto Urbano gestiscono attualmente            
strutture protette con posti in gran parte o per la totalita'                   
convenzionati e piu' precisamente:                                              
- Casa Protetta Dina Ida Balderacchi - Codice fiscale 8001040336 -              
rappresentata dal Presidente pro-tempore Corbelletta Don Aldo;                  
- Pia Casa per Anziani Maruffi - Codice fiscale 91004390331 -                   
rappresentata dal Presidente pro-tempore Venturati Piero;                       
- Pio Ritiro Cerati Onlus - Codice fiscale 00288360332 -                        
rappresentato da Pronti Carlo delegato dal Presidente del Consiglio             
di Amministrazione con nota prot. n. 325 in data 26/5/2004 depositata           
agli atti;                                                                      
- ICOS Srl gestore Casa San Giuseppe - Partita IVA 10672440152 -                
rappresentata dalla Direttrice Bertolini Liana delegata dal                     
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societa' giusta               
procura notarile 8997/98 depositata agli atti;                                  
- Pensionato e Casa Protetta Vittorio Emanuele II - Codice fiscale              
00287210330 - rappresentato dalla vice-Presidente Astrua Giuseppina             
delegata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 12 del           
25/5/2004 depositata agli atti;                                                 
stipulano il seguente Accordo di programma con la finalita' di                  
attuare la massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a              
favore delle persone anziane non autosufficienti e degli adulti                 
affetti da forme morbose equiparabili a quelle geriatriche e dei                
nuclei familiari di riferimento, in attuazione della L.R. 5/94 e nel            
rispetto della L.R. 2/03;                                                       
confermano nel Servizio Assistenza Anziani (SAA) lo strumento tecnico           
per il governo unificato dell'accesso alla rete dei servizi socio               
sanitari in coerenza con le linee programmatiche del Piano di Zona              
pur ribadendo la volonta' di mantenere la titolarita' e di esercitare           
le proprie funzioni in conformita' alla normativa vigente, ai dettati           
statutari ed agli indirizzi politico-programmatici di ciascun Ente;             
convengono sulla necessita' di mantenere l'esercizio delle proprie              
funzioni socio-assistenziali e la titolarita' degli interventi nei              
rispettivi ambiti territoriali anche in considerazione delle                    
specifiche risorse e bisogni di ogni territorio;                                
condividono le seguenti linee guida per orientare la progettazione di           
interventi ed iniziative rivolte agli anziani non autosufficienti               
residenti nel territorio del Distretto ed alle loro famiglie.                   
± compito dei sottoscrittori del presente accordo promuovere e                  
garantire i fondamentali diritti della persona anziana non                      
autosufficiente e della sua famiglia:                                           
- autodeterminazione ed effettiva liberta' di scegliere tra diverse             
opportunita' e servizi;                                                         
- continuare ad abitare nelle propria casa o in un ambiente che                 
garantisca non solo un'adeguata qualita' del servizio offerto ma                
anche elementi di continuita' con la vita precedente e mantenendo               
l'opportunita', ove possibile, di rientrare a casa dopo un periodo in           
struttura protetta;                                                             
- utilizzare al massimo le proprie risorse ed abilita' persistenti;             
- trasparenza ed equita' nell'accesso ai servizi;                               
- possibilita' di fruire di informazioni adeguate e facilmente                  
accessibili;                                                                    
- approccio globale ed integrato nella valutazione dei suoi bisogni             
socio-sanitari e delle sue risorse;                                             
- coinvolgimento delle famiglie ed altri care-givers nel progetto di            
assistenza personalizzato e riconoscimento del loro fondamentale                
lavoro di cura.                                                                 
I sottoscrittori del presente accordo condividono inoltre la                    
necessita':                                                                     
- di sostenere in modo omogeneo nel territorio del Distretto la rete            
integrata dei servizi socio-sanitari come risposta adeguata alla                
globalita' dei bisogni della persona anziana non autosufficiente;               
