AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

COMUNICATO

Proroga per l'esercizio 2004 dell'Accordo di programma per il funzionamento del Servizio assistenza anziani nel Distretto di Casalecchio di Reno - Allegato alla deliberazione n. 482 del 31/12/2003

Richiamate:                                                                     
- la L.R. 3/2/1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone                 
anziane - Interventi in favore di anziani non autosufficienti", ed in           
particolare l'art. 14 come modificato dall'art. 55, comma 3 della               
L.R. 12/3/2003, n. 2, il quale prevede che i Sindaci dei Comuni sede            
di Distretto di Azienda Unita' sanitaria locale, al fine di ottenere            
la massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore               
delle persone anziane, promuovono la conclusione di accordi di                  
programma tra i soggetti interessati per l'attivazione, di norma                
nell'ambito territoriale di ciascun Distretto, di un servizio unico             
per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e                  
sanitarie a favore delle persone anziane (Servizio assistenza                   
anziani) e degli strumenti tecnici per la valutazione                           
multidimensionale, accordi da approvarsi ai sensi dell'art. 34 del              
DLgs del 18/8/2000, n. 267 che regola la conslusione di accordi di              
programma;                                                                      
- la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di                 
interventi e servizi sociali Legge 8/11/2000, n. 328 ed in                      
particolare l'art. 19 in tema di Piani di zona;                                 
- la L.R. 12/3/2003, n. 2 contenente le Norme di riordino per la                
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del                
Sistema integrato di interventi e servizi sociali ed in particolare             
gli articoli 10-11 (integrazione socio-sanitaria), 16 (ambito                   
distrettuale di esercizio delle funzioni), 17 (deleghe di funzioni              
alle Aziende Unita' sanitarie locali), 29 (Piani di zona);                      
viste:                                                                          
- la L.R. 20/10/2003, n. 21 di istituzione dell'Azienda Unita'                  
sanitaria locale di Bologna;                                                    
- il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con DPR 23/5/2003           
ed il vigente Piano sanitario regionale;                                        
- la deliberazione di Giunta regionale 8/2/1999, n. 124 in tema di              
criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari;                         
- le deliberazioni di Giunta regionale nn. 1377, 1378 e 1379 del                
26/7/1999 e successive modifiche ed integrazioni, recanti                       
rispettivamente la direttiva sui criteri, modalita' e procedure per             
la contribuzione alle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non            
autosufficiente nel proprio contesto, la direttiva per l'integrazione           
di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di           
anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati                     
socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R. 5/94 e la direttiva                
sull'adeguamento degli strumenti previsti dalla L.R. 5/94 in                    
attuazione del Piano sanitario regionale con particolare riferimento            
alla semplificazione degli accessi ed al rapporto con i cittadini;              
- la deliberazione di Giunta regionale 30/12/1999, n. 2581 in tema di           
Progetto regionale demenze;                                                     
- il DLgs 229/99 che ha modificato ed integrato il DLgs 502/92, in              
particolare l'art. 3-septies "Integrazione socio-sanitaria", il quale           
rinvia alle Regioni la disciplina dei criteri e delle modalita'                 
mediante i quali i Comuni e le Aziende sanitarie garantiscono                   
l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni                         
socio-sanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti            
e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi                     
assistenziali socio-sanitari;                                                   
- il DPCM 14/2/2001, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di            
prestazioni socio-sanitarie;                                                    
- la deliberazione n. 337 del 29/8/1994 con la quale e' stato                   
istituito il Distretto di Casalecchio di Reno corrispondente agli               
ambiti territoriali dei Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa,            
Anzola Emilia, Calderara di Reno, Sasso Marconi, Crespellano,                   
Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio, Castello di Serravalle e                
Savigno ed atteso che in applicazione della L.R. 20/10/2003, n. 21 di           
istituzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna si                  
provvedera' nel corso dell'esercizio 2004 alla ridefinizione degli              
ambiti distrettuali con passaggio dei Comuni di Anzola Emilia e                 
Calderara di Reno ad altro Distretto socio-sanitario;                           
- attese le linee contenute nel documento contenente le linee ed                
indirizzi politici sulla "Riorganizzazione dei servizi                          
socio-assistenziali e socio-sanitari di ambito distrettuale e sulla             
costituzione dell'Ufficio sociale distrettuale", riorganizzazione da            
attuarsi nel corso dell'esercizio 2004 secondo gli indirizzi                    
approvati nella seduta del Comitato dei Sindaci del Distretto di                
