DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2510
Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31/5/2002, n. 9
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 4 giugno 1997, n. 143 relativo al conferimento di funzioni
amministrative alle Regioni in materia di agricoltura e pesca;
- la L.R. del 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma del sistema
regionale e locale", ed in particolare gli articoli 78 e seguenti
relativi all'esercizio da parte della Regione Emilia-Romagna e degli
Enti locali delle funzioni concernenti la pesca marittima e le
attivita' connesse;
- la L.R. del 22 febbraio 1983, n. 11, recante "Tutela e svilppo
della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna" e il
relativo Regolamento di esecuzione 16 agosto 1993, n. 29, recante
"Attrezzi e modalita' di uso consentiti per la pesca. Periodi di
divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne della
regione Emilia-Romagna";
- il DLgs 31 maggio 1998, n. 112, e in particolare l'articolo 105,
comma 2, lett. l), che conferisce alle Regioni le funzioni
amministrative in materia di concessioni di beni del Demanio
marittimo e di zone del mare territoriale;
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 9, entrata in vigore il 4/6/2002,
relativa alla "Disciplina dell'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone del mare
territoriale" ed in particolare:
- l'art. 3, comma 1, che pone in capo alla Regione, che le esercita
di concerto con le Province e i Comuni costieri, le funzioni
amministrative relative al rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle
concessioni di aree del Demanio marittimo e di zone del mare
territoriale per le attivita' di pesca, acquacoltura e attivita'
produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche;
- l'art. 2, comma 3, che prevede che la Giunta regionale approvi
direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative ai
sensi del comma 1 dell'art. 3;
- l'art. 4, comma 3 che prevede che le direttive di cui al comma 3
dell'art. 2 perseguano, fra le altre finalita', anche quelle di
favorire lo sviluppo delle attivita' correlate alla pesca,
all'acquacoltura, alla tutela e all'incremento delle risorse
alieutiche, nonche' l'armonizzazione delle azioni dei soggetti
pubblici e privati, nel mare territoriale;
vista la determinazione del Direttore generale alle Attivita'
produttive, al Commercio e al Turismo n. 6861 del 17 luglio 2002 che
attribuisce al Servizio Economia Ittica regionale la competenza al
rilascio delle concessioni di beni del Demanio marittimo e del mare
territoriale per finalita' di pesca ed attivita' connesse;
visto il parere favorevole espresso in data 11 aprile 2003 dal
Comitato di cui all'articolo 10, comma 6 della L.R. n. 9 del 2002;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre
2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e della deliberazione della
Giunta regionale 447/03, del parere favorevole espresso dal Direttore
Generale Attivita' produttive, Commercio e Turismo, dott. Uber
Fontanesi, in merito alla regolarita' amministrativa della presente
deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo
economico e Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'Allegato A, parte integrante della presente
deliberazione, recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone del mare
territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31 maggio 2002,
n. 9";
2) di prevedere la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
Demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art.
3, comma 1 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
1.1 Ambito di applicazione
1.2 Criteri e finalita'
CAPO II - FUNZIONI ESERCITATE DAL SERVIZIO ECONOMIA ITTICA
CAPO III - ATTIVITA' DI CONCERTAZIONE E CONSULTAZIONE
3.1 Organismi di concertazione e consultazione
CAPO IV - ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA
4.1 Vigilanza
4.2 Revoca, decadenza e sospensione
CAPO V - CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E
REQUISITI PER L'OTTENIMENTO ED IL GODIMENTO DEI BENI E DELLE AREE
CONCESSE
CAPO VI - CAUZIONI E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL
DEMANIO DELLO STATO
CAPO VII - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
7.1 Criteri d'esercizio dell'attivita' amministrativa
7.2 Tenuta dei registri relativi ai diritti gravanti sul Demanio
marittimo
7.3 Procedure relative alla nuova concessione di beni del Demanio
marittimo
7.3.1 La domanda
7.3.2 Il procedimento
7.4 Procedure relative al rinnovo delle concessioni
7.4.1 La domanda
7.4.2 Il procedimento
7.5 Procedure relative all'autorizzazione al subingresso nel
godimento della concessione
7.5.1 La domanda
7.5.2 Il procedimento
7.6 Procedure relative all'autorizzazione per l'affidamento ad altri
soggetti delle attivita' oggetto della concessione
7.6.1 La domanda
7.6.2 Il procedimento
7.7 Termini dei procedimenti
7.8 Spese istruttorie
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
1.1 Ambito di applicazione
Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell'art. 2, comma 3
della L.R. 31 maggio 2002, n. 9, l'esercizio delle funzioni
amministrative inerenti l'utilizzazione, per le attivita' di pesca,
acquacoltura ed attivita' produttive ad esse correlate, delle aree
del Demanio marittimo e delle zone del mare territoriale antistante
la costa dell'Emilia-Romagna delimitato dagli attuali confini di
competenza delle Capitanerie di porto di Ravenna, a nord, e di
Rimini, a sud.
1.2 Criteri e finalita'
Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 1 della L.R. n. 9 del
2002, l'azione amministrativa della Regione in materia di uso delle
aree del Demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per le
attivita' di pesca, acquacoltura ed attivita' produttive correlate,
persegue le seguenti finalita' generali:
a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali
costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto
fra le qualita' dell'habitat e le condizioni di vita degli organismi
acquatici, in quanto elementi piu' sensibili di tali ambienti;
b) armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle
attivita' di pesca, acquacoltura e delle attivita' connesse ed
accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla
valorizzazione ed alla tutela della biodiversita' ambientale;
c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e, piu'
in particolare, la riqualificazione delle aree costiere salmastre,
lagunari, delle foci dei fiumi, del mare, anche attraverso piani di
recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e
della sperimentazione associate alla sostenibilita' produttiva;
d) sviluppare il comparto ittico in tutti i segmenti economici di cui
si compone, privilegiando la promozione di progetti di
rinaturalizzazione degli habitat costieri e di sviluppo delle risorse
alieutiche, tramite la realizzazione d'aree di tutela riservate alla
pesca ed alla riproduzione degli organismi acquatici;
e) promuovere e valorizzare, in ottemperanza alla L.R. 22 febbraio
1983, n. 11, le attivita' collegate alla pesca ricreativa e a quella
sportiva in relazione ad un uso sostenibile delle risorse naturali,
riconducendo gli impianti gia' esistenti e quelli di futura
realizzazione al contesto paesaggistico e ambientale in cui si
collocano;
f) promuovere azioni di recupero e di riequilibrio indirizzate ad una
strategia complessiva di tutela mediante la disciplina delle
attivita' di prelievo e, soprattutto, il controllo della riproduzione
e delle fasi piu' delicate della crescita delle forme giovanili, per
garantire un adeguato rinnovamento degli organismi acquatici aventi
valore commerciale;
g) individuare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di
crescita larvale e post larvale e disciplinare le relative operazioni
di pesca e utilizzo degli stocks;
h) favorire i sistemi d'allevamento e di pesca secondo lo sviluppo di
modelli economici a gestione anche integrata (allevamenti estensivi
di crescita ed intensivi d'ambientamento del novellame, aree di
sverno e commerciali) in modo associato e partecipato, e di modelli
rispettosi degli equilibri ambientali per la crescita economica e
sociale d'ogni segmento del comparto della pesca nel rispetto degli
equilibri ecologici delle risorse marine, delle risorse lagunari,
vallive, delle foci dei canali e dei fiumi applicando, ove e'
possibile, il Sistema informativo del Demanio marittimo;
i) controllare le attivita' di pesca ed effettuare il monitoraggio
delle risorse alieutiche provvedendo alla raccolta dei dati
statistici presso le marinerie, i consorzi di produzione dei
molluschi bivalvi, i vallicoltori, le Associazioni dei bilancionisti
ricreativi e di pesca sportiva;
j) reperire tutte le informazioni necessarie ad una corretta
programmazione secondo modelli di gestione integrata con altri
settori produttivi (Turismo, Diporto, Pesca sportiva, Commercio,
difesa del suolo);
k) individuare gli indicatori per l'analisi e la valutazione delle
pressioni e degli impatti esercitati sull'ambiente vallivo o
lagunare, costiero o marino e sugli organismi acquatici in un
contesto strategico di valutazione ambientale e di riequilibrio,
tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i processi d'antropizzazione,
l'inquinamento ambientale e la predazione esercitata dagli uccelli
ittiofagi;
l) valorizzare e incentivare la riproduzione spontanea in mare anche
con azioni mirate di ripopolamento e tramite l'istituzione di aree
protette destinate alla riproduzione ed alla crescita delle forme
giovanili;
m) autorizzare la cattura e l'allevamento di forme giovanili di vari
organismi acquatici a scopo scientifico e di ripopolamento di aree
produttive;
n) sviluppare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di
crescita larvale e post larvale in mare, nelle lagune e nelle aree
costiere;
o) promuovere e valorizzare l'acquacoltura nelle sue varie forme ed
in particolare lo sviluppo delle attivita' in valli, lagune, bacini
costieri, foci, anche con la realizzazione di aree e strutture
interne alle valli per l'ambientamento e crescita del novellame, aree
e strutture di crescita, aree e strutture di sverno, aree e strutture
di commercializzazione;
p) promuovere ed adeguare le attrezzature di allevamento e di pesca
al fine di garantire la sicurezza del lavoro, la qualita' del pescato
e l'adozione di sistemi selettivi di pesca nonche' l'attuazione di
modelli di allevamento competitivi e rispettosi dell'ambiente;
q) attivare la ricerca scientifica, la sperimentazione ed ogni
studio, anche applicato, al fine di ottenere ogni utile indicazione
per la definizione di periodi di pesca omogenei lungo la fascia
costiera e nel mare, che consentano al tempo stesso di garantire la
tutela delle forme giovanili lungo le direttrici di migrazione nelle
fasi di maggiore vulnerabilita' nonche' l'individuazione delle aree
di riproduzione e di prima crescita larvale e post larvale, di sosta
e di sverno da destinare a zone di tutela;
r) promuovere protocolli d'intesa ed eventuali accordi fra le Regioni
e gli Stati frontalieri dell'Adriatico per definire una politica
condivisa e azioni comuni per il governo dello sforzo di pesca nel
rispetto della specificita' di pesca delle marinerie locali ed ogni
altra azione per la valorizzazione delle risorse alieutiche e delle
attivita' collegate;
s) valorizzare la pesca sportiva, le attivita' subacquee, il
pesca-turismo, l'ittiturismo e la pesca ricreativa, favorendo per
quest'ultima l'adeguamento degli impianti al contesto paesaggistico
ed ambientale in cui sono presenti, privilegiando l'utilizzo di
strutture in precario o comunque a basso impatto ambientale;
t) armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia
costiera ed incentivare l'associazionismo fra Consorzi di pesca nei
vari segmenti di settore (lagunicoltura, vallicoltura, ittiturismo,
pesca-turismo), l'associazionismo fra i bilancionisti ricreativi, fra
i pescatori sportivi, fra i diportisti e fra le associazioni di
attivita' subacquee con finalita' di impiego del tempo libero e di
pesca, nonche' tutte le attivita' correlate alla pesca;
u) promuovere una diversa delimitazione di determinate zone del
Demanio marittimo attraverso l'attivazione del procedimento di cui
agli articoli 31 e 32 del Codice della navigazione ed all'art. 58 del
relativo Regolamento di esecuzione.
CAPO II - FUNZIONI ESERCITATE DAL SERVIZIO ECONOMIA ITTICA REGIONALE
2.1 Il Servizio Economia ittica regionale, in conformita' a quanto
previsto dalla determinazione della Direzione generale Attivita'
produttive, Commercio e Turismo, n. 6861 del 17/7/2002, esercita, in
materia di gestione dei beni del Demanio marittimo e del mare
territoriale, le seguenti funzioni amministrative:
2.1.1 rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime
finalizzate: a) all'esercizio di attivita' di pesca professionale,
sportiva, ricreativa e subacquea o di acquacoltura e delle attivita'
a loro connesse; b) all'installazione di impianti, di attrezzature,
di capanni e di bilancioni connessi all'attivita' di pesca; c)
all'installazione di pontili e di ricoveri per le imbarcazioni
adibite alla pesca e all'acquacoltura ferma l'esclusione di quelli
ricadenti in ambiti portuali;
2.1.2 rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime per la
pesca del novellame a scopo scientifico e a scopo di ripopolamento di
aree produttive;
2.1.3 rilascio o rinnovo di concessioni per la realizzazione di aree
di tutela e di valorizzazione ambientale per l'incremento delle
risorse alieutiche;
2.1.4 rilascio di atti di subingresso, affidamento e modifica delle
concessioni esistenti;
2.1.5 adozione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 4, comma 3
della L.R. n. 9 del 2002 e nell'ambito applicativo del regime
concessorio, di appositi provvedimenti aventi ad oggetto: a)
individuazione delle zone delle foci dei canali e dei fiumi, delle
lagune, delle sacche marine e del mare territoriale riservate o
interdette alla pesca; b) individuazione delle zone di tutela, delle
attivita' di pesca e allevamento in esse consentite e dei periodi in
cui possono essere esercitate; c) individuazione delle aree e dei
periodi ove e' consentita la pesca del novellame e di ogni organismo
acquatico a scopo scientifico e di ripopolamento; d) individuazione e
proposizione agli organi competenti dei periodi di inizio e termine
del fermo pesca nel mare territoriale, nelle foci dei fiumi e dei
canali, nelle lagune e lungo la battigia in cui sono esercitate la
pesca professionale, sportiva o ricreativa, nonche' la raccolta dei
molluschi bivalvi e l'eventuale uso di reti ed attrezzi da pesca; e)
individuazione di zone del mare territoriale in cui effettuare
attivita' di pesca dimostrativa da gestire in forma associata o
consortile; f) individuazione e disciplina delle modalita' di
utilizzo delle aree di tutela ecologica per l'incremento delle
risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni
amministrative secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d)
della L.R. n. 9 del 2002; g) individuazione e disciplina delle
modalita' di utilizzo delle aree naturali di crescita larvale dei
molluschi bivalvi; h) rilascio o rinnovo di autorizzazioni per le
aree demaniali marittime ai sensi dell'art. 34 del Codice della
navigazione e dell'art. 36 del relativo regolamento di esecuzione; i)
rilascio o rinnovo di autorizzazioni per la pesca del novellame
selvatico nelle aree date in concessione secondo quanto previsto
dall'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. n.9 del 2002; j) rilascio
o rinnovo di autorizzazioni ai pescatori e alla barca per la pesca
del novellame di cui alla lettera c) del punto 2.1.5 ed ai mezzi di
trasporto per lo stesso: a tal fine il titolare della autorizzazione
dovra' presentare una successiva specifica rendicontazione
dell'attivita' di pesca e di ripopolamento indicante specificatamente
il luogo di pesca e di consegna, le date e la quantita' suddivisa per
specie del novellame consegnato; k) rilascio o rinnovo di
autorizzazioni per attivita' a scopo scientifico nelle zone in
concessione e nelle aree interdette alla pesca; l) rilascio o rinnovo
di autorizzazioni per attivita' di pesca sportiva e di pesca
subacquea nelle zone date in concessione per finalita' di pesca e
acquacoltura, previo assenso scritto rilasciato dal concessionario;
m) rilascio o rinnovo di autorizzazioni, nell'ambito delle aree in
concessione comprese nelle zone di cui alle lett. a) e b) del punto
5.1: m.1 all'utilizzo, per un migliore rendimento economico, dei
rastrelli a mano, dei rastrelli meccanici ad aria e/o ad acqua per la
pesca e la raccolta dei molluschi bivalvi; m.2 all'installazione di
strutture galleggianti e/o mobili per la guardiania e la prima
lavorazione del prodotto; n) rilascio o rinnovo di autorizzazioni al
prelievo dei molluschi bivalvi allo stadio antecedente la taglia
commerciale (fase larvale e post larvale) in funzione di
ripopolamento e/o di allevamento, previa presentazione di un piano
biennale di gestione validato da un Istituto di ricerca riconosciuto
ai sensi dell'art. 27 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639; o) rilascio o
rinnovo di autorizzazioni all'esercizio di attivita' di pesca
dimostrativa da gestire in forma associata e consortile previa
presentazione di autocertificazione contenente i dati identificativi
della barca, il periodo dell'attivita' dimostrativa, le metodologie e
le attrezzature di pesca utilizzate, le giornate e i tempi di pesca e
successiva rendicontazione dell'attivita' del periodo di pesca
autorizzato ivi comprese le quantita' suddivise per specie pescate e
il numero dei partecipanti a bordo;
2.1.6 formulazione di pareri obbligatori sull'uso dei beni del
Demanio marittimo e del mare territoriale in merito a: a) progetti
per ripascimento delle spiagge, per lavori di straordinaria
manutenzione, escavazione, dragaggio su beni del Demanio marittimo
(comprese le sacche marine, le foci dei fiumi e dei canali) e su zone
del mare territoriale, causanti problemi ambientali agli organismi
acquatici ed alle attivita' di pesca e acquacoltura; b) domande di
concessione per porti, approdi, punti di ormeggio e impianti di
erogazione carburanti il cui utilizzo sia prevalentemente destinato
ad imbarcazioni da pesca e acquacoltura.
CAPO III - ATTIVITA' DI CONCERTAZIONE E CONSULTAZIONE
3.1 Organismi di concertazione e consultazione
3.1.1 Le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo,
modificazione e revoca delle concessioni delle aree del Demanio
marittimo e di zone del mare territoriale per le attivita' di pesca,
acquacoltura e attivita' produttive correlate alla tutela delle
risorse alieutiche, sono esercitate, ai sensi dell'art. 3, comma 1
della L.R. n. 9 del 2002, dal Servizio Economia Ittica regionale in
conformita' ai principi generali precedentemente definiti al Capo I
ed ai criteri generali definiti al successivo Capo V delle presenti
direttive; nel caso in cui l'istanza di concessione non rientri fra
le ipotesi individuate in via generale dai suddetti indirizzi e
criteri, il Servizio Economia Ittica regionale convoca i competenti
uffici di Province e Comuni costieri per una apposita concertazione;
3.1.2 La concertazione sulle linee di programmazione e la
consultazione generale di cui all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 9 del
2002 sono attuate dalla Giunta regionale attraverso il Comitato
denominato "Tavolo Blu regionale", istituito con delibera della
Giunta regionale del 14 dicembre 1999, n. 2436, al quale e' chiamato
a partecipare un rappresentante del Servizio Parchi e Risorse
forestali della Regione;
3.1.3 La concertazione e la consultazione di cui al punto 3.1.2 si
attuano, qualora le questioni abbiano una rilevanza particolare,
attraverso i Comitati denominati "Tavoli Blu provinciali" di cui alla
citata deliberazione di Giunta regionale 2436/99, convocati dalla
Provincia competente per territorio su richiesta del Servizio
Economia Ittica regionale;
3.1.4 Restano esclusi dalla concertazione, secondo quanto previsto
dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 9 del 2002, il rilascio di
autorizzazioni alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree
del Demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro delle Politiche agricole forestali 7 agosto 1996 nonche'
l'individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento
delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni
amministrative, compresa la disciplina delle modalita' di utilizzo.
CAPO IV - ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA
4.1 Vigilanza
Fatte salve le diverse attribuzioni previste dall'ordinamento
vigente, la Regione Emilia-Romagna esercita le funzioni di vigilanza
in merito all'utilizzo dei beni del Demanio marittimo e delle zone di
mare territoriale in concessione attraverso i Servizi Tecnici di
Bacino e provvede all'applicazione delle relative sanzioni
amministrative.
4.2 Revoca, decadenza e sospensione
4.2.1 - Revoca - Il provvedimento di revoca della concessione e'
adottato dal Responsabile del Servizio Economia Ittica regionale ai
sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione e secondo le
procedure di cui all'art. 26 del relativo Regolamento di esecuzione.
4.2.2 Decadenza - Nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della
Navigazione, nonche' nei casi di particolare gravita' o di recidiva
nelle violazioni, il Responsabile del Servizio Economia Ittica, ai
sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9 del 2002, adotta i
provvedimenti di decadenza della concessione secondo le procedure di
cui all'art. 26 del Regolamento di esecuzione del Codice della
navigazione.
4.2.3 Sospensione - Nei casi di particolare gravita' ovvero in caso
di recidiva nelle violazioni il Responsabile del Servizio Economia
Ittica regionale puo' sospendere la concessione per un periodo da 1 a
6 mesi.
CAPO V - CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E
REQUISITI PER L'OTTENIMENTO ED IL GODIMENTO DEI BENI E DELLE AREE
CONCESSE
5.1. L'applicazione del regime concessorio per lo svolgimento di
attivita' di pesca, acquacoltura e attivita' ad esse correlate nei
beni del Demanio marittimo (ancorche' delle sacche marine, delle aree
lagunari, delle foci dei canali o dei fiumi ricadenti nel Demanio
marittimo) e nel mare territoriale antistante la costa
dell'Emilia-Romagna e' informato ai seguenti criteri generali:
a) relativamente alla zona delimitata nel mare aperto dalla
congiungente il punto piu' esterno delle dighe foranee di Ravenna ed
il Faro di Gorino, sono rilasciate concessioni per la pesca o
l'allevamento di molluschi bivalvi a ditte iscritte al Registro delle
imprese di pesca o acquacoltura (art. 63 del DPR 2 ottobre 1968, n.
1639) siano esse individuali o collettive (societa', cooperative o
consorzi); in tale zona la superficie delle aree date in concessione
per la pesca o l'allevamento di molluschi bivalvi va calcolata per
ciascun concessionario, nella misura di 8.000 mq. per addetto,
intendendosi per tale il soggetto iscritto nel registro dei pescatori
marittimi (art. 32 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639) sia esso
titolare, socio o dipendente a tempo indeterminato; tale superficie
e' calcolata tenendo conto della somma di tutte le aree in
concessione alla stessa ditta; non rientrano nell'applicazione di
tale criterio le aree per impianti di allevamento galleggianti in
mare aperto e per strutture di allevamento mitili di cui alla
successiva lett. b); la superficie in questione puo' essere ampliata,
fino a 10.000 mq. per addetto, su richiesta del concessionario,
corredata da idonea relazione tecnico-scientifica di un Istituto
scientifico riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del DPR n. 1639 del
2/10/1968, comprovante la produttivita' inferiore, per motivi
permanenti, alla media dell'intera zona su base annua, della
superficie in concessione; ogni due anni deve essere ripresentata al
Servizio Economia Ittica regionale analoga relazione
tecnico-scientifica comprovante il perdurare delle condizioni
iniziali di concessione;
b) relativamente alle zone delimitate a terra dalla linea di battigia
e, nel mare aperto, dalle scogliere frangiflutti, sono rilasciate
concessioni per la pesca o l'allevamento di molluschi bivalvi a ditte
iscritte al Registro delle imprese di pesca o acquacoltura (art. 63
del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639) siano esse individuali o collettive
(societa', cooperative o consorzi); in tali zone la superficie delle
aree date in concessione per la pesca o l'allevamento di molluschi
bivalvi, va calcolata per ciascun concessionario, nella misura di
4.000 mq. per addetto, intendendosi per tale il soggetto iscritto nel
Registro dei pescatori marittimi (art. 32 del DPR 2 ottobre 1968, n.
1639) sia esso titolare, socio o dipendente a tempo indeterminato;
tale superficie e' calcolata tenendo conto della somma di tutte le
aree in concessione alla stessa ditta e puo' essere ampliata, fino a
6.000 mq. per addetto, su richiesta del concessionario, corredata da
idonea relazione tecnico-scientifica di un Istituto scientifico
riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del DPR n. 1639 del 2/10/1968,
comprovante la produttivita' inferiore, per motivi permanenti, alla
media dell'intera area su base annua, della superficie in
concessione; ogni due anni deve essere ripresentata al Servizio
Economia Ittica regionale analoga relazione tecnico-scientifica
comprovante il perdurare delle condizioni iniziali di concessione; e'
vietato l'utilizzo di tali aree nei periodi di balneazione turistica
definiti dall'ordinanza balneare di cui al Capo III, paragrafo 3.1.1)
lett. a) della deliberazione del Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna n. 468 del 6 marzo 2003;
c) il concessionario comunica al Servizio Economia Ittica regionale
l'elenco degli addetti al 31 gennaio di ogni anno, entro 30 giorni da
tale data;
d) in caso di diminuzione degli addetti rispetto al numero dichiarato
al momento del rilascio della concessione, per un periodo
continuativo superiore a sei mesi, il concessionario dovra'
procedere, entro 30 giorni dalla scadenza dei sei mesi, alla
richiesta di adeguamento della superficie ricalcolata sul nuovo
numero di addetti, pena la sospensione della concessione;
e) in caso di aumento degli addetti il concessionario puo' chiedere,
nei limiti della disponibilita' di aree libere, ulteriori aree in
concessione calcolate sul nuovo numero di addetti;
f) al fine di consentire il calcolo di cui ai precedenti punti a) e
b), nell'ipotesi in cui un addetto svolga la propria attivita' presso
piu' concessionari, il concessionario presso il quale tale attivita'
e' svolta in modo prevalente dovra' produrre al Servizio Economia
Ittica regionale una dichiarazione redatta e sottoscritta
dall'addetto indicante i propri dati identificativi e dati relativi
ai concessionari presso cui esercita la propria attivita' con
l'indicazione del concessionario presso cui essa e' svolta in modo
prevalente;
g) ai fini del rilascio di concessioni di zone del Demanio marittimo
e del mare territoriale per attivita' di allevamento di organismi
acquatici e nello specifico di pesci, molluschi e crostacei,
l'istanza deve contenere l'indicazione delle specie allevate e delle
metodologie di allevamento. Eventuali variazioni devono essere
comunicate immediatamente a cura del concessionario al Servizio
Economia Ittica regionale;
h) ai fini del rilascio di concessioni di zone del Demanio marittimo
in aree vallive per l'allevamento di specie ittiche la densita' di
allevamento deve essere inferiore o pari a 5 capi per metro quadrato
per non alterare la qualita' delle acque, inoltre, la percentuale di
area occupata da bacini e fabbricati di servizio non deve superare il
10% dell'area data in concessione;
i) l'allevamento di tipo intensivo per le specie ittiche e' ammesso
solo per la crescita del novellame;
j) nelle aree demaniali date in concessione per finalita' di pesca
sportiva e ricreativa sono ammessi quali strumenti di pesca i
bilancioni e le bilancelle purche' la densita' dello sforzo di pesca,
inteso come superficie della rete da pesca, complessivamente non
superi il 10% della superficie acquea interessata, calcolata dalla
linea congiungente i punti piu' foranei dei loro sbocchi al mare fino
al deflusso medio del cuneo salino; le strutture o le attrezzature al
servizio dell'attivita' ricreativa stessa sono ammesse purche'
presentino caratteristiche architettoniche a basso impatto
ambientale. Sono considerate a basso impatto ambientale le strutture
o attrezzature in legno o rivestite in legno o in materiale vegetale
ed in armonia con il contesto paesaggistico in cui si inseriscono con
una superficie massima di mq. 50, a cui si possono aggiungere
balconcini di pesca per una superficie massima di mq. 15 e passerelle
della larghezza di non oltre m. 1,20;
k) in caso di pluralita' di domande per l'utilizzo delle medesime
aree del Demanio marittimo e del mare territoriale, oltre ai criteri
stabiliti dall'art. 37 del Codice della Navigazione, costituiscono
motivi di preferenza: k.1 la natura di associazione, di societa',
anche in forma cooperativa o di consorzio; k.2 la partecipazione
alla compagine sociale di associazioni per la pesca professionale,
ricreativa e sportiva o di Istituti di ricerca scientifica; k.3 la
partecipazione alla compagine sociale del maggior numero di iscritti
nel Registro dei pescatori marittimi nei Comuni rispetto alla cui
costa e' antistante l'area richiesta in concessione; k.4 la
presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di
concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture ed
impianti anche a terra che rispondano ad un piu' alto livello
igienico-sanitario per il trattamento del prodotto e di strutture di
lavorazione e commercializzazione che assicurino il piu' alto livello
occupazionale in relazione allo sforzo sostenibile;
l) possono essere date in concessione aree del Demanio marittimo e
del mare territoriale per la creazione di zone di tutela finalizzate
alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'irradiamento
delle risorse alieutiche, purche' l'istanza di concessione sia
corredata da un progetto rivolto ad attivare, all'interno dell'area
richiesta: l.1 attivita' propedeutiche e di monitoraggio degli
organismi acquatici; l.2 attivita' di ricerca scientifica e di
sperimentazione di campo avente interesse regionale e al servizio
dell'attivita' di pesca e acquacoltura; l.3 attivita' controllata di
pesca professionale sostenibile, pesca sportiva e da diporto, di
attivita' subacquee;
m) le concessioni aventi ad oggetto le zone attrezzate in mare per i
pontili di ormeggio nonche' le banchine per la pesca e
l'acquacoltura, sono subordinate alle seguenti ulteriori modalita' di
utilizzo: m.1 destinazione delle zone attrezzate in mare per
incrementare le risorse alieutiche e per valorizzare l'economia
ittica, anche attraverso l'utilizzo delle piattaforme dei pozzi
metaniferi esauriti, sentiti gli Enti preposti, e, dopo le opportune
opere di bonifica per creare zone attrezzate sottoposte a tutela e
destinate anche alle attivita' collegate alla pesca sportiva e
professionale e per le attivita' subacquee; m.2 realizzazione, fuori
dalle aree portuali, di pontili e punti d'ormeggio e banchine per la
pesca marittima, per la pesca sportiva e ricreativa, l'acquacoltura,
le attivita' di ittiturismo e di pesca-turismo.
CAPO VI - CAUZIONI E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL
DEMANIO DELLO STATO
6.1 Il rilascio della concessione e' subordinato alla costituzione di
una cauzione nelle forme di cui alla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e
al pagamento dell'imposta regionale di cui alla L.R. 1/71 e
successive modifiche e integrazioni.
6.2 Le polizze fideiussorie di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 1 della Legge 348/82 devono essere cointestate a favore
dell'Agenzia del Demanio e della Regione Emilia-Romagna.
6.3 L'imposta regionale, determinata dalla L.R. 1/71 nella misura del
5% del canone demaniale, e' riscossa dalla Regione.
CAPO VII - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
7.1 Criteri d'esercizio dell'attivita' amministrativa
Il Servizio Economia Ittica regionale esercita le funzioni
amministrative attribuite dalla L.R. n. 9 del 2002 nel rispetto delle
procedure di seguito elencate al fine di assicurare uniformita' sul
territorio regionale.
7.2 Tenuta dei Registri relativi ai diritti gravanti sul Demanio
marittimo.
7.2.1 Il Servizio Economia Ittica regionale provvede, secondo quanto
previsto dall'art. 53 del Codice della Navigazione, alla tenuta dei
Registri dei diritti gravanti sulle zone di Demanio marittimo, per le
concessioni e le autorizzazioni aventi finalita' di pesca,
acquacoltura ed attivita' connesse;
7.2.2 I registri sono tenuti a cura di un ufficiale rogante,
specificamente designato dal Direttore generale e scelto fra i
collaboratori del Servizio Economia Ittica, il quale provvede alla
redazione degli atti di concessione ed alla compilazione dei registri
nonche' alla periodica vidimazione presso l'Ufficio del Registro
competente per territorio.
7.2.3 Presso il Servizio Economia Ittica sono tenuti i seguenti
Registri:
- Registro delle concessioni;
- Registro delle autorizzazioni;
- Registro nulla osta ex art. 55 Codice della Navigazione;
7.2.4 Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, il Servizio
Economia Ittica trasmette all'Agenzia del Demanio competente per
territorio l'elenco delle concessioni e le relative quietanze di
pagamento dei canoni di concessione.
7.3 Procedure relative alla nuova concessione di beni del Demanio
marittimo
7.3.1 La domanda
a) La parte interessata al rilascio di una nuova concessione deve
presentare al Presidente della Giunta regionale tramite il Servizio
Economia Ittica regionale, su Modello D1 del Sistema Informativo del
Demanio marittimo, una domanda in regola con la disciplina
sull'imposta di bollo, ed ulteriori nove copie in carta semplice; una
copia in carta semplice deve essere inviata per conoscenza alla
Amministrazione provinciale competente per territorio o di fronte al
cui territorio di competenza si trova l'area di mare territoriale
oggetto della domanda; in via transitoria, sino all'adesione alle
procedure individuate dal SID e dal relativo disciplinare, la domanda
deve essere corredata della seguente documentazione a.1 Corografia
generale. a.2 Planimetria dello stato di fatto contenente: a.2.1 i
dati catastali (foglio di mappa, particella, punti cospicui riportati
in mappa, ecc.) per le concessioni in terra di bilancioni ricreativi
e bilancelle di pesca sportiva, per i pontili e per le banchine ai
fini della pesca; a.2.2 la descrizione toponomastica della zona,
linea di battigia sia catastale sia attuale; a.2.3 l'indicazione
georeferenziata dei vertici dell'area richiesta in concessione; a.2.4
la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in
concessione; a.2.5 le eventuali opere esistenti e le destinazioni
d'uso vigenti. a.3 Planimetria generale di progetto contenente: a.3.1
modifiche alle opere esistenti; a.3.2 nuove opere previste; a.3.3
cambi di destinazione d'uso; a.4 Progetto delle opere in scala 1:100
o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni ed eventuale
documentazione fotografica. a.5 Relazione tecnica ed esplicativa ivi
compresa quella per gli impianti qualora fossero previsti, dalla
quale si possa evincere se le opere in progetto abbiano carattere
amovibile o inamovibile. a.6 Dichiarazione o certificazione nei casi
previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni. a.7 La documentazione tecnica a corredo della domanda
deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e
iscritto all'Albo professionale. a.8 Per le concessioni di durata
superiore al quadriennio, alla domanda dovranno inoltre essere
allegati il computo metrico estimativo ed il piano di ammortamento;
b) Documentazione aggiuntiva da presentarsi per le concessioni di cui
al punto 2.2.3, lett. e): b.1 autocertificazione contenente i dati
identificativi della barca, il periodo dell'attivita' dimostrativa,
le metodologie e le attrezzature di pesca utilizzate, le giornate e i
tempi di pesca dimostrativa; b.2 rendicontazione dell'attivita'
annuale ivi comprese le quantita' e qualita' di pescato e il numero
dei partecipanti a bordo;
c) documentazione aggiuntiva da presentarsi per le concessioni di cui
al punto 5.1, lett. a) e b): c.1 dichiarazione a di atto di
notorieta' con la quale il richiedente dichiara se e' gia'
concessionario di altre aree nella medesima zona e in caso positivo
il numero di addetti destinati alla gestione delle stesse;
d) documentazione aggiuntiva da presentarsi per le concessioni
riguardanti aree designate ai sensi degli artt. 5 e 6 del DPR 8
settembre 1997, n. 357: d.1. qualora la domanda di concessione
riguardi beni del Demanio marittimo ricadenti all'interno dei
perimetri delle aree naturali protette, la medesima deve essere
corredata dalla valutazione di incidenza effettuata dall'ente gestore
dell'area, nonche' dal nulla osta, se previsto dalle norme di piano
dell'area protetta; d.2. qualora la domanda di concessione riguardi
beni del Demanio marittimo ricadenti in aree esterne al perimetro di
aree naturali protette, la domanda deve essere corredata dallo studio
per individuare e valutare gli effetti sul sito di cui ai commi 2, 3
e 4 dell'art. 5 del DPR n. 357 del 1997 in base al quale il Servizio
regionale competente in materia di Parchi e Aree Protette esprimera'
la valutazione di incidenza.
7.3.2 Il procedimento
a) Il Servizio Economia Ittica, verificata la completezza della
documentazione, procede, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di
esecuzione del Codice della Navigazione, alla pubblicazione
dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune rispetto alla cui costa e'
antistante l'area richiesta in concessione, invitando chiunque ne
abbia interesse a presentare, entro il termine stabilito nell'avviso,
osservazioni ovvero istanze concorrenti per l'utilizzo dell'area
demaniale oggetto della domanda di concessione;
b) decorso il termine di cui al punto che precede, il Servizio
Economia Ittica regionale, provvede ad acquisire il parere: b.1 della
Commissione Consultiva locale per la Pesca marittima di cui all'art.
8 della Legge 963/65 e successive modifiche; b.2 dell'Amministrazione
provinciale competente per territorio o di fronte al cui territorio
di competenza si trova l'area di mare territoriale oggetto della
domanda; b.3 del Servizio Tecnico di Bacino competente per territorio
o di fronte al cui territorio di competenza si trova l'area di mare
territoriale oggetto della domanda, che indica le condizioni tecniche
alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, ponendo
il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni
dopo averne accertata l'esattezza, secondo quanto previsto dall'art.
12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione; b.3
della Capitaneria di Porto, competente per territorio e mare
territoriale, per quanto attiene alla sicurezza della navigazione, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 104, comma 1, lettera v) del
DLgs 112/98; b.4 della Agenzia delle Dogane per l'autorizzazione
prevista dall'art. 19 del DLgs 374/90 ovvero per il parere di cui
all'art. 14 del Regolamento di esecuzione del Codice della
Navigazione; b.5 dei Comuni competenti per territorio o di fronte al
cui territorio di competenza si trova l'area di mare territoriale
oggetto della domanda, per la verifica dell'intervento sotto il
profilo urbanistico, qualora sulle aree chieste in concessione siano
previste opere che necessitano di autorizzazioni urbanistiche; b.6
della Agenzia del Demanio, per gli aspetti dominicali, qualora la
domanda preveda l'impianto di opere di difficile rimozione;
c) esaurita l'istruttoria preliminare, il Servizio Economia Ittica
regionale procede alla valutazione della domanda in relazione ai
pareri ricevuti, alle osservazioni formulate dagli eventuali
controinteressati, ai criteri indicati dagli articoli 36 e 37 del
Codice della Navigazione e a quelli individuati dalle presenti
direttive e sottopone le domande, cosi' gia' istruite e valutate, al
parere del Comitato consultivo denominato "Tavolo Blu regionale" per
quanto attiene alla piu' proficua utilizzazione del bene demaniale;
d) conclusa positivamente l'intera fase istruttoria della domanda il
Servizio Economia Ittica provvede alla stesura dell'atto concessorio
e all'iscrizione nel Registro dei diritti gravanti sul Demanio
marittimo, previa determinazione del canone e dell'imposta regionale
secondo quanto previsto dalla L.R. 1/71 e successive modifiche
acquisendo le relative ricevute di pagamento, oltre al deposito della
cauzione pari ad almeno due annualita' di canone; in caso di esito
negativo della fase istruttoria il Servizio Economia Ittica regionale
provvede alla redazione di apposito atto di reiezione della domanda
ed alla notifica dello stesso al richiedente;
e) il concessionario deve provvedere al pagamento dell'imposta del
registro;
f) con riferimento alle concessioni di durata superiore al
quadriennio e' inoltre necessario acquisire il visto di legittimita'
della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) della
Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
g) il concessionario ha l'obbligo, a pena di decadenza della
concessione, di dare inizio ai lavori entro e non oltre sei mesi
dalla data di rilascio della concessione medesima;
h) il Servizio Economia Ittica regionale procede alla consegna
dell'area per il tramite del Servizio Tecnico di Bacino competente
per territorio al fine di verificare l'esatta ubicazione e, ove
necessario, certificare la corrispondenza dell'opera realizzata agli
elaborati progettuali e quant'altro di sua competenza previsto
dall'art. 12 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della
Navigazione.
7.4 Procedure relative al rinnovo delle concessioni
7.4.1 La domanda
a) Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve
darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale tramite il
Servizio Economia Ittica regionale su Modello D2 del Sistema
Informativo Demanio marittimo, in regola con la disciplina
sull'imposta di bollo, non oltre 90 giorni prima della scadenza del
titolo concessorio. Nella fase transitoria, sino all'applicazione
delle procedure che saranno individuate dal SID, la comunicazione
deve essere corredata dalla seguente documentazione: a.1
dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; a.2 dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' da cui risulti che non sono state
eseguite modifiche alla concessione in essere; a.3 dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il concessionario
dichiara di aver corrisposto ogni somma relativa a canoni, imposte e
conguagli derivanti dall'esercizio di concessioni pregresse; a.4
qualora la concessione ricada nelle aree di cui al DPR 357/97, artt.
5 e 6, e non sia mai stata sottoposta a valutazione di incidenza
ambientale, il concessionario, unitamente alla domanda di rinnovo,
deve presentare la documentazione di cui al punto 7.3.1. lettera c;
b) il concessionario che non intende rinnovare la concessione deve
darne comunicazione almeno 90 giorni prima della scadenza dell'atto
concessorio ed e' obbligato, entro 90 giorni dalla data di rinuncia,
al ripristino dell'area come da norme del Codice civile e dal Codice
della Navigazione; in caso di ritardato intervento la Regione puo'
attivare lo stato di ripristino a spese del rinunciatario;
c) qualora il concessionario non utilizzi l'area in concessione o non
vi svolga l'attivita' per la quale e' stata concessa o la utilizzi
per finalita' diverse da quelle previste nell'atto concessorio, o
qualora venga riscontrata una diversa conduzione dell'area data in
concessione non si procede al rinnovo della concessione.
7.4.2 Il procedimento.
a) Il Servizio Economia Ittica regionale procede alla stesura
dell'atto concessorio, acquisendo nel fascicolo istruttorio la
documentazione a corredo del provvedimento oggetto di rinnovo, alla
iscrizione nel registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo ed
alla determinazione del canone e della imposta regionale. Nel caso in
cui non sia stata depositata alcuna cauzione il Servizio Economia
Ittica regionale ne chiede la costituzione, secondo quanto previsto
al precedente punto 6.1;
b) il concessionario provvede al pagamento dell'imposta di registro.
7.5 Procedure relative all'autorizzazione al subingresso nel
godimento della concessione.
7.5.1 La domanda
a) il concessionario che intende sostituire altri a se' nel godimento
della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 46 del Codice
della Navigazione, deve chiedere l'autorizzazione a farsi sostituire,
rinunciando al godimento e indicando il subentrante (o i
subentranti), proponendo istanza al Presidente della Giunta regionale
tramite il Servizio Economia Ittica regionale, in regola con la
disciplina sull'imposta di bollo;
b) coloro che intendono subentrare nel godimento dell'area devono
presentare domanda di subingresso al Presidente della Giunta
regionale tramite il Servizio Economia Ittica regionale, in regola
con la disciplina sull'imposta di bollo, corredata dalla seguente
documentazione: a.1 dichiarazione o certificazione nei casi previsti
dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; a.2
dichiarazione con la quale il subentrante si obbliga solidalmente con
il precedente concessionario per gli oneri pregressi eventualmente
maturati.
7.5.2 Il procedimento
a) Il Servizio Economia Ittica regionale, verificata la sussistenza
dei requisiti di legge e l'idoneita' del richiedente a subentrare nel
godimento dell'area in concessione, procede al rilascio della licenza
di subingresso da allegare alla concessione originaria, acquisendo
nel fascicolo istruttorio la documentazione a corredo del
provvedimento oggetto di subingresso; il Servizio Economia Ittica
regionale, inoltre, provvede, alla iscrizione di tale licenza nel
registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo ed alla
determinazione del canone e della imposta regionale e a richiedere al
subentrante la costituzione di una cauzione; il Servizio Economia
Ittica regionale accertato il versamento di tale cauzione provvede,
quindi, allo svincolo della eventuale cauzione prestata dal
precedente concessionario;
b) il subentrante provvede al pagamento dell'imposta di registro.
7.6 Procedure relative all'autorizzazione per l'affidamento ad altri
soggetti delle attivita' oggetto della concessione
7.6.1 La domanda
a) Il concessionario che intende affidare ad altri le attivita'
oggetto di concessione ovvero attivita' secondarie deve presentare
domanda al Presidente della Giunta regionale per tramite il Servizio
Economia Ittica regionale in regola con la disciplina sull'imposta di
bollo corredata della seguente documentazione: a.1 istanza in bollo
del soggetto che intende gestire le attivita' oggetto della
concessione; a.2 dichiarazione o certificazione nei casi previsti
dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni del
soggetto che intende gestire le attivita' oggetto della concessione;
a.3 dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' effettuata del
soggetto che intende gestire le attivita' oggetto della concessione
da cui risulti che le attivita' previste corrispondono a quelle
oggetto della concessione e che non saranno effettuate modifiche alla
concessione in essere;
b) Analoga documentazione dovra' essere presentata anche nel caso in
cui siano affidate ad altri soggetti solo la gestione di attivita'
secondarie nell'ambito della concessione.
7.6.2 Il procedimento
Il Servizio Economia Ittica regionale, esaurita l'istruttoria e
previa positiva valutazione della domanda, procede al rilascio
dell'autorizzazione.
7.7 Termini dei procedimenti
7.7.1 I procedimenti previsti dalle presenti direttive si concludono
con un provvedimento espresso entro termini stabiliti ai punti
successivi.
7.7.2 Il termine per la conclusione del procedimento finalizzato
all'esame di una domanda di nuova concessione e' di centocinquanta
giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio
Economia Ittica regionale.
7.7.3 Il termine per la conclusione dei procedimenti finalizzati
all'esame delle domande di rinnovo, subingresso ed affidamento e' di
novanta giorni da parte del Servizio Economia Ittica regionale.
7.7.4 I termini possono essere sospesi nel caso in cui si renda
necessario acquisire da parte del richiedente documentazione
integrativa o di completamento ovvero nel caso in cui sia prevista
l'acquisizione di pareri di altre Amministrazioni.
7.8 Spese istruttorie
7.8.1 In conformita' a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento
di Esecuzione del Codice della Navigazione, le spese di istruttoria,
comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne
e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione sono a
carico del richiedente e saranno stabilite con apposito regolamento
emanato dalla Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
7.8.2 L'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di
istruttoria deve essere allegata alla domanda di concessione.