REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2004, n. 1482

Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di messa in produzione pozzo "Muzza 3X dir." in comune di Castelfranco Emilia (MO) - Presa d'atto determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul progetto di messa in produzione del pozzo "Muzza 3X           
dir." in comune di Castelfranco Emilia (MO), localita' Riolo,                   
proposto da Stargas Italia SpA, oggi denominata Gas Plus Italiana               
SpA, poiche' l'intervento previsto e', secondo gli esiti                        
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 17 giugno 2004, nel           
complesso ambientalmente compatibile;                                           
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto di messa in            
produzione del pozzo "Muzza 3X dir." in comune di Castelfranco Emilia           
(MO), localita' Riolo, a condizione siano rispettate le prescrizioni            
indicate ai punti, 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della                    
Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante            
e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:              
1. il progetto dell'attraversamento della S.P. 14 dovra' essere                 
preventivamente autorizzato dal Servizio Concessioni e Trasporti                
della Provincia di Modena;                                                      
2. relativamente all'attraversamento della strada comunale Muzza                
Nuova da parte del metanodotto di connessione tra area pozzo "Muzza             
3X dir." e centrale di trattamento gas "Muzza": - la Societa'                   
proponente non potra' dare inizio ai lavori prima di avere informato            
il Servizio Viabilita' e Manutenzione del Comune di Castelfranco                
Emilia, segnalando il nominativo dell'impresa esecutrice e del                  
tecnico direttore dei lavori; - prima dell'inizio lavori dovra'                 
essere inoltrata richiesta al Servizio Meta di Castelfranco Emilia,             
all'Enel ed alla Telecom per la localizzazione dei servizi interrati            
di competenza, a mezzo domanda da presentare con modulo fac-simile in           
distribuzione presso l'ufficio comunale competente; - durante                   
l'esecuzione dei lavori la Societa' proponente e' tenuta ad                     
installare a propria cura e spese un'adeguata segnaletica diurna e              
notturna, da mantenere in efficienza fino al ripristino definitivo              
dello scavo, rispondendo al riguardo di ogni eventuale danno a terzi,           
per incuria o trascuratezza della segnaletica medesima. I lavori                
dovranno essere eseguiti esclusivamente nelle ore diurne ed e' fatto            
assolutamente divieto lasciare aperti scavi, anche se segnalati,                
durante le ore notturne; - eventuali attraversamenti saranno eseguiti           
mediante taglio della sede viabile da eseguirsi meta' per volta, onde           
non interrompere totalmente il transito, e non potra' essere iniziato           
il taglio della seconda meta' della strada fino a quando non sia                
perfettamente ripristinata e riaperta al transito la prima meta'                
della stessa; - i tagli stradali dovranno essere eseguiti con una               
"tagliasfalti" e per ottenere un sostegno idoneo della sede stradale,           
dovra' essere posata la rete elettrosaldata e le tubazioni dovranno             
essere in cemento; - dovra' essere eseguito uno strato di binder di             
usura per tutta la lunghezza e larghezza della sede stradale; - il              
riempimento sopra le tubazioni dovra' essere eseguito con sabbia di             
Po per un'altezza di almeno cm. 20 sopra l'estradosso del tubo, la              
restante parte interamente in misto cementato al 3% ben compattato              
fino ad una quota inferiore di cm. 10 rispetto al piano stradale,               
nella parte rimanente dovra' essere posato un tappeto in conglomerato           
bituminoso semichiuso (binder), di spessore compattato non inferiore            
a cm. 10 ben raccordato alla pavimentazione esistente, con mano di              
emulsione e sabbia; - durante l'esecuzione dei lavori e' fatto                  
assoluto divieto di formare sulla strada cumuli di materiale ed                 
attrezzi ostacolanti la liberta' di transito; - passati 30 giorni               
dall'esecuzione delle opere ad assestamento avvenuto, verra' eseguita           
la fresatura per tutta la larghezza della strada e per una lunghezza            
di ml. 3, prima e dopo gli scavi, seguita dalla posa in opera di                
conglomerato bituminoso del tipo chiuso, granulometria mm. 6, steso             
con macchina vibrofinitrice, accuratamente rullato e sigillato con              
mano d'emulsione, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte in modo            
che sia perfettamente raccordato alla restante pavimentazione, con              
quote e pendenze tali da ripristinare la sagoma originale della                 
strada, si dovra' inoltre provvedere al rifacimento della segnaletica           
stradale orizzontale cancellata con l'esecuzione dei lavori, e messa            
in quota delle varie caditoie e botole stradali presenti; - qualora             
sulla pavimentazione stradale si riscontrassero cedimenti,                      
deformazioni e fessurazioni che risultassero dipendere                          
dall'esecuzione dei lavori autorizzati, o ripristini provvisori                 
eseguiti in malo modo, tali da non garantire la perfetta esecuzione             
del manto superficiale di finitura, verra' stabilita dai tecnici                
comunali la fresatura completa della superficie da asfaltare o un               
diverso intervento in ragione del reale stato di consistenza del                
piano stradale; - la Societa' proponente restera' comunque                      
responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che                   
dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione             
delle opere concesse, restando completamente sollevata                          
l'Amministrazione comunale, nonche' i funzionari da essa dipendenti             
da ogni responsabilita' in merito;                                              
3. in relazione all'attraversamento del Canale Chiaro e dello Scolo             
Muzza Abbandonata da parte del metanodotto in previsione, la Societa'           
proponente dovra' richiedere apposita concessione per                           
l'attraversamento di demanio pubblico al competente Servizio Tecnico            
Bacini Panaro e Destra Secchia, utilizzando la modulistica                      
predisposta dallo stesso Servizio;                                              
4. prima dell'inizio dei lavori, la Societa' proponente dovra'                  
presentare ad ARPA ed al Comune di Castelfranco Emilia una                      
valutazione previsionale dell'impatto acustico indotto dal progetto,            
redatta da tecnico competente in acustica ambientale;                           
5. la Societa' proponente dovra' proseguire ed estendere il                     
monitoraggio della subsidenza in corso per il campo Muzza; il rilievo           
del controllo altimetrico di precisione, dovra' essere eseguito ed              
analizzato facendo riferimento alle rete regionale per il controllo             
della subsidenza (rete di livellazione di alta precisione e rete GPS)           
istituito nell'anno 1999 e realizzato da ARPA per conto della Regione           
Emilia-Romagna; per le verifiche di tolleranza si dovra' applicare la           
formula 2 radice quadrata di D, dove D non dovra' essere superiore a            
Km. 0,5; i risultati del monitoraggio dovranno essere inviati                   
all'ARPA territorialmente competente, ad ARPA Ingegneria ambientale             
ed alla Regione Emilia-Romagna;                                                 
6. a garanzia dell'effettiva realizzazione del ripristino ambientale            
a fine attivita', la Societa' proponente dovra' concordare con il               
Comune di Castelfranco Emilia l'eventuale accensione di una                     
fideiussione;                                                                   
resta fermo che la coltivazione del giacimento potra' essere                    
effettuata solo all'interno del periodo di vigenza della concessione            
di coltivazione "Recovato", considerate eventuali proroghe;                     
c) di dare atto che il parere della Provincia di Modena e del Comune            
di Castelfranco Emilia, espresso ai sensi dell'art. 5 comma 2, del              
DPR 12 aprile 1996 e dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio                
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto                 
all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto 3.8;                     
d) di dare atto che l'autorizzazione idraulica di cui al RD 30 giugno           
1904, n. 523 e L.R. 24 marzo 2000, n. 22 e' contenuta all'interno del           
sopracitato "Rapporto" di cui al punto 3.8;                                     
e) di dare atto che l'Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 21199 del           
2 luglio 2004, rilasciata dal Comune di Castelfranco Emilia,                    
costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della                  
presente deliberazione;                                                         
f) di dare atto che il parere di cui all'art. 146 del DLgs 22 gennaio           
2004, n. 42, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il            
Paesaggio non intervenuta alla seduta conclusiva della Conferenza di            
Servizi, si intende positivo ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della           
Legge 7 agosto 1990, n. 241;                                                    
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alla proponente Gas Plus Italiana SpA;                   
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per gli               
adempimenti di rispettiva competenza e per consentire l'esercizio               
delle facolta' previste dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7                 
agosto 1990, n. 241, copia della presente deliberazione al Ministero            
delle Attivita' produttive - Direzione generale per l'Energia e le              
Risorse Minerarie - UNMIG; all'UNMIG - Ufficio F5; al Servizio                  
Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna; alla Struttura              
Unica Associata per le Attivita' delle Imprese - Sportello di                   
Castelfranco Emilia; alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e            
per il Paesaggio; alla Provincia di Modena; al Comune di Castelfranco           
Emilia; all'ARPA Sezione provinciale di Modena; all'Azienda Unita'              
sanitaria locale di Modena - Servizio Igiene Pubblica e ad ARPA                 
Ingegneria ambientale;                                                          
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 3                    
l'efficacia temporale della presente Valutazione di impatto                     
ambientale;                                                                     
j) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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