- di ottimizzare le risorse disponibili in un'ottica di trasparenza             
dei costi dei servizi;                                                          
- mantenere un ascolto permanente all'evoluzione dei bisogni degli              
anziani e delle loro famiglie per adeguare costantemente l'offerta              
dei servizi sul piano qualitativo e quantitativo, con particolare               
riferimento al diffondersi di patologie quali la malattia di                    
Alzheimer ed altri gravi disturbi comportamentali e cognitivi;                  
- assicurare la formazione e l'aggiornamento degli operatori e dei              
professionisti a contatto con gli anziani;                                      
- avviare esperienze di promozione culturale e di cittadinanza attiva           
finalizzate al benessere dell'anziano ed al mantenimento della                  
propria autonomia;                                                              
- riconoscere il lavoro di cura delle assistenti famigliari private,            
in maggior parte immigrate, promuoverne la qualificazione e                     
l'integrazione con i servizi della rete, nell'ottica della tutela               
dell'anziano non autosufficiente;                                               
- valorizzare l'apporto di nuove tecnologie ed orientare gli anziani            
nell'utilizzo delle stesse;                                                     
- porre le condizioni per un maggiore coinvolgimento dei medici di              
medicina generale all'interno della rete dei servizi socio-sanitari a           
supporto della domiciliarita'.                                                  
Indicano le funzioni, i compiti e l'organizzazione del SAA come di              
seguito specificato.                                                            
Articolo 1                                                                      
Comitato attuativo                                                              
dell'Accordo di programma                                                       
1. Il Comitato attuativo e' l'organismo di indirizzo e controllo                
relativamente ai contenuti del presente Accordo ed il garante del               
funzionamento del SAA.                                                          
Esso e' composto da:                                                            
- i Sindaci dei Comuni del Distretto Urbano o loro delegati con                 
garanzia di continuita' e individuati tra i componenti gli Organi               
collegiali comunali;                                                            
- i legali rappresentanti dei soggetti giuridici sottoscrittori o               
loro delegati;                                                                  
- il Direttore del Distretto Urbano dell'Azienda Unita' sanitaria               
locale di Piacenza o suo delegato;                                              
- il Responsabile dell'UO Assistenza Primaria del Distretto o suo               
delegato.                                                                       
2. Il Comitato attuativo e' presieduto dal Sindaco del Comune di                
Piacenza o suo delegato. Fra i componenti di provenienza elettiva o             
loro delegati viene nominato in seduta plenaria, da tutti i membri              
sottoscrittori o loro delegati, tramite voto segreto e con la                   
maggioranza assoluta degli aventi diritto, un Vice Presidente che               
sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza di                
quest'ultimo.                                                                   
3. Il Presidente rappresenta il Comitato ed esercita funzioni di                
direzione dei lavori e delle attivita' del Comitato stesso. Permane             
in carica per il tempo di validita' del presente Accordo stesso,                
salvo decadenza della funzione elettiva nell'Ente di appartenenza.              
4. Il Comitato e' convocato dal Presidente e si riunisce                        
trimestralmente. Il Presidente e' altresi' tenuto a convocare il                
Comitato su richiesta di almeno un terzo dei componenti.                        
5. Alle riunioni del Comitato possono intervenire, su richiesta del             
Presidente e senza diritto di voto, il Responsabile del SAA, i                  
Responsabili dei Servizi sociali dei Comuni del Distretto, i                    
Direttori e/o Responsabili delle strutture residenziali e                       
semiresidenziali inserite nella rete dei servizi.                               
6. Le sedute del Comitato hanno validita' se sono presenti la meta'             
piu' uno dei componenti.                                                        
7. Per il funzionamento del Comitato viene fatto rinvio ad esplicito            
Regolamento da approvarsi da parte dello stesso Comitato.                       