Casalecchio di Reno del 18/11/2003;                                             
- considerata la necessita' di prorogare per l'esercizio 2004                   
l'Accordo di programma della durata triennale 2001-2003 sottoscritto            
dai Sindaci dei Comuni sopracitati e l'Azienda Unita' sanitaria                 
locale Bologna Sud - Distretto Casalecchio di Reno, per l'esercizio             
delle funzioni socio-sanitarie in favore di anziani non                         
autosufficienti, mediante il funzionamento del Servizio assistenza              
anziani distrettuale, tenuto conto che l'esercizio 2004 appare un               
anno di sostanziale ed ingente transazione verso nuovi modelli                  
organizzativi dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari di               
ambito distrettuale;                                                            
tra                                                                             
i Comuni rappresentati dai rispettivi Sindaci pro-tempore                       
l'Azienda Unita' sanitaria locale Bologna Sud rappresentata dal                 
Commissario                                                                     
si conviene                                                                     
di prorogare per l'esercizio 2004 l'Accordo di programma distrettuale           
2001-2003 finalizzato all'erogazione di servizi socio-sanitari in               
favore di anziani non autosufficienti, mediante il funzionamento del            
Servizio assistenza anziani distrettuale, secondo la seguente                   
disciplina.                                                                     
Art. 1                                                                          
Premessa. Obiettivi e oggetto dell'Accordo di programma                         
L'integrazione socio-sanitaria dei servizi rimane uno dei ruoli                 
strategici per affrontare i bisogni della popolazione ed in                     
particolare di quella anziana, in trend di costante crescita. E' nel            
Distretto socio-sanitario che occorre individuare il luogo elettivo             
per la fattiva integrazione istituzionale dei soggetti attori del               
sistema ed e' ancora nell'ambito del Distretto socio-sanitario che e'           
possibile provvedere alla programmazione zonale degli interventi che            
costituiscono la rete dei servizi socio-sanitari in favore della                
popolazione anziana, non autosufficiente.                                       
Tali premesse - ribadite quali priorita' nell'ambito del Piano                  
sanitario nazionale 2003-2005 e del vigente Piano sanitario regionale           
- costituiscono la base per l'enucleazione dell'oggetto e degli                 
obiettivi del presente Accordo di programma distrettuale, strumento             
previsto dalla legge per realizzare l'integrazione istituzionale.               
Oggetto del presente Accordo di programma e' pertanto                           
l'individuazione delle modalita' della programmazione di zona in                
ambito distrettuale finalizzata al perfezionamento dell'esistente               
sistema integrato dei servizi socio-sanitari per anziani non                    
autosufficienti, con assunzione comune di responsabilita' delle parti           
sottoscrittrici dell'Accordo.                                                   
Si intende pertanto garantire la tutela delle persone anziane non               
autosufficienti residenti nel territorio distrettuale, offrendo loro            
una rete di servizi socio-sanitari integrati, da erogarsi mediante il           
Servizio assistenza anziani (SAA) punto unico di accesso. La presa in           
carico complessiva della persona e' metodologicamente effettuata                
sulla base di una valutazione globale dei bisogni della persona                 
anziana e del suo nucleo familiare, pervenendo ad interventi puntuali           
finalizzati alla personalizzazione della cura.                                  
In dipendenza dalle linee direttive regionali, dagli obiettivi                  
politici condivisi in sede di Comitato di Distretto da parte dei                
soggetti sottoscrittori del presente Accordo e dalle specificita'               
territoriali, si assume di privilegiare il raggiungimento degli                 
obiettivi strategici in parola, sviluppando un programma coordinato             
di interventi, articolato nelle seguenti aree progettuali:                      
- sostegno alla domiciliarita' (ADI, Centro diurno);                            
- sostegno alle famiglie (assegni di cura, assistenza e consulenza              
psicologica, legale, formazione);                                               
- servizi residenziali (Case protette e RSA).                                   
L'analisi dei dati statistici nell'ambito distrettuale relativamente            
alla popolazione anziana ultra 75enne, certificata non                          
autosufficiente ai sensi delle vigenti disposizioni normative                   
regionali e del trend che emerge dai dati statistici sopracitati,               
permette di fissare il quadro di riferimento del presente Accordo di            
programma.                                                                      
In secondo luogo si tiene in particolare riferimento lo standard di             
posti disponibili per la copertura dei singoli servizi di rete ex               
L.R. 5/94 (Assistenza domiciliare integrata - di seguito ADI; Centri            
diurni - di seguito CD; Case protette - di seguito CP; Residenze                
sanitarie assistenziali - di seguito RSA; assegni di cura - di                  
seguito AC), i quali rappresentano l'ambito di intervento dei                   
soggetti sottoscrittori il presente Accordo di programma.                       
