AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 3 dicembre 2003, n. 34

Gestione del demanio idrico: articolo 86 del DLgs 112/98 e accordo sancito dalla Conferenza unificata in data 20 giugno 2002. Primi criteri ed indirizzi per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. e), dell'accordo costitutivo

IL COMITATO DI INDIRIZZO                                                        
Visto l'art. 86 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito               
alle Regioni la gestione del demanio idrico, ivi compresi la                    
determinazione, l'introito e la destinazione dei relativi canoni, in            
attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla             
Legge 59/97, confermando peraltro allo Stato la titolarita' del                 
demanio idrico, quale demanio statale necessario;                               
considerato che con l'art. 4, comma 1, lett. e) dell'accordo                    
costitutivo (AC) dell'AIPO, stipulato in data 2 agosto 2001 dai                 
Presidenti delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed                         
Emilia-Romagna, sono state conferite all'Agenzia le funzioni                    
concernenti l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di                  
concessione delle pertinenze idrauliche demaniali, nell'ambito del              
reticolo idrografico di competenza, mantenendo in capo alle Regioni             
medesime il ricevimento delle istanze di concessione, la valutazione            
di procedibilita' delle stesse, il rilascio del provvedimento finale            
concessorio e l'introito dei relativi canoni;                                   
considerato che con l'accordo n. 583, sancito dalla Conferenza                  
unificata in data 20 giugno 2002 a seguito dell'esame da parte                  
dell'ufficio del Commissario straordinario per il federalismo                   
amministrativo di alcune problematiche connesse al trasferimento                
dalle Agenzie del demanio alle Regioni delle funzioni relative alla             
gestione del demanio idrico, e' stato altresi' esaminato l'aspetto              
dei procedimenti di sdemanializzazione, prevedendo che l'atto finale,           
tuttora di competenza dello Stato, non puo' essere comunque assunto             
se non a seguito di parere favorevole delle Regioni, tenuto anche               
conto degli indirizzi emanati in materia dalle Autorita' di bacino;             
visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. 70667 del            
16/6/2003 - espresso su specifico quesito degli uffici dell'AIPO con            
il quale si chiedeva se anche le competenze statali per le pratiche             
di delimitazione d'alveo, gia' svolte dal Magistrato per il Po                  
sull'intero bacino idrografico quale organo tecnico del Ministero in            
base alla circolare prot. 4023 del 18/6/1964, siano da ritenersi                
trasferite all'Agenzia - con il quale l'Avvocatura ha escluso che               
tali funzioni rientrino tra quelle conferite alle Regioni ai sensi              
dell'art. 86 del DLgs 112/98 e, pertanto, da queste attribuite                  
all'Agenzia;                                                                    
ritenuto che occorra definire primi criteri ed indirizzi per lo                 
svolgimento delle funzioni istruttorie di competenza dell'Agenzia ai            
sensi del richiamato art. 4, comma 1, lett. e) dell'accordo                     
costitutivo, non pregiudicando in ogni caso le competenze di ciascuna           
Regione in materia di disciplina delle concessioni demaniali ne' le             
competenze dello Stato, attraverso le Agenzie del demanio, in materia           
di delimitazione d'alveo e sdemanializzazione;                                  
tutto cio' premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di                  
Indirizzo dell'AIPO, all'unanimita' dei componenti,                             
delibera:                                                                       
1) di adottare primi criteri ed indirizzi, contenuti nell'Allegato A            
alla presente deliberazione quale parte integrante, per lo                      
svolgimento delle funzioni dell'Agenzia di cui all'art. 4, comma 1,             
lett. e) dell'accordo costitutivo, concernenti l'istruttoria per il             
rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche           
demaniali di competenza delle Regioni;                                          
2) di demandare al Direttore dell'Agenzia la definizione di ulteriori           
disposizioni attuative al fine di:                                              
- favorire il raccordo con le strutture regionali competenti al                 
rilascio delle medesime concessioni; - definire le modalita' di                 
archiviazione delle pratiche giacenti relative ai procedimenti                  
amministrativi gia' del Magistrato per il Po e ora non di competenza            
dell'Agenzia (delimitazioni d'alveo e sdemanializzazioni), con                  
conseguente trasmissione all'Agenzia del demanio competente per                 
territorio e contestuale comunicazione ai soggetti interessati; -               
definire le modalita' di archiviazione delle pratiche giacenti                  
relative ai procedimenti di concessione, attualmente di competenza              
delle Regioni, dandone comunicazione ai soggetti interessati.                   
La presente deliberazione sara' pubblicata nei Bollettini Ufficiali             
delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina