REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMUNE DI CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di coltivazione e sistemazione di una cava di arenaria di monte (tufo) in Via Montebellino - Formignano di Cesena, presentata dalla Societa' CBR Srl

L'Autorita' competente: Comune di Cesena comunica la determinazione             
relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il                  
- progetto di: coltivazione di una cava di sabbia di monte "Polo 6T"            
in Via Montebellino presso localita' Formignano, in comune di                   
Cesena;                                                                         
- localizzato: in Via Montebellino presso localita' Formignano, in              
comune di Cesena;                                                               
- presentato da: ditta Societa' Cooperativa Braccianti Riminesi.                
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della                
provincia di Forli'-Cesena.                                                     
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Comune di Cesena con delibera di Giunta comunale n. 38 del 10/2/2004,           
esecutiva dall'1 marzo 2004, PG 5803/404 ha assunto la decisione di             
approvare i contenuti e le prescrizioni del parere tecnico redatto              
dall'Ufficio VIA dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,             
prot. n. 1433 dell'1 gennaio 2004 di seguito riportati:                         
(omissis)                                                                       
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla                       
coltivazione e sistemazione di una cava di arenaria di monte tipo               
"tufo" - Ambito estrattivo 6T, in localita' Via Montebellino,                   
localita' Formignano di Cesena, presentato dalla Societa' Cooperativa           
Braccianti Riminesi Srl, dall'ulteriore procedura di VIA con le                 
seguenti prescrizioni:                                                          
1) nell'attuazione dell'intervento estrattivo e di recupero                     
agro-vegetazionale ci si dovra' attenere a quanto previsto e                    
precisato negli elaborati progettuali presentati come successivamente           
integrati e modificati, seguendo, inoltre, le modalita' operative e             
le tecniche specificate nella relazione specialistica "Progetto di              
sistemazione finale dell'imboschimento", parte integrante del                   
progetto di coltivazione. In sede di predisposizione degli elaborati            
necessari al rilascio dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva,             
di cui alla L.R. 17/91, dovranno essere individuate su apposita                 
tavola grafica le superfici destinate ad imboschimento, distinguendo            
la fascia di mitigazione di 15 metri di profondita', definita da                
essenze arbustive, dalle aree precisate da specie esclusivamente                
arboree;                                                                        
2) il suolo agrario, asportato al fine di procedere alle successive             
fasi di coltivazione, dovra' essere accantonato su aree appositamente           
individuate all'interno dell'area di cava per essere distribuito su             
tutta l'area di recupero al termine dei lavori di escavazione. Per              
favorire il mantenimento della microflora presente nel terreno i                
cumuli dovranno essere realizzati facendo attenzione ai compattamenti           
eccessivi ed ai processi di asfissia, prevedendone il rivestimento              
naturale mediante tappeti erbosi o fogliame o semina di colture da              
sovescio;                                                                       
3) al fine di una migliore ripresa biologica del terreno si ritiene             
che, al termine dello sfruttamento del comparto estrattivo e prima              
del successivo intervento di ricopertura, da realizzarsi con almeno             
30 cm. di terreno vegetale, si dovra' procedere ad una lavorazione              
del substrato (rippatura ed aratura) per una profondita' di almeno 50           
cm., con la contestuale somministrazione di letame maturo in ragione            
di 15-20 t/ha. Un ulteriore apporto di letame maturo pari a 15-20               
t/ha, andra' inoltre somministrato subito dopo la stesura dei 30 cm             
di terreno vegetale ed incorporato ad esso tramite idonee                       
lavorazioni. La messa a dimora delle specie vegetali dovra' essere              
preceduta dalla semina di miscuglio di graminacee e leguminose;                 
4) nella fase d'impianto delle essenze arbustive dovra' essere                  
verificata l'esistenza dell'attuale divieto, per motivi fitosanitari,           
di messa a dimora di piante appartenenti al genere Crataegus Spp.               
(Biancospino) di cui alla determinazione del Responsabile del                   
Servizio Fitosanitario regionale del 12 settembre 2001; nel caso in             
cui alla data del recupero vegetazionale dell'area di cava tale                 
divieto sussista ancora, dovra' essere prevista la messa a dimora di            
essenze arbustive diverse dal Biancospino, in numero e densita'                 
equivalente a quelle previste dal progetto di sistemazione finale;              
5) allo scopo di garantire un buon esito del previsto recupero                  
ambientale dell'area, dovra' essere predisposto ed attuato un                   
programma di manutenzione della compagine arboreo-arbustivo per                 
almeno cinque anni dal suo impianto, prevedendo lo sfalcio della                
vegetazione erbacea, necessario ad evitare il soffocamento delle                
piante, l'irrigazione di soccorso, il risarcimento delle fallanze e             
la fertilizzazione del terreno con concimi a rapida ed a lenta                  
cessione;                                                                       
6) l'importo della fideiussione, a garanzia finanziaria                         
dell'adempimento egli obblighi derivanti dalla convenzione, da                  
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18             
luglio 1991, n. 17, dovra' essere computato sulla base delle mutate             
modalita' di recupero vegetazionale includendo, altresi', i costi               
manutentivi degli impianti secondo le vigenti tariffe per interventi            
agro-forestali;                                                                 
7) il proponente dovra' attivare le procedure per la richiesta di               
spostamento temporaneo del palo ENEL ubicato all'interno dell'area              
estrattiva, erroneamente indicato negli elaborati grafici di progetto           
come palo telefonico, provvedendo altresi' a termine della fase                 
estrattiva alla sua ricollocazione;                                             
8) l'eventuale utilizzo nella fase di recupero agro-vegetazionale di            
terreno proveniente da aree esterne all'area di cava dovra' essere              
effettuato con materiali di cui dovra' essere costantemente                     
verificata la composizione e qualita', escludendo quelli provenienti            
da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti               
superiori ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti             
(DM 471/99);                                                                    
9) tutte le strutture fisse e/o amovibili funzionali allo svolgimento           
delle attivita' di cava, quali la pesa, la baracca ad uso ufficio ed            
officina, i servizi igienici essenziali per il personale ed il                  
costruendo capannone per ricovero attrezzi, dovranno essere rimossi             
al cessare dell'attivita' di cava;                                              
10) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti utilizzati            
nel cantiere di cava dovra' essere effettuato in apposite aree                  
opportunamente confinate e impermeabilizzate al fine di contenere ed            
evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita accidentale sul suolo delle               
sostanze inquinanti;                                                            
11) durante l'attivita' estrattiva dovra' essere realizzata una rete            
scolante provvisoria provvedendo periodicamente a verificarne                   
l'efficienza. Allo scopo di ridurre il materiale solido sospeso,                
veicolato dalle acque di dilavamento afferenti le superfici di scavo,           
dovranno essere definite, a monte dell'immissione delle stesse                  
nell'esistente rete idrografica, zone di calma delle stesse. Potra' a           
tal fine essere predisposto un sistema di trattamento delle acque               
secondo il principio dei dissabbiatori a flusso orizzontale                     
realizzando allo scopo vasche scavate entro terra entro le quali                
convogliare tutte le acque raccolte dalla rete provvisoria prima                
dell'immissione nei punti di recapito naturali; le vasche dovranno              
essere regolarmente manutentate e considerata la versatilita' del               
sistema dovra' essere valutata dalla direzione lavori, in relazione             
alla progressione del fronte di scavo, la necessita' di approntare il           
sistema di trattamento al migrare dei fronti di scavo;                          
12) accertato che la planimetria catastale identifica sull'area di              
escavazione la presenza di un fosso demaniale, anche se e' in                   
realta', come verificato dal progettista, effettivamente presente               
solo nella parte piu' bassa e scoscesa a valle dell'area di cava,               
allo scopo di realizzare un piu' efficace e naturale recupero                   
ambientale e paesaggistico dell'area, nel previsto ripristino del               
suddetto fosso dovra' essere assunto un tracciato dello stesso                  
coincidente con le linee d'impluvio derivanti dalla modifica                    
morfologica dei luoghi generata dall'attivita' di escavazione. Il               
proponente dovra' pertanto, oltre ad acquisire l'autorizzazione in              
deroga agli scavi dal tracciato del succitato fosso demaniale,                  
ottenere le necessarie autorizzazioni, pareri, nulla-osta od assensi            
comunque denominati all'Autorita' competente al fine di realizzare              
gli interventi di ripristino del fosso demaniale;                               
13) verificato quanto riportato nello studio d'impatto acustico                 
presentato, in relazione ai dati utilizzati, alle ipotesi e                     
assunzioni effettuate ed alle metodologie di previsione utilizzate              
nello studio, che comunque ricostruiscono scenari necessariamente               
semplificati della realta', si ritiene necessario pianificare una               
campagna di monitoraggio ante operam ed in fase di esercizio                    
dell'attivita' estrattiva al fine di verificare i risultati del                 
succitato studio ed il rispetto dei limiti vigenti presso i ricettori           
presenti: - devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite              
dalla normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei             
valori limite differenziali di rumore in periodo diurno in                      
prossimita' dei ricettori presenti maggiormente prossimi all'area               
della cava (ricettore G come individuato nello studio d'impatto                 
acustico predisposto). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli            
ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di                  
attivita' di lavorazione e il livello equivalente di rumore                     
ambientale con cava in attivita';  devono essere eseguiti rilievi in            
esterno del livello di rumore ambientale in periodo diurno, in                  
prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi all'area della cava             
(ricettore G) e maggiormente prossimi alla viabilita' di accesso                
(ricettore C come individuato nello studio d'impatto acustico                   
predisposto), secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente,           
sia prima che durante l'attivita' di escavazione, al fine di                    
verificare i possibili incrementi di rumorosita' prodotti dalla                 
attivita' in esame rispetto ai livelli esistenti e il rispetto dei              
valori limite vigenti nelle aree monitorate;  il monitoraggio di cui            
ai due punti precedenti dovranno essere eseguiti entro 6 mesi                   
dall'inizio attivita' di gestione e in situazione di funzionamento a            
regime massimo dell'attivita' estrattiva e in condizioni di                     
lavorazione maggiormente gravose per i ricettori monitorati, con                
oneri a carico della societa' proponente. Tutti i risultati e le                
relative conclusioni dovranno essere trasmessi, all'Amministrazione             
comunale di Cesena e all'Amministrazione provinciale di                         
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;  in caso di                
verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno essere               
messe in atto dal proponente, a proprio carico entro 3 mesi dalla               
comunicazione dei risultati del monitoraggio alle Amministrazioni               
sopra elencate, idonee misure di mitigazione acustica al fine di                
garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i                  
ricettori presenti;                                                             
14) durante tutte le attivita' di estrazione, lavorazione e trasporto           
materiale dovranno comunque essere messi in atto tutti gli                      
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia                   
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in                   
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di            
misure di mitigazione temporanee (come ad esempio rilevati), al fine            
di garantire il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali             
vigenti in prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi                   
previste e nei periodi di loro attivita';                                       
15) in fase di estrazione e lavorazione (scavo, movimentazione                  
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messe in atto               
tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento           
della qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di                  
polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento             
dei mezzi d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di           
garantire il rispetto di tutti limiti di qualita' dell'aria stabiliti           
dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In                      
particolare dovranno essere previste le seguenti misure di                      
mitigazione: - copertura del carico trasportato mediante teloni; -              
provvedere nei periodi secchi all'umidificazione dei depositi di                
accumulo provvisorio e delle vie di transito dei mezzi alle aree di             
scavo non asfaltate; - copertura degli accumuli di materiale mediante           
teloni nei periodi di inattivita';                                              
- trasmettere copia della presente delibera alla ditta proponente               
Societa' Cooperativa Braccianti Riminesi Srl;                                   
- pubblicare, per estratto, i contenuti del presente atto, ai sensi             
dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed             
integrazioni, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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