REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2004, n. 1479

Criteri, modalita' e vincoli per l'assegnazione dei contributi di investimento per la sostituzione degli autobus con piu' di 15 anni: programma 2003/2004, Legge 166/02

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 18 giugno 1998, n. 194, recante "Interventi nel settore              
dei trasporti";                                                                 
- l'art. 13, comma 2, della Legge 1 agosto 2002, n. 166 (collegato              
alla legge finanziaria 2002) con il quale sono autorizzati limiti di            
impegno quindicennali, di Euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2003            
e di Euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per la sostituzione             
di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da               
oltre quindici anni e l'acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico           
di persone;                                                                     
- il medesimo art. 13 della Legge 166/02 in base al quale una quota             
non inferiore al 10% di tali risorse dovra' essere destinata per                
l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;                       
(omissis)                                                                       
attesa la necessita':                                                           
- di determinare una prima ripartizione delle richiamate risorse                
riservate alla sostituzione di veicoli con oltre 15 anni di                     
anzianita' per complessivi 40 milioni di Euro;                                  
- di rinviare a successivo provvedimento la ripartizione dell'importo           
eccedente i 40 milioni di Euro riveniente dall'accertamento del                 
valore mutuabile a conclusione della richiamata operazione                      
finanziaria in corso (limite di impegno quindicennale di Euro                   
2.744.800,00) e per le finalita' di investimento previste dalla Legge           
194/98;                                                                         
attesa la opportunita' di riprogrammare anche le risorse derivanti              
dalla ricognizione dei contributi assegnati e non impegnati nei                 
precedenti programmi regionali di sostituzione di autobus di cui alle           
delibere della Giunta regionale 899/94, 3416/94, 1555/96, 1894/96,              
complessivamente ammontanti a Euro 795.881,17 secondo le risultanze             
della ricognizione effettuata con determinazione n. 6622 del 18                 
maggio 2004 del Responsabile del Servizio Mobilita' urbana e                    
Trasporto locale di Euro 288.822,08 e di Euro 507.059,09                        
rispettivamente risultanti sui Capitoli 43224 e 43231 del bilancio di           
previsione regionale per l'esercizio in corso, ai sensi della vigente           
legislazione contabile;                                                         
(omissis)                                                                       
ritenuto di limitare la programmazione della presente deliberazione             
alla misura parziale di Euro 41.797.995,00 risultante dai dati                  
previsionali assunti con riferimento ai mutui previsti, nonche' dalla           
sopra evidenziata ricognizione (Euro 40.000.000,00 + Euro 795.881,17            
+ Euro 66.297,09 + Euro 103.291,00 + Euro 832.525,74);                          
ritenuto opportuno caratterizzare il programma regionale di                     
ripartizione dei contributi suddetti attraverso la previsione di una            
piu' elevata quota di utilizzo dei contributi assegnati, rispetto               
alla soglia minima del 10% indicata dall'art. 13 della Legge 166/02             
per l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a                
bassissimo impatto ambientale, cosi' come individuati nella                     
classificazione di veicoli di tipo A piu' oltre descritta al punto 2)           
dei criteri;                                                                    
valutate le oggettive difficolta' di poter efficacemente assolvere la           
richiamata condizione, relativa all'acquisto dei suddetti veicoli ad            
alimentazione non convenzionale e a bassissimo impatto ambientale da            
parte delle imprese alle quali il presente programma riconosce                  
contributi inferiori a 1,5 milioni di Euro, in ragione della                    
problematica gestione di un siffatto parco autobus diversificato da             
parte di imprese dal piu' limitato numero di mezzi in circolazione;             
ritenuto:                                                                       
- opportuno conseguentemente che debba essere previsto, per i soli              
destinatari di contributi superiori a 1,5 milioni di Euro l'obbligo             
di utilizzo di una quota corrispondente al 20% dello stanziamento               
complessivo disposto col presente provvedimento di Euro 8.359.599,00            
per l'acquisto dei suddetti veicoli a bassissimo impatto ambientale             
(veicoli tipo A), secondo i quantitativi e le risorse indicate nella            
Tabella 2 di riparto piu' oltre riportata;                                      
