COMUNE DI FORMIGINE (MODENA)

COMUNICATO

Modifiche, integrazioni e abrogazioni al Titolo I, artt. 5, 6 e 7 dello Statuto comunale

Si pubblicano, ai sensi dell'ex art. 6, comma 5 del DLgs 267/00, gli            
artt. 5, 6 e 7 (in corsivo le parti modificate) dello Statuto del               
Comune di Formigine, approvate con deliberazione di Consiglio                   
comunale n. 66 del 20/10/2004, pubblicata all'Albo pretorio il                  
25/10/2004.                                                                     
"TITOLO I                                                                       
LA COMUNITA' LOCALE                                                             
Art. 5                                                                          
La partecipazione                                                               
1. Il Comune riconosce, garantisce e valorizza le funzioni di                   
indirizzo e controllo esercitate sulle attivita' poste in essere                
dall'Amministrazione locale da parte degli organismi di                         
partecipazione popolare e di tutti i cittadini, anche nelle                     
formazioni sociali in cui si esprimono, con particolare riferimento             
alle famiglie ed alle libere forme associative.                                 
2. Ai cittadini e' assicurato il diritto a partecipare alla                     
formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i           
principi e le forme stabilite nel presento Statuto.                             
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica            
ed amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti           
dell'ente e una informazione completa e accessibile sulle proprie               
attivita' e sui servizi pubblici locali.                                        
4. Il Comune valorizza le libere forme associative e le libere                  
organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati e le                  
istituzioni private, ne riconosce l'importanza sociale con la ricerca           
di idonee forme di collaborazione.                                              
Art. 6                                                                          
Le associazioni                                                                 
1. Il Comune istituisce il Registro Comunale delle Associazioni di              
Promozione sociale dove vengono iscritte:                                       
- d'ufficio le associazioni di tal genere che risultano gia' iscritte           
nei registri regionale o provinciale e che hanno sede nel territorio            
comunale o che vi operano continuativamente da almeno un anno;                  
- su richiesta scritta le associazioni che non essendo iscritte in              
detti registri hanno sede nel territorio comunale.                              
Tale Registro, che e' pubblico, e' conservato e gestito da una                  
apposita Commissione nominata dal Direttore generale.                           
2. Le associazioni di promozione sociale possono chiedere                       
l'iscrizione all'apposito Registro Comunale se sono in possesso dei             
seguenti requisiti minimi:                                                      
- svolgimento della propria attivita', che non deve essere in                   
contrasto con norme di legge, almeno in parte e in modo non                     
occasionale nel territorio del comune di Formigine da almeno un anno            
e con assenza di fini di lucro;                                                 
- mantenimento di una sede effettiva nel territorio comunale;                   
- democraticita' del proprio ordinamento interno;                               
- perseguimento delle finalita' previste dall'art. 2 della L.R.                 
34/02.                                                                          
3. L'iscrizione al Registro non comporta alcuna ingerenza                       
dell'Amministrazione comunale sull'attivita', gli obbiettivi e                  
l'organizzazione delle associazioni. I controlli della apposita                 
Commissione sono rivolti esclusivamente a verificare la sussistenza             
delle condizioni previste per l'iscrizione.                                     
Art. 7                                                                          
Le consulte                                                                     
1. Il Comune favorisce il coordinamento tra le associazioni,                    
promuovendo la costituzione di consulte e riconoscendone una per ogni           
area di attivita'. Tali aree sono determinate dal Consiglio comunale,           
che definisce anche la composizione e le attribuzioni delle consulte,           
sentite le richieste e le proposte delle associazioni.                          
2. Ciascuna consulta disciplina con proprio autonomo regolamento le             
modalita' di funzionamento, i criteri di elezione degli organi                  
interni e le procedure di esame e di decisione degli argomenti di               
competenza della consulta. Il Consiglio comunale approva tale                   
regolamento dopo averne verificata la legittimita'. Il regolamento              
deve comunque prevedere che le consulte siano aperte all'adesione di            
qualsiasi forma associativa che operi nell'ambito di attivita' della            
consulta stessa, e, inoltre, riconoscere parita' di diritti e dei               
poteri di ciascuna associazione.                                                
3. Nella predisposizione annuale delle relazioni previsionali e                 
programmatiche la Giunta richiede il parere alle consulte secondo le            
aree e i settori di loro attivita', nei termini e con le modalita'              
previste nel regolamento comunale.                                              
4. Le funzioni della consulta consistono nella consultazione e studio           
per l'esame di situazioni particolari, nella lettura dei problemi,              
nel proporre interventi e verificarne i risultati nel settore di                
attivita' di sua competenza.                                                    
5. E' facolta' del Consiglio o della Giunta, con le modalita' e nei             
terrmini previsti nel regolamento comunale, chiedere parere alle                
consulte sulle delibere che abbiano un oggetto attinente alla materia           
di loro interesse. Tale parere puo' essere chiesto anche a singole              
forme associative.                                                              
6. Le consulte e le forme associative, anche in assenza di richiesta            
del Consiglio o della Giunta, possono formulare osservazioni, a                 
carattere non vincolante, sui temi iscritti all'ordine del giorno               
delle sedute dei predetti organi, secondo le modalita' e nei termini            
previsti dal regolamento comunale.                                              
7. Attraverso apposite convenzioni il Comune puo' affidare con atto             
motivato alla consulta o anche alle singole associazioni, compiti di            
pubblico interesse ed utilita'.                                                 
8. Le consulte e le forme associative possono rivolgere al Comune               
richiesta di contributi economici e di sostegno di altro tipo.                  
L'iscrizione al registro di cui al c. 1 dell'art. 6 non da', di per             
se', titolo alla concessione dei contributi".                                   
IL DIRIGENTE                                                                    
Gloria Ori                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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