ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2003, n. 318
Acque destinate al consumo umano superamento del valore di parametro, di cui all'Allegato 1, DLgs 31/01 come modificato e integrato dal DLgs 27/02 per il parametro clorito
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Richiamato il DLgs n. 31 del 2 febbraio 2001 "Attuazione della
direttiva n. 98/83/CE, concernente la qualita' delle acque destinate
al consumo umano", cosi' come modificato dal DLgs n. 27 del 2
febbraio 2002, che all'art. 5, stabilisce i requisiti minimi di
qualita' che le acque destinate al consumo umano devono possedere,
sulla base di valori di parametro;
considerato che:
- il decreto in parola andra' in vigore il 25 dicembre 2003 abrogando
e sostituendo l'attuale normativa di settore (DPR 236 del 24 maggio
1988);
- lo stesso DLgs n. 31 prevede, tra i nuovi parametri da monitorare,
per la conformita' dell'acqua destinata al consumo umano (Allegato 1,
parte B), anche il parametro "clorito" con un valore parametrico di
0,8 mg/1;
- tale parametro, peraltro non riportato nella normativa comunitaria,
e' stato introdotto nel decreto nazionale di recepimento sopracitato,
in virtu' della possibilita' per gli Stati membri di individuare
ulteriori parametri;
- la presenza dello ione clorito nelle acque potabili deriva
dall'utilizzo, come agente disinfettante, del biossido di cloro, che
e' attualmente fra i disinfettanti maggiormente utilizzati nelle reti
acquedottistiche italiane;
- il biossido di cloro, a contatto con alcune sostanze organiche
(acidi umici e fulvici), tipiche delle acque di origine superficiale,
produce ione clorito;
dato atto che:
- dall'1 novembre 2002 la societa' multiservizi HERA SpA fornisce il
servizio acquedottistico a 127 Comuni dell'Emilia-Romagna per una
estensione territoriale di 9000 Kmq. con una popolazione servita di
circa 1.900.000 abitanti. L'acqua immessa in rete deriva sia da fonti
gestite direttamente sia da forniture esterne di acqua gia'
potabilizzata;
- per una porzione del territorio servito da HERA SpA la principale
fornitura esterna di acqua gia' potabilizzata e' quella di Romagna
Acque SpA;
- l'acqua fornita da Romagna Acque SpA e' raccolta nell'Invaso di
Ridracoli sito a Capaccio di Santa Sofia (Forli'-Cesena) ed e' di
ottima qualita', come risulta da una sistematica attivita' di
monitoraggio in corso da anni ed e' classificata come acqua di prima
categoria ai sensi del DLgs 152/99; tuttavia essa, come tutte le
acque di origine superficiale e' ricca di sostanze organiche, il cui
livello varia anche in rapporto alle precipitazioni atmosferiche;
- la disinfezione di tale acqua e' effettuata ricorrendo a biossido
di cloro con produzione di ione clorito;
- la presenza di reti acquedottistiche molto estese, con conseguenti
elevati tempi di permanenza dell'acqua in condotta, obbliga, inoltre,
a ulteriori disinfezioni per garantire la necessaria conformita'
microbiologica;
rilevato che:
- le concentrazioni di ione clorito misurate a scopo conoscitivo
nell'ultimo biennio in alcuni punti di consegna dell'area romagnola
sono risultate comprese tra 0,7 e 1,3 mg/1;
- le oscillazioni della concentrazione di ione clorito, entro i
limiti sopra riportati, dipendono dal livello di miscelazione con
acque provenienti da diverse fonti e dalla distanza fra il punto
terminale della rete e l'impianto di potabilizzazione, nonche'
dall'andamento stagionale e, in particolare, dalla presenza di
periodi siccitosi;
- per i motivi sopra espressi la presenza di concentrazioni di ione
clorito in misura superiore ai limiti di norma interessa in modo
discontinuo tutte le aree approvvigionate con acque provenienti
dall'Invaso di Ridracoli;
- l'art. 13 del citato DLgs n. 31 del 2 febbraio 2001 prevede che la
Regione possa stabilire deroghe ai parametri fissati dalla norma
stessa, entro valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero
della Salute, purche' la deroga non presenti potenziale pericolo per
la salute umana e sempreche' l'approvvigionamento di acque destinate
al consumo umano, conformi ai valori di parametro, non possa essere
assicurato con nessun altro mezzo congruo;
verificato che:
- e' in corso di sottoscrizione tra Romagna Acque SpA e l'Istituto
Superiore di Sanita' una convenzione per l'attuazione di una ricerca
sperimentale, con la collaborazione anche della Regione
Emilia-Romagna, per l'individuazione e la messa a punto di soluzioni
tecniche impiantistiche e gestionali efficaci ai fini della riduzione
della quota di ione clorito presente nell'acqua fornita ad HERA SpA;
atteso che:
- questa Regione intende, cosi' come previsto dal citato art. 13 del
DLgs 31/01 avvalersi della facolta' di deroga ed ha richiesto,
pertanto, al Ministero della Salute la fissazione del valore massimo
ammissibile per il parametro in questione;
- il Consiglio Superiore di Sanita' ha espresso, nella seduta del 18
novembre 2003, parere favorevole affinche' la Regione conceda deroghe
alla distribuzione di acqua destinata al consumo umano contenente
quantita' di cloriti ad un valore massimo ammissibile di 1,3 mg/1;
- con nota prot. n. IX/400.4/18.3/3-3967 del 3/12/2003 il Ministero
della Salute comunica che e' in corso di emanazione il decreto, di
concerto con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio, con
il quale il Ministero stesso indichera' tutte le prescrizioni a cui
attenersi ed i tempi di validita' della deroga;
valutato che:
- non e' possibile ricorrere, nel caso in questione, ad altre fonti
di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano ed e'
necessario garantire la continuazione della fornitura di acqua
potabile nei comuni e/o frazioni interessati dalle concentrazioni
superiori al limite previsto dalla legge;
- risulta prevalente ai fini della tutela della salute della
popolazione garantire la conformita' microbiologica dell'acqua
distribuita, cio' anche in accordo con le raccomandazioni espresse in
tal senso dall'Organizzazione Mondiale della Sanita';
- il parametro clorito e' stato introdotto nella normativa nazionale
per una maggiore cautela e non era previsto nella normativa
precedente e neppure e' presente nella normativa comunitaria da cui
il decreto in parola discende;
- i valori massimi finora riscontrati sul territorio regionale non
superano il valore individuato dal Consiglio Superiore di Sanita'
come valore che non mette a rischio la salute umana;
- la stessa HERA SpA adottera' tutte le pratiche di buona tecnica
gestionale, utili per il massimo contenimento della concentrazione di
clorito;
ritenuto per quanto sopra esposto di dover provvedere con urgenza al
fine di consentire la continuazione dell'erogazione di acqua
destinata al consumo umano della popolazione interessata;
viste:
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689; la Legge 23 dicembre 1978, n.
833, art. 32; la L.R. 4 maggio 1982, n. 19, art. 4;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali dott. Franco
Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Sanita'
ordina:
1) di consentire, per i motivi espressi in premessa che qui si
intendono integralmente richiamati, la continuazione dell'erogazione
di acqua destinata al consumo umano alla popolazione interessata
anche qualora si verifichino superamenti del valore parametrico del
parametro clorito stabilito dal DLgs n. 31 del 2 febbraio 2001,
purche' contenuti entro il valore massimo ammissibile di 1,3 mg/1
fissato dal Consiglio Superiore di Sanita', che costituisce un limite
tale da non implicare pregiudizio per la salute dei consumatori;
2) di stabilire che la presente ordinanza produce i propri effetti
dal 25 dicembre 2003 compreso e sara' revocata e sostituita con
contestuale provvedimento successivo all'emanazione del Decreto del
Ministero alla Salute di concerto con il Ministero dell'Ambiente e
Tutela del territorio con il quale verra' fissato il valore massimo
ammissibile;
3) di dare pubblicizzazione al presente provvedimento tramite invio
dello stesso ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Aziende Unita'
sanitarie locali interessate, alle Autorita' d'Ambito territoriale
competenti per territorio, alle Prefetture, nonche' ai Comandi NAS
della Regione Emilia-Romagna;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani