COMUNICATO
Modifiche apportate ad alcuni articoli del vigente Statuto comunale
Il Comune di Castel di Casio con delibera consiliare n. 56 in data
2/8/2004 ha provveduto a modificare gli articoli di seguito riportati
del proprio statuto comunale cosi' come approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 87 del 28/12/2001.
Art. 10
Deliberazioni degli Organi collegiali
1) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola,
con votazione palese, fatta salva diversa richiesta motivata che,
ammessa dal Presidente, sia stata formulata da almeno il 50% dei
componenti l'organo, presenti alla seduta.
2) Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facolta' discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualita' soggettive di una persona o sulla
valutazione dell'azione da questi svolta.
3) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
fanno capo alla responsabilita' endoprocedimentale delle posizioni
organizzative del Comune; per le funzioni e le materie devolute ai
servizi intercomunali, fanno capo al corrispondente Responsabile
individuato mediante l'atto con cui si costituisce, modifica o
integra la predetta struttura di servizio intercomunale.
4) La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della
Giunta e' curata dal Segretario comunale secondo i termini e le
modalita' stabiliti dal regolamento per il funzionamento di tali
organi.
5) Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova
in stato di incompatibilita'; in tal caso, cosi' come nelle ipotesi
di assenza determinate da cause di forza maggiore, e' sostituito in
via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato
dal Presidente, che provvede esclusivamente alla verbalizzazione. I
verbali delle sedute vanno firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 13
Convocazioni e sessioni del Consiglio comunale
1) Le modalita' ed i termini della convocazione, la disciplina delle
adunanze, il sistema di votazione, il diritto di iniziativa, il
dovere di astensione e quant'altro inerente all'attivita' ed al
funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito
regolamento.
2) La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Sindaco
con avvisi scritti contenenti le questioni inserite nell'ordine del
giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato
dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da
dichiarazione del dipendente all'uopo incaricato. L'avviso va
consegnato almeno 5 giorni prima della sessione consiliare.
3) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il
termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e
deve avere luogo nei dieci giorni successivi. Trascorso
infruttuosamente tale termine, il Segretario comunale informa il
Prefetto il quale provvedera' alla convocazione ai sensi dell'art. 39
- comma 5 - TU 267/00.
4) Nella prima seduta il Consiglio provvede nell'ordine: a) alla
verifica delle condizioni di eleggibilita' e compatibilita' previste
dalla legge ed alla convalida eletti nel numero dei consiglieri
assegnati al Comune; b) alle necessarie surroghe ove taluni
consiglieri comunali non siano convalidati; c) alla presa d'atto del
provvedimento di nomina dei componenti la Giunta comunale; d) alla
presentazione del documento relativo agli indirizzi generali di
governo.
Art. 21
Gruppi consiliari
1) I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto
previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno
comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente
all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale
facolta' o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati
nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi
capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano
riportato il maggior numero di preferenze.
2) I consiglieri comunali possono costituire gruppi anche non
corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stai eletti.
3) E' istituita presso il Comune di Castel di Casio, la conferenza
dei capigruppo intesa a rispondere alle finalita' generali indicate
dall'art. 39 - comma 4 - TU 267/00. La disciplina, il funzionamento e
le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del
Consiglio comunale.
4) I capigruppo consiliari, ai soli fini delle comunicazioni
pervenute dall'esterno dell'Ente, sono domiciliati presso l'Ufficio
Protocollo del Comune.
Art. 31
Composizione
1) La Giunta e' composta dal Sindaco e da Assessori in numero minimo
di due e massimo di sei secondo la scelta che sara' operata
discrezionalmente dal Sindaco. Uno e' investito della carica di
Vicesindaco.
2) Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti
parte del Consiglio, purche' in possesso dei requisiti di
compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere.
3) Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del
Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di
voto.
