COMUNICATO
Modifiche, integrazioni e abrogazioni al Titolo I, artt. 5, 6 e 7 dello Statuto comunale
Si pubblicano, ai sensi dell'ex art. 6, comma 5 del DLgs 267/00, gli
artt. 5, 6 e 7 (in corsivo le parti modificate) dello Statuto del
Comune di Formigine, approvate con deliberazione di Consiglio
comunale n. 66 del 20/10/2004, pubblicata all'Albo pretorio il
25/10/2004.
"TITOLO I
LA COMUNITA' LOCALE
Art. 5
La partecipazione
1. Il Comune riconosce, garantisce e valorizza le funzioni di
indirizzo e controllo esercitate sulle attivita' poste in essere
dall'Amministrazione locale da parte degli organismi di
partecipazione popolare e di tutti i cittadini, anche nelle
formazioni sociali in cui si esprimono, con particolare riferimento
alle famiglie ed alle libere forme associative.
2. Ai cittadini e' assicurato il diritto a partecipare alla
formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i
principi e le forme stabilite nel presento Statuto.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica
ed amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti
dell'ente e una informazione completa e accessibile sulle proprie
attivita' e sui servizi pubblici locali.
4. Il Comune valorizza le libere forme associative e le libere
organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati e le
istituzioni private, ne riconosce l'importanza sociale con la ricerca
di idonee forme di collaborazione.
Art. 6
Le associazioni
1. Il Comune istituisce il Registro Comunale delle Associazioni di
Promozione sociale dove vengono iscritte:
- d'ufficio le associazioni di tal genere che risultano gia' iscritte
nei registri regionale o provinciale e che hanno sede nel territorio
comunale o che vi operano continuativamente da almeno un anno;
- su richiesta scritta le associazioni che non essendo iscritte in
detti registri hanno sede nel territorio comunale.
Tale Registro, che e' pubblico, e' conservato e gestito da una
apposita Commissione nominata dal Direttore generale.
2. Le associazioni di promozione sociale possono chiedere
l'iscrizione all'apposito Registro Comunale se sono in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
- svolgimento della propria attivita', che non deve essere in
contrasto con norme di legge, almeno in parte e in modo non
occasionale nel territorio del comune di Formigine da almeno un anno
e con assenza di fini di lucro;
- mantenimento di una sede effettiva nel territorio comunale;
- democraticita' del proprio ordinamento interno;
- perseguimento delle finalita' previste dall'art. 2 della L.R.
34/02.
3. L'iscrizione al Registro non comporta alcuna ingerenza
dell'Amministrazione comunale sull'attivita', gli obbiettivi e
l'organizzazione delle associazioni. I controlli della apposita
Commissione sono rivolti esclusivamente a verificare la sussistenza
delle condizioni previste per l'iscrizione.
Art. 7
Le consulte
1. Il Comune favorisce il coordinamento tra le associazioni,
promuovendo la costituzione di consulte e riconoscendone una per ogni
area di attivita'. Tali aree sono determinate dal Consiglio comunale,
che definisce anche la composizione e le attribuzioni delle consulte,
sentite le richieste e le proposte delle associazioni.
2. Ciascuna consulta disciplina con proprio autonomo regolamento le
modalita' di funzionamento, i criteri di elezione degli organi
interni e le procedure di esame e di decisione degli argomenti di
competenza della consulta. Il Consiglio comunale approva tale
regolamento dopo averne verificata la legittimita'. Il regolamento
deve comunque prevedere che le consulte siano aperte all'adesione di
qualsiasi forma associativa che operi nell'ambito di attivita' della
consulta stessa, e, inoltre, riconoscere parita' di diritti e dei
poteri di ciascuna associazione.
3. Nella predisposizione annuale delle relazioni previsionali e
programmatiche la Giunta richiede il parere alle consulte secondo le
aree e i settori di loro attivita', nei termini e con le modalita'
previste nel regolamento comunale.
4. Le funzioni della consulta consistono nella consultazione e studio
per l'esame di situazioni particolari, nella lettura dei problemi,
nel proporre interventi e verificarne i risultati nel settore di
attivita' di sua competenza.
5. E' facolta' del Consiglio o della Giunta, con le modalita' e nei
terrmini previsti nel regolamento comunale, chiedere parere alle
consulte sulle delibere che abbiano un oggetto attinente alla materia
di loro interesse. Tale parere puo' essere chiesto anche a singole
forme associative.
6. Le consulte e le forme associative, anche in assenza di richiesta
del Consiglio o della Giunta, possono formulare osservazioni, a
carattere non vincolante, sui temi iscritti all'ordine del giorno
delle sedute dei predetti organi, secondo le modalita' e nei termini
previsti dal regolamento comunale.
7. Attraverso apposite convenzioni il Comune puo' affidare con atto
motivato alla consulta o anche alle singole associazioni, compiti di
pubblico interesse ed utilita'.
8. Le consulte e le forme associative possono rivolgere al Comune
richiesta di contributi economici e di sostegno di altro tipo.
L'iscrizione al registro di cui al c. 1 dell'art. 6 non da', di per
se', titolo alla concessione dei contributi".
IL DIRIGENTE
Gloria Ori