Con il presente Accordo di programma ci si pone l'obiettivo di                  
rendere disponibili e ricoprire i posti dei servizi di rete ex L.R.             
5/94, segnatamente dei singoli servizi di ADI, CD, CP, RSA e AC in              
relazione al trend statistico sulla popolazione anziana ultra 75enne,           
rimandando per gli obiettivi programmatici a quanto stabilito in sede           
di Comitato di Distretto nell'ambito degli indirizzi espressi dalla             
Conferenza sanitaria e sociale territoriale.                                    
Il perseguimento degli specifici obiettivi da parte dal SAA avverra'            
nell'ambito di un sistema di servizi socio-sanitari integrati, capace           
nel tempo di differenziare e di costituire autonomi percorsi nella              
valutazione dei bisogni, nella definizione dei Piani assistenziali              
individualizzati (PAI) e nella gestione dei servizi medesimi, avendo            
in ogni modo cura di assicurare la continuita' del percorso                     
assistenziale, l'individuazione - per l'utenza - di riferimenti                 
chiari ed omogenei e l'identificazione di un preciso assetto                    
organizzativo nel territorio distrettuale.                                      
Art. 2                                                                          
Modalita' di programmazione degli obiettivi.                                    
Ruolo del Comitato di Distretto                                                 
Nell'ambito degli indirizzi espressi dalla Conferenza territoriale              
sociale e sanitaria e tenuto conto della programmazione attivata                
nell'ambito dei Piani di zona distrettuali di cui all'art. 29 della             
L.R. 2/03, con particolare riguardo alle problematiche                          
socio-sanitarie della popolazione anziana e dei livelli di                      
concertazione previsti, il Comitato di Distretto approva le linee di            
programmazione annuali e poliennali che dovranno essere attuate                 
attraverso gli strumenti previsti nel presente Accordo di programma e           
propone i criteri di accesso ai servizi di rete, da adottarsi da                
parte degli organi competenti.                                                  
Gli obiettivi programmatici cosi' definiti sono attuati dal Servizio            
assistenza anziani (di seguito SAA), organizzato come descritto nei             
successivi articoli.                                                            
Art. 3                                                                          
Strumenti dell'Accordo di programma                                             
Con il presente Accordo di programma si realizza un esercizio                   
coordinato ed integrato di funzioni sociali e sanitarie che in ogni             
caso rimangono in capo, per titolarita', alle singole Amministrazioni           
firmatarie del presente Accordo.                                                
Costituiscono strumenti necessari per la realizzazione degli                    
obiettivi del presente Accordo:                                                 
1) il Servizio di assistenza anziani (di seguito denominato SAA) di             
cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 5/94;                                         
2) l'Unita' di Valutazione Geriatrica Territoriale (di seguito                  
denominata UVGT) di cui all'art. 17 della L.R. 5/94;                            
3) il Responsabile del Caso di cui all'art. 18 della L.R. 5/94;                 
4) la rete dei servizi socio-sanitari integrati per anziani non                 
autosufficienti di cui agli artt. 20 e 21, comma 2 della L.R. 5/94, e           
segnatamente: - i servizi a valenza distrettuale, caratterizzati da             
un unico regolamento di accesso per tutti i Comuni del Distretto e              
dalla gestione unificata, in capo alla sede centrale distrettuale del           
SAA, delle risorse socio-assistenziali e sanitarie: Casa protetta (di           
seguito CP); Residenza sanitaria assistenziale (di seguito RSA);                
contribuzioni economiche per attivita' socio-assistenziali                      
domiciliari di rilievo sanitario prestate direttamente dalle famiglie           
disposte a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio                  
contesto familiare, il cosiddetto assegno di cura, (di seguito AC); -           
i servizi a valenza territoriale comunale ai quali accedono utenti              
residenti nei singoli comuni, secondo criteri di accesso disciplinati           
da regolamenti comunali, con gestione delle rispettive risorse da               
parte delle Amministrazioni firmatarie del presente Accordo e                   
segnatamente delle risorse socio-assistenziali da parte dei Comuni e            
delle risorse sanitarie da parte dell'Azienda Unita' sanitaria locale           
Bologna Sud: Assistenza domiciliare integrata (di seguito ADI); i               
Centri diurni (di seguito CD).                                                  
Art. 4                                                                          
Durata dell'Accordo                                                             
Il presente Accordo ha durata annuale a decorrere dalla data di                 
approvazione ai sensi dell'art. 34 del DLgs 18/8/2000, n. 267 "Testo            
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali".                          
Alla scadenza il Presidente del Comitato di Distretto su mandato dei            
Sindaci dei Comuni del Distretto, attiva le procedure per                       
l'approvazione di un nuovo Accordo.                                             
Art. 5                                                                          
Obiettivi funzioni e compiti del SAA                                            
Il SAA e' lo strumento unitario di coordinamento dei Comuni e                   
dell'AUSL Bologna Sud per l'integrazione dei servizi sociali e                  
sanitari e per l'espletamento dei compiti previsti agli artt. 15 e 16           
della L.R. 5/94.                                                                
Il SAA si articola in una sede centrale (Distrettuale) ed in sedi               
territoriali comunali (Servizi sociali di ogni Comune) e rappresenta            
il "punto unico di accesso alla rete dei servizi" per gli anziani non           
autosufficienti.                                                                
Lo stesso svolge funzioni istruttorie attraverso l'UVGT e,                      
relativamente ai servizi a valenza distrettuale di cui al precedente            
art. 3, punto 4, l'Ufficio del SAA centrale ha funzioni proprie e               
relativa competenza giuridica esterna, pur non assumendo personalita'           
giuridica.                                                                      
Relativamente ai servizi a valenza territoriale comunale, di cui                
all'art. 3, punto 4, l'Ufficio centrale del SAA, al termine della               
fase istruttoria, trasmette il programma assistenziale personalizzato           
al Servizio sociale del Comune, per l'attivazione del servizio                  
individuato.                                                                    
Per ogni area omogenea di intervento, cosi' come individuata al                 
precedente art. 1, il SAA predisporra' in modo preventivo la                    
programmazione di area, che contempli:                                          
- analisi del bisogno;                                                          
- obiettivi specifici;                                                          
- modalita' di intervento;                                                      
- risorse;                                                                      
- responsabile di riferimento.                                                  
Tale metodo di lavoro e' da intendersi sia come approccio generale,             
sia come approccio sui singoli interventi, comprendendo anche casi              
singoli senza onere economico.                                                  
Il SAA si avvale di risorse umane e strumentali attribuite con il               
presente Accordo dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo medesimo.             
Al fine di una maggiore semplificazione delle procedure di                      
valutazione complessiva del bisogno e del relativo carico                       
assistenziale per l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari, si            
assume quale strumento di valutazione multidimensionale distrettuale            
il sistema Classification Par Types En Milieu De Soins Et Services              
Prolonges - CTMSP. (c).                                                         
Sono inoltre attribuiti all'Ufficio centrale del SAA i seguenti                 
compiti:                                                                        
- il monitoraggio delle realizzazioni conseguenti alla programmazione           
annuale e poliennale e l'elaborazione annuale di uno specifico report           
informativo al Comitato di Distretto;                                           
- la verifica sul funzionamento della rete e della qualita' delle               
prestazioni;                                                                    
- l'informazione sui servizi esistenti nel territorio;                          
- la promozione e l'organizzazione, in collaborazione con gli enti              
istituzionalmente preposti, della formazione e dell'aggiornamento del           
personale;                                                                      
- la raccolta e l'elaborazione di dati informativi relativi alla rete           
dei servizi integrati socio-sanitari;                                           
- la promozione ed organizzazione di campagne di informazione e di              
educazione sanitaria rivolte alla popolazione anziana;                          
- il coordinamento con i SAA degli altri Distretti dell'Azienda                 
Unita' sanitaria locale.                                                        
Art. 6                                                                          
Ufficio distrettuale del SAA                                                    
L'Ufficio centrale distrettuale del SAA ha sede in Casalecchio di               
Reno. In esso opera personale tecnico ed amministrativo messo nella             
disponibilita' dai soggetti sottoscrittori del presente Accordo, ai             
quali compete inoltre la messa a disposizione delle dotazioni                   
strumentali, necessaria al funzionamento dell'ufficio stesso.                   
Il suddetto personale mantiene la categoria e la dipendenza organica            
dall'Ente di appartenenza, ma, nell'espletamento dei compiti che                
rientrano nelle funzioni del SAA, dipende funzionalmente dal                    
Responsabile di cui al successivo art. 7 e dovra' pertanto attenersi            
alle direttive tecniche dallo stesso impartite.                                 
Il SAA (distrettuale e territoriale-comunale) potra' avvalersi della            
opportuna collaborazione, laddove necessario e secondo i Piani                  
operativi, dei medici di Medicina generale (MMG) del territorio,                
secondo quanto previsto dall'"Accordo attuativo tra la AUSL Bologna             
Sud e la FIMMG provinciale" che fa seguito alla deliberazione di                
Giunta regionale n. 124 dell'8 febbraio 1999 "Criteri per la                    
riorganizzazione delle cure domiciliari".                                       
Art. 7                                                                          
Responsabile del SAA                                                            
Su proposta degli enti firmatari del presente Accordo, il Comitato di           
Distretto nomina il Responsabile dell'Ufficio centrale distrettuale             
del SAA che mantiene la categoria e la dipendenza organica dall'Ente            
di appartenenza.                                                                
L'incarico ha durata annuale. Il Comitato di Distretto puo' revocare,           
motivatamente, l'incarico al Responsabile distrettuale prima della              
scadenza.                                                                       
A fronte del raggiungimento degli obiettivi il Responsabile del SAA             
fruisce di uno specifico trattamento incentivante, stabilito dal                
Comitato di Distretto, in sede di conferimento dell'incarico o del              
rinnovo.                                                                        
Il Responsabile svolge le seguenti funzioni:                                    
1) dirige funzionalmente l'Ufficio centrale distrettuale del SAA;               
2) firma gli atti con rilevanza esterna relativamente ai servizi a              
valenza distrettuale di cui al precedente art. 3, punto 4 e da'                 
potere di delega della firma ad un Istruttore amministrativo della              
sede distrettuale del SAA medesimo;                                             
3) relativamente ai servizi a valenza territoriale comunale, di cui             
all'art. 3 punto 4, coordina le funzioni istruttorie, attraverso                
l'UVGT raccordandosi con il Responsabile comunale dei servizi                   
sociali, al quale trasmette il programma assistenziale                          
personalizzato, per la sua attuazione;                                          
4) convoca e coordina il Gruppo di cui al successivo art. 8;                    
5) elabora e propone, in accordo al Gruppo di coordinamento del SAA,            
le linee della programmazione annuale e i criteri di accesso ai                 
servizi di rete della L.R. 5/94, per la seguente approvazione da                
parte degli organi competenti;                                                  
6) trasmette, con cadenza semestrale, al Comitato di Distretto, un              
apposito report che illustra l'andamento dell'attivita' del SAA ed i            
tempi di attesa per l'accesso ai servizi di rete.                               
Art. 8                                                                          
Gruppo di coordinamento del SAA                                                 
Per coordinare l'attuazione degli obiettivi annuali, di cui al                  
precedente art. 2, approvati in sede di Comitato di Distretto e fatti           
propri dagli enti firmatari del presente Accordo, viene istituito un            
Gruppo di coordinamento composto da:                                            
- Responsabile SAA distrettuale;                                                
- un referente dei servizi sociali di ogni Comune firmatario;                   
- un referente dell'Azienda Unita' sanitaria locale Distretto di                
Casalecchio di Reno.                                                            
La segreteria del Gruppo di coordinamento viene svolta dal personale            
amministrativo dell'Ufficio distrettuale del SAA.                               
Il Gruppo di coordinamento puo' avvalersi, di volta in volta, della             
presenza di esperti sui temi trattati ed in particolare dei                     
componenti dell'UVGT.                                                           
Il Gruppo di coordinamento si riunisce di regola una volta al mese,             
per un impegno complessivo di 36 ore annue, ferma restando la                   
possibilita' di ulteriori riunioni ogni qualvolta sia necessario.               
Il Gruppo di coordinamento:                                                     
1) svolge funzioni di impulso e proposta per la specificazione e                
rimodulazione in itinere della programmazione annuale indicata                  
all'art. 2 del presente Accordo di programma;                                   
2) ha competenza in ordine all'impulso e al controllo operativo delle           
funzioni esercitate dal SAA, con particolare riferimento                        
all'attuazione dei contenuti della programmazione annuale;                      
3) elabora e propone, congiuntamente al Responsabile del SAA, le                
linee della programmazione annuale e i criteri di accesso ai servizi            
di rete della L.R. 5/94, per la seguente approvazione da parte degli            
organi competenti.                                                              
Art. 9                                                                          
Risorse e riparto delle spese del SAA                                           
Fermo restando che gli oneri relativi al personale sanitario del SAA            
sono interamente a carico del Fondo sanitario regionale, come                   
previsto dall'art. 15, comma 3 della L.R. 5/94, e che gli oneri                 
relativi al personale comunale delle sedi territoriali comunali del             
SAA rimane in capo ai rispettivi Comuni di appartenenza, le risorse             
per il funzionamento dell'Ufficio distrettuale del SAA sono cosi'               
costituite:                                                                     
1) personale tecnico di area sociale e area sanitaria, personale                
amministrativo, compreso il personale amministrativo destinato dagli            
enti firmatari dell'Accordo al funzionamento della sede distrettuale            
del SAA e dell'UVGT;                                                            
2) spese per il funzionamento degli uffici e della dotazione                    
strumentale del SAA distrettuale, la cui dotazione viene costituita e           
lasciata in gestione a valere sui singoli bilanci degli enti                    
firmatari dell'Accordo, ad eccezione della sede distrettuale del SAA            
e dell'UVGT, per le quali viene costituito un apposito capitolo di              
spesa all'interno del bilancio sanitario dell'Azienda Unita'                    
sanitaria locale, la cui dotazione viene integrata da tutti gli enti            
firmatari dell'Accordo, secondo il seguente criterio: - 50% a carico            
dell'AUSL; - 50% a carico dei Comuni firmatari, sulla base della                
popolazione residente;                                                          
3) spese per i servizi di Rete integrati socio-sanitari per anziani             
non autosufficienti di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 5/94 (ADI,             
CD, CP, RSA, AC), la cui dotazione viene costituita e lasciata in               
gestione a valere sui singoli bilanci degli enti firmatari                      
dell'Accordo.                                                                   
Il Responsabile del SAA distrettuale provvede a quantificare le                 
previsioni di spesa necessarie per il funzionamento della sede                  
distrettuale del SAA e dell'UVGT, ed a trasmetterle agli enti                   
firmatari del presente Accordo per l'approvazione e l'inserimento nei           
rispettivi bilanci.                                                             
Gli enti, successivamente all'approvazione dei rispettivi bilanci,              
comunicano al Responsabile dell'Ufficio distrettuale del SAA,                   
l'entita' delle risorse messe a disposizione da ogni Ente per                   
l'erogazione dei servizi integrati socio-sanitari per anziani non               
autosufficienti, di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 5/94 (ADI, CD,            
CP, RSA, AC).                                                                   
Art. 10                                                                         
Unita' di Valutazione Geriatrica Territoriale                                   
L'Unita' di Valutazione Geriatrica Territoriale (UVGT) e' organo                
incardinato nel SAA. Il Responsabile del SAA distrettuale ne                    
organizza l'attivita' in esecuzione degli obiettivi e delle linee di            
intervento del presente Accordo di programma, specificati                       
ulteriormente dal Gruppo di coordinamento, di cui al precedente art.            
8.                                                                              
L'UVGT e' preposta alla valutazione globale e multidimensionale                 
dell'anziano ai fini della elaborazione del piano individuale di                
assistenza. Il criterio della personalizzazione dell'assistenza                 
costituisce guida per l'attivita' della UVGT e per l'accesso ai                 
servizi della rete.                                                             
Si assume quale strumento di valutazione multidimensionale                      
distrettuale da utilizzarsi da parte dei componenti tecnici del SAA e           
dell'UVGT il sistema Classification Par Types En Milieu De Soins Et             
Services Prolonges - CTMSP (c).                                                 
L'UVGT e' composta da:                                                          
1) un medico geriatra;                                                          
2) un infermiere professionale;                                                 
3) il personale amministrativo indicato nel precedente art. 6.                  
Alle riunioni dell'UVGT partecipano di diritto le assistenti sociali            
responsabili del caso di cui al seguente art. 11.                               
Il suddetto personale mantiene la categoria funzionale e la                     
dipendenza organica dall'Ente di appartenenza; dipende peraltro                 
funzionalmente dal Responsabile del SAA per gli effetti di                      
organizzazione del lavoro e di operativita' collegata al                        
funzionamento della rete dei servizi socio-sanitari.                            
Il personale di area sanitaria e sociale dell'UVGT deve essere                  
sostituito in caso di ferie e malattia prolungata da analogo                    
personale individuato nell'ambito dei rispettivi enti di                        
appartenenza.                                                                   
Alle riunioni dell'UVGT possono essere invitati a partecipare i                 
medici di Medicina generale (MMG) per la definizione appropriata dei            
singoli Piani di assistenza personalizzati.                                     
Art. 11                                                                         
Responsabile del caso                                                           
II Responsabile del caso e' l'assistente sociale dei Comuni a cui               
viene affidata, dal Responsabile dei Servizi sociali comunali la                
prima valutazione della situazione dell'anziano, a seguito della                
presentazione della domanda di accesso ai servizi del SAA, ivi                  
compresa la valutazione del carico economico.                                   
Il Responsabile del caso partecipa alle sedute dell'UVGT ed, in                 
quanto componente dello stesso, dovra' attenersi alle direttive                 
impartite dal Responsabile del SAA distrettuale pur mantenendo la               
categoria e la dipendenza gerarchica dall'Ente di appartenenza.                 
Il Responsabile del caso svolge inoltre le seguenti funzioni:                   
1) compie la prima valutazione della situazione dell'anziano,                   
mediante il sistema di valutazione multidimensionale assunto quale              
strumento tecnico del SAA;                                                      
2) propone per la parte di propria competenza gli interventi ed i               
servizi necessari per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano            
di assistenza personalizzato, partecipando a tal fine alle riunioni             
di UVGT;                                                                        
3) cura l'attivazione degli interventi previsti nel programma                   
assistenziale personalizzato relativamente ai servizi a valenza                 
territoriale comunale di cui al precedente art. 3 garantendo                    
contestualmente la trasmissione delle informazioni, relative al caso,           
all'Ufficio del SAA distrettuale;                                               
4) mantiene il monitoraggio della domanda di servizi e dei bisogni              
del territorio di appartenenza;                                                 
5) mantiene i rapporti diretti con l'assistito e con la famiglia di             
riferimento, garantendo la corretta applicazione del Piano di                   
assistenza personalizzato relativamente ai servizi di valenza                   
distrettuale trasmettendo all'Ufficio distrettuale del SAA tutte le             
informazione relative al caso;                                                  
6) mantiene i rapporti con le figure sanitarie interessate                      
all'applicazione del Piano di assistenza personalizzato, ed in                  
particolare con infermieri professionali e MMG.                                 
E' istituito un Tavolo di coordinamento delle assistenti sociali del            
SAA appartenenti ai Comuni firmatari dell'Accordo che si riunisce su            
convocazione del Responsabile del SAA per trattare argomenti di                 
interesse comune per la migliore gestione dei servizi oggetto del               
presente Accordo.                                                               
Art. 12                                                                         
Rete dei servizi integrati socio-sanitari                                       
per anziani non autosufficienti                                                 
La Rete dei servizi integrati socio-sanitari per anziani non                    
autosufficienti e' cosi' costituita:                                            
1) assistenza domiciliare integrata (ADI);                                      
2) Centri diurni compreso il Centro diurno distrettuale di San Biagio           
(CD);                                                                           
3) Case protette (CP);                                                          
4) Residenze sanitarie assistenziali (RSA);                                     
5) Assegno di cura (AC).                                                        
Relativamente all'assistenza domiciliare integrata ed ai Centri                 
diurni ogni Amministrazione comunale provvede ad individuare le                 
risorse economiche ed il personale da destinarvi. L'Azienda Unita'              
sanitaria locale Bologna Sud provvede parimenti a quantificare                  
personale e risorse economiche e numeri di posti disponibili                    
relativamente ai servizi Case protette, Residenze sanitarie                     
assistenziali e assegni di cura. Il Centro Diurno distrettuale di               
proprieta' dell'Azienda Unita' sanitaria locale Bologna Sud trova               
funzionamento quale servizio a valenza distrettuale.                            
Le Amministrazioni firmatarie del presente Accordo definiscono in               
sede di approvazione del bilancio, ognuna per le proprie competenze,            
i posti da mettere a disposizione, con accordi specifici del SAA.               
Qualora nel corso della vigenza dell'Accordo di programma si                    
rendessero disponibili eventuali nuovi servizi o strutture, verranno            
introdotti nella rete con provvedimenti successivi.                             
Art. 13                                                                         
Accesso ai servizi della rete                                                   
L'accesso a tutti i servizi della rete avviene tramite                          
domanda/richiesta da presentarsi presso le sedi territoriali comunali           
del SAA, di cui al precedente art. 5.                                           
Le modalita' in ordine all'accesso alla rete dei servizi integrati              
socio-sanitari, in applicazione della normativa e delle direttive               
regionali, vengono approvate dai soggetti firmatari del presente                
Accordo, e sono disciplinate da singoli atti regolamentari.                     
In particolare, sono unici a valenza distrettuale i seguenti atti               
regolamentari, in quanto adottati dall'Azienda Unita' sanitaria                 
locale Bologna Sud, ente competente:                                            
1) Regolamento per l'erogazione dei contributi alle famiglie                    
disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio               
contesto, e relativi criteri integrativi distrettuali;                          
2) Regolamento per l'accesso alle Case protette ed alle RSA                     
distrettuali.                                                                   
I servizi di cui ai precedenti regolamenti costituiscono i servizi a            
valenza distrettuale di cui all'art. 3.                                         
Il Responsabile del SAA distrettuale ha competenza in ordine agli               
atti a valenza esterna relativi ai servizi distrettuali.                        
L'accesso ai servizi di Centro diurno e assistenza domiciliare                  
integrata e' disciplinato, per la parte di competenza sociale, dai              
singoli regolamenti comunali. Il Responsabile comunale dei servizi              
sociali, dispone l'accesso al servizio, dandone comunicazione                   
all'Ufficio distrettuale del SAA.                                               
Art. 14                                                                         
Sistema informativo del SAA                                                     
Il SAA e' dotato di apposito sistema informativo supportato da rete             
informatica tra la sede dell'Azienda Unita' sanitaria locale e le               
sedi decentrate comunali.                                                       
Le spese di investimento e le spese correnti di manutenzione del                
sistema informativo sono a carico dei soggetti sottoscrittori                   
dell'Accordo, sempre nella misura del 50% a carico della Azienda                
Unita' sanitaria locale e del 50% a carico dei Comuni firmatari                 
dell'Accordo, che con il medesimo si obbligano in tal senso a far               
fronte ad ogni intervento si rendesse necessario per il buon                    
funzionamento del sistema.                                                      
Il Gruppo di coordinamento si fara' carico di verificare che il                 
supporto informatico della rete esistente sia ancora conforme alle              
finalita' del presente Accordo di programma, proponendo, se del caso,           
le eventuali integrazioni e modifiche.                                          
Art. 15                                                                         
Controlli sull'attuazione degli obiettivi                                       
dell'Accordo di programma                                                       
La vigilanza sull'attuazione del presente Accordo e gli eventuali               
interventi sostitutivi sono svolti, ai sensi dell'art. 34, comma 7              
del DLgs 267/00, da un Collegio di vigilanza, identificato per le               
finalita' del presente Accordo, nel Comitato di Distretto.                      
Per le finalita' di cui al comma precedente i componenti del Comitato           
di Distretto hanno accesso al sistema informativo del SAA.                      
E' altresi' compito del Comitato di Distretto, sulla base della                 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi/obiettivi del              
presente Accordo di programma, proporre nuovi indirizzi politici alle           
Amministrazioni firmatarie.                                                     
Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale                         
amministrativo della sede distrettuale del SAA.                                 
Art. 16                                                                         
Pubblicita' dell'Accordo                                                        
Il presente Accordo e' inviato, ai sensi dell'art. 34 del DLgs                  
18/8/2000, n. 267, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della            
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Art. 17                                                                         
Norma finale                                                                    
Il presente Accordo di programma potra' essere modificato e/o                   
sostituito da nuovo Accordo in dipendenza dell'istituzione e                    
dell'avvio operativo dell'Ufficio sociale distrettuale, secondo le              
linee indicative previste dal Documento sulla "Riorganizzazione dei             
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari di ambito distrettuale e           
sulla costituzione dell'Ufficio sociale distrettuale",                          
riorganizzazione da attuarsi secondo gli indirizzi approvati nella              
seduta del Comitato dei Sindaci del Distretto di Casalecchio di Reno            
del 18/11/2003.                                                                 
Letto, approvato e sottoscritto.                                                
IL COMMISSARIO DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE BOLOGNA SUD                 
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO                                    
IL SINDACO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA                                     
IL SINDACO DEL COMUNE DI BAZZANO                                                
IL SINDACO DEL COMUNE DI CALDERARA                                              
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE                                 
IL SINDACO DEL COMUNE DI CRESPELLANO                                            
IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO                                       
IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEVEGLIO                                            
IL SINDACO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI                                          
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAVIGNO                                                
IL SINDACO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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