COMUNE DI GRIZZANA MORANDI (BOLOGNA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 luglio 2004, n. 53

Modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE                                                           
(omissis)  delibera:                                                            
a) all'art. 8, comma 2 sostituire la parola deliberazione della                 
Giunta comunale 18 maggio 2004, n. 72 "Sindaco" con le seguenti                 
"Presidente del Consiglio comunale";                                            
b) dopo l'art. 8 inserire i seguenti articoli:                                  
"Art. 8 bis                                                                     
Il Presidente del Consiglio                                                     
1. Il Presidente del Consiglio e' eletto a maggioranza dei 4/5 dei              
consiglieri assegnati, con voto palese; se nessun candidato ottiene             
la maggioranza prevista si procede a nuova elezione entro 15 giorni             
dalla seduta, a scrutinio segreto. E' eletto Presidente il                      
consigliere che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.             
2. Il Presidente:                                                               
a) rappresenta il Consiglio comunale;                                           
b) ne dirige i lavori;                                                          
c) assicura l'ordine delle sedute e la regolarita' delle                        
discussioni;                                                                    
d) concede la parola;                                                           
e) proclama il risultato delle votazioni;                                       
f) valuta la congruita' dei documenti presentati dai consiglieri in             
relazione all'Ordine del giorno in discussione e la loro                        
ammissibilita' in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal               
Regolamento sul funzionamento del Consiglio;                                    
g) relazione il Consiglio comunale sui pareri dati dalle Commissioni            
agli argomenti posti all'ordine del giorno;                                     
h) sospende e scioglie l'adunanza;                                              
i) programma le adunanze del Consiglio, stabilendone l'Ordine del               
giorno attraverso la convocazione della riunione dei capigruppo, del            
Sindaco o un suo delegato;                                                      
j) promuove ogni azione a tutela dei diritti dei consiglieri;                   
k) promuove ogni forma di garanzia e partecipazione delle minoranze.            
3. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate             
dal consigliere che ha ottenuto piu' voti, in caso di parita' di                
voti, tali funzioni sono esercitate dal consigliere piu' anziano                
d'eta'.                                                                         
4. La carica di Presidente del Consiglio e' incompatibile con quella            
di Assessore, di componente di Commissione consiliare e con ogni                
altra carica che non sia riferibile univocamente alla rappresentanza            
dell'intero Consiglio comunale.                                                 
5. Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio            
comunale.                                                                       
Art. 8 ter                                                                      
Revoca del Presidente del Consiglio                                             
1. Il Presidente del Consiglio puo' essere revocato su proposta                 
motivata e sottoscritta da almeno 1/3 del consiglieri assegnati.                
2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di 20             
giorni e comu'nque non oltre la seconda seduta nel Consiglio comunale           
successiva alla sua presentazione.                                              
3. Il consigliere vicario (come identificato all'art. 8 bis al comma            
3) convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la            
proposta di revoca.                                                             
4. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza                
assoluta dei consiglieri assegnati.                                             
Art. 8 quater                                                                   
Indennita'                                                                      
1. Al Presidente del Consiglio spetta una indennita' come prevista              
dalla normativa vigente.                                                        
Art. 8 quinquies                                                                
Cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio                             
1. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica per:                          
a) morte;                                                                       
b) dimissioni;                                                                  
c) revoca;                                                                      
d) decadenza.                                                                   
2. Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono presentate in                
forma scritta al Sindaco ed hanno effetto dalla loro presentazione              
senza necessita' di presa d'atto e sono irrevocabili.";                         
c) all'art. 9, comma 1 sostituire la parola "Sindaco" con la parole             
"Presidente del Consiglio comunale";                                            
d) all'art. 16 aggiungere la seguente lettera:                                  
"i) sottoscrive le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia,             
nonche' gli atti di costituzione e modificazione delle forme                    
associative di cui al Titolo II, Capo V del TUEL 267/00 e successive            
modifiche"                                                                      
e) all'art. 18 cassare la lett. a) del primo comma e le parole "nelle           
adunanze consiliari e" del punto b) del primo comma;                            
f) all'art. 23 sostituire la parola "quattro" con le seguenti "un               
massimo di sei";                                                                
g) all'art. 25, comma 3 sostituire la parola "due" con la parola                
"quattro".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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