8. Il Presidente del Comitato nomina un segretario con la funzione di           
redigere i verbali degli incontri con particolare riferimento alla              
trascrizione delle deliberazioni assunte.                                       
Articolo 2                                                                      
Funzioni del Comitato attuativo                                                 
1. Il Comitato attuativo esercita le funzioni di:                               
a. indirizzo, programmazione, pianificazione, in coerenza con le                
scelte programmatone assunte dalla Zona sociale Distretto Urbano                
attraverso il Piano di Zona, degli interventi di integrazione tra i             
servizi sociali e sanitari a favore delle persone anziane non                   
autosufficienti e degli adulti affetti da forme morbose equiparabili            
a quelle geriatriche e dei nuclei familiari di riferimento;                     
b. approvazione del piano di lavoro annuale del SAA di cui al                   
successivo art. 5 che stabilisce le priorita' di intervento, le                 
attivita', le risorse (finanziarie, di personale, spazi e strumenti             
ivi compresa l'implementazione e gestione del sistema informativo) ad           
esse destinate e i criteri di ripartizione tra gli Enti                         
sottoscrittori, in coerenza con le indicazioni e le normative                   
regionali.                                                                      
c. controllo e vigilanza sulla realizzazione dei contenuti del                  
presente Accordo nonche' sull'operativita' del SAA anche attraverso             
l'approvazione del consuntivo dell'attivita' annuale di cui al                  
successivo art. 5;                                                              
d. promozione di una modalita' di progettazione e realizzazione dei             
servizi basata sulla collaborazione interistituzionale ed in                    
un'ottica di rete e di reciprocita';                                            
e. approvazione di criteri e modalita' di accesso ai servizi della              
rete predisposti dall'Ufficio di Coordinamento di cui al successivo             
art. 5;                                                                         
f. approvazione dei programmi di controllo della qualita' dei servizi           
socio-sanitari e del funzionamento della rete di tali servizi di cui            
al successivo art. 4;                                                           
g. monitoraggio dell'andamento della contribuzione al costo dei                 
servizi a carico degli utenti.                                                  
Articolo 3                                                                      
Funzioni del SAA                                                                
1. Spetta al SAA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5/94:                        
a) assicurare, in collaborazione con i servizi del Distretto, la                
valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei             
servizi attivando l'e'quipe di valutazione multidimensionale indicata           
dalle disposizioni regionali;                                                   
b) ottimizzare la qualita' degli interventi, anche tramite                      
l'individuazione del responsabile di ogni singolo caso;                         
c) garantire il coordinato ed imparziale utilizzo della rete dei                
servizi attraverso la gestione degli accessi, ispirando la propria              
attivita' alla tutela dei diritti dei cittadini in stato di bisogno e           
all'equita' di accesso tenuto conto delle disponibilita' esistenti e            
delle opzioni espresse dal cittadino e dalla sua famiglia.                      
2. La costruzione del sistema integrato dei servizi socio-sanitari              
viene garantito con assunzione comune di responsabilita' tra i                  
diversi enti firmatari. Il SAA ed i Servizi sociali dei Comuni del              
Distretto collaborano per la predisposizione e la realizzazione dei             
singoli programmi assistenziali personalizzati e delle modifiche che            
si rendessero necessarie.                                                       
3. L'Assistente sociale responsabile del caso, che coincide con                 
l'Assistente sociale comunale, assume la responsabilita'                        
dell'attuazione degli interventi previsti all'interno di tali                   
programmi, delle relative verifiche periodiche.                                 
Articolo 4                                                                      
Finalita' e compiti del                                                         
Servizio Assistenza Anziani                                                     
1. Le finalita' del SAA coerentemente con il quadro regionale                   
normativo vigente sono:                                                         
a. garantire la valutazione del bisogno della popolazione anziana non           
autonoma o a rischio di perdita di autonomia e degli adulti affetti             
da forme morbose equiparabili a quelle geriatriche, al fine di                  
massimizzare la coerenza tra domanda ed offerta di servizi;                     
b. governare l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari anche               
attraverso l'autorizzazione in via amministrativa di tali accessi;              
c. garantire l'attivita' di segreteria dell'e'quipe di valutazione              
multidimensionale;                                                              
d. predisporre e monitorare le liste d'attesa per l'accesso ai                  
servizi della rete ed agli interventi socio-sanitari;                           
e. ottimizzare i percorsi ed i tempi di fruizione dei servizi                   
definendo, in modo condiviso, procedure semplici che evitino ogni               
duplicazione e tempi lunghi per la valutazione e la presa in carico;            
f. promuovere e realizzare un collegamento operativo fra i servizi              
sociali, socio-sanitari e sanitari del Distretto e con il Presidio              
Ospedaliero di riferimento, al fine di assicurare la continuita'                
della cura ed un supporto alle reti famigliari adeguato alle loro               
necessita' per garantire la permanenza dell'anziano nella propria               
