COMUNICATO
Modifica art. 19 dello Statuto comunale
In relazione a quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del DLgs 267/00,
si pubblica l'art. 19 dello Statuto comunale, come modificato al
comma 1, con delibere consiliari n. 34 del 28/4/2004, n. 35 del
29/4/2004 - esecutive il 4/6/2004 e il 6/6/2004.
"Art. 19
La Giunta
1. La Giunta e' composta dal sindaco e da un numero di assessori
compreso tra un minimo di quattro ed un massimo di sei unita', a
seconda delle esigenze di funzionalita' e di operativita' correlate
al programma politico-amministrativo.
2. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali
adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche
politiche e strategie di intervento, orientando l'azione
dell'apparato amministrativo e svolgendo attivita' di impulso e di
proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce
periodicamente. Altresi' delibera i regolamenti rimessi dalla legge
alla propria competenza.
3. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di
sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a
specifici progetti, dando impulso all'attivita' degli uffici secondo
gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e da esso
medesimo, ferma restando la propria potesta' vigilarne il corretto e
coerente esercizio.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che
non siano dalla legge e dal presente statuto espressamente attribuiti
alla competenza del Consiglio, del sindaco ovvero dei dipendenti ai
quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
5. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a
cui siano state attribuite le funzioni di direzione, la Giunta
provvede altresi' in materia di acquisti e alienazioni immobiliari,
relative permute, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai
sensi dell'art. 32, lett. i) e m), della Legge 8 giugno 1990, n. 142,
quando gli elementi determinati dell'intervento, con l'indicazione di
massima del relativo ammontare, siano gia' stati stabiliti in atti
fondamentali del consiglio. Spetta altresi' alla Giunta adottare gli
occorrenti atti di promozione e resistenza alle liti, nonche'
provvedere alla loro eventuale conciliazione e transazione. Spetta,
inoltre, alla Giunta l'accettazione di lasciti e donazioni salvo che
non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel
qual caso e' competente il Consiglio, ai sensi dell'art. 32, lettere
l) ed m) della Legge n. 142.
6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo
comunale.
7. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono inoltre messe a
disposizione dei Consiglieri mediante deposito dei relativi testi
nell'Ufficio Segreteria.".
IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Boschi