REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2003, n. 318

Acque destinate al consumo umano superamento del valore di parametro, di cui all'Allegato 1, DLgs 31/01 come modificato e integrato dal DLgs 27/02 per il parametro clorito

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Richiamato il DLgs n. 31 del 2 febbraio 2001 "Attuazione della                  
direttiva n. 98/83/CE, concernente la qualita' delle acque destinate            
al consumo umano", cosi' come modificato dal DLgs n. 27 del 2                   
febbraio 2002, che all'art. 5, stabilisce i requisiti minimi di                 
qualita' che le acque destinate al consumo umano devono possedere,              
sulla base di valori di parametro;                                              
considerato che:                                                                
- il decreto in parola andra' in vigore il 25 dicembre 2003 abrogando           
e sostituendo l'attuale normativa di settore (DPR 236 del 24 maggio             
1988);                                                                          
- lo stesso DLgs n. 31 prevede, tra i nuovi parametri da monitorare,            
per la conformita' dell'acqua destinata al consumo umano (Allegato 1,           
parte B), anche il parametro "clorito" con un valore parametrico di             
0,8 mg/1;                                                                       
- tale parametro, peraltro non riportato nella normativa comunitaria,           
e' stato introdotto nel decreto nazionale di recepimento sopracitato,           
in virtu' della possibilita' per gli Stati membri di individuare                
ulteriori parametri;                                                            
- la presenza dello ione clorito nelle acque potabili deriva                    
dall'utilizzo, come agente disinfettante, del biossido di cloro, che            
e' attualmente fra i disinfettanti maggiormente utilizzati nelle reti           
acquedottistiche italiane;                                                      
- il biossido di cloro, a contatto con alcune sostanze organiche                
(acidi umici e fulvici), tipiche delle acque di origine superficiale,           
produce ione clorito;                                                           
dato atto che:                                                                  
- dall'1 novembre 2002 la societa' multiservizi HERA SpA fornisce il            
servizio acquedottistico a 127 Comuni dell'Emilia-Romagna per una               
estensione territoriale di 9000 Kmq. con una popolazione servita di             
circa 1.900.000 abitanti. L'acqua immessa in rete deriva sia da fonti           
gestite direttamente sia da forniture esterne di acqua gia'                     
potabilizzata;                                                                  
- per una porzione del territorio servito da HERA SpA la principale             
fornitura esterna di acqua gia' potabilizzata e' quella di Romagna              
Acque SpA;                                                                      
- l'acqua fornita da Romagna Acque SpA e' raccolta nell'Invaso di               
Ridracoli sito a Capaccio di Santa Sofia (Forli'-Cesena) ed e' di               
ottima qualita', come risulta da una sistematica attivita' di                   
monitoraggio in corso da anni ed e' classificata come acqua di prima            
categoria ai sensi del DLgs 152/99; tuttavia essa, come tutte le                
acque di origine superficiale e' ricca di sostanze organiche, il cui            
livello varia anche in rapporto alle precipitazioni atmosferiche;               
- la disinfezione di tale acqua e' effettuata ricorrendo a biossido             
di cloro con produzione di ione clorito;                                        
- la presenza di reti acquedottistiche molto estese, con conseguenti            
elevati tempi di permanenza dell'acqua in condotta, obbliga, inoltre,           
a ulteriori disinfezioni per garantire la necessaria conformita'                
microbiologica;                                                                 
rilevato che:                                                                   
- le concentrazioni di ione clorito misurate a scopo conoscitivo                
nell'ultimo biennio in alcuni punti di consegna dell'area romagnola             
sono risultate comprese tra 0,7 e 1,3 mg/1;                                     
- le oscillazioni della concentrazione di ione clorito, entro i                 
limiti sopra riportati, dipendono dal livello di miscelazione con               
acque provenienti da diverse fonti e dalla distanza fra il punto                
terminale della rete e l'impianto di potabilizzazione, nonche'                  
dall'andamento stagionale e, in particolare, dalla presenza di                  
periodi siccitosi;                                                              
- per i motivi sopra espressi la presenza di concentrazioni di ione             
clorito in misura superiore ai limiti di norma interessa in modo                
discontinuo tutte le aree approvvigionate con acque provenienti                 
dall'Invaso di Ridracoli;                                                       
- l'art. 13 del citato DLgs n. 31 del 2 febbraio 2001 prevede che la            
Regione possa stabilire deroghe ai parametri fissati dalla norma                
stessa, entro valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero                
della Salute, purche' la deroga non presenti potenziale pericolo per            
la salute umana e sempreche' l'approvvigionamento di acque destinate            
al consumo umano, conformi ai valori di parametro, non possa essere             
assicurato con nessun altro mezzo congruo;                                      
verificato che:                                                                 
- e' in corso di sottoscrizione tra Romagna Acque SpA e l'Istituto              
Superiore di Sanita' una convenzione per l'attuazione di una ricerca            
sperimentale, con la collaborazione anche della Regione                         
Emilia-Romagna, per l'individuazione e la messa a punto di soluzioni            
tecniche impiantistiche e gestionali efficaci ai fini della riduzione           
della quota di ione clorito presente nell'acqua fornita ad HERA SpA;            
atteso che:                                                                     
- questa Regione intende, cosi' come previsto dal citato art. 13 del            
DLgs 31/01 avvalersi della facolta' di deroga ed ha richiesto,                  
pertanto, al Ministero della Salute la fissazione del valore massimo            
ammissibile per il parametro in questione;                                      
- il Consiglio Superiore di Sanita' ha espresso, nella seduta del 18            
novembre 2003, parere favorevole affinche' la Regione conceda deroghe           
alla distribuzione di acqua destinata al consumo umano contenente               
quantita' di cloriti ad un valore massimo ammissibile di 1,3 mg/1;              
- con nota prot. n. IX/400.4/18.3/3-3967 del 3/12/2003 il Ministero             
della Salute comunica che e' in corso di emanazione il decreto, di              
concerto con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio, con            
il quale il Ministero stesso indichera' tutte le prescrizioni a cui             
attenersi ed i tempi di validita' della deroga;                                 
valutato che:                                                                   
- non e' possibile ricorrere, nel caso in questione, ad altre fonti             
di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano ed e'                 
necessario garantire la continuazione della fornitura di acqua                  
potabile nei comuni e/o frazioni interessati dalle concentrazioni               
superiori al limite previsto dalla legge;                                       
- risulta prevalente ai fini della tutela della salute della                    
popolazione garantire la conformita' microbiologica dell'acqua                  
distribuita, cio' anche in accordo con le raccomandazioni espresse in           
tal senso dall'Organizzazione Mondiale della Sanita';                           
- il parametro clorito e' stato introdotto nella normativa nazionale            
per una maggiore cautela e non era previsto nella normativa                     
precedente e neppure e' presente nella normativa comunitaria da cui             
il decreto in parola discende;                                                  
- i valori massimi finora riscontrati sul territorio regionale non              
superano il valore individuato dal Consiglio Superiore di Sanita'               
come valore che non mette a rischio la salute umana;                            
- la stessa HERA SpA adottera' tutte le pratiche di buona tecnica               
gestionale, utili per il massimo contenimento della concentrazione di           
clorito;                                                                        
ritenuto per quanto sopra esposto di dover provvedere con urgenza al            
fine di consentire la continuazione dell'erogazione di acqua                    
destinata al consumo umano della popolazione interessata;                       
viste:                                                                          
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689; la Legge 23 dicembre 1978, n.              
833, art. 32; la L.R. 4 maggio 1982, n. 19, art. 4;                             
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali dott. Franco                
Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della            
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
ordina:                                                                         
1) di consentire, per i motivi espressi in premessa che qui si                  
intendono integralmente richiamati, la continuazione dell'erogazione            
di acqua destinata al consumo umano alla popolazione interessata                
anche qualora si verifichino superamenti del valore parametrico del             
parametro clorito stabilito dal DLgs n. 31 del 2 febbraio 2001,                 
purche' contenuti entro il valore massimo ammissibile di 1,3 mg/1               
fissato dal Consiglio Superiore di Sanita', che costituisce un limite           
tale da non implicare pregiudizio per la salute dei consumatori;                
2) di stabilire che la presente ordinanza produce i propri effetti              
dal 25 dicembre 2003 compreso e sara' revocata e sostituita con                 
contestuale provvedimento successivo all'emanazione del Decreto del             
Ministero alla Salute di concerto con il Ministero dell'Ambiente e              
Tutela del territorio con il quale verra' fissato il valore massimo             
ammissibile;                                                                    
3) di dare pubblicizzazione al presente provvedimento tramite invio             
dello stesso ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Aziende Unita'             
sanitarie locali interessate, alle Autorita' d'Ambito territoriale              
competenti per territorio, alle Prefetture, nonche' ai Comandi NAS              
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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