casa;                                                                           
g. monitorare la domanda attuale e potenziale della popolazione                 
anziana residente; formulare indicazioni e proposte per la                      
programmazione territoriale e la corretta allocazione delle risorse             
attraverso il piano di lavoro annuale che dovra' essere definito                
dall'Ufficio di Coordinamento e approvato dal Comitato attuativo;               
h. elaborare progetti per la realizzazione di nuovi servizi e/o                 
interventi e per l'adeguamento di quelli esistenti alle reali                   
esigenze degli anziani e delle loro famiglie, con particolare                   
riferimento alla diffusione di patologie quali la malattia di                   
Alzheimer, secondo quanto previsto nel progetto regionale 2581/99;              
i. garantire la raccolta e l'elaborazione dei dati informativi sulla            
domanda, sulle attivita' dell'e'quipe di valutazione                            
multidimensionale e dei servizi della rete ed in generale sui servizi           
per gli anziani presenti sul territorio distrettuale;                           
j. proporre ed attivare programmi di controllo della qualita' dei               
servizi socio-sanitari e del funzionamento della rete di tali                   
servizi;                                                                        
k. svolgere attivita' di informazione sui servizi e sulle                       
opportunita' esistenti sul territorio, sulle modalita' e sui criteri            
di accesso ai servizi, sviluppando anche i necessari collegamenti con           
gli Uffici Relazioni con il pubblico dei Comuni e dell'Azienda Unita'           
sanitaria locale;                                                               
l. promuovere e collaborare con gli Enti istituzionalmente preposti             
nella progettazione di attivita' di aggiornamento e di formazione del           
personale della rete e dei care-givers;                                         
m. collaborare nella promozione di attivita' di sostegno alle                   
famiglie quali consulenze psicologiche, assistenziali,                          
giuridico-legali, e di gruppi di auto-aiuto;                                    
n. promuovere ed organizzare campagne di informazione ed educazione             
alla salute rivolta alla popolazione anziana ed alle famiglie;                  
o. interagire con i SAA degli altri Distretti nell'ambito del                   
territorio provinciale al fine di scambiare informazioni, condividere           
l'analisi dei bisogni e delle risorse, sviluppare linee operative               
comuni;                                                                         
p. promuovere programmi specifici per incrementare il coinvolgimento            
dei medici di Medicina generale;                                                
q. assicurare il confronto e la valorizzazione delle Associazioni               
attive sul territorio, promuovendo relazioni anche istituzionali con            
il volontariato privato ed associato e il privato sociale, al fine              
anche di sperimentare nuove scelte assistenziali e progettuali che              
incrementino la domiciliarita' dell'anziano e il supporto alle                  
famiglie;                                                                       
r. avviare e garantire una funzione di raccordo organizzativo nei               
confronti dei diversi attori che operano a livello territoriale                 
nell'ambito del lavoro di cura e di assistenza a domicilio, con                 
l'obiettivo di coordinare e valorizzare tutte le risorse in un'ottica           
di progetto territoriale integrato.                                             
Articolo 5                                                                      
Funzionamento ed assetto                                                        
organizzativo del SAA                                                           
A) Funzione e compiti del Responsabile del SAA                                  
Il Responsabile ha il compito di:                                               
1. attuare le linee strategiche delineate dal Comitato per l'Accordo            
di programma con il supporto dell'Ufficio di Coordinamento, e                   
riferire periodicamente al Comitato sull'andamento dei servizi;                 
2. svolgere funzioni di coordinamento e verifica delle attivita' del            
servizio e del funzionamento della rete dei servizi socio-sanitari;             
3. assumere la responsabilita', in via delegata, delle risorse anche            
prevedendo l'attivazione dei contratti per l'erogazione degli Assegni           
di cura;                                                                        
4. gestire le liste distrettuali per l'accesso unificato ai diversi             
punti della rete, in conformita' e nel rispetto dei regolamenti                 
adottati;                                                                       
5. autorizzare, per quanto di competenza, in via amministrativa                 
l'accesso degli utenti nei servizi della rete;                                  
6. coordinare l'attivita' dell'e'quipe di valutazione                           
multidimensionale;                                                              
7. garantire le comunicazioni interne ed esterne in attuazione delle            
decisioni assunte dal SAA.                                                      
Il Responsabile del SAA dipende funzionalmente dal Comitato attuativo           
dell'Accordo di programma e, per gli aspetti operativi, si raccorda             
con il Dirigente Responsabile della struttura preposta dell'Ente di             
cui al successivo art. 8, comma 2.                                              
L'affidamento dell'incarico puo' avvenire:                                      
- sia su base fiduciaria su proposta di uno dei rappresentanti degli            
Enti sottoscrittori;                                                            
- sia attraverso assegnazione (comando, mobilita') da parte degli               
Enti sottoscrittori del presente Accordo di programma;                          
- sia attraverso selezione pubblica.                                            
Nella prima ipotesi la valutazione potra' avvenire sulla base di                
curriculum professionale dell'interessato.                                      
Nel caso di personale proveniente da Ente aderente all'Accordo, il              
soggetto dovra' essere inquadrato almeno nella Categoria "D" (ex                
settima qualifica funzionale) o equivalente con esperienza                      
professionale di almeno tre anni nell'attivita' di coordinamento di             
servizi alla persona.                                                           
Per l'ipotesi di pubblica selezione il soggetto concorrente dovra'              
essere in possesso di diploma di laurea oppure diploma di assistente            
sociale: in entrambi i casi e' richiesta un'esperienza professionale            
di almeno tre anni nell'attivita' di coordinamento di servizi alla              
persona.                                                                        
L'incarico ha, di norma, la durata dell'Accordo di programma ed e'              
soggetto a verifica annuale, da parte del Comitato attuativo, circa i           
risultati conseguiti dal Responsabile.                                          
L'incarico puo' essere motivatamente revocato in qualunque momento              
con un preavviso minimo di due mesi.                                            
Durante le assenze brevi del Responsabile per ferie, malattia, altri            
congedi, deve esserne prevista la sostituzione interna al SAA.                  
L'incarico comporta il trattamento giuridico ed economico previsto              
dalla vigente normativa; se trattasi di dipendente con rapporto di              
lavoro subordinato fara' riferimento al Contratto del Comparto di               
appartenenza, ivi comprese le relative indennita' di posizione e di             
risultato i cui importi e modalita' di erogazione verranno definiti             
dal Comitato attuativo in sede di programmazione annuale.                       
La modalita' di applicazione degli istituti contrattuali verra'                 
stabilita dal Comitato attuativo secondo uno specifico protocollo.              
L'affidamento dell'incarico di Responsabile del SAA e' deliberato dal           
predetto Comitato su proposta del Presidente fermi restando i criteri           
piu' sopra individuati.                                                         
b) Ufficio di Coordinamento - Funzioni e composizione                           
L'Ufficio di Coordinamento del SAA e' cosi' composto:                           
a) Responsabile del SAA;                                                        
b) il Dirigente del Settore Servizi sociali e abitativi del Comune di           
Piacenza o suo delegato;                                                        
c) un Responsabile dei Servizi sociali di un Comune facente parte del           
Distretto, o suo delegato (esclusa la citta');                                  
d) il Medico dell'e'quipe di valutazione multidimensionale;                     
e) un medico di struttura in rappresentanza dei sanitari clinici                
operanti nelle Case Protette;                                                   
f) un coordinatore socio-assistenziale delle strutture residenziali e           
semiresidenziali per anziani del Distretto, designato dalle stesse;             
g) il Responsabile dell'integrazione socio-sanitaria del Distretto.             
A seconda degli argomenti all'ordine del giorno dei lavori                      
dell'Ufficio Coordinamento stesso, potranno essere invitati esperti,            
collaboratori o comunque figure professionali ritenute utili per i              
lavori stessi.                                                                  
L'Ufficio di Coordinamento e' convocato dal Responsabile del SAA per            
il supporto dell'attivita' dello stesso, tra cui la predisposizione             
del piano di lavoro annuale, la presentazione del consuntivo                    
dell'attivita' annuale, l'analisi di proposte e strumenti da                    
sottoporre al Comitato attuativo. Il Responsabile del SAA e' altresi'           
tenuto a convocare l'Ufficio di Coordinamento su richiesta di almeno            
due componenti.                                                                 
C) Funzione e compiti della valutazione multidimensionale                       
La valutazione multidimensionale dell'anziano comporta la definizione           
di un Piano assistenziale individualizzato (PAI) che, considerata la            
situazione contingente di non autosufficienza, garantisca la migliore           
qualita' di vita, nel rispetto delle attese e dei desideri                      
dell'anziano e della sua famiglia.                                              
La finalita' principale della valutazione e' quella di avvicinare la            
cura, e quindi la risposta, ai bisogni del singolo anziano e della              
sua famiglia ed e' pertanto orientata alla predisposizione,                     
attuazione e verifica di un programma di assistenza personalizzato,             
finalizzato a massimizzare la coerenza fra domanda e risposta                   
assistenziale.                                                                  
La valutazione ha quindi il compito di favorire un miglior utilizzo             
della rete dei servizi socio-sanitari integrati e, agita come                   
processo, quello di rivedere periodicamente il Piano assistenziale              
personalizzato (PAI) e l'evoluzione del bisogno.                                