- opportuno, sempre in ragione dello sviluppo di una piu' incisiva              
azione a difesa dell'ambiente, ripartire la restante parte dei                  
contributi (Euro 33.438.396,00) secondo i quantitativi indicati nelle           
Tabelle 3 e 4 piu' oltre riportate, per l'acquisto di veicoli a basso           
impatto ambientale, come identificati al punto 3) dei criteri                   
(veicoli di tipo B);                                                            
dato atto:                                                                      
- che l'azione prevista dal presente programma e' finalizzata                   
all'utilizzo dell'intero stanziamento regionale per l'acquisto di               
nuovi mezzi di trasporto, in una diversa articolazione di veicoli di            
tipo A "a bassissimo impatto ambientale" o di tipo B "a basso impatto           
ambientale", comunque tali da ridurre le emissioni a valori piu'                
ridotti rispetto a quelli oggi previsti dalle norme EURO III;                   
- che detta azione tende a incentivare l'acquisto di mezzi dalle piu'           
limitate emissioni, in una anticipazione di risultato rispetto agli             
obiettivi previsti dalle norme EURO IV (valide dal 2005) o EURO V               
(valide dal 2008), a meno degli NOx;                                            
considerato che, ai fini di una migliore qualificazione del                     
trasporto, deve essere ugualmente incentivato:                                  
- l'acquisto di veicoli il cui allestimento rivesta carattere di                
innovazione tecnologica particolarmente atto a favorire                         
l'accessibilita' (piano di calpestio non superiore ai 35 cm per i               
veicoli urbani, suburbani, interurbani a pianale ribassato);                    
- l'acquisto di veicoli dotati di idonea attrezzatura per il                    
trasporto di almeno 1 carrozzella per trasporto persone a ridotta               
capacita' motoria (urbani, suburbani e interurbani a pianale                    
ribassato);                                                                     
- il contenimento del livello della rumorosita' esterna, sotto i                
limiti della Direttiva CEE 92/97 (almeno 1 dB in meno);                         
- il contenimento del livello di rumorosita' interna al di sotto dei            
limiti indicati dalla norma CUNA NC 504.02, nell'aggiornamento del              
gennaio 2004;                                                                   
- la confortevolezza (climatizzazione o aria condizionata);                     
- l'acquisto di veicoli in grado di scaricare i residui della                   
combustione dei motori diesel al tetto anziche' ad altezza di                   
persona;                                                                        
atteso che, al fine di cui sopra, il contributo attribuito a ciascun            
soggetto beneficiario debba essere ridotto del valore esposto nella             
tabella riportata al punto 5) delle condizioni piu' oltre indicate,             
quale penalita' da prevedere per il mancato rispetto della condizione           
richiesta;                                                                      
ritenuto di dover riconoscere il contributo previsto dalla presente             
delibera ai soggetti beneficiari secondo il titolo di proprieta' dei            
mezzi in sostituzione, o della specifica titolarita' attuativa                  
prevista dagli Accordi di programma approvati con delibera di Giunta            
regionale n. 546 del 29 marzo 2004 (art. 6, Misura 2, punto 4);                 
(omissis)                                                                       
riscontrata la necessita' di definire condizioni, criteri e parametri           
validi ai fini dell'istruttoria delle istanze presentate, come di               
seguito individuati:                                                            
CONDIZIONI                                                                      
1) I veicoli per i quali viene chiesta la sostituzione devono                   
risultare in servizio pubblico di linea, immatricolati non                      
successivamente al 31 dicembre 1989 e circolanti;                               
2) i predetti veicoli devono risultare di proprieta' o assegnati come           
capitale di dotazione o in usufrutto da data non successiva al 31               
dicembre 1994 (fermo restando che il predetto limite di decorrenza              
della proprieta' non si applica nel caso di subentro di nuovo                   
concessionario con contestuale trasferimento delle concessioni e dei            
relativi veicoli);                                                              
3) i veicoli acquistati col contributo regionale dovranno                       
corrispondere alle caratteristiche funzionali di omologazione vigenti           
e, per una maggiore uniformita' regionale: a) essere muniti di                  
segnale di richiesta di fermata sia acustico che luminoso; b) avere             
pulsanti di richiesta di fermata posizionati in luogo facilmente                
accessibile in prossimita' delle porte di discesa e comunque nelle              
vicinanze dei posti riservati agli invalidi ed in modo da essere                
azionati da persone sedute; c) essere muniti di mancorrenti come                
specificato al punto 29 dell'Allegato A) del DM 18 luglio 1986; d) il           
vano delle porte di servizio dovra' essere illuminato dall'alto con             
apposite plafoniere, due per vano nel caso di porte doppie, in modo             
da meglio seguire il movimento dei passeggeri, individuare i gradini            
e illuminare la zona immediatamente antistante le porte; e) ciascun             
veicolo dovra' essere munito di indicatori di percorso, anteriore,              
posteriore e laterale destro per i veicoli urbani e suburbani,                  
anteriore e posteriore per i veicoli interurbani, compresi quelli a             
pianale ribassato; f) avere applicato il simbolo-marchio                        
identificativo dei trasporti della Regione Emilia-Romagna approvato             
con delibera della Giunta regionale n. 3084 del 29 giugno 1982. Detto           
simbolo-marchio dovra' essere sempre chiaramente leggibile;                     
4) il contributo assegnato e' condizionato alla sostituzione del                
numero minimo di veicoli indicato nelle tabelle di riparto per i                
veicoli di tipo A e di tipo B di seguito riportate (Tabella 2, 3, 4)            
alla colonna P per ciascun beneficiario e resta immutato a fronte               
dell'acquisto di un numero eventuale di mezzi superiore al predetto             
minimo;                                                                         
5) il contributo unitario per i diversi tipi di veicoli acquistati in           
difformita' con le specifiche di qualita' sottoriportate viene                  
ridotto della misura ivi indicata:                                              
(segue allegato fotografato)                                                    
CRITERI                                                                         
1) Sono escluse dal provvedimento: a) le domande concernenti la                 
sostituzione di veicoli gia' estromessi dal parco aziendale alla data           
del 15 luglio 2002 (quale data di decorrenza del I Accordo sulla                
qualita' dell'aria); b) le domande relative a contributi per                    
potenziamenti; c) le domande di sostituzione dei veicoli                        
originariamente immatricolati ad uso proprio o sui servizi di                   
concessione statale se non a condizione che siano trascorsi almeno 10           
anni di uso dei medesimi veicoli nei servizi pubblici di linea, fatta           
eccezione per quelli la cui licenza di noleggio con conducente sia              
stata restituita al Comune interessato; d) le domande concernenti la            
sostituzione di veicoli gia' accolte negli esercizi precedenti; e) le           
domande presentate da imprese esercenti servizi di TPL non                      
beneficiarie di contributi per l'esercizio;                                     
2) ai fini del presente programma vengono considerati veicoli a                 
bassissimo impatto ambientale (veicoli di tipo A): - filobus; -                 
autobus elettrici: a propulsione elettrica da batteria con energia              
esclusivamente elettrica e completamente immagazzinata a bordo (ZEV);           
- autobus ibridi: dotati di una motorizzazione elettrica per la                 
trazione e di una motorizzazione termica finalizzata alla produzione            
di energia elettrica, con possibilita' di marcia autonoma in                    
motorizzazione elettrica pura non inferiore a 15 Km. a pieno carico;            
- autobus a gas naturale o a GPL: autobus alimentari a metano o GPL;            
3) vengono considerati autobus a basso impatto ambientale (veicoli di           
tipo B): - autobus EURO IV, ossia autobus con motorizzazioni diesel             
rispondenti alla norma 2001/27-B/CE (EURO IV); - autobus EURO III               
muniti di CRT o SCRT, ossia autobus con motorizzazione diesel                   
rispondenti alla norma  2001/27-A/CE (EURO III) alimentati con                  
gasolio a bassissimo contenuto di zolfo e resi ancor meno inquinanti,           
rispetto a quanto previsto dalle norme EURO III, dalla applicazione             
di sistemi passivi per il trattamento dei gas di scarico, tipo CRT o            
tipo SCRT, i quali, attraverso l'uso di catalizzatori ossidanti (CRT)           
o selettivi (SCRT) e filtri per particolato, riducono drasticamente             
ed ulteriormente le emissioni inquinanti. Il costruttore del motore             
presentera' idonea certificazione che attesti che i risultati di                
abbattimento delle sostanze inquinanti ottenuti grazie all'uso del              
CRT, di cui si certifica l'origine, sono stati rilevati mediante                
prove al banco, secondo i cicli ESC/ELR e ETC (Direttiva                        
1999/96/CEE). I valori di HC, CO e PM rilevati dopo il sistema di               
trattamento, devono essere mediamente ridotti con percentuali                   
superiori all'85%, rispetto a quanto fissato nella normativa EURO               
III, anche gli NOx dovranno essere possibilmente ridotti. In questo             
modo vengono recepiti e raggiunti con grande anticipo i valori                  
imposti dalla normativa EURO IV e EURO V, a meno degli NOx;                     
4) il contributo regionale e' commisurato: per i veicoli di Tipo A: -           
al 70% della spesa (IVA esclusa) e comunque non superiore                       
rispettivamente a Euro 500.000,00 per i filobus e Euro 290.000,00 per           
ciascun veicolo elettrico o ibrido con marcia autonoma elettrica pura           
non inferiore a 15 Km; - al 70%, 65%, 63%, della spesa (IVA esclusa)            
e comunque non superiore a Euro 175.000,00 per ciascun veicolo a gas            
naturale o GPL rispondente rispettivamente alle caratteristiche EEV,            
EURO V, EURO IV, come risultante da idonea certificazione rilasciata            
da Organismi europei legalmente riconosciuti; per i veicoli di Tipo             
B: - al 63% della spesa (IVA esclusa) e comunque non superiore a Euro           
135.000,00 per ciascun veicolo con motorizzazione diesel rispondente            
a EURO IV; - al 55% della spesa (IVA esclusa) e comunque non                    
superiore a Euro 110.000,00 per ciascun veicolo con motorizzazione              
diesel sempreche' munito di un sistema di abbattimento dei gas di               
scarico tipo CRT o SCRT;                                                        
5) il contributo regionale viene ridotto di Euro 15.000,00 per                  
ciascun veicolo urbano, suburbano, interurbano a pianale ribassato              
sprovvisto di sistema passivo per il trattamento dei gas di scarico             
tipo CRT o SCRT;                                                                
6) il contributo regionale indicato per l'attuazione del programma di           
acquisto di veicoli di tipo A potra' essere utilizzato, una volta               
completato l'acquisto del numero minimo di veicoli previsti per detta           
categoria, fino al limite del suddetto stanziamento per l'acquisto di           
veicoli anche di tipo B, alle condizioni valevoli per questi ultimi;            
7) il contributo regionale e' corrisposto anche a fronte                        
dell'acquisto di veicoli con contratto di tipo "buy-back" (che                  
preveda il ritiro del veicolo dopo X anni, da parte del fornitore, a            
un prezzo predefinito). In tal caso il contributo regionale sara'               
commisurato alla percentuale di concorso finanziario della Regione              
prevista per singolo tipo di veicolo, applicata alla differenza tra             
il costo di fornitura (anticipo + importo rate relative agli X anni)            
e il valore di riscatto/ritiro;                                                 
8) i contributi, fino all'ammontare complessivo indicato nella                  
Tabella 1 di riparto allegata quale parte integrante e sostanziale              
del presente atto, non potranno in nessun caso superare la                      
percentuale del 70% della spesa sostenuta al netto di IVA, fermi                
restando i limiti espressi in valore percentuale e assoluto indicati            
al punto 4) che precede e non sono cumulabili oltre i suddetti limiti           
con altri contributi regionali allo stesso titolo, salvo quanto                 
previsto al successivo punto;                                                   
9) gli eventuali contributi non ancora utilizzati secondo le                    
previsioni attuative indicate alla lettera L) della parte dispositiva           
della delibera di Giunta regionale n. 2454 del 14 dicembre 1999                 
potranno essere confermati al medesimo destinatario a integrazione              
del contributo previsto per l'acquisto dei veicoli di tipo A indicati           
alla Tabella 2 della delibera di Giunta regionale n. 1351 del 22                
luglio 2002 e/o dalla presente deliberazione, quale misura volta alla           
sostituzione di un piu' elevato numero di veicoli a bassissimo                  
impatto ambientale rispetto a quello minimo ivi indicato;                       
10) gli importi eventualmente non attribuibili in sede di                       
concessione-impegno del contributo costituiranno disponibilita' per             
un successivo programma di intervento regionale, da approvarsi con              
atto di Giunta;                                                                 
11) in ragione della maggiore capacita' di trasporto degli                      
autosnodati o filosnodati, anche di lunghezza fino a 18,75 metri, gli           
stessi risultano mediamente sostitutivi di 1,5 autobus e pertanto ad            
ogni nuovo veicolo snodato deve corrispondere la contemporanea                  
dismissione dal servizio di almeno 1,5 autobus (in un rapporto di               
equivalenza dunque che ad ogni immissione in esercizio di 2 veicoli             
fa corrispondere la estromissione  di tre autobus);                             
12) in sede di saldo del contributo, su istanza motivata e per                  
comprovate necessita' di servizio puo' essere consentito l'utilizzo             
di parte dei veicoli elencati alla lettera D) della parte dispositiva           
del presente atto, per un periodo comunque non eccedente il 31                  
dicembre dell'anno successivo a quello del provvedimento di saldo.              
PARAMETRI E METODO DI RIPARTO                                                   
Ai fini della determinazione di parametri atti a rappresentare le               
effettive situazioni di vetusta' del parco, da valere per la                    
ripartizione dei contributi, il fabbisogno aziendale risulta                    
rappresentato da un coefficiente - "colonna H" della Tabella 1                  
comparativa di riparto - allegato parte integrante del presente atto            
- determinato, per ciascun richiedente, in relazione al numero di               
veicoli sostituibili e all'eta' media del parco come risultanti al 31           
dicembre 2003, alla percorrenza/veicolo (percorrenze certificate anno           
2002).                                                                          
Al fine di determinare un riequilibrio rispetto alla percentuale di             
veicoli gia' finanziati da precedenti programmi regionali, il                   
coefficiente di cui sopra dovra' essere modulato in relazione alle              
assegnazioni di contributo intervenute dal momento della istituzione            
del Fondo nazionale trasporti, in modo da incrementare o ridurre                
l'incidenza dell'azione regionale a seconda, rispettivamente, della             
ricorrenza di precedenti assegnazioni di contributi, inferiori o                
superiori alla media regionale - "colonna K"  della tabella                     
comparativa sopracitata.                                                        
Il coefficiente finale da assumere per la attribuzione del                      
contributo, risulta quello derivato dalla combinazione dei suddetti             
coefficienti (H x K), cosi' come rappresentato percentualmente alla             
"colonna M" della citata tabella comparativa.                                   
La ripartizione dei contributi regionali, pari a Euro 41.797.995,00,            
nella previsione contributiva media/veicolo indicata al punto 4) dei            
criteri, risulta indicata nella Tabella 1 di riparto, allegata quale            
parte sostanziale e integrante del presente atto, alla "colonna O"              
per la sostituzione del numero minimo di veicoli indicati per ciascun           
tipo di veicolo (di tipo A o B) alle "colonne P" di Tab. 2-3-4,                 
allegate quale parte sostanziale e integrante del presente atto.                
Il numero minimo dei veicoli indicati alle "colonne P" e'                       
determinato, con l'arrotondamento all'unita', nel caso di                       
coefficiente inferiore a 1 e con gli arrotondamenti per difetto o per           
eccesso, a seconda della ricorrenza, rispettivamente, inferiore o               
superiore a 0,5 in tutti gli altri casi;                                        
ritenuto inoltre che, in esito agli impegni assunti dalle Regioni con           
l'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata del 9                    
settembre 2003 per la velocizzazione dei procedimenti di spesa nel              
settore del trasporto pubblico, risulti necessario fissare in 24 mesi           
dalla data di approvazione del presente programma il termine per il             
perfezionamento degli acquisti ivi previsti;                                    
richiamate altresi' le condizioni e vincoli di uso, subentro o                  
alienazione previsti dall'art. 35 della L.R. 30/98 per gli                      
investimenti effettuati con contributi regionali;                               
dato atto che ai sensi dei richiamati criteri e condizioni per                  
l'istruttoria delle istanze non risulta accoglibile la domanda della            
SILA PAVIA Srl - Milano per la sostituzione dell'autobus targato                
AZ337CZ, in quanto non rispondente alla prevista condizione di                  
regolare revisione, di cui al punto 1) delle condizioni;                        
(omissis)                                                                       
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti;                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) le risorse di cui alla Legge 166/02, art. 13, vengono ripartite, a           
norma della L.R. 30/98, articoli 31, comma 2, lett. c), 34 e 35,                
sulla base dei criteri, delle condizioni e dei parametri indicati               
nelle premesse che si richiamano integralmente;                                 
B) l'importo complessivo di Euro 41.797.995,00 viene ripartito a                
favore dei destinatari del contributo indicati alla "colonna A" di              
Tabella 1 (le cui denominazioni risultano meglio specificate in                 
premessa), nella misura riportata alla "colonna O", per la                      
sostituzione del numero "minimo" di veicoli indicato alle "colonne P"           
delle "Tabelle 2-3-4", allegate quali parti integranti e sostanziali            
del presente atto, fermo restando quanto specificato ai punti L), M)            
che seguono;                                                                    
C) il numero "minimo" di veicoli sostituibili potra' essere                     
incrementato, in relazione agli effettivi acquisti, fino alla                   
concorrenza del contributo massimo assegnabile a ciascuna azienda               
risultante dalla "colonna O" della Tabella 1;                                   
D) i destinatari di contributi superiori a Euro 1,5 milioni, Tempi              
SpA - Piacenza, TEP SpA - Parma, Consorzio ACT - Reggio Emilia, ATCM            
SpA - Modena, ATC SpA - Bologna, ACFT SpA - Ferrara, ATM SpA -                  
Ravenna, Consorzio ATR - Forli'-Cesena, TRAM Agenzia - Rimini, sono             
tenuti all'impiego di una quota del contributo non inferiore a quella           
indicata in Tabella 2 per l'acquisto di veicoli ad alimentazione non            
convenzionale e a bassissimo impatto ambientale (tipo A);                       
E)  gli autobus indicati in Tabella 5, allegata quale parte                     
sostanziale e integrante del presente atto, a fronte degli acquisti             
effettuati, dovranno essere distolti dal servizio e comunque                    
cancellati dall'elencazione dei veicoli in esercizio;                           
F) la domanda di SILA PAVIA Srl - Milano non e' accoglibile per il              
mancato possesso dei requisiti previsti e indicati in premessa;                 
G) il mancato possesso dei requisiti di qualita' indicati nella                 
tabella riportata in premessa al punto 5) delle condizioni e di                 
quelli previsti al punto 5) dei criteri determina, rispetto                     
all'ammontare globale risultante per ciascuna azienda, una riduzione            
del contributo erogabile per ciascun veicolo, dei valori ivi                    
indicati;                                                                       
H) i contributi, fino all'ammontare indicato nella Tabella 1, non               
potranno in nessun caso superare la percentuale del 70% della spesa             
sostenuta al netto di IVA, fermi restando i limiti di contribuzione             
in valore percentuale e assoluto specificati in premessa per i                  
diversi tipi di veicoli e non sono cumulabili oltre il suddetto                 
limite con altri contributi regionali allo stesso titolo, salvo                 
quanto previsto alla successiva lettera I);                                     
I) gli eventuali contributi non ancora utilizzati secondo le                    
previsioni attuative indicate alla lettera L) della parte dispositiva           
della delibera di Giunta regionale n. 2454 del 14 dicembre 1999                 
potranno essere confermati al medesimo destinatario a integrazione              
del contributo previsto per l'acquisto dei veicoli di tipo A indicati           
alla Tabella 2 della delibera di Giunta regionale n. 1351 del 22                
luglio 2002 e/o dalla presente deliberazione, quale misura volta alla           
sostituzione di un piu' elevato numero di veicoli a bassissimo                  
impatto ambientale rispetto a quello minimo ivi indicato;                       
J) la mancata trasmissione alla Regione degli atti necessari per                
l'impegno del contributo entro 24 mesi dalla data di approvazione del           
presente programma determinera' la decadenza del contributo per la              
quota che non risultera' impegnabile;                                           
K) gli importi eventualmente non attribuibili in sede di                        
concessione-impegno del contributo costituiranno disponibilita' per             
un successivo programma di intervento regionale;                                
L) la spesa di Euro 41.797.995,00 per la realizzazione degli                    
interventi previsti dal presente provvedimento trova copertura, con             
riferimento al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna              
per l'esercizio finanziario 2004, per la quota parte di Euro                    
19.305.473,54, tenuto conto della ricognizione indicata in premessa e           
qui intesa integralmente richiamata, come segue:                                
- quanto a Euro 17.507.478,54 (22.507.478,54 - 5.000.000,00 assegnati           
con propria deliberazione 1455/04) nell'ambito del Cap. 43256                   
"Contributi per investimenti in mezzi per il trasporto pubblico                 
regionale e locale. Mutui con oneri di ammortamento a carico dello              
Stato (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a), comma            
6, lettere a), b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 e successive                 
modificazioni; art. 2, comma 5, Legge 18 giugno 1998, n. 194; art.              
13, comma 2, Legge 1 agosto 2002, n. 166; DI 5 maggio 2003)",                   
afferente all'UPB 1.4.3.3.16020 - Investimenti nel settore del                  
trasporto pubblico regionale e locale - Altre risorse vincolate;                
- quanto a Euro 288.822,08 nell'ambito del Cap. 43224 "Contributi in            
capitale per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale             
da destinare agli scopi di cui al comma 4 dell'art. 11 della Legge 10           
aprile 1981, n. 151 (Legge 12 luglio 1991, n. 202, art. 18 ter; L.R.            
1 dicembre 1979, n. 45 e successive modifiche - abrogata; art. 46,              
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) - Mezzi statali", afferente all'UPB                 
1.4.3.3. 16011 - Interventi nel settore della riorganizzazione e                
della qualita' della mobilita' urbana - Risorse statali;                        
- quanto a Euro 507.059,09 nell'ambito del Cap. 43231 "Contributi               
alle aziende di trasporto pubblico locale per la sostituzione di                
veicoli destinati al trasporto urbano in esercizio da oltre quindici            
anni (art. 11, comma 4, Legge 10 aprile 1981, n. 151; art. 3, comma             
1, DL 5 ottobre 1993, n. 399, art. 23, comma 3, DL 29 ottobre 1993,             
n. 429) - Mezzi statali", afferente all'UPB 1.4.3.3. 16011 -                    
Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualita' della            
mobilita' urbana - Risorse statali;                                             
- quanto a Euro 898.822,83 nell'ambito del Cap. 43265 "Contributi per           
investimenti in mezzi per il trasporto pubblico regionale e locale.             
Mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato (art. 31, comma            
2, lett. C), art. 34, comma 1, lett. A), comma 6, lett. B), L.R. 2              
ottobre 1998 n. 30; art. 2, commi 5 e 6, Legge 18 giugno 1998, n.               
194; art. 54, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 144,                
comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; DI 17 maggio 2001)",                   
afferente all'UPB 1.4.3.3. 16010 - Interventi nel settore della                 
riorganizzazione e della qualita' della mobilita' urbana;                       
- quanto a Euro 103.291,00 a valere sulla restituzione della somma di           
pari importo introitata con reversale 5190/04;                                  
M) la restante quota di contributo, programmato per la compiuta                 
attuazione del presente provvedimento, potra' essere impegnata e                
liquidata subordinatamente all'effettiva contrazione e relativa                 
quantificazione del mutuo per l'esercizio 2004;                                 
N) la quota eccedente l'importo di Euro 41.797.995,00 nella misura              
risultante dal mutuo contratto nel 2004, e' rinviata a successivo               
provvedimento, in ordine alla necessita' di contribuire all'acquisto            
di altri mezzi di trasporto secondo separati atti di programmazione             
regionale;                                                                      
O) il Dirigente competente per materia provvedera' con propri atti              
formali, ai sensi della L.R. 40/01 e in applicazione della                      
deliberazione n. 477 del 4 marzo 2003, alla concessione dei                     
contributi e al relativo impegno di spesa a favore dei beneficiari              
indicati e alle autorizzazioni previste al punto 11) dei criteri,               
nonche' alla liquidazione delle somme dovute secondo le seguenti                
modalita':                                                                      
- acconto del 50%, a presentazione della documentazione (delibera di            
aggiudicazione gara o contratto di fornitura) comprovante l'acquisto            
effettuato sopraindicata;                                                       
- 50% a saldo, a presentazione delle corrispondenti fatture nonche'             
degli atti dell'autorita' comunale, provinciale o delle agenzie                 
comprovanti il distoglimento dal servizio dei veicoli indicati in               
Tabella 5.                                                                      
La presente deliberazione sara' pubblicata per estratto nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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