REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCIA DI FERRARA

COMUNICATO

Titolo III - Decisione relativa alla procedura di VIA del progetto di trasformazione di un impianto esistente in impianto per lo smaltimento, tramite dissoluzione in acqua, di rifiuti speciali pericolosi

L'Autorita'' competente Provincia di Ferrara comunica la                        
deliberazione relativa alla procedura di VIA concernente il                     
- progetto: trasformazione di un impianto esistente in impianto per             
lo smaltimento, tramite dissoluzione in acqua, di rifiuti speciali              
pericolosi;                                                                     
- localizzato: comune di Ferrara;                                               
- presentato da: ditta Basell Poliolefine Italia SpA.                           
Il progetto interessa il territorio del comune di Ferrara e della               
provincia di Ferrara.                                                           
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Provincia di Ferrara con atto g.p. nn. 82/19891 del 2/3/2004 ha                 
assunto la seguente decisione:                                                  
delibera:                                                                       
a) di prendere atto delle valutazioni conclusive della Conferenza dei           
Servizi del 16 febbraio 2004, contenute nel "Rapporto sull'impatto              
ambientale del progetto di trasformazione di un impianto esistente in           
impianto di pretrattamento, tramite dissoluzione in acqua, di rifiuti           
speciali pericolosi denominato TR1 presentato dalla ditta Basell                
Poliolefine Italia SpA" che costituisce l'Allegato A, quale sua parte           
integrante e sostanziale, della presente deliberazione;                         
b) di considerare tale progetto ambientalmente compatibile alla luce            
delle valutazioni suddette;                                                     
c) di approvare pertanto il progetto, presentato dalla ditta Basell             
Poliolefine Italia SpA, finalizzato alla trasformazione di un                   
impianto esistente in impianto di pretrattamento, tramite                       
dissoluzione in acqua, di rifiuti speciali pericolosi denominato                
TR1;                                                                            
d) di approvare la realizzazione dell'impianto condizionatamente al             
rispetto delle prescrizioni di cui al "Rapporto" Allegato A) quale              
parte sostanziale del presente atto, punti 1B 2B 3C 3D che di seguito           
per maggiore chiarezza si riportano.                                            
Prescrizioni in merito al quadro di riferimento programmatico                   
1) l'impianto TR1 dovra' trattare solo ed esclusivamente rifiuti                
prodotti dallo stabilimento Basell;                                             
2)  non potra' essere eseguito alcun intervento di modifica del                 
territorio che interferisca negativamente con il procedimento di                
bonifica in atto sul sito in esame, ne' alcun intervento che sia di             
ostacolo all'individuazione dell'entita' e dell'estensione                      
dell'inquinamento.                                                              
Prescrizioni in merito al quadro di riferimento progettuale                     
3) la realizzazione del progetto e' vincolata alle disposizioni del             
DLgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, della delibera del           
Comitato Interministeriale del 27/7/1984 della L.R. 3/99;                       
4) le opere che costituiscono il progetto dovranno essere realizzate            
cosi' come descritto nella Relazione tecnica di progetto, e come                
rappresentato negli Allegati n. 6 e n. 11, in particolare: -                    
l'impianto di trattamento mediante dissoluzione in acqua di rifiuti             
pericolosi denominato TR1, sara' realizzato all'interno di un                   
impalcato preesistente nell'area dell'impianto FXIV, utilizzando in             
parte apparecchiature gia' esistenti di quest'ultimo impianto quali:            
una coclea, un miscelatore, un agitatore, uno scrubber, un separatore           
organico-acqua, realizzando nel contempo una separazione netta dalle            
apparecchiature produttive del medesimo impianto FXIV (planimetria di           
progetto Allegato n. 8);                                                        
5) i lavori per la realizzazione del progetto approvato dovranno                
iniziare entro un anno dalla data di approvazione del presente atto e           
terminare entro tre anni dalla data di inizio;                                  
6) la data di inizio e di ultimazione delle opere di realizzazione              
del progetto approvato con il presente atto, dovranno essere                    
comunicate dalla Societa' Basell Poliolefine Italia SpA, al Sindaco             
del Comune di Ferrara ed alla Provincia di Ferrara con nota scritta             
firmata anche dal Direttore dei Lavori e dall'Assuntore dei Lavori;             
7) nella realizzazione delle opere di progetto, la Societa' Basell              
Poliolefine Italia SpA sara' soggetta ai seguenti obblighi e                    
responsabilita': - dovranno essere osservate le destinazioni d'uso              
previste nel progetto di cui al presente atto e comunque nel rispetto           
delle norme del PRG, in relazione alle disposizioni di cui all'ultimo           
comma dell'art. 10 della Legge 28/1/1977, n. 10 nonche' all'art. 2              
della L.R. 8/11/1988, n. 46, nel cantiere dovra' essere esposto un              
cartello recante: - gli estremi dell'atto di rilascio; - l'oggetto              
dell'intervento; - il titolare dell'autorizzazione; - il progettista;           
- il Direttore dei Lavori; - l'Assuntore dei Lavori; - il                       
coordinatore della progettazione (DLgs 494/96, art. 3, comma 6); - il           
coordinatore dell'esecuzione dei lavori (DLgs 494/96, art. 3, comma             
6);                                                                             
8) la Societa', il Direttore dei Lavori e l'Assuntore dei Lavori sono           
responsabili di ogni inosservanza, cosi' come delle norme generali di           
legge e di regolamenti, come delle modalita' esecutive fissate nel              
presente atto;                                                                  
9) per le costruzioni eseguite in difformita' dal progetto approvato            
si applicano le sanzioni amministrative e penali di cui alla Legge              
28/2/1985, n. 47;                                                               
10) prima dell'inizio della attivita' di deposito preliminare D15 e             
trattamento D8 di rifiuti speciali pericolosi, ove si tratti di                 
edifici di nuova costruzione, o ricostruiti, o sopraelevati, o                  
ristrutturati e' fatto obbligo di chiedere al Sindaco il certificato            
di conformita' edilizia ai sensi dell'art. 10 della L.R. 25/4/1990,             
n. 33, che vale come dichiarazione di abitabilita' o usabilita', di             
cui all'art. 221 del TULS approvato con RD 27/7/1934, n. 1265;                  
11) sono fatti salvi i diritti dei terzi e l'osservanza piena di ogni           
prescrizione di legge e di regolamenti comunali;                                
12) prima dell'inizio della attivita' dovranno essere inoltrati alla            
Amministrazione provinciale: dichiarazione, a firma del Direttore dei           
Lavori, attestante che i lavori di realizzazione del progetto sono              
stati eseguiti in conformita' a quanto approvato.                               
Prescrizioni in merito al quadro di riferimento ambientale                      
13) l'area interessata dalla attivita' di trattamento di rifiuti                
speciali non pericolosi ai fini del riutilizzo deve essere                      
completamente recintata e l'accesso controllato;                                
14) i rifiuti da sottoporre a deposito preliminare D15 e trattamento            
D8 dovranno essere esclusivamente costituiti da: - 070104* altri                
solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri; - 070704*              
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri;                  
15) i rifiuti di cui al precedente punto 2 sono costituiti da:                  
catalizzatore secco, supporto sferico e supporto granulare "fuori               
specifica" o "fuori mercato" in quanto scarti della produzione di               
catalizzatori o scarti generatisi a seguito di anomalie ed errori di            
produzione, prodotti esclusivamente dallo stabilimento di Ferrara o             
dal Centro Ricerche di Ferrara;                                                 
16) il quantitativo massimo di rifiuti che potra' essere trattato               
annualmente non dovra' superare le 180 tonnellate;                              
17) la potenzialita' massima istantanea del deposito preliminare                
delle tipologie di rifiuti di cui al punto precedente non potra'                
superare le 75 tonn.;                                                           
18) il quantitativo massimo annuo di rifiuti di cui al punto 2                  
sottoposti alle operazioni di deposito preliminare non potra'                   
superare le 180 tonnellate;                                                     
19) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere condotte           
esclusivamente nell'impianto denominato TR1 e nell'area                         
contrassegnata nella planimetria di progetto Allegato n. 6 (dis.                
FE306911.002 "Impianto TR1)";                                                   
20) il deposito preliminare dei rifiuti da sottoporre a trattamento             
dovra' avvenire esclusivamente all'interno del capannone ubicato                
nell'area contrassegnata nella planimetria di progetto All. n. 11               
(dis. FE306911.007 "Lay out stoccaggio prodotto fuori norma");                  
21) per le operazioni di deposito preliminare dei catalizzatori                 
secchi e dei supporti granulari verranno utilizzati fusti della                 
capacita' di circa 80 Kg., mentre per i supporti sferici verranno               
utilizzati dei siletti della capacita' da circa 1000 Kg.;                       
22) il fusto contenente il catalizzatore o il supporto granulare                
avviato all'impianto di trattamento denominato TR1 per la                       
dissoluzione dovra' essere posizionato su un apposito supporto                  
tramite un paranco elettrico collegato ad un dosatore a coclea per              
l'alimentazione del miscelatore;                                                
23) il siletto contenente il supporto sferico verra' collegato al               
miscelatore tramite trasporto pneumatico in corrente di azoto;                  
24) il ciclo di trattamento dovra' avere un andamento discontinuo del           
tipo batch: scarico di un fusto o siletto nel miscelatore,                      
dissoluzione controllata, separazione fase liquida/fase organica,               
trattamento di un secondo fusto o siletto e cosi' via;                          
25) i fusti ed i siletti dovranno essere mantenuti integri, la                  
Societa' dovra' provvedere all'immediata sostituzione dei fusti o dei           
siletti ammalorati ed alla bonifica degli stessi prima del loro                 
allontanamento per lo smaltimento;                                              
26) la fase organica derivante dal trattamento di dissoluzione verra'           
convogliata ad una rampa di carico per lo stoccaggio in cisterna                
mobile ed il successivo inoltro allo smaltimento finale;                        
27) la fase acquosa dovra' essere avviata alla vasca di processo                
esistente per l'omogeneizzazione e la correzione del pH e                       
successivamente al trattamento di reparto;                                      
28) altri rifiuti solidi e liquidi eventualmente derivanti dalla                
attivita' autorizzata, devono essere posti in deposito temporaneo e             
smaltiti nel rispetto delle vigenti normative ambientali;                       
29) le acque meteoriche di dilavamento dell'area ove insiste                    
l'impianto di trattamento denominato TR1 completamente pavimentata              
senza soluzione di continuita' attraverso l'esistente rete di                   
raccolta dovranno essere convogliate al trattamento di reparto;                 
30) eventuali spandimenti che accidentalmente si dovessero verificare           
all'interno del capannone, destinato alle operazioni di deposito                
preliminare dei rifiuti da sottoporre al trattamento, attraverso le             
caditoie perimetrali dovranno essere convogliati attraverso la rete             
di raccolta principale al trattamento di reparto;                               
31) al fine di rilevare eventuali perdite dai fusti e/o dai siletti             
dovra' essere installata una serie di Gas Detector ed HCL Detector;             
32) la Societa' dovra' accertarsi che i terzi ai quali vengono                  
affidati i rifiuti per lo smaltimento finale, siano in possesso delle           
regolari autorizzazioni ai sensi del DLgs 22/97 e sucessive                     
modificazioni ed integrazioni;                                                  
33) l'attivita' di deposito preliminare e trattamento deve essere               
condotta con modalita' e mezzi tecnici tali da evitare inconveninti             
igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per              
l'ambiente;                                                                     
34) gli impianti devono essere mantenuti integri e l'area dotata di             
idonei mezzi antincendio costantement efficienti nel rispetto della             
normativa vigente in materia;                                                   
35) le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di               
legge;                                                                          
36) e' fatto divieto, ai sensi dell'art. 9 del DLgs 22/97 e succesive           
modificazioni ed integrazioni di miscelare tra loro categorie diverse           
di rifiuti pericolosi e rifiuti pericolosi con rifiuti non                      
pericolosi.                                                                     
Prescrizioni generali                                                           
37) dovra' essere regolarmente tenuto il registro di carico e scarico           
aggiornato in base al disposto previsto dell'art. 12 del DLgs 22/97 e           
successive modificazioni ed integrazioni e dal DM 1/4/1998, n. 145;             
38) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai               
sensi dell'art. 15 del summenzionato decreto dovranno essere                    
conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la            
Societa' ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto             
dall'art. 12, comma 4 del DLgs 22/97) per 5 anni;                               
39) da parte della Societa' autorizzata dovra' essere preventivamente           
inoltrata all'Amministrazione provinciale formale domanda per ogni              
variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento;                 
e) di dare atto che la presente deliberazione, in conformita' a                 
quanto previsto dall'art. 17, comma 1 della L.R. 9/99 e succesive               
modificazioni ed integrazioni ricomprende al proprio interno sia la             
valutazione di impatto ambientale ai sensi della suddetta normativa,            
sia l'approvazione del progetto ai sensi del DLgs 22/97 e successive            
modificazioni ed integrazioni, art. 27;                                         
f) di stabilire che la presente valutazione di impatto ambientale e             
contestuale approvazione del progetto di trasformazione di un                   
impianto esistente in impianto di pretrattamento, tramite                       
dissoluzione in acqua, di rifiuti speciali pericolosi denominato TR1            
presentato dalla ditta Basell Poliolefine Italia SpA sito nel comune            
di Ferrara, abbia validita' per 3 anni ai sensi dell'art. 17, comma 7           
della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni;                         
g) di quantificare le spese istruttorie della procedura di VIA a                
carico della Soc. Basell Poliolefine Italia SpA in misura dello 0,04%           
del valore dell'investimento, con detrazione della somma gia' versata           
per la precedente procedura di verifica (screening), da versare sul             
Cap. di entrata 0351371 "Rimborso per il rilascio di atti                       
amministrativi e spese di istruttoria" Az. 647 "Introiti per diritti            
di istruttoria relativi alle procedure VIA" del Bilancio 2004;                  
h) di trasmettere ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e              
successive modifiche ed integrazioni la presente deliberazione alla             
ditta proponente Basell Poliolefine Italia SpA alla Regione                     
Emilia-Romagna; al Comune di Ferrara; al Servizio Tecnico di Bacino             
del Po di Volano; all'ARPA, Sezione provinciale di Ferrara;                     
all'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara - Dipartimento di                
Sanita' pubblica; all'ACOSEA;                                                   
i) di pubblicare, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e              
successive modifiche ed integrazioni, per estratto, la presente                 
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;            
j) di dare infine atto che, con successiva determinazione del                   
Dirigente del Servizio Ambiente, ad addivenuta esecutivita' della               
presente deliberazione, verra' rilasciata alla suddetta ditta                   
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', in conformita' alle              
prescrizioni contenute nell'Allegato A) parte integrante e                      
sostanziale del presente atto, ai punti 1B 2B 3C 3D.                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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