Art. 40
Consulte di Settore
1) Il Consiglio comunale e' tenuto a nominare entro 90 giorni
dall'insediamento una Consulta per i lavori pubblici, l'urbanistica e
l'ambiente e una Consulta per i servizi (assistenza socio-sanitaria,
cultura e turismo). Rimane intesa la facolta' di nominarne altre,
ogni qual volta il Consiglio comunale lo ritenga opportuno.
2) Nella composizione delle Consulte di cui al presente articolo sono
inseriti: a) i componenti dei gruppi consiliari di cui al successivo
comma in ragione di dar conto, in sede di Consulta, della posizione
del gruppo di appartenenza sui singoli argomenti trattati in tale
sede; b) i componenti dell'esecutivo di cui al successivo comma in
ragione di esplicitare o precisare la posizione e i programmi
dell'Amministrazione funzionali agli argomenti dedotti in
trattazione.
3) Appartengono ad ognuna delle due Consulte obbligatorie il Sindaco,
gli Assessori competenti, i Presidenti delle Consulte territoriali di
cui al successivo art. 41 (o un loro delegato), nonche' un
rappresentante di ogni lista presente nel Consiglio comunale. Possono
altresi' far parte delle Consulte di settore i residenti che entro la
data di nomina della Consulta stessa avranno comunicato la propria
disponibilita' all'Amministrazione. A questo proposito, dovere del
Sindaco e' dare ampio risalto all'istituzione dei predetti organismi,
al fine di favorire la massima partecipazione popolare.
4) I componenti di ogni Consulta eleggono al proprio interno, esclusi
il Sindaco e gli Assessori, un Presidente ed un Segretario che redige
i verbali delle sedute. Le Consulte obbligatorie si riuniscono a
termini del Regolamento. Il Presidente e' tenuto ad inoltrare avviso
per iscritto ai singoli membri, comprensivo dell'ordine del giorno da
egli stesso predisposto. Le Consulte deliberano a maggioranza
semplice, qualunque sia il numero dei presenti alla seduta. A parita'
di voti, prevale il parere espresso dal Presidente, o dal membro da
lui delegato a presiedere la riunione. Le Consulte si esprimono sulle
problematiche rientranti negli ambiti di rispettiva competenza.
Art. 41
Consulte territoriali
1) La Consulta territoriale e' un istituto di partecipazione
decentrato che viene coinvolto, sotto il profilo consultivo e
propositivo, in ragione delle tematiche a contenuto sociale,
economico, istituzionale, territoriale o anche di diversa natura,
comunque riferibili, in tutto o in parte, all'ambito circoscrizionale
ove la stessa Consulta insediata. L'esercizio delle funzioni della
Consulta avviene nel rispetto del criterio di compatibilita' con le
linee direttrici d'intervento e con la programmazione di mandato che,
approvate dal Comune, tendono a contemperare il soddisfacimento delle
esigenze delle diverse componenti demo-territoriali in un quadro di
sintesi orientato alla realizzazione degli interessi generali della
comunita' locale nel suo insieme. Nel contesto dei lineamenti
istituzionali e funzionali sopra configurati, la Consulta
territoriale concorre al miglioramento e all'integrazione
dell'assetto programmatico ed operativo opzionato in forza del
mandato conferito dalla comunita' locale nel suo insieme.
L'individuazione delle Consulte territoriali, con riferimento agli
ambiti demoterritoriali di competenza, e' definita dall'apposito
Regolamento.
2) In ragione dei contenuti statutari che nel presente articolo
precedono, nonche' in ossequio e in analogia al criterio
proporzionale gia' previsto dall'art. 38 - comma 6 - del TU 267/00 in
tema di Commissioni nominate dal Consiglio, i componenti di ogni
consulta territoriale sono nominati dall'Organo consiliare, mediante
separate votazioni a scrutinio segreto.
3) Nel rispetto delle prescrizioni statutarie, l'ulteriore disciplina
attinente al funzionamento delle Consulte territoriali e' definita o
aggiornata nell'apposito Regolamento.
IL RESPONSABILE
Susi Colli