La funzione di valutazione multidimensionale si realizza tramite                
strumenti di valutazione delle condizioni di non autosufficienza                
degli anziani, definiti secondo linee guida condivise sia a livello             
aziendale (ambito sanitario-clinico) che comunale (ambito sociale).             
Le unita' di valutazioni multidimensionali, in una logica di                    
interazione continua con le varie realta' territoriali, dovranno                
favorire l'adozione di protocolli assistenziali, relativamente alle             
problematiche assistenziali piu' rilevanti e frequenti,                         
qualificandosi come soggetto esperto-consulente della rete dei                  
servizi e delle famiglie.                                                       
Una tale azione di supporto e di relazione crea le condizioni sia per           
una lettura complessiva del bisogno rispetto all'offerta e sia per              
una definizione puntuale ed efficace di un quadro sanitario e sociale           
della popolazione anziana e delle sue necessita' contingenti. Cio'              
puo' favorire lo svolgimento dell'attivita' del SAA, consentendogli             
di studiare ed approntare proposte di linee di indirizzo, di                    
programmazione e di pianificazione innovative improntate sulla                  
conoscenza e valutazione, in tempo reale, dei bisogni emergenti.                
La valutazione multidimensionale e' effettuata dall'e'quipe dell'UVM.           
Fino alla formale definizione della stessa UVM, tale funzione sara'             
espletata dall' UVG, di cui all'art 17 della L.R. 5/94 e all'art. 55            
della LR 2/03.                                                                  
Il carattere integrato e multidimensionale della valutazione e'                 
garantito dalla presenza di professionalita' sia sociali che                    
sanitarie.                                                                      
L'e'quipe di valutazione multidimensionale ha, pertanto, il compito             
di:                                                                             
a) definire per ciascun anziano un programma di assistenza                      
personalizzato con il coinvolgimento e la condivisione delle                    
famiglie, in accordo con il medico di famiglia, con il responsabile             
del caso e, in caso si tratti di persona dimessa dall'ospedale, di              
concerto con i responsabili delle divisioni ospedaliere come previsto           
dall'art. 19 della L.R. 5/94;                                                   
b) proporre l'utilizzo dei servizi socio-sanitari integrati;                    
c) rivedere periodicamente, con l'apporto del responsabile del caso,            
il programma assistenziale personalizzato ed eventualmente proporre,            
tenuto conto dell'evoluzione dei bisogno dell'anziano, l'utilizzo di            
servizi diversi.                                                                
L'attivita' di segreteria dell'e'quipe di valutazione                           
multidimensionale e' garantita dal SAA.                                         
D) Funzione e compiti dell'Assistente sociale responsabile del caso             
L'assistente sociale responsabile del caso e' la figura cardine                 
dell'impianto organizzativo della rete dei servizi poiche' accompagna           
l'anziano, la sua famiglia e gli eventuali altri care-givers lungo              
l'intero percorso assistenziale, attivando i ruoli, gli organismi ed            
i servizi necessari per la valutazione della domanda, la                        
predisposizione e l'attuazione di un programma assistenziale                    
individualizzato che preveda l'utilizzo di uno o piu'                           
servizi/interventi delle rete.                                                  
± garante del rispetto dei diritti e dei bisogni dell'anziano e della           
sua famiglia all'esterno e all'interno dei servizi socio-sanitari.              
Promuove tutte le risorse e opportunita' anche di carattere informale           
sul territorio.                                                                 
In particolare l'Assistente sociale responsabile del caso ha il                 
compito di:                                                                     
- essere filtro e punto di accoglienza per territorio, della domanda            
e del bisogno dell'utente e del suo nucleo famigliare;                          
- garantire una completa informazione sulle risorse della rete e                
sulle modalita' di fruizione e di accesso;                                      
- garantire e favorire l'accesso dell'utente alla valutazione                   
multidimensionale secondo tempi e modalita' che siano rispettosi e              
adeguati ai suoi bisogni;                                                       
- garantire le necessarie verifiche delle condizioni dell'anziano, in           
relazione alla loro evoluzione, coinvolgendo l'e'quipe di valutazione           
multidimensionale;                                                              
- segnalare al Responsabile del SAA le problematiche insorgenti nei             
territori.                                                                      
Potra' essere valutata dal Comitato attuativo la possibilita' di                
inserire l'Assistente sociale responsabile del caso quale membro                
effettivo dell'e'quipe di valutazione multidimensionale.                        
Articolo 6                                                                      
Organico del Servizio                                                           
Assistenza Anziani Distrettuale                                                 
L'organico di base assegnato al SAA Distrettuale deve garantire lo              
svolgimento delle seguenti funzioni: coordinamento del SAA,                     
valutazione multidimensionale, segreteria del SAA e dell'e'quipe per            
la valutazione multidimensionale, contabilita' oneri a rilievo                  
sanitario.                                                                      
Tali funzioni sono svolte attraverso il seguente organico, che viene            
confermato dagli aderenti all'accordo:                                          
Personale messo a disposizione dai sottoscrittori dell'Accordo di               
programma:                                                                      
- Responsabile SAA                                                              
Personale messo a disposizione dall'AUSL:                                       
- oeratori dell'e'quipe di valutazione multidimensionale;                       
- un amministrativo con funzioni di segreteria del SAA e dell'e'quipe           
di valutazione multidimensionale;                                               
- due amministrativi a part-time per contabilita' oneri a rilievo               
sanitario.                                                                      
Personale messo a disposizione dai Comuni del Distretto:                        
- un amministrativo in appoggio alla segreteria SAA;                            
- e' personale messo a disposizione dagli altri soggetti giuridici              
sottoscrittori.                                                                 
Detto personale mantiene la qualifica e la dipendenza gerarchica                
dall'Ente di appartenenza; per le funzioni previste dall'Accordo                
fara' capo al Responsabile del SAA.                                             
3. Anche durante la validita' del presente accordo il Comitato                  
attuativo potra' deliberare integrazioni e modifiche dell'organico              
sopra descritto in relazione a mutate esigenze di tipo organizzativo            
e funzionale.                                                                   
4. La sede distrettuale del SAA e' collocata presso i locali dell'              
AUSL - Distretto Urbano - Corso Vittorio Emanuele n. 169. Una                   
eventuale ricollocazione sara' deliberata dal Comitato attuativo                
dell'Accordo.                                                                   
Articolo 7                                                                      
Rete dei servizi                                                                
socio-sanitari integrati                                                        
1. La rete dei servizi socio-sanitari integrati, ai sensi dell'art.             
20 della L.R. 5/94 e' cosi' articolata:                                         
a) assistenza domiciliare integrata (intesa come l'insieme coordinato           
e integrato di prestazioni medico generiche, specialistiche,                    
infermieristiche e socio-assistenziali);                                        
b) Servizio di assistenza domiciliare (inteso come l'insieme                    
coordinato e integrato di interventi socio-assistenziali);                      
c) assegno di cura;                                                             
d) Centro diurno;                                                               
e) Casa Protetta (ivi compresa la possibilita' di riservare alcuni              
posti a "ricoveri di sollievo");                                                
f) RSA (ivi compresi i posti di ricovero temporaneo);                           
g) Consultorio per i disturbi comportamentali e cognitivi                       
dell'anziano.                                                                   
Articolo 8                                                                      
Oneri                                                                           
1. I costi, su base annuale, di funzionamento del SAA saranno                   
ripartiti fra i soggetti giuridici sottoscrittori secondo il seguente           
criterio: 1/3 ai Comuni in modo proporzionale alla popolazione                  
residente all'1 gennaio dell'anno precedente all'esercizio di                   
funzionamento; 1/3 a carico delle strutture in modo proporzionale al            
numero di posti convenzionati all'1 gennaio dell'anno precedente                
all'esercizio di funzionamento; 1/3 sono a carico dell'Azienda Unita'           
sanitaria locale di Piacenza Distretto Urbano, che fara' fronte anche           
alle spese relative al funzionamento dell'e'quipe di valutazione                
multidimensionale e al personale amministrativo.                                
2. L'Azienda Unita' sanitaria locale, o altro Ente individuato dal              
Comitato, assume l'onere a nome di tutti e provvede agli aspetti                
amministrativi e contabili del funzionamento del SAA, alla quale                
vengono corrisposte le risorse definite nel bilancio finanziario                
annuale. A questo scopo il SAA predispone, entro il 30 dicembre di              
ogni anno, un quadro dei costi preventivi relativo all'esercizio                
successivo ed entro il 30 giugno un quadro dei costi a consuntivo che           
costituisce la base dei rimborsi da effettuarsi.                                
3. Gli oneri per il personale sanitario dell'Azienda Unita' sanitaria           
locale sono a carico della medesima cosi' come previsto dalla L.R.              
5/94, art. 15, comma 3.                                                         
Articolo 9                                                                      
Durata dell'Accordo                                                             
1. Il presente Accordo di programma decorre dalla data di                       
sottoscrizione ed ha validita' triennale, fatta salva la necessaria             
revisione tecnica in sede di Comitato attuativo qualora venissero               
pubblicate norme specifiche o se ne ritenesse necessaria la modifica            
sulla base degli eventuali mutamenti degli assetti territoriali,                
demografico-sociali e/o organizzativi del Distretto.                            
2. L'accordo potra' essere prorogato nei contenuti per volonta'                 
unanime degli aderenti da dichiararsi almeno due mesi prima della               
scadenza per tempi da concordarsi e non potra' essere modificato                
durante la sua vigenza se non per consenso unanime dei                          
sottoscrittori.                                                                 
Articolo 10                                                                     
Istituti di partecipazione                                                      
1. Gli Enti sottoscrittori possono convenire sull'opportunita' di far           
partecipare le Organizzazioni del volontariato, le Organizzazioni               
sindacali, le Associazioni degli anziani e/o dei loro familiari, i              
soggetti del settore no-profit ed i privati gestori di servizi                  
socio-sanitari per il perseguimento degli obiettivi del presente                
accordo, attraverso specifici protocolli di intesa.                             
Articolo 11                                                                     
Estensione dell'Accordo                                                         
1. Gli Enti sottoscrittori dell'Accordo possono convenire                       
sull'adesione di nuovi soggetti convenzionati o funzionali ai servizi           
ed ai bisogni emersi dai piani di zona distrettuali. L'adesione viene           
disposta dal Comitato attuativo con apposita deliberazione.                     
Articolo 12                                                                     
Recesso dall'Accordo                                                            
1. Ciascuno dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo potra' recederne           
dall'inizio di ogni anno solare, purche' comunichi la sua volonta' a            
tutti gli altri con almeno sei mesi di anticipo. Il recedente                   
restera' obbligato per gli oneri a lui incombenti fino al termine               
dell'anno antecedente quello da cui diviene efficace il recesso.                
Articolo 13                                                                     
Risoluzione di controversie                                                     
1. La risoluzione di controversie sull'interpretazione ed                       
applicazione dell'Accordo, che non possano essere composte dal                  
Comitato per l'Attuazione dell'Accordo, sara' demandata ad un                   
collegio di almeno tre arbitri designati uno ciascuno dalle parti ed            
il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai            
primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di             
Piacenza adito dalla parte piu' diligente.                                      
2. Si applicheranno al procedimento ed al giudizio arbitrale le                 
disposizioni del Codice di procedura civile. Le spese seguiranno la             
soccombenza e saranno anticipate dalla parte piu' diligente.                    
per COMUNE DI PIACENZA  Roberto Reggi                                           
per COMUNE DI GOSSOLENGO  Gianni Arbasi                                         
per COMUNE DI PODENZANO  Antonio Maestri                                        
per COMUNE DI PONTE DELL'OLIO  Angelo Montanari                                 
per COMUNE DI RIVERGARO  Mauro Rai                                              
per COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO  Mariuccia Faccini                         
per COMUNE DI VIGOLZONE  Werner Argellati                                       
per AZIENDA USL DI PIACENZA  Elisa Cavazzuti                                    
per CASA PROTETTA DINA IDA                                                      
   BALDERACCHI  Don Aldo Corbelletta                                            
per CASA PER ANZIANI MARUFFI  Piero Venturati                                   
per PIO RITIRO CERATI ONLUS  Carlo Pronti                                       
per ICOS SRL GESTORE CASA SAN GIUSEPPE  Liana Bertolini                         
per PENSIONATO E CASA PROTETTA                                                  
   VITTORIO EMANUELE II  Giuseppina Astrud                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina