COMUNE DI CASTEL DI CASIO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Modifiche apportate ad alcuni articoli del vigente Statuto comunale

Il Comune di Castel di Casio con delibera consiliare n. 56 in data              
2/8/2004 ha provveduto a modificare gli articoli di seguito riportati           
del proprio statuto comunale cosi' come approvato con delibera del              
Consiglio comunale n. 87 del 28/12/2001.                                        
Art. 10                                                                         
Deliberazioni degli Organi collegiali                                           
1) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola,            
con votazione palese, fatta salva diversa richiesta motivata che,               
ammessa dal Presidente, sia stata formulata da almeno il 50% dei                
componenti l'organo, presenti alla seduta.                                      
2) Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti            
persone, quando venga esercitata una facolta' discrezionale fondata             
sull'apprezzamento delle qualita' soggettive di una persona o sulla             
valutazione dell'azione da questi svolta.                                       
3) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione            
fanno capo alla responsabilita' endoprocedimentale delle posizioni              
organizzative del Comune; per le funzioni e le materie devolute ai              
servizi intercomunali, fanno capo al corrispondente Responsabile                
individuato mediante l'atto con cui si costituisce, modifica o                  
integra la predetta struttura di servizio intercomunale.                        
4) La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della           
Giunta e' curata dal Segretario comunale secondo i termini e le                 
modalita' stabiliti dal regolamento per il funzionamento di tali                
organi.                                                                         
5) Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova             
in stato di incompatibilita'; in tal caso, cosi' come nelle ipotesi             
di assenza determinate da cause di forza maggiore, e' sostituito in             
via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato             
dal Presidente, che provvede esclusivamente alla verbalizzazione. I             
verbali delle sedute vanno firmati dal Presidente e dal Segretario.             
Art. 13                                                                         
Convocazioni e sessioni del Consiglio comunale                                  
1) Le modalita' ed i termini della convocazione, la disciplina delle            
adunanze, il sistema di votazione, il diritto di iniziativa, il                 
dovere di astensione e quant'altro inerente all'attivita' ed al                 
funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito                       
regolamento.                                                                    
2) La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Sindaco             
con avvisi scritti contenenti le questioni inserite nell'ordine del             
giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato              
dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da                      
dichiarazione del dipendente all'uopo incaricato. L'avviso va                   
consegnato almeno 5 giorni prima della sessione consiliare.                     
3) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il                 
termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e           
deve avere luogo nei dieci giorni successivi. Trascorso                         
infruttuosamente tale termine, il Segretario comunale informa il                
Prefetto il quale provvedera' alla convocazione ai sensi dell'art. 39           
- comma 5 - TU 267/00.                                                          
4) Nella prima seduta il Consiglio provvede nell'ordine: a) alla                
verifica delle condizioni di eleggibilita' e compatibilita' previste            
dalla legge ed alla convalida eletti nel numero dei consiglieri                 
assegnati al Comune; b) alle necessarie surroghe ove taluni                     
consiglieri comunali non siano convalidati; c) alla presa d'atto del            
provvedimento di nomina dei componenti la Giunta comunale; d) alla              
presentazione del documento relativo agli indirizzi generali di                 
governo.                                                                        
Art. 21                                                                         
Gruppi consiliari                                                               
1) I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto                  
previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno                      
comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente                    
all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale           
facolta' o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati             
nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi                   
capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano           
riportato il maggior numero di preferenze.                                      
2) I consiglieri comunali possono costituire gruppi anche non                   
corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stai eletti.                
3) E' istituita presso il Comune di Castel di Casio, la conferenza              
dei capigruppo intesa a rispondere alle finalita' generali indicate             
dall'art. 39 - comma 4 - TU 267/00. La disciplina, il funzionamento e           
le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del                   
Consiglio comunale.                                                             
4) I capigruppo consiliari, ai soli fini delle comunicazioni                    
pervenute dall'esterno dell'Ente, sono domiciliati presso l'Ufficio             
Protocollo del Comune.                                                          
Art. 31                                                                         
Composizione                                                                    
1) La Giunta e' composta dal Sindaco e da Assessori in numero minimo            
di due e massimo di sei secondo la scelta che sara' operata                     
discrezionalmente dal Sindaco. Uno e' investito della carica di                 
Vicesindaco.                                                                    
2) Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti                
parte del Consiglio, purche' in possesso dei requisiti di                       
compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere.                   
3) Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del                    
Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di               
voto.                                                                           
Art. 40                                                                         
Consulte di Settore                                                             
1) Il Consiglio comunale e' tenuto a nominare entro 90 giorni                   
dall'insediamento una Consulta per i lavori pubblici, l'urbanistica e           
l'ambiente e una Consulta per i servizi (assistenza socio-sanitaria,            
cultura e turismo). Rimane intesa la facolta' di nominarne altre,               
ogni qual volta il Consiglio comunale lo ritenga opportuno.                     
2) Nella composizione delle Consulte di cui al presente articolo sono           
inseriti: a) i componenti dei gruppi consiliari di cui al successivo            
comma in ragione di dar conto, in sede di Consulta, della posizione             
del gruppo di appartenenza sui singoli argomenti trattati in tale               
sede; b) i componenti dell'esecutivo di cui al successivo comma in              
ragione di esplicitare o precisare la posizione e i programmi                   
dell'Amministrazione funzionali agli argomenti dedotti in                       
trattazione.                                                                    
3) Appartengono ad ognuna delle due Consulte obbligatorie il Sindaco,           
gli Assessori competenti, i Presidenti delle Consulte territoriali di           
cui al successivo art. 41 (o un loro delegato), nonche' un                      
rappresentante di ogni lista presente nel Consiglio comunale. Possono           
altresi' far parte delle Consulte di settore i residenti che entro la           
data di nomina della Consulta stessa avranno comunicato la propria              
disponibilita' all'Amministrazione. A questo proposito, dovere del              
Sindaco e' dare ampio risalto all'istituzione dei predetti organismi,           
al fine di favorire la massima partecipazione popolare.                         
4) I componenti di ogni Consulta eleggono al proprio interno, esclusi           
il Sindaco e gli Assessori, un Presidente ed un Segretario che redige           
i verbali delle sedute. Le Consulte obbligatorie si riuniscono a                
termini del Regolamento. Il Presidente e' tenuto ad inoltrare avviso            
per iscritto ai singoli membri, comprensivo dell'ordine del giorno da           
egli stesso predisposto. Le Consulte deliberano a maggioranza                   
semplice, qualunque sia il numero dei presenti alla seduta. A parita'           
di voti, prevale il parere espresso dal Presidente, o dal membro da             
lui delegato a presiedere la riunione. Le Consulte si esprimono sulle           
problematiche rientranti negli ambiti di rispettiva competenza.                 
Art. 41                                                                         
Consulte territoriali                                                           
1) La Consulta territoriale e' un istituto di partecipazione                    
decentrato che viene coinvolto, sotto il profilo consultivo e                   
propositivo, in ragione delle tematiche a contenuto sociale,                    
economico, istituzionale, territoriale o anche di diversa natura,               
comunque riferibili, in tutto o in parte, all'ambito circoscrizionale           
ove la stessa Consulta insediata. L'esercizio delle funzioni della              
Consulta avviene nel rispetto del criterio di compatibilita' con le             
linee direttrici d'intervento e con la programmazione di mandato che,           
approvate dal Comune, tendono a contemperare il soddisfacimento delle           
esigenze delle diverse componenti demo-territoriali in un quadro di             
sintesi orientato alla realizzazione degli interessi generali della             
comunita' locale nel suo insieme. Nel contesto dei lineamenti                   
istituzionali e funzionali sopra configurati, la Consulta                       
territoriale concorre al miglioramento e all'integrazione                       
dell'assetto programmatico ed operativo opzionato in forza del                  
mandato conferito dalla comunita' locale nel suo insieme.                       
L'individuazione delle Consulte territoriali, con riferimento agli              
ambiti demoterritoriali di competenza, e' definita dall'apposito                
Regolamento.                                                                    
2) In ragione dei contenuti statutari che nel presente articolo                 
precedono, nonche' in ossequio e in analogia al criterio                        
proporzionale gia' previsto dall'art. 38 - comma 6 - del TU 267/00 in           
tema di Commissioni nominate dal Consiglio, i componenti di ogni                
consulta territoriale sono nominati dall'Organo consiliare, mediante            
separate votazioni a scrutinio segreto.                                         
3) Nel rispetto delle prescrizioni statutarie, l'ulteriore disciplina           
attinente al funzionamento delle Consulte territoriali e' definita o            
aggiornata nell'apposito Regolamento.                                           
IL RESPONSABILE                                                                 
Susi Colli                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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