REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2003, n. 2464

Criteri procedurali per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui agevolati di cui alle Leggi 457/78, Legge 94/82 e Legge 118/85. Criteri per il rilascio della autorizzazione alle cooperative a proprieta' indivisa a estinguere anticipatamente i mutui agevolati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che la Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in                 
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale",              
all'art. 29, ha previsto la possibilita', per gli enti che concedono            
contributi agevolati di richiedere agli istituti mutuanti la                    
rinegoziazione del mutuo, qualora il tasso di interesse applicato               
risulti superiore al tasso effettivo globale medio conteggiato, per             
le medesime operazioni, in base a quanto disposto dall'art. 2 della             
Legge 7 marzo 1996, n. 108 (cd legge antiusura), con l'obiettivo di             
porre fine al pagamento di interessi esorbitanti causati dall'elevato           
tasso di inflazione raggiunto nel periodo in cui i contratti furono             
conclusi;                                                                       
- che in attuazione della suddetta norma il Ministero del Tesoro, del           
Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il                   
Ministero dei Lavori pubblici, ha emanato in data 24 marzo 2000 il              
decreto n. 110 "Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi            
agevolati" stabilendo, quanto alla disciplina procedimentale della              
rinegoziazione, che l'attivazione del procedimento avviene su                   
iniziativa della Regione, ovvero dei mutuatari, e che,                          
successivamente, gli Istituti di credito devono accertare la                    
procedibilita' della richiesta, ed individuare la misura del tasso in           
vigore alla data di presentazione della domanda (art. 2 della Legge             
108/96);                                                                        
- che in applicazione del richiamato decreto ministeriale del 24                
marzo 2000, n. 110, la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, entro il           
trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del                
decreto ministeriale stesso, (termine stabilito dall'art. 2) ha                 
provveduto a richiedere, con note 8 giugno e 29 luglio 2000, a firma            
congiunta degli Assessori, rispettivamente competenti, in materia di            
Programmazione territoriale, Politiche abitative, Riqualificazione              
urbana, e in materia di Finanze, Organizzazione, Sistemi                        
Incentivanti, la rinegoziazione dei tassi di interesse dei mutui                
agevolati ai seguenti Istituti di credito:                                      
- Istituto Italiano di Credito Fondiario - Italfondiario SpA;                   
- Banco di Sicilia SpA;                                                         
- Banco Mediocredito;                                                           
- Unicredit Banca SpA (ex Rolo Banca 1473);                                     
- Monte dei Paschi di Siena SpA;                                                
- Banca Popolare di Novara SpA;                                                 
- Istituto Bancario S. Paolo IMI SpA (ex Banco di Napoli);                      
- Credito Fondiario e Industriale SpA;                                          
- Cassa di Risparmio in Bologna SpA;                                            
- Istituto Bancario S. Paolo IMI SpA;                                           
- Banca Intesa Comit SpA (ex CARIPLO);                                          
- Banca Nazionale del Lavoro SpA;                                               
considerato:                                                                    
- che gli Istituti di credito non hanno aderito alla rinegoziazione             
richiesta dalla Regione;                                                        
- che gli Istituti di Credito hanno proposto ricorso giurisdizionale            
dinanzi alla III Sezione del TAR per il Lazio avverso il gia'                   
richiamato decreto n. 110 del 24 marzo 2000 recante le "Disposizioni            
per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati" e contro i                   
provvedimenti adottati in sua applicazione, ed in particolare, la               
nota della Regione Emilia-Romagna 29 maggio 2000, n. 13075, promossi            
dal Banco di Napoli SpA contro il Ministero dei Lavori pubblici e del           
Tesoro, e altri nonche' contro la Regione Emilia-Romagna (RG gen.               
14296/2000) e da altri nove Istituti di Credito, giudizi nei quali              
pure la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna si e' costituita con               
deliberazione del 24 ottobre 2000, progr. n. 1811 - al pari di altre            
numerose Regioni anch'esse chiamate in giudizio;                                
- che l'art. 145, comma 62 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha           
stabilito che ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della Legge                
133/99 il tasso effettivo globale medio determinato ai sensi della              
Legge 108/96, in vigore alla data di richiesta della rinegoziazione             
(come previsto dall'art. 29 della Legge 133/99 e dal DM n. 110 del 24           
marzo 2000) e' da intendersi come tasso effettivo globale medio dei             
mutui all'edilizia in corso di ammortamento e attribuisce al                    
Ministero del Tesoro il potere di provvedere con decreto alle                   
integrazioni del proprio decreto ministeriale 22/9/1998 recante                 
classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai           
fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati               
dalle banche e dagli intermediari finanziari;                                   
- che con decreto del Ministero del Tesoro del 4 aprile 2001 e' stato           
integrato il decreto ministeriale 12/9/1998 individuando ai fini                
della rinegoziazione dei mutui agevolati la categoria omogenea di               
operazioni: mutui agevolati all'edilizia in corso di ammortamento;              
- che con sentenza dell'8 luglio 2002 il TAR del Lazio ha dichiarato            
legittimo il decreto 110/00;                                                    
- che la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, a seguito della                  
sentenza di cui sopra ha confermato con nota prot. n. 408 del 2                 
agosto 2002, a firma congiunta degli assessori, rispettivamente                 
competenti, in materia di Programmazione territoriale, Politiche                
abitative, Riqualificazione urbana, e in materia di Finanze,                    
Organizzazione, Sistemi Incentivanti la domanda di rinegoziazione ed            
ha invitato le banche a provvedere alla ricontrattazione dei mutui              
agevolati;                                                                      
- che con decreto ministeriale del 31 marzo 2003 e' stato determinato           
il tasso effettivo globale medio di mutui agevolati all'edilizia in             
corso di ammortamento per l'applicazione dell'art. 29 della Legge               
133/99 pari al 12,61%;                                                          
dato atto:                                                                      
- che, conseguentemente, sono soggetti a rinegoziazione tutti i mutui           
agevolati il cui tasso globale di ammortamento sia superiore al                 
12,61%;                                                                         
- che come stabilito dal decreto 110/00 la rinegoziazione decorre dal           
secondo semestre 1999;                                                          
ritenuto:                                                                       
- di dover procedere alla rinegoziazione dei mutui agevolati in                 
essere alla data dell'1/7/1999, pur valutando che il tasso del 12,61%           
fissato dal precitato decreto riduce fortemente i benefici della                
rinegoziazione, fatta salva ogni altra decisione e azione dovesse               
rendersi necessaria;                                                            
- che per tale rinegoziazione si debba procedere secondo le modalita'           
concordate fra le Regioni e l'ABI in conformita' alle disposizioni              
stabilite dalla citata normativa in materia, come di seguito                    
descritto:                                                                      
- la rinegoziazione riguarda tutti i mutui in essere alla data                  
dell'1/7/1999 il cui tasso globale di ammortamento sia superiore al             
12,61%;                                                                         
- il tasso applicato al beneficiario del mutuo rinegoziato e' pari al           
50% (ovvero 6,40% per la proprieta' divisa) e al 20% (ovvero 2,60%              
per la proprieta' indivisa) del tasso di rinegoziazione, pertanto nel           
caso in cui il beneficiario usufruisca di un tasso inferiore al 6,40%           
o 2,60% gli verra' mantenuto il tasso anterinegoziazione in caso                
contrario verra' applicato al beneficiario il 6,40% o 2,60%;                    
- per i mutui estinti in data successiva all'1/7/1999 la procedura di           
rinegoziazione dovra' essere effettuata entro il 31/12/2004;                    
- nel caso di vendita dell'alloggio con trasferimento del mutuo                 
rinegoziato dopo l'1/7/1999 la rinegoziazione e' effettuata nei                 
confronti di chi risulta mutuatario al momento dell'applicazione                
della rinegoziazione;                                                           
- le banche devono trasmettere alle Regioni, entro il 30/6/2004, un             
prospetto dei mutui rinegoziati con evidenziato il nominativo, il               
tasso applicato al mutuo e al beneficiario prima e dopo la                      
rinegoziazione, il capitale residuo all'1/7/1999, il numero di rate             
totali e le rate residue all'1/7/1999, l'importo della commissione ed           
il beneficio della Regione dall'1/7/1999;                                       
considerato opportuno stabilire:                                                
- che, nel caso in cui gli Istituti di Credito trasmettono alla                 
Regione il prospetto di cui sopra con evidenziato il beneficio                  
complessivo a favore della Regione contestualmente alla richiesta di            
erogazione semestrale dei contributi in c/interessi sui mutui                   
agevolati, si proceda a liquidare o a richiedere agli Istituti di cui           
sopra con atto del dirigente competente l'importo pari alla                     
differenza fra il contributo semestrale in c/interessi a carico della           
Regione e il beneficio derivante dalla applicazione della                       
rinegoziazione;                                                                 
- che, nel caso in cui gli Istituti di Credito trasmettono alla                 
Regione il prospetto di cui sopra con evidenziato il beneficio                  
complessivo a favore della Regione a scadenze diverse rispetto alla             
richiesta di erogazione semestrale dei contributi in c/interessi, si            
proceda a richiedere agli Istituti di cui sopra con atto del                    
dirigente competente l'importo a nostro credito;                                
richiamata la L.R. n. 30 del 28 ottobre 1998 "Rinegoziazione                    
interessi sui mutui" ed in particolare l'art. 3 che stabilisce che la           
Giunta e' autorizzata a continuare a concorrere al pagamento degli              
interessi sui mutui accesi a seguito di estinzione anticipata dei               
mutui accesi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al                
pagamento degli interessi ai sensi di leggi regionali o statali;                
considerato:                                                                    
- che il Piano di ammortamento relativo ai mutui agevolati prevede              
una rata crescente nel tempo;                                                   
- che l'applicazione della rinegoziazione, preso atto che il tasso di           
riferimento stabilito dal decreto ministeriale pari al 12,61%, non ha           
consentito di modificare sostanzialmente la rata a carico del                   
beneficiario;                                                                   
- che questo comporta nel caso delle cooperative a proprieta'                   
indivisa un incremento significativo dei canoni di                              
locazione/godimento che gli assegnatari devono corrispondere alla               
cooperativa;                                                                    
ritenuto opportuno, al fine di consentire che i canoni vengano                  
mantenuti a livelli adeguati alle condizioni socio-economiche degli             
assegnatari/locatari degli alloggi realizzati dalle cooperative a               
proprieta' indivisa, stabilire:                                                 
- che le cooperative a proprieta' indivisa beneficiarie di mutui                
agevolati di cui alla Legge 457/78 e successive modifiche e                     
integrazioni, possano chiedere alla Regione, entro il 31/12/2004,               
l'autorizzazione a estinguere anticipatamente i mutui, da sostituire            
con un nuovo mutuo da stipulare con lo stesso Istituto di Credito,              
ovvero a ridurre il debito residuo;                                             
- che la Regione, in conformita' a quanto previsto dalla citata L.R.            
30/98, autorizzi con atto del dirigente competente la Cooperativa e             
disponga di continuare ad erogare le semestralita' residue di                   
contributo alla Cooperativa attraverso lo stesso Istituto di Credito            
che provvedera' a decurtare dalla rata relativa al nuovo mutuo o                
dell'originario nel caso di riduzione del debito residuo;                       
- che le rate residue di contributo sono determinate sulla base delle           
condizioni del mutuo originario se il tasso globale di riferimento e'           
inferiore al 12,61% o al tasso del 12,61% nel caso sia superiore;               
- che l'Istituto di Credito comunichi alla Regione l'avvenuta                   
estinzione del mutuo o riduzione del capitale residuo e continui                
semestralmente ad inviare il tabulato relativo alla richiesta di                
erogazione delle rate residue di contributo fino alla scadenza                  
naturale del mutuo originario;                                                  
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilita'           
dott. Bruno Molinari ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.             
43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;                      
su proposta dell'Assessore alla Programmazione Territoriale.                    
Politiche abitative. Riqualificazione urbana,                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di procedere, secondo quanto esposto in premessa, alla                       
rinegoziazione dei mutui agevolati di cui alla Legge 457/78, Legge              
94/82 e Legge 118/85 in essere alla data dell'1/7/1999, fatta salva             
ed impregiudicata ogni altra determinazione dovesse essere necessaria           
in attuazione di nuove disposizioni, secondo le modalita' indicate in           
narrativa;                                                                      
2) di stabilire che al recupero delle somme a nostro credito                    
derivanti dalla applicazione della rinegoziazione si procede secondo            
le modalita' indicate in premessa;                                              
3) di stabilire inoltre che le cooperative a proprieta' indivisa                
beneficiarle di mutui agevolati di cui alla Legge 457/78 possano                
chiedere alla Regione, entro il 31 dicembre 2004, l'autorizzazione a            
estinguere anticipatamente i mutui, da sostituire con un nuovo mutuo            
da stipulare con lo stesso Istituto di Credito, ovvero a ridurre il             
debito residuo;                                                                 
4) di dare atto che le Cooperative saranno autorizzate con atto del             
Dirigente competente alle condizioni di cui in premessa;                        
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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