REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2510

Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31/5/2002, n. 9

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il DLgs 4 giugno 1997, n. 143 relativo al conferimento di funzioni            
amministrative alle Regioni in materia di agricoltura e pesca;                  
- la L.R. del 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma del sistema                
regionale e locale", ed in particolare gli articoli 78 e seguenti               
relativi all'esercizio da parte della Regione Emilia-Romagna e degli            
Enti locali delle funzioni concernenti la pesca marittima e le                  
attivita' connesse;                                                             
- la L.R. del 22 febbraio 1983, n. 11, recante "Tutela e svilppo                
della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna" e il            
relativo Regolamento di esecuzione 16 agosto 1993, n. 29, recante               
"Attrezzi e modalita' di uso consentiti per la pesca. Periodi di                
divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne della                 
regione Emilia-Romagna";                                                        
- il DLgs 31 maggio 1998, n. 112, e in particolare l'articolo 105,              
comma 2, lett. l), che conferisce alle Regioni le funzioni                      
amministrative in materia di concessioni di beni del Demanio                    
marittimo e di zone del mare territoriale;                                      
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 9, entrata in vigore il 4/6/2002,                  
relativa alla "Disciplina dell'esercizio delle funzioni                         
amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone del mare               
territoriale" ed in particolare:                                                
- l'art. 3, comma 1, che pone in capo alla Regione, che le esercita             
di concerto con le Province e i Comuni costieri, le funzioni                    
amministrative relative al rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle           
concessioni di aree del Demanio marittimo e di zone del mare                    
territoriale per le attivita' di pesca, acquacoltura e attivita'                
produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche;                      
- l'art. 2, comma 3, che prevede che la Giunta regionale approvi                
direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative ai           
sensi del comma 1 dell'art. 3;                                                  
- l'art. 4, comma 3 che prevede che le direttive di cui al comma 3              
dell'art. 2 perseguano, fra le altre finalita', anche quelle di                 
favorire lo sviluppo delle attivita' correlate alla pesca,                      
all'acquacoltura, alla tutela e all'incremento delle risorse                    
alieutiche, nonche' l'armonizzazione delle azioni dei soggetti                  
pubblici e privati, nel mare territoriale;                                      
vista la determinazione del Direttore generale alle Attivita'                   
produttive, al Commercio e al Turismo n. 6861 del 17 luglio 2002 che            
attribuisce al Servizio Economia Ittica regionale la competenza al              
rilascio delle concessioni di beni del Demanio marittimo e del mare             
territoriale per finalita' di pesca ed attivita' connesse;                      
visto il parere favorevole espresso in data 11 aprile 2003 dal                  
Comitato di cui all'articolo 10, comma 6 della L.R. n. 9 del 2002;              
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre                
2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti             
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e della deliberazione della             
Giunta regionale 447/03, del parere favorevole espresso dal Direttore           
Generale Attivita' produttive, Commercio e Turismo, dott. Uber                  
Fontanesi, in merito alla regolarita' amministrativa della presente             
deliberazione;                                                                  
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo                  
economico e Piano telematico;                                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'Allegato A, parte integrante della presente                   
deliberazione, recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni                
amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone del mare               
territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31 maggio 2002,           
n. 9";                                                                          
2) di prevedere la pubblicazione del presente atto nel Bollettino               
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO A                                                                      
Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di           
Demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art.            
3, comma 1 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9                                      
CAPO I - PRINCIPI GENERALI                                                      
1.1 Ambito di applicazione                                                      
1.2 Criteri e finalita'                                                         
CAPO II - FUNZIONI ESERCITATE DAL SERVIZIO ECONOMIA ITTICA                      
CAPO III - ATTIVITA' DI CONCERTAZIONE E CONSULTAZIONE                           
3.1 Organismi di concertazione e consultazione                                  
CAPO IV - ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA                                    
4.1 Vigilanza                                                                   
4.2 Revoca, decadenza e sospensione                                             
CAPO V - CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E                
REQUISITI PER L'OTTENIMENTO ED IL GODIMENTO DEI BENI E DELLE AREE               
CONCESSE                                                                        
CAPO VI - CAUZIONI E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL           
DEMANIO DELLO STATO                                                             
CAPO VII - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI                                          
7.1 Criteri d'esercizio dell'attivita' amministrativa                           
7.2 Tenuta dei registri relativi ai diritti gravanti sul Demanio                
marittimo                                                                       
7.3 Procedure relative alla nuova concessione di beni del Demanio               
marittimo                                                                       
7.3.1 La domanda                                                                
7.3.2 Il procedimento                                                           
7.4 Procedure relative al rinnovo delle concessioni                             
7.4.1 La domanda                                                                
7.4.2 Il procedimento                                                           
7.5 Procedure relative all'autorizzazione al subingresso nel                    
godimento della concessione                                                     
7.5.1 La domanda                                                                
7.5.2 Il procedimento                                                           
7.6 Procedure relative all'autorizzazione per l'affidamento ad altri            
soggetti delle attivita' oggetto della concessione                              
7.6.1 La domanda                                                                
7.6.2 Il procedimento                                                           
7.7 Termini dei procedimenti                                                    
7.8 Spese istruttorie                                                           
CAPO I - PRINCIPI GENERALI                                                      
1.1 Ambito di applicazione                                                      
Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell'art. 2, comma 3               
della L.R. 31 maggio 2002, n. 9, l'esercizio delle funzioni                     
amministrative inerenti l'utilizzazione, per le attivita' di pesca,             
acquacoltura ed attivita' produttive ad esse correlate, delle aree              
del Demanio marittimo e delle zone del mare territoriale antistante             
la costa dell'Emilia-Romagna delimitato dagli attuali confini di                
competenza delle Capitanerie di porto di Ravenna, a nord, e di                  
Rimini, a sud.                                                                  
1.2 Criteri e finalita'                                                         
Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 1 della L.R. n. 9 del                
2002, l'azione amministrativa della Regione in materia di uso delle             
aree del Demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per le            
attivita' di pesca, acquacoltura ed attivita' produttive correlate,             
persegue le seguenti finalita' generali:                                        
a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali               
costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto              
fra le qualita' dell'habitat e le condizioni di vita degli organismi            
acquatici, in quanto elementi piu' sensibili di tali ambienti;                  
b) armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle                   
attivita' di pesca, acquacoltura e delle attivita' connesse ed                  
accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla               
valorizzazione ed alla tutela della biodiversita' ambientale;                   
c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e, piu'             
in particolare, la riqualificazione delle aree costiere salmastre,              
lagunari, delle foci dei fiumi, del mare, anche attraverso piani di             
recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e            
della sperimentazione associate alla sostenibilita' produttiva;                 
d) sviluppare il comparto ittico in tutti i segmenti economici di cui           
si compone, privilegiando la promozione di progetti di                          
rinaturalizzazione degli habitat costieri e di sviluppo delle risorse           
alieutiche, tramite la realizzazione d'aree di tutela riservate alla            
pesca ed alla riproduzione degli organismi acquatici;                           
e) promuovere e valorizzare, in ottemperanza alla L.R. 22 febbraio              
1983, n. 11, le attivita' collegate alla pesca ricreativa e a quella            
sportiva in relazione ad un uso sostenibile delle risorse naturali,             
riconducendo gli impianti gia' esistenti e quelli di futura                     
realizzazione al contesto paesaggistico e ambientale in cui si                  
collocano;                                                                      
f) promuovere azioni di recupero e di riequilibrio indirizzate ad una           
strategia complessiva di tutela mediante la disciplina delle                    
attivita' di prelievo e, soprattutto, il controllo della riproduzione           
e delle fasi piu' delicate della crescita delle forme giovanili, per            
garantire un adeguato rinnovamento degli organismi acquatici aventi             
valore commerciale;                                                             
g) individuare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di              
crescita larvale e post larvale e disciplinare le relative operazioni           
di pesca e utilizzo degli stocks;                                               
h) favorire i sistemi d'allevamento e di pesca secondo lo sviluppo di           
modelli economici a gestione anche integrata (allevamenti estensivi             
di crescita ed intensivi d'ambientamento del novellame, aree di                 
sverno e commerciali) in modo associato e partecipato, e di modelli             
rispettosi degli equilibri ambientali per la crescita economica e               
sociale d'ogni segmento del comparto della pesca nel rispetto degli             
equilibri ecologici delle risorse marine, delle risorse lagunari,               
vallive, delle foci dei canali e dei fiumi applicando, ove e'                   
possibile, il Sistema informativo del Demanio marittimo;                        
i) controllare le attivita' di pesca ed effettuare il monitoraggio              
delle risorse alieutiche provvedendo alla raccolta dei dati                     
statistici presso le marinerie, i consorzi di produzione dei                    
molluschi bivalvi, i vallicoltori, le Associazioni dei bilancionisti            
ricreativi e di pesca sportiva;                                                 
j) reperire tutte le informazioni necessarie ad una corretta                    
programmazione secondo modelli di gestione integrata con altri                  
settori produttivi (Turismo, Diporto, Pesca sportiva, Commercio,                
difesa del suolo);                                                              
k) individuare gli indicatori per l'analisi e la valutazione delle              
pressioni e degli impatti esercitati sull'ambiente vallivo o                    
lagunare, costiero o marino e sugli organismi acquatici in un                   
contesto strategico di valutazione ambientale e di riequilibrio,                
tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti tra cui, a titolo                  
esemplificativo e non esaustivo, i processi d'antropizzazione,                  
l'inquinamento ambientale e la predazione esercitata dagli uccelli              
ittiofagi;                                                                      
l) valorizzare e incentivare la riproduzione spontanea in mare anche            
con azioni mirate di ripopolamento e tramite l'istituzione di aree              
protette destinate alla riproduzione ed alla crescita delle forme               
giovanili;                                                                      
m) autorizzare la cattura e l'allevamento di forme giovanili di vari            
organismi acquatici a scopo scientifico e di ripopolamento di aree              
produttive;                                                                     
n) sviluppare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di               
crescita larvale e post larvale in mare, nelle lagune e nelle aree              
costiere;                                                                       
o) promuovere e valorizzare l'acquacoltura nelle sue varie forme ed             
in particolare lo sviluppo delle attivita' in valli, lagune, bacini             
costieri, foci, anche con la realizzazione di aree e strutture                  
interne alle valli per l'ambientamento e crescita del novellame, aree           
e strutture di crescita, aree e strutture di sverno, aree e strutture           
di commercializzazione;                                                         
p) promuovere ed adeguare le attrezzature di allevamento e di pesca             
al fine di garantire la sicurezza del lavoro, la qualita' del pescato           
e l'adozione di sistemi selettivi di pesca nonche' l'attuazione di              
modelli di allevamento competitivi e rispettosi dell'ambiente;                  
q) attivare la ricerca scientifica, la sperimentazione ed ogni                  
studio, anche applicato, al fine di ottenere ogni utile indicazione             
per la definizione di periodi di pesca omogenei lungo la fascia                 
costiera e nel mare, che consentano al tempo stesso di garantire la             
tutela delle forme giovanili lungo le direttrici di migrazione nelle            
fasi di maggiore vulnerabilita' nonche' l'individuazione delle aree             
di riproduzione e di prima crescita larvale e post larvale, di sosta            
e di sverno da destinare a zone di tutela;                                      
r) promuovere protocolli d'intesa ed eventuali accordi fra le Regioni           
e gli Stati frontalieri dell'Adriatico per definire una politica                
condivisa e azioni comuni per il governo dello sforzo di pesca nel              
rispetto della specificita' di pesca delle marinerie locali ed ogni             
altra azione per la valorizzazione delle risorse alieutiche e delle             
attivita' collegate;                                                            
s) valorizzare la pesca sportiva, le attivita' subacquee, il                    
pesca-turismo, l'ittiturismo e la pesca ricreativa, favorendo per               
quest'ultima l'adeguamento degli impianti al contesto paesaggistico             
ed ambientale in cui sono presenti, privilegiando l'utilizzo di                 
strutture in precario o comunque a basso impatto ambientale;                    
t) armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia           
costiera ed incentivare l'associazionismo fra Consorzi di pesca nei             
vari segmenti di settore (lagunicoltura, vallicoltura, ittiturismo,             
pesca-turismo), l'associazionismo fra i bilancionisti ricreativi, fra           
i pescatori sportivi, fra i diportisti e fra le associazioni di                 
attivita' subacquee con finalita' di impiego del tempo libero e di              
pesca, nonche' tutte le attivita' correlate alla pesca;                         
u) promuovere una diversa delimitazione di determinate zone del                 
Demanio marittimo attraverso l'attivazione del procedimento di cui              
agli articoli 31 e 32 del Codice della navigazione ed all'art. 58 del           
relativo Regolamento di esecuzione.                                             
CAPO II - FUNZIONI ESERCITATE DAL SERVIZIO ECONOMIA ITTICA REGIONALE            
2.1 Il Servizio Economia ittica regionale, in conformita' a quanto              
previsto dalla determinazione della Direzione generale Attivita'                
produttive, Commercio e Turismo, n. 6861 del 17/7/2002, esercita, in            
materia di gestione dei beni del Demanio marittimo e del mare                   
territoriale, le seguenti funzioni amministrative:                              
2.1.1 rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime                     
finalizzate: a) all'esercizio di attivita' di pesca professionale,              
sportiva, ricreativa e subacquea o di acquacoltura e delle attivita'            
a loro connesse; b) all'installazione di impianti, di attrezzature,             
di capanni e di bilancioni connessi all'attivita' di pesca; c)                  
all'installazione di pontili e di ricoveri per le imbarcazioni                  
adibite alla pesca e all'acquacoltura ferma l'esclusione di quelli              
ricadenti in ambiti portuali;                                                   
2.1.2 rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime per la              
pesca del novellame a scopo scientifico e a scopo di ripopolamento di           
aree produttive;                                                                
2.1.3 rilascio o rinnovo di concessioni per la realizzazione di aree            
di tutela e di valorizzazione ambientale per l'incremento delle                 
risorse alieutiche;                                                             
2.1.4 rilascio di atti di subingresso, affidamento e modifica delle             
concessioni esistenti;                                                          
2.1.5 adozione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 4, comma 3           
della L.R. n. 9 del 2002 e nell'ambito applicativo del regime                   
concessorio, di appositi provvedimenti aventi ad oggetto: a)                    
individuazione delle zone delle foci dei canali e dei fiumi, delle              
lagune, delle sacche marine e del mare territoriale riservate o                 
interdette alla pesca; b) individuazione delle zone di tutela, delle            
attivita' di pesca e allevamento in esse consentite e dei periodi in            
cui possono essere esercitate; c) individuazione delle aree e dei               
periodi ove e' consentita la pesca del novellame e di ogni organismo            
acquatico a scopo scientifico e di ripopolamento; d) individuazione e           
proposizione agli organi competenti dei periodi di inizio e termine             
del fermo pesca nel mare territoriale, nelle foci dei fiumi e dei               
canali, nelle lagune e lungo la battigia in cui sono esercitate la              
pesca professionale, sportiva o ricreativa, nonche' la raccolta dei             
molluschi bivalvi e l'eventuale uso di reti ed attrezzi da pesca; e)            
individuazione di zone del mare territoriale in cui effettuare                  
attivita' di pesca dimostrativa da gestire in forma associata o                 
consortile;  f) individuazione e disciplina delle modalita' di                  
utilizzo delle aree di tutela ecologica per l'incremento delle                  
risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni                        
amministrative secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d)           
della L.R. n. 9 del 2002; g) individuazione e disciplina delle                  
modalita' di utilizzo delle aree naturali di crescita larvale dei               
molluschi bivalvi; h) rilascio o rinnovo di autorizzazioni per le               
aree demaniali marittime ai sensi dell'art. 34 del Codice della                 
navigazione e dell'art. 36 del relativo regolamento di esecuzione; i)           
rilascio o rinnovo di autorizzazioni per la pesca del novellame                 
selvatico nelle aree date in concessione secondo quanto previsto                
dall'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R.  n.9 del 2002; j) rilascio            
o rinnovo di autorizzazioni ai pescatori e alla barca per la pesca              
del novellame di cui alla lettera c) del punto 2.1.5 ed ai mezzi di             
trasporto per lo stesso: a tal fine il titolare della autorizzazione            
dovra' presentare una successiva specifica rendicontazione                      
dell'attivita' di pesca e di ripopolamento indicante specificatamente           
il luogo di pesca e di consegna, le date e la quantita' suddivisa per           
specie del novellame consegnato; k) rilascio o rinnovo di                       
autorizzazioni per attivita' a scopo scientifico nelle zone in                  
concessione e nelle aree interdette alla pesca; l) rilascio o rinnovo           
di autorizzazioni per attivita' di pesca sportiva e di pesca                    
subacquea nelle zone date in concessione per finalita' di pesca e               
acquacoltura, previo assenso scritto rilasciato dal concessionario;             
m) rilascio o rinnovo di autorizzazioni, nell'ambito delle aree in              
concessione comprese nelle zone di cui alle lett. a) e b) del punto             
5.1: m.1 all'utilizzo, per un migliore rendimento economico, dei                
rastrelli a mano, dei rastrelli meccanici ad aria e/o ad acqua per la           
pesca e la raccolta dei molluschi bivalvi; m.2 all'installazione di             
strutture galleggianti e/o mobili per la guardiania e la prima                  
lavorazione del prodotto; n) rilascio o rinnovo di autorizzazioni al            
prelievo dei molluschi bivalvi allo stadio antecedente la taglia                
commerciale (fase larvale e post larvale) in funzione di                        
ripopolamento e/o di allevamento, previa presentazione di un piano              
biennale di gestione validato da un Istituto di ricerca riconosciuto            
ai sensi dell'art. 27 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639; o) rilascio o            
rinnovo di autorizzazioni all'esercizio di attivita' di pesca                   
dimostrativa da gestire in forma associata e consortile previa                  
presentazione di autocertificazione contenente i dati identificativi            
della barca, il periodo dell'attivita' dimostrativa, le metodologie e           
le attrezzature di pesca utilizzate, le giornate e i tempi di pesca e           
successiva rendicontazione dell'attivita' del periodo di pesca                  
autorizzato ivi comprese le quantita' suddivise per specie pescate e            
il numero dei partecipanti a bordo;                                             
2.1.6 formulazione di pareri obbligatori sull'uso dei beni del                  
Demanio marittimo e del mare territoriale in merito a: a) progetti              
per ripascimento delle spiagge, per lavori di straordinaria                     
manutenzione, escavazione, dragaggio su beni del Demanio marittimo              
(comprese le sacche marine, le foci dei fiumi e dei canali) e su zone           
del mare territoriale, causanti problemi ambientali agli organismi              
acquatici ed alle attivita' di pesca e acquacoltura; b) domande di              
concessione per porti, approdi, punti di ormeggio e impianti di                 
erogazione carburanti il cui utilizzo sia prevalentemente destinato             
ad imbarcazioni da pesca e acquacoltura.                                        
CAPO III - ATTIVITA' DI CONCERTAZIONE E CONSULTAZIONE                           
3.1 Organismi di concertazione e consultazione                                  
3.1.1 Le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo,                 
modificazione e revoca delle concessioni delle aree del Demanio                 
marittimo e di zone del mare territoriale per le attivita' di pesca,            
acquacoltura e attivita' produttive correlate alla tutela delle                 
risorse alieutiche, sono esercitate, ai sensi dell'art. 3, comma 1              
della L.R. n. 9 del 2002, dal Servizio Economia Ittica regionale in             
conformita' ai principi generali precedentemente definiti al Capo I             
ed ai criteri generali definiti al successivo Capo V delle presenti             
direttive; nel caso in cui l'istanza di concessione non rientri fra             
le ipotesi individuate in via generale dai suddetti indirizzi e                 
criteri, il Servizio Economia Ittica regionale convoca i competenti             
uffici di Province e Comuni costieri per una apposita concertazione;            
3.1.2 La concertazione sulle linee di programmazione e la                       
consultazione generale di cui all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 9 del           
2002 sono attuate dalla Giunta regionale attraverso il Comitato                 
denominato "Tavolo Blu regionale", istituito con delibera della                 
Giunta regionale del 14 dicembre 1999, n. 2436, al quale e' chiamato            
a partecipare un rappresentante del Servizio Parchi e Risorse                   
forestali della Regione;                                                        
3.1.3 La concertazione e la consultazione di cui al punto 3.1.2 si              
attuano, qualora le questioni abbiano una rilevanza particolare,                
attraverso i Comitati denominati "Tavoli Blu provinciali" di cui alla           
citata deliberazione di Giunta regionale 2436/99, convocati dalla               
Provincia competente per territorio su richiesta del Servizio                   
Economia Ittica regionale;                                                      
3.1.4 Restano esclusi dalla concertazione, secondo quanto previsto              
dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 9 del 2002, il rilascio di                
autorizzazioni alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree            
del Demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del                   
Ministro delle Politiche agricole forestali 7 agosto 1996 nonche'               
l'individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento                
delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni                  
amministrative, compresa la disciplina delle modalita' di utilizzo.             
CAPO IV - ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA                                    
4.1 Vigilanza                                                                   
Fatte salve le diverse attribuzioni previste dall'ordinamento                   
vigente, la Regione Emilia-Romagna esercita le funzioni di vigilanza            
in merito all'utilizzo dei beni del Demanio marittimo e delle zone di           
mare territoriale in concessione attraverso i Servizi Tecnici di                
Bacino e provvede all'applicazione delle relative sanzioni                      
amministrative.                                                                 
4.2 Revoca, decadenza e sospensione                                             
4.2.1 - Revoca - Il provvedimento di revoca della concessione e'                
adottato dal Responsabile del Servizio Economia Ittica regionale ai             
sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione e secondo le                    
procedure di cui all'art. 26 del relativo Regolamento di esecuzione.            
4.2.2 Decadenza - Nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della               
Navigazione, nonche' nei casi di particolare gravita' o di recidiva             
nelle violazioni, il Responsabile del Servizio Economia Ittica, ai              
sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9 del 2002, adotta i                   
provvedimenti di decadenza della concessione secondo le procedure di            
cui all'art. 26 del Regolamento di esecuzione del Codice della                  
navigazione.                                                                    
4.2.3 Sospensione - Nei casi di particolare gravita' ovvero in caso             
di recidiva nelle violazioni il Responsabile del Servizio Economia              
Ittica regionale puo' sospendere la concessione per un periodo da 1 a           
6 mesi.                                                                         
CAPO V - CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E                
REQUISITI PER L'OTTENIMENTO ED IL GODIMENTO DEI BENI E DELLE AREE               
CONCESSE                                                                        
5.1. L'applicazione del regime concessorio per lo svolgimento di                
attivita' di pesca, acquacoltura e attivita' ad esse correlate nei              
beni del Demanio marittimo (ancorche' delle sacche marine, delle aree           
lagunari, delle foci dei canali o dei fiumi ricadenti nel Demanio               
marittimo) e nel mare territoriale antistante la costa                          
dell'Emilia-Romagna e' informato ai seguenti criteri generali:                  
a) relativamente alla zona delimitata nel mare aperto dalla                     
congiungente il punto piu' esterno delle dighe foranee di Ravenna ed            
il Faro di Gorino, sono rilasciate concessioni per la pesca o                   
l'allevamento di molluschi bivalvi a ditte iscritte al Registro delle           
imprese di pesca o acquacoltura (art. 63 del DPR 2 ottobre 1968, n.             
1639) siano esse individuali o collettive (societa', cooperative o              
consorzi); in tale zona la superficie delle aree date in concessione            
per la pesca o l'allevamento di molluschi bivalvi va calcolata per              
ciascun concessionario, nella misura di 8.000 mq. per addetto,                  
intendendosi per tale il soggetto iscritto nel registro dei pescatori           
marittimi (art. 32 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639) sia esso                    
titolare, socio o dipendente a tempo indeterminato; tale superficie             
e' calcolata tenendo conto della somma di tutte le aree in                      
concessione alla stessa ditta; non rientrano nell'applicazione di               
tale criterio le aree per impianti di allevamento galleggianti in               
mare aperto e per strutture di allevamento mitili di cui alla                   
successiva lett. b); la superficie in questione puo' essere ampliata,           
fino a 10.000 mq. per addetto, su richiesta del concessionario,                 
corredata da idonea relazione tecnico-scientifica di un Istituto                
scientifico riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del DPR n. 1639 del              
2/10/1968, comprovante la produttivita' inferiore, per motivi                   
permanenti, alla media dell'intera zona su base annua, della                    
superficie in concessione; ogni due anni deve essere ripresentata al            
Servizio Economia Ittica regionale analoga relazione                            
tecnico-scientifica comprovante il perdurare delle condizioni                   
iniziali di concessione;                                                        
b) relativamente alle zone delimitate a terra dalla linea di battigia           
e, nel mare aperto, dalle scogliere frangiflutti, sono rilasciate               
concessioni per la pesca o l'allevamento di molluschi bivalvi a ditte           
iscritte al Registro delle imprese di pesca o acquacoltura (art. 63             
del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639) siano esse individuali o collettive            
(societa', cooperative o consorzi); in tali zone la superficie delle            
aree date in concessione per la pesca o l'allevamento di molluschi              
bivalvi, va calcolata per ciascun concessionario, nella misura di               
4.000 mq. per addetto, intendendosi per tale il soggetto iscritto nel           
Registro dei pescatori marittimi (art. 32 del DPR 2 ottobre 1968, n.            
1639) sia esso titolare, socio o dipendente a tempo indeterminato;              
tale superficie e' calcolata tenendo conto della somma di tutte le              
aree in concessione alla stessa ditta e puo' essere ampliata, fino a            
6.000 mq. per addetto, su richiesta del concessionario, corredata da            
idonea relazione tecnico-scientifica di un Istituto scientifico                 
riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del DPR n. 1639 del 2/10/1968,               
comprovante la produttivita' inferiore, per motivi permanenti, alla             
media dell'intera area su base annua, della superficie in                       
concessione; ogni due anni deve essere ripresentata al Servizio                 
Economia Ittica regionale analoga relazione tecnico-scientifica                 
comprovante il perdurare delle condizioni iniziali di concessione; e'           
vietato l'utilizzo di tali aree nei periodi di balneazione turistica            
definiti dall'ordinanza balneare di cui al Capo III, paragrafo 3.1.1)           
lett. a) della deliberazione del Consiglio regionale                            
dell'Emilia-Romagna n. 468 del 6 marzo 2003;                                    
c) il concessionario comunica al Servizio Economia Ittica regionale             
l'elenco degli addetti al 31 gennaio di ogni anno, entro 30 giorni da           
tale data;                                                                      
d) in caso di diminuzione degli addetti rispetto al numero dichiarato           
al momento del rilascio della concessione, per un periodo                       
continuativo superiore a sei mesi, il concessionario dovra'                     
procedere, entro 30 giorni dalla scadenza dei sei mesi, alla                    
richiesta di adeguamento della superficie ricalcolata sul nuovo                 
numero di addetti, pena la sospensione della concessione;                       
e) in caso di aumento degli addetti il concessionario puo' chiedere,            
nei limiti della disponibilita' di aree libere, ulteriori aree in               
concessione calcolate sul nuovo numero di addetti;                              
f) al fine di consentire il calcolo di cui ai precedenti punti a) e             
b), nell'ipotesi in cui un addetto svolga la propria attivita' presso           
piu' concessionari, il concessionario presso il quale tale attivita'            
e' svolta in modo prevalente dovra' produrre al Servizio Economia               
Ittica regionale una dichiarazione redatta e sottoscritta                       
dall'addetto indicante i propri dati identificativi e dati relativi             
ai concessionari presso cui esercita la propria attivita' con                   
l'indicazione del concessionario presso cui essa e' svolta in modo              
prevalente;                                                                     
g) ai fini del rilascio di concessioni di zone del Demanio marittimo            
e del mare territoriale per attivita' di allevamento di organismi               
acquatici e nello specifico di pesci, molluschi e crostacei,                    
l'istanza deve contenere l'indicazione delle specie allevate e delle            
metodologie di allevamento. Eventuali variazioni devono essere                  
comunicate immediatamente a cura del concessionario al Servizio                 
Economia Ittica regionale;                                                      
h) ai fini del rilascio di concessioni di zone del Demanio marittimo            
in aree vallive per l'allevamento di specie ittiche la densita' di              
allevamento deve essere inferiore o pari a 5 capi per metro quadrato            
per non alterare la qualita' delle acque, inoltre, la percentuale di            
area occupata da bacini e fabbricati di servizio non deve superare il           
10% dell'area data in concessione;                                              
i) l'allevamento di tipo intensivo per le specie ittiche e' ammesso             
solo per la crescita del novellame;                                             
j) nelle aree demaniali date in concessione per finalita' di pesca              
sportiva e ricreativa sono ammessi quali strumenti di pesca i                   
bilancioni e le bilancelle purche' la densita' dello sforzo di pesca,           
inteso come superficie della rete da pesca, complessivamente non                
superi il 10% della superficie acquea interessata, calcolata dalla              
linea congiungente i punti piu' foranei dei loro sbocchi al mare fino           
al deflusso medio del cuneo salino; le strutture o le attrezzature al           
servizio dell'attivita' ricreativa stessa sono ammesse purche'                  
presentino caratteristiche architettoniche a basso impatto                      
ambientale. Sono considerate a basso impatto ambientale le strutture            
o attrezzature in legno o rivestite in legno o in materiale vegetale            
ed in armonia con il contesto paesaggistico in cui si inseriscono con           
una superficie massima di mq. 50, a cui si possono aggiungere                   
balconcini di pesca per una superficie massima di mq. 15 e passerelle           
della larghezza di non oltre m. 1,20;                                           
k) in caso di pluralita' di domande per l'utilizzo delle medesime               
aree del Demanio marittimo e del mare territoriale, oltre ai criteri            
stabiliti dall'art. 37 del Codice della Navigazione, costituiscono              
motivi di preferenza: k.1 la natura di associazione, di societa',               
anche in forma cooperativa o di consorzio;  k.2 la partecipazione               
alla compagine sociale di associazioni per la pesca professionale,              
ricreativa e sportiva o di Istituti di ricerca scientifica; k.3 la              
partecipazione alla compagine sociale del maggior numero di iscritti            
nel Registro dei pescatori marittimi nei Comuni rispetto alla cui               
costa e' antistante l'area richiesta in concessione; k.4 la                     
presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di                       
concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture ed           
impianti anche a terra che rispondano ad un piu' alto livello                   
igienico-sanitario per il trattamento del prodotto e di strutture di            
lavorazione e commercializzazione che assicurino il piu' alto livello           
occupazionale in relazione allo sforzo sostenibile;                             
l) possono essere date in concessione aree del Demanio marittimo e              
del mare territoriale per la creazione di zone di tutela finalizzate            
alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'irradiamento             
delle risorse alieutiche, purche' l'istanza di concessione sia                  
corredata da un progetto rivolto ad attivare, all'interno dell'area             
richiesta: l.1 attivita' propedeutiche e di monitoraggio degli                  
organismi acquatici; l.2 attivita' di ricerca scientifica e di                  
sperimentazione di campo avente interesse regionale e al servizio               
dell'attivita' di pesca e acquacoltura; l.3 attivita' controllata di            
pesca professionale sostenibile, pesca sportiva e da diporto, di                
attivita' subacquee;                                                            
m) le concessioni aventi ad oggetto le zone attrezzate in mare per i            
pontili di ormeggio nonche' le banchine per la pesca e                          
l'acquacoltura, sono subordinate alle seguenti ulteriori modalita' di           
utilizzo: m.1 destinazione delle zone attrezzate in mare per                    
incrementare le risorse alieutiche e per valorizzare l'economia                 
ittica, anche attraverso l'utilizzo delle piattaforme dei pozzi                 
metaniferi esauriti, sentiti gli Enti preposti, e, dopo le opportune            
opere di bonifica per creare zone attrezzate sottoposte a tutela e              
destinate anche alle attivita' collegate alla pesca sportiva e                  
professionale e per le attivita' subacquee; m.2 realizzazione, fuori            
dalle aree portuali, di pontili e punti d'ormeggio e banchine per la            
pesca marittima, per la pesca sportiva e ricreativa, l'acquacoltura,            
le attivita' di ittiturismo e di pesca-turismo.                                 
CAPO VI - CAUZIONI E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL           
DEMANIO DELLO STATO                                                             
6.1 Il rilascio della concessione e' subordinato alla costituzione di           
una cauzione nelle forme di cui alla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e             
al pagamento dell'imposta regionale di cui alla L.R. 1/71 e                     
successive modifiche e integrazioni.                                            
6.2 Le polizze fideiussorie di cui alla lettera b) del comma 1                  
dell'art. 1 della Legge 348/82 devono essere cointestate a favore               
dell'Agenzia del Demanio e della Regione Emilia-Romagna.                        
6.3 L'imposta regionale, determinata dalla L.R. 1/71 nella misura del           
5% del canone demaniale, e' riscossa dalla Regione.                             
CAPO VII - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI                                          
7.1 Criteri d'esercizio dell'attivita' amministrativa                           
Il Servizio Economia Ittica regionale esercita le funzioni                      
amministrative attribuite dalla L.R. n. 9 del 2002 nel rispetto delle           
procedure di seguito elencate al fine di assicurare uniformita' sul             
territorio regionale.                                                           
7.2 Tenuta dei Registri relativi ai diritti gravanti sul Demanio                
marittimo.                                                                      
7.2.1 Il Servizio Economia Ittica regionale provvede, secondo quanto            
previsto dall'art. 53 del Codice della Navigazione, alla tenuta dei             
Registri dei diritti gravanti sulle zone di Demanio marittimo, per le           
concessioni e le autorizzazioni aventi finalita' di pesca,                      
acquacoltura ed attivita' connesse;                                             
7.2.2 I registri sono tenuti a cura di un ufficiale rogante,                    
specificamente designato dal Direttore generale e scelto fra i                  
collaboratori del Servizio Economia Ittica, il quale provvede alla              
redazione degli atti di concessione ed alla compilazione dei registri           
nonche' alla periodica vidimazione presso l'Ufficio del Registro                
competente per territorio.                                                      
7.2.3 Presso il Servizio Economia Ittica sono tenuti i seguenti                 
Registri:                                                                       
- Registro delle concessioni;                                                   
- Registro delle autorizzazioni;                                                
- Registro nulla osta ex art. 55 Codice della Navigazione;                      
7.2.4 Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, il Servizio            
Economia Ittica trasmette all'Agenzia del Demanio competente per                
territorio l'elenco delle concessioni e le relative quietanze di                
pagamento dei canoni di concessione.                                            
7.3 Procedure relative alla nuova concessione di beni del Demanio               
marittimo                                                                       
7.3.1 La domanda                                                                
a) La parte interessata al rilascio di una nuova concessione deve               
presentare al Presidente della Giunta regionale tramite il Servizio             
Economia Ittica regionale, su Modello D1 del Sistema Informativo del            
Demanio marittimo, una domanda in regola con la disciplina                      
sull'imposta di bollo, ed ulteriori nove copie in carta semplice; una           
copia in carta semplice deve essere inviata per conoscenza alla                 
Amministrazione provinciale competente per territorio o di fronte al            
cui territorio di competenza si trova l'area di mare territoriale               
oggetto della domanda; in via transitoria, sino all'adesione alle               
procedure individuate dal SID e dal relativo disciplinare, la domanda           
deve essere corredata della seguente documentazione a.1 Corografia              
generale. a.2 Planimetria dello stato di fatto contenente: a.2.1 i              
dati catastali (foglio di mappa, particella, punti cospicui riportati           
in mappa, ecc.) per le concessioni in terra di bilancioni ricreativi            
e bilancelle di pesca sportiva, per i pontili e per le banchine ai              
fini della pesca; a.2.2 la descrizione toponomastica della zona,                
linea di battigia sia catastale sia attuale; a.2.3 l'indicazione                
georeferenziata dei vertici dell'area richiesta in concessione; a.2.4           
la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in               
concessione; a.2.5 le eventuali opere esistenti e le destinazioni               
d'uso vigenti. a.3 Planimetria generale di progetto contenente: a.3.1           
modifiche alle opere esistenti; a.3.2 nuove opere previste; a.3.3               
cambi di destinazione d'uso; a.4 Progetto delle opere in scala 1:100            
o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni ed eventuale                    
documentazione fotografica. a.5 Relazione tecnica ed esplicativa ivi            
compresa quella per gli impianti qualora fossero previsti, dalla                
quale si possa evincere se le opere in progetto abbiano carattere               
amovibile o inamovibile. a.6 Dichiarazione o certificazione nei casi            
previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive                        
modificazioni. a.7 La documentazione tecnica a corredo della domanda            
deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e                  
iscritto all'Albo professionale. a.8 Per le concessioni di durata               
superiore al quadriennio, alla domanda dovranno inoltre essere                  
allegati il computo metrico estimativo ed il piano di ammortamento;             
b) Documentazione aggiuntiva da presentarsi per le concessioni di cui           
al punto 2.2.3, lett. e):  b.1 autocertificazione contenente i dati             
identificativi della barca, il periodo dell'attivita' dimostrativa,             
le metodologie e le attrezzature di pesca utilizzate, le giornate e i           
tempi di pesca dimostrativa; b.2 rendicontazione dell'attivita'                 
annuale ivi comprese le quantita' e qualita' di pescato e il numero             
dei partecipanti a bordo;                                                       
c) documentazione aggiuntiva da presentarsi per le concessioni di cui           
al punto 5.1, lett. a) e b): c.1 dichiarazione a di atto di                     
notorieta' con la quale il richiedente dichiara se e' gia'                      
concessionario di altre aree nella medesima zona e in caso positivo             
il numero di addetti destinati alla gestione delle stesse;                      
d) documentazione aggiuntiva da presentarsi per le concessioni                  
riguardanti aree designate ai sensi degli artt. 5 e 6 del DPR 8                 
settembre 1997, n. 357: d.1. qualora la domanda di concessione                  
riguardi beni del Demanio marittimo ricadenti all'interno dei                   
perimetri delle aree naturali protette, la medesima deve essere                 
corredata dalla valutazione di incidenza effettuata dall'ente gestore           
dell'area, nonche' dal nulla osta, se previsto dalle norme di piano             
dell'area protetta; d.2. qualora la domanda di concessione riguardi             
beni del Demanio marittimo ricadenti in aree esterne al perimetro di            
aree naturali protette, la domanda deve essere corredata dallo studio           
per individuare e valutare gli effetti sul sito di cui ai commi 2, 3            
e 4 dell'art. 5 del DPR n. 357 del 1997 in base al quale il Servizio            
regionale competente in materia di Parchi e Aree Protette esprimera'            
la valutazione di incidenza.                                                    
7.3.2 Il procedimento                                                           
a) Il Servizio Economia Ittica, verificata la completezza della                 
documentazione, procede, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di               
esecuzione del Codice della Navigazione, alla pubblicazione                     
dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune rispetto alla cui costa e'            
antistante l'area richiesta in concessione, invitando chiunque ne               
abbia interesse a presentare, entro il termine stabilito nell'avviso,           
osservazioni ovvero istanze concorrenti per l'utilizzo dell'area                
demaniale oggetto della domanda di concessione;                                 
b) decorso il termine di cui al punto che precede, il Servizio                  
Economia Ittica regionale, provvede ad acquisire il parere: b.1 della           
Commissione Consultiva locale per la Pesca marittima di cui all'art.            
8 della Legge 963/65 e successive modifiche; b.2 dell'Amministrazione           
provinciale competente per territorio o di fronte al cui territorio             
di competenza si trova l'area di mare territoriale oggetto della                
domanda; b.3 del Servizio Tecnico di Bacino competente per territorio           
o di fronte al cui territorio di competenza si trova l'area di mare             
territoriale oggetto della domanda, che indica le condizioni tecniche           
alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, ponendo            
il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni              
dopo averne accertata l'esattezza, secondo quanto previsto dall'art.            
12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione; b.3              
della Capitaneria di Porto, competente per territorio e mare                    
territoriale, per quanto attiene alla sicurezza della navigazione, in           
conformita' a quanto previsto dall'art. 104, comma 1, lettera v) del            
DLgs 112/98; b.4 della Agenzia delle Dogane per l'autorizzazione                
prevista dall'art. 19 del DLgs 374/90 ovvero per il parere di cui               
all'art. 14 del Regolamento di esecuzione del Codice della                      
Navigazione; b.5 dei Comuni competenti per territorio o di fronte al            
cui territorio di competenza si trova l'area di mare territoriale               
oggetto della domanda, per la verifica dell'intervento sotto il                 
profilo urbanistico, qualora sulle aree chieste in concessione siano            
previste opere che necessitano di autorizzazioni urbanistiche; b.6              
della Agenzia del Demanio, per gli aspetti dominicali, qualora la               
domanda preveda l'impianto di opere di difficile rimozione;                     
c) esaurita l'istruttoria preliminare, il Servizio Economia Ittica              
regionale procede alla valutazione della domanda in relazione ai                
pareri ricevuti, alle osservazioni formulate dagli eventuali                    
controinteressati, ai criteri indicati dagli articoli 36 e 37 del               
Codice della Navigazione e a quelli individuati dalle presenti                  
direttive e sottopone le domande, cosi' gia' istruite e valutate, al            
parere del Comitato consultivo denominato "Tavolo Blu regionale" per            
quanto attiene alla piu' proficua utilizzazione del bene demaniale;             
d) conclusa positivamente l'intera fase istruttoria della domanda il            
Servizio Economia Ittica provvede alla stesura dell'atto concessorio            
e all'iscrizione nel Registro dei diritti gravanti sul Demanio                  
marittimo, previa determinazione del canone e dell'imposta regionale            
secondo quanto previsto dalla L.R. 1/71 e successive modifiche                  
acquisendo le relative ricevute di pagamento, oltre al deposito della           
cauzione pari ad almeno due annualita' di canone; in caso di esito              
negativo della fase istruttoria il Servizio Economia Ittica regionale           
provvede alla redazione di apposito atto di reiezione della domanda             
ed alla notifica dello stesso al richiedente;                                   
e) il concessionario deve provvedere al pagamento dell'imposta del              
registro;                                                                       
f) con riferimento alle concessioni di durata superiore al                      
quadriennio e' inoltre necessario acquisire il visto di legittimita'            
della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) della           
Legge 14 gennaio 1994, n. 20;                                                   
g)  il concessionario ha l'obbligo, a pena di decadenza della                   
concessione, di dare inizio ai lavori entro e non oltre sei mesi                
dalla data di rilascio della concessione medesima;                              
h) il Servizio Economia Ittica regionale procede alla consegna                  
dell'area per il tramite del Servizio Tecnico di Bacino competente              
per territorio al fine di verificare l'esatta ubicazione e, ove                 
necessario, certificare la corrispondenza dell'opera realizzata agli            
elaborati progettuali e quant'altro di sua competenza previsto                  
dall'art. 12 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della                  
Navigazione.                                                                    
7.4 Procedure relative al rinnovo delle concessioni                             
7.4.1 La domanda                                                                
a) Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve              
darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale tramite il             
Servizio Economia Ittica regionale su Modello D2 del Sistema                    
Informativo Demanio marittimo, in regola con la disciplina                      
sull'imposta di bollo, non oltre 90 giorni prima della scadenza del             
titolo concessorio. Nella fase transitoria, sino all'applicazione               
delle procedure che saranno individuate dal SID, la comunicazione               
deve essere corredata dalla seguente documentazione: a.1                        
dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31                 
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; a.2 dichiarazione               
sostitutiva di atto di notorieta' da cui risulti che non sono state             
eseguite modifiche alla concessione in essere; a.3 dichiarazione                
sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il concessionario                
dichiara di aver corrisposto ogni somma relativa a canoni, imposte e            
conguagli derivanti dall'esercizio di concessioni pregresse; a.4                
qualora la concessione ricada nelle aree di cui al DPR 357/97, artt.            
5 e 6, e non sia mai stata sottoposta a valutazione di incidenza                
ambientale, il concessionario, unitamente alla domanda di rinnovo,              
deve presentare la documentazione di cui al punto 7.3.1. lettera c;             
b) il concessionario che non intende rinnovare la concessione deve              
darne comunicazione almeno 90 giorni prima della scadenza dell'atto             
concessorio ed e' obbligato, entro 90 giorni dalla data di rinuncia,            
al ripristino dell'area come da norme del Codice civile e dal Codice            
della Navigazione; in caso di ritardato intervento la Regione puo'              
attivare lo stato di ripristino a spese del rinunciatario;                      
c) qualora il concessionario non utilizzi l'area in concessione o non           
vi svolga l'attivita' per la quale e' stata concessa o la utilizzi              
per finalita' diverse da quelle previste nell'atto concessorio, o               
qualora venga riscontrata una diversa conduzione dell'area data in              
concessione non si procede al rinnovo della concessione.                        
7.4.2 Il procedimento.                                                          
a) Il Servizio Economia Ittica regionale procede alla stesura                   
dell'atto concessorio, acquisendo nel fascicolo istruttorio la                  
documentazione a corredo del provvedimento oggetto di rinnovo, alla             
iscrizione nel registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo ed           
alla determinazione del canone e della imposta regionale. Nel caso in           
cui non sia stata depositata alcuna cauzione il Servizio Economia               
Ittica regionale ne chiede la costituzione, secondo quanto previsto             
al precedente punto 6.1;                                                        
b) il concessionario provvede al pagamento dell'imposta di registro.            
7.5 Procedure relative all'autorizzazione al subingresso nel                    
godimento della concessione.                                                    
7.5.1 La domanda                                                                
a) il concessionario che intende sostituire altri a se' nel godimento           
della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 46 del Codice            
della Navigazione, deve chiedere l'autorizzazione a farsi sostituire,           
rinunciando al godimento e indicando il subentrante (o i                        
subentranti), proponendo istanza al Presidente della Giunta regionale           
tramite il Servizio Economia Ittica regionale, in regola con la                 
disciplina sull'imposta di bollo;                                               
b) coloro che intendono subentrare nel godimento dell'area devono               
presentare domanda di subingresso al Presidente della Giunta                    
regionale tramite il Servizio Economia Ittica regionale, in regola              
con la disciplina sull'imposta di bollo, corredata dalla seguente               
documentazione: a.1 dichiarazione o certificazione nei casi previsti            
dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; a.2              
dichiarazione con la quale il subentrante si obbliga solidalmente con           
il precedente concessionario per gli oneri pregressi eventualmente              
maturati.                                                                       
7.5.2 Il procedimento                                                           
a) Il Servizio Economia Ittica regionale, verificata la sussistenza             
dei requisiti di legge e l'idoneita' del richiedente a subentrare nel           
godimento dell'area in concessione, procede al rilascio della licenza           
di subingresso da allegare alla concessione originaria, acquisendo              
nel fascicolo istruttorio la documentazione a corredo del                       
provvedimento oggetto di subingresso; il Servizio Economia Ittica               
regionale, inoltre, provvede, alla iscrizione di tale licenza nel               
registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo ed alla                     
determinazione del canone e della imposta regionale e a richiedere al           
subentrante la costituzione di una cauzione; il Servizio Economia               
Ittica regionale accertato il versamento di tale cauzione provvede,             
quindi, allo svincolo della eventuale cauzione prestata dal                     
precedente concessionario;                                                      
b) il subentrante provvede al pagamento dell'imposta di registro.               
7.6 Procedure relative all'autorizzazione per l'affidamento ad altri            
soggetti delle attivita' oggetto della concessione                              
7.6.1 La domanda                                                                
a) Il concessionario che intende affidare ad altri le attivita'                 
oggetto di concessione ovvero attivita' secondarie deve presentare              
domanda al Presidente della Giunta regionale per tramite il Servizio            
Economia Ittica regionale in regola con la disciplina sull'imposta di           
bollo corredata della seguente documentazione: a.1 istanza in bollo             
del soggetto che intende gestire le attivita' oggetto della                     
concessione; a.2 dichiarazione o certificazione nei casi previsti               
dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni del               
soggetto che intende gestire le attivita' oggetto della concessione;            
a.3 dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' effettuata del              
soggetto che intende gestire le attivita' oggetto della concessione             
da cui risulti che le attivita' previste corrispondono a quelle                 
oggetto della concessione e che non saranno effettuate modifiche alla           
concessione in essere;                                                          
b) Analoga documentazione dovra' essere presentata anche nel caso in            
cui siano affidate ad altri soggetti solo la gestione di attivita'              
secondarie nell'ambito della concessione.                                       
7.6.2 Il procedimento                                                           
Il Servizio Economia Ittica regionale, esaurita l'istruttoria e                 
previa positiva valutazione della domanda, procede al rilascio                  
dell'autorizzazione.                                                            
7.7 Termini dei procedimenti                                                    
7.7.1 I procedimenti previsti dalle presenti direttive si concludono            
con un provvedimento espresso entro termini stabiliti ai punti                  
successivi.                                                                     
7.7.2 Il termine per la conclusione del procedimento finalizzato                
all'esame di una domanda di nuova concessione e' di centocinquanta              
giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio              
Economia Ittica regionale.                                                      
7.7.3 Il termine per la conclusione dei procedimenti finalizzati                
all'esame delle domande di rinnovo, subingresso ed affidamento e' di            
novanta giorni da parte del Servizio Economia Ittica regionale.                 
7.7.4 I termini possono essere sospesi nel caso in cui si renda                 
necessario acquisire da parte del richiedente documentazione                    
integrativa o di completamento ovvero nel caso in cui sia prevista              
l'acquisizione di pareri di altre Amministrazioni.                              
7.8 Spese istruttorie                                                           
7.8.1 In conformita' a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento             
di Esecuzione del Codice della Navigazione, le spese di istruttoria,            
comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne            
e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione sono a               
carico del richiedente e saranno stabilite con apposito regolamento             
emanato dalla Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale            
della Regione.                                                                  
7.8.2 L'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di                     
istruttoria deve essere allegata alla domanda di